AABB - Associazione Accoglienza Bambini Bielorussi -
   

IL NOSTRO STATUTO

Il presente statuto sostituisce a tutti gli effetti quello sinora in vigore dell'associazione di
volontariato "Comitato per l'accoglienza di bambini ucraini e di altre nazioni".

ARTICOLO UNO
* DEFINIZIONE *

E' costituita l'Organizzazione di Volontariato denominata
" ASSOCIAZIONE PER L'ACCOGLIENZA DI BAMBINI BIELORUSSI E DI ALTRE NAZIONI".
L'organizzazione, liberamente costituita, assume la forma giuridica di ASSOCIAZIONE DI
VOLONTARIATO,
Ente Morale senza fine di lucro.

L'organizzazione ha sede legale in Montagnana (PD) Via Salvo D'Acquisto n. 6

ARTICOLO DUE
* NORME *

Le presenti  norme disciplinano,  nell'ambito dei  principi fissati dall'ordinamento giuridico,
dalla legge quadro nazionale 266/91 e nel rispetto della legislazione regionale, la vita e
il funzionamento dell'Organizzazione, nonchè lo svolgimento delle attività per il consegui-
mento dei fini statutari.

ARTICOLO TRE
* REGOLAMENTO *

Il regolamento vigente alla data presente e che rimane invariato, disciplina tra l'altro:

- Le modalità di funzionamento degli organi collegiali -

- Le responsabilità degli amministratori -

- Le responsabilità degli aderenti -

- Le sanzioni in caso di violazione dei doveri statutari -

- Le forme di controllo interno da parte del Collegio dei Revisori -

- Le modalità di verifica dell'efficienza e dell'efficacia
delle azioni nonche' la validità del risultato conseguito -

- L'organizzazione amministrativa -

- Le forme di pubblicità e di trasparenza -

- La registrazione, la verbalizzazione e la tenuta degli atti -

- Le forme e le modalità di assicurazione contro gli infortuni e le malattie connessi allo
svolgimento dell'attività di volontariato, nonche' la responsabilità civile verso terzi
dell'associazione e di ciascun volontario nello svolgimento dell'azione di volontariato -

- I limiti entro cui possono essere rimborsate dall'organizzazione al Volontario aderente,
le spese effettivamente sostenute per l'attività di volontariato prestata -

- I limiti entro cui l'Organizzazione puo' avvalersi di prestazioni di lavoro
autonomo o assumere lavoratori dipendenti -

ARTICOLO QUATTRO
* MODIFICHE STATUTARIE *

Il presente statuto puo' essere modificato con deliberazione dell'Assemblea, assunta con
la presenza di almeno tre quarti degli Associati e il voto favorevole della maggioranza dei
presenti.  Le stesse modalità di cui al  presente  comma sono  prescritte per la modifica di
una o piu' norme statutarie o per l'inserimento di nuove norme, nonche' per l'interpretazio-
ne autentica di esse.

ARTICOLO CINQUE
* SCOPI E LIMITI *

L'Associazione per l'accoglienza di bambini bielorussi, ha come scopo preciso il permet-
tere ai bambini  dei territori  contaminati in seguito all'incidente alla centrale atomica di
Cernobyl, di trascorrere un congruo lasso di tempo al di fuori del loro ambiente, consen-
tendo il ricambio  metabolico dei tessutiematici contaminati, coordinando e supportando
le famiglie disposte all'accoglienza e facendosi tramite con le istituzioni preposte, per gli
adempimenti burocratici, nonche' per il supporto logistico delle iniziative ludiche e cultura-
li di intrattenimento dei bambini stessi durante il soggiorno e degli scambi culturali fra le
famiglie ospitanti e quelle di origine.

Sarà altresì compito dell'associazione gestire l'aspetto economico di quanto sopra, attin-
gendo a fondi eventualmente erogati da istituzioni o da altri enti, nonche' da quelli realiz-
zati organizzando iniziative varie a sfondo benefico per la raccolta di donazioni.

