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SENTENZE INERENTI I
CONCORSI PUBBLICI

 

Le sentenze sono in ordine di data.

Cassazione Sezione Lavoro n. 3252 del 5 marzo 2003
Sezione Lavoro - Presidente G. Sciarelli - Relatore P. Picone

L'Ente non è tenuto ad assumere un concorrente utilmente collocato in graduatoria. Conseguentemente il dipendente non ha diritto ad essere nominato anche in caso di vacanza del posto lasciato libero dal vincitore del concorso, a meno che una norma o il bando espressamente non preveda l'utilizzo vincolato della graduatoria (Leggi sentenza)

Consiglio di Stato - Sezione V - Decisione 10 maggio-27 luglio 2002 n. 4056
(Presidente: Varrone - Relatore: Deodato)

Concorso pubblico - Commissione giudicatrice - Provvedimento di nomina - Impugnazione dopo chiusura procedure concorsuali.
Il provvedimento costitutivo della commissione giudicatrice di un pubblico concorso può essere impugnato (da chi si ritiene leso nel suo interesse) dopo l’approvazione della graduatoria finale e con la nomina dei vincitori. Quando, cioè, si esaurisce il procedimento concorsuale.

Concorso pubblico - Commissione giudicatrice - Composizione - Articolo 8, lettera d), del Dlgs 29/1993 - Titolari cariche politiche - Divieto - Titolari cariche presso altra amministrazione - Non sussiste. 

Il divieto di partecipazione alle commissioni giudicatrici di concorso, posto dall’articolo 8, lettera d), del Dlgs 3 febbraio 1993 n. 29, non sussiste nella circostanza in cui le cariche causa dell’esclusione siano ricoperte presso un’amministrazione diversa da quella interessata dalla procedura concorsuale. (Da Guida agli Enti Locali n. 42/2002)

CORTE COSTITUZIONALE - Sentenza n. 373 del 2002
Concorsi interni riservati al 100% del personale interno - Illegittimità. Leggi sentenza

TRIBUNALE DI RIMINI - Sentenza 13 luglio 2000 n. 433 - G.U. Cetro - Ronconi ed altro (Avv. S. Beltrami) c. Comune di Rimini (Avv. W. Bernardi) e Bartolucci ed altro (Avv.ti G. Fregni e M. Ferri).

Giurisdizione e competenza - Pubblico impiego - Ricorso proposto nel caso di ritardo o di rifiuto di assunzione - Giurisdizione dell’A.G.O. - Ricorso proposto da chi non risulti vincitore o sia stato escluso dal concorso - Giurisdizione del G.A.

Nel caso in cui la pubblica amministrazione, nonostante la proclamazione dei vincitori di un concorso, ritardi o rifiuti l’assunzione in servizio, competente a decidere sulla relativa controversia è il giudice del lavoro, anche se ancora non sia stato costituito un rapporto di lavoro; nel caso invece in cui la controversia sia stata promossa da chi non risulti vincitore o sia stato escluso dal concorso, la giurisdizione spetta al giudice amministrativo, non essendo sorto per l’ente un obbligo giuridico di assunzione. Leggi la sentenza                   

CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V - Decisione 24.03.98, 356.
(Riforma sentenza Tar Lazio Sezione II° Bis - 19.10.55, n. 1807.
Concorsi Enti Locali - Graduatoria - lesione dei candidati esclusi - Termine per impugnare - Decorrenza - Dalla conoscenza della delibera di approvazione.
In caso di procedura di reclutamento di personale da parte di un comune, conclusasi con la delibera di giunta di approvazione della graduatoria finale e dei nomi dei vincitori, il termine decadenziale di impugnazione per vizi della procedura concernenti la mancata esclusione di candidati decorre dalla intervenuta conoscenza della predetta delibera, a nulla rilevando il fatto che solo a seguito della pubblicazione di atti successivi è consentito avere la piena consapevolezza di tutti gli aspetti che connotano i vizi in questione.
CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE IV - SENTENZA 31.10.1997, n. 1249-
Accesso agli atti in caso di concorso.
"I partecipanti a una procedura concorsuale hanno diritto ad accedere agli atti amministrativi relativi a tale concorso, ivi compresi gli elaborati delle prove di esame degli altri candidati. e i verbali della Commissione, in quanto i partecipanti al concorso sono portatori di un interesse differenziato rispetto a quello della generalità degli appartenenti alla comunità. Questo interesse differenziato è interesse alla regolarità della procedura, in funzione della tutela della posizione di partecipante agli esami, posizione che ha rilevanza giuridica.