Detti fondi  verranno impiegati  per la realizzazione del  supporto logistico e per le  spese
sostenute nella attività operativa, nella sua piu' vasta accezione,  dall'Associazione mede-
sima. Benche' l'iniziativa sia essenzialmente, alla data presente,rivolta ai bambini Bielorus-
si, e' prevista la possibilità di estendere l'accoglienza a bambini di altre nazioni in analoga
situazione o comunque colpiti da catastrofi, carestie, abbandono o altri fatti che ne limitino
comunque le opportunità di vita.

All'attività di ospitalità, che rimane comunque quella primaria, potranno affiancarsene altre,
volte a migliorare  lo stato di vita dei  bambini al loro abituale domicilio, ad esempio suppor-
tando in loco le famiglie dei bambini  medesimi o di altri  che non sia possibile  ospitare e di
cui sia conosciuto lo stato di bisogno,  nonche' enti o istituzioni che si fanno carico della sa-
lute sia fisica che mentale o del sostegno economico dei bambini medesimi.

Si potrà realizzare quanto sopra con aiuti sia monetari che in natura, organizzando convo-
gli umanitari, affidi a distanza e quanto altro si riterrà opportuno e fattivo al raggiungimen-
to dello scopo.  L'attività di volontariato non puo' essere in alcun modo retribuita, nemme-
no dal beneficiario.
Al volonario possono essere rimborsate dall'Organizzazione le spese effettivamente soste-
nute per l'attività prestata, entro i limiti stabiliti dal regolamento.

Le attività di volontariato sono  prestate in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite
l'Organizzazione. Tutti gli incarichi statutari sono gratuiti; nessuna ricompensa, retribuzione,
emolumento sarà dovuto a nessun titolo per le  cariche previste dallo statuto  fatto salvo il
rimborso delle spese sostenute per l'attività di volontariato.




ARTICOLO SEI
* MEZZI UTILIZZABILI *

Le attività di cui all'articolo cinque, sono dirette esclusivamente per fini di solidarietà e, in
particolare,  per obiettivi  socio-assistenziali che  costituiscono lo scopo  primario dell'Orga-
nizzazione. Con deliberazione dell'Assemblea puo' essere consentito il temporaneo e occa-
sionale perseguimento di uno scopo affine, che si presenti come propedeutico e/o strumen-
tale ad uno degli  scopi primari  indicati nel  comma  precedente, o il cui  raggiungimento ac-
cres ca il risultato dell'azione primaria.

Per il conseguimento dei fini di cui sopra, fatto salvo quanto all'articolo cinque comma due
e tre,  l'Organizzazione si  avvale normalmente  dei mezzi,  delle strutture e del personale
volontario  di cui dispone o messi a  disposizione da altri enti o istituzioni  con i quali even-
tualmente  e' convenzionata.  Con deliberazione dell'Assemblea e secondo le modalità e i
limiti stabiliti dal regolamento, l'organizzazione può avvalersi di  prestazioni di lavoro auto-
nomo o dipendente,esclusivamente nella misura necessaria al regolare svolgimento dell'at-
tività di volontariato o per qualificarne o specalizzarne l'attuazione.

Per la realizzazione di quanto all'art. cinque l’ Associazione può aderire a uno o piu' progetti
di solidarietà internazionale che verranno proposti dal direttivo all'Assemblea per l'approva-
zione. L'adesione potrà essere data con semplice verbalizazzione dell'assenso assembleare
e potrà essere  sia annuale che  pluriennale,  salvo revoca  dell'Assemblea  medesima,  per i
progetti pluriennali, ad ogni annualità conclusa.

L'adesione potrà  riguardare  anche piu' di un  progetto contemporaneamente. Qualora sia
ritenuto opportuno, possibile ed economicamente fattibile, potranno essere realizzati diret-
tamente dall'Associazione uno o piu' progetti di accoglienza, nelle forme che garantiranno la
la maggior efficacia per il raggiungimento dei fini statutari.

A tale scopo sarà facoltà dell'Assemblea dare mandato per l'attuazione di tutti i passi ne-
cessari presso le competenti Istituzioni nazionali e straniere, compresa l'iscrizione al regis-
tro nazionale delle O.N.L.U.S. e quanto previsto dal seguente art. sette comma due.

ARTICOLO SETTE
* LIMITI TERRITORIALI *

L'Organizzazione di volontariato puo' svolgere la su attività sul territorio italiano per quan-
to concerne l'ospitalità dei minori e le iniziative propedeutiche e di supporto, e in territorio
italiano ed estero per cio' che concerne la selezione dei bambini beneficiari e gli aiuti diretti
e indiretti in loco, ai medesimi, sia direttamente sia appoggiandosi e/o collaborando con al-
tre Associazioni, Enti o Organizzazioni laddove l'intervento  diretto non sia possibile o non
sia auspicabile.

Potrà comunque organizzare  in Italia e all'estero, anche in nazioni extraeuropee, attività
di coordinamento, selezione, reperimento di fondi e mezzi, publicizzazione e accreditamen-
to presso le istituzioni locali,  creazione e gestione di  strutture dedicate ai minori e al loro
inserimento nella società.

L'Organizzazione può svolgere la propria attività anche all'interno di strutture pubbliche o
con queste convenzionate, secondo le modalità preventivamente concordate o a norma di
convenzione stipulata con le medesime.

ARTICOLO OTTO
* MODALITA' DI ACCESSO *

Possono aderire all'Organizzazione di volontariato  tutti coloro che,  anche se non cittadini
italiani,siano animati da spirito di solidarietà, che non abbiano precedenti penali particolar-
mente pregiudizievoli al tipo di attività  richiesta e che siano fisicamente, psicologicamente
e moralmente idonei al suo svolgimento e posseggano i requisiti, in relazione ai compiti da
attuare.L'ammissione alla qualità di Aderente e' deliberata,su circostanziata domanda scrit-
ta dell'interessato,dal Comitato Direttivo, che pone le condizioni e i limiti e attesta i requisiti
posseduti.

ARTICOLO NOVE
* DEMOCRATICITA' E TRASPARENZA *

Ciascun  Aderente all'Organizzazione  non e' sottoposto a vincoli  gerarchici con gli organi
della stessa. Egli gode di autonomia nello svolgimento  delle proprie prestazioni di volonta-
riato,nei limiti fissati dai fini statutari e dalle  deliberazioni e indicazioni di carattere organiz-
zativo di  volta in volta  stabilite e  secondo le  modalità  preventivamente  concordate con
l'Organizzazione stessa. L'Aderente ha diritto di partecipare alla elezione degli organi statu-
tari o al rinnovo dei medesimi nonche' alla approvazione di modifiche dello  statuto e del re-
golamento e alle assemblee sia ordinarie che straordinarie esprimendo il proprio  voto sugli
argomenti all'ordine del giorno.   L'Aderente ha il diritto di essere costantemente informato
sulle  decisioni e  deliberazioni degli  organi che  comunque possono  interessare la propria
attività di volontariato e ha diritto di  accedere ai documenti amministrativi e ai verbali delle
sedute degli organi collegiali dell'Organizzazione.

L'Aderente ha diritto di riscontro ad ogni suo quesito scritto o ad altre interrogazioni o inter-
pellanze rivolte agli organi.
L'Aderente  ha diritto di  essere  assicurato  contro gli  infortuni e le  malattie  connesse allo
svolgimento dell'attività, secondo il tipo e la  natura di questa, nonche' per la  responsabilità
civile verso terzi, in conformità alla legge, alle diposizioni nazionali e regionali.
L'Aderente ha diritto di essere rimborsato per le spese effettivamente sostenute per l'attivi-
tà prestata, nei limiti preventivamente stabiliti dal regolamento.

ARTICOLO DIECI
* ACCESSO E MINORI *

Non  possono  essere  ammessi in qualità di  aderenti i minori di anni diciotto. Tuttavia, essi
possono collaborare con l'Organizzazione,  svolgendo attività  compatibili con l'età e il sesso,
previa autorizzazione  scritta dei genitori o di chi ne fa le veci, ratificata dal comitato direttivo
e sotto la diretta responsabilità di un aderente maggiorenne cui il minore e' assegnato.
In favore del minore e' comunque accesa polizza assicurativa per i rischi di cui al precedente
articolo, come prescrizioni di legge, in modo anche cumulativo.

ARTICOLO UNDICI
* DEONTOLOGIA *

La  qualità di  aderente volontario e' incompatibile con qualsiasi  forma di rapporto di lavoro
subordinato o autonomo e con  qualunque altro rapporto  di contenuto patrimoniale con l'or-
ganizzazione di  volontariato di cui fa parte.  In relazione alla  posizione lavorativa del volon-
tario,  al tipo di attività  volontaria svolta e ai rapporti convenzionali con enti pubblici, il rego-
lamento puo' prevedere altre forme di incompatibilità  specifica. Gli aderenti all'organizzazio-
ne di  volontariato  devono  prestare la  propria  attività in  modo personale,  spontaneo  e
gratuito. Nello svolgimento dell'attività, il volontario e' tenuto al rispetto dei principi generali
in tema di deontologia professionale; di riservatezza, di diligenza, di buona condotta civile e
morale.
E' altresì tenuto a segnalare all'autorità giudiziaria, per il tramite dell'organizzazione, qua-
lunque fatto o atto, di cui e' venuto a conoscenza in ragione della sua attività di volontaria-
to , che possa far presumere l'esistenza di un reato.




ARTICOLO DODICI
* ESCLUSIONE *

Il regolamento disciplina i criteri e le modalità di esclusione dall'Organizzazione dell'Aderen-
te  che non  abbia ottemperato ai doveri stabiliti dallo statuto. L'esclusione e' deliberata, a maggioranza assoluta, dall'Assemblea, su proposta del Collegio dei probi viri e su relazione
del Presidente,  sentite le giustificazioni dell'interessato.  Contro la delibera di esclusione e'
data facoltà di ricorso in sede giurisdizionale.

ARTICOLO TREDICI
* ORGANI STATUTARI *

Sono organi dell'Associazione: L'Assemblea,il Comitato direttivo e il Presidente. Sono organi
interni il  Collegio dei  Probi Viri e il Collegio dei  Revisori dei Conti.  Il Collegio dei Probi Viri e'
costituito da tre conponenti effettivi e da due supplenti, eletti dall'Assemblea.Esso elegge nel
suo seno il Presidente del Collegio.Il Collegio ha il compito di esaminare tutte le controversie
tra gli aderenti,fra questi e l'Organizzazione o i suoi organi, fra i membri degli organi e fra gli
organi stessi. Esso giudica ex bono et ex aequo senza formalità di procedura. Il lodo emesso
e' inappellabile.

ARTICOLO QUATTORDICI
* ASSEMBLEA *

- L'Assemblea e' composta da tutti gli aderenti all'Organizzazione. -
- L'Assemblea e' presieduta dal Presidente dell'Organizzazione e,in sua assenza,
dal Vice Presidente. -

ARTICOLO QUINDICI
* COMPETENZE ASSEMBLEARI *

L'Assemblea e' competente a deliberare su:
- Il bilancio preventivo, consuntivo e di assestamento. -
- La stipula di convenzioni con enti pubblici e privati. -
- L'assunzione di personale dipendente. -
- Le modifiche statutarie. -
- Il regolamento. -
- L'acquisto, l'accettazione,le permute o l'alienazione di beni patrimoniali,
nonche' la contrazione di mutui. -
- L'esclusione di aderenti a seguito di accertata violazione dei doveri statutari. -

ARTICOLO SEDICI
* NORME ASSEMBLEARI *

- L'Assemblea si riunisce almeno due volte all'anno -

- L'Assemblea e' convocata dal Presidente o su richiesta di almeno
tre membri dell'associazione -

- L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria e' legalmente costituita con la presenza in
persona o per delega di 50% più uno degli aventi diritto, in prima convocazione e qualsi-

voglia presenza in persona o per delega, in seconda convocazione -

Qualora l'Assemblea  sia chiamata ad  approvare i  bilanci annuali o l'esclusione di un socio,
sarà necessaria la presenza in persona o per delega del cinquanta per cento piu' uno degli
aventi diritto, sia in prima che in seconda convocazione.

Ciascuno dei presenti non potrà rappresentare piu' di un delegante.  Solo i membri regolar-
mente iscritti e in regola col pagamento della quota sociale hanno diritto di voto e possono
essere delegati a rappresentare un iscritto assente che li designa con delega scritta.

Detta delega non ha valore se il delegante  non e' esso stesso  in regola con il versamento
della quota sociale o se e' stato escluso dall'Associazione.
Dell'Assemblea verrà redatto verbale a cura del Segretario Economo a cui spetta anche la
custodia dei verbali e  che risponde della veridicità della  stesura dei medesimi, verbale che
sarà letto, approvato e controfirmato dal Presidente e dal  Segretario dell'Assemblea nella
assemblea successiva.

ARTICOLO DICIASSETTE
* COMITATO DIRETTIVO *

Il Comitato  Direttivo e'  composto da cinque  membri  eletti  dall'Assemblea tra gli  aderenti
all'Organizzazione piu'  un membro per ciascun gruppo o comitato, anche di fatto, in rappre-
sentanza di realtà locali distaccate  di almeno dieci aderenti,  membro che verrà  designato
gnato  dalle  medesime  eleggendolo  nel proprio  seno in  occasione di  ciascun rinnovo  del
Direttivo.

Detto  membro avrà tutti i  diritti e i doveri  di ogni altro  componente il  Direttivo  medesimo.
Qualora i  componenti di un  gruppo si avvalgano della  designazione diretta del loro rappre-
sentante in Direttivo, non potranno ulteriormente spendere voti in assemblea per l'elezione
di altri consiglieri.
Al contrario, se vi rinunciano, potranno partecipare, come tutti gli altri iscritti all'elezione dei
membri del Comitato Direttivo. Il numero dei membri del Direttivo verrà comunque incremen-
tato in proporzione delle realtà territoriali distaccate esistenti come stabilito dal comma uno.

Il regolamento disciplina il funzionamento del Comitato Direttivo.
Di ogni seduta verrà redatto verbale che verrà letto e approvato dai partecipanti.




ARTICOLO DICIOTTO
* FUNZIONI DEL DIRETTIVO *

Il Comitato Direttivo e' organo esecutivo delle decisioni dell'Assemblea. Spettano al Comitato
Direttivo tutte le competenze  che lo statuto o il  regolamento  non riservano al  Presidente o
all'Assemblea.
Il Comitato ha altresi' funzioni propositive.

ARTICOLO DICIANNOVE
* CARICHE ELETTIVE *

Il Comitato Direttivo elegge nel suo seno, nella prima seduta, il Presidente, il Vice Presidente
e il Segretario Economo.  Il Presidente del  Comitato Direttivo e'  anche il  presidente dell'As-
sociazione di volontariato.
Il Presidente ha anche la rappresentanza legale dell'Associazione; Sovraintende al funziona-
mento e alle attività di volontariato; convoca l'Assemblea e il Comitato Direttivo; sovrainten-
de al funzionamento degli organi secondo le modalità stabilite dal regolamento;  sovrainten-
de agli uffici amministrativi; tiene i rapporti con gli altri enti e organismi;  stipula le convenzio-
ni  e vigila  sul loro rispetto;   valuta l'efficacia delle azioni e i  risultati conseguiti e  relaziona
all'assemblea;  compie  tutti gli atti  che non siano  dallo statuto o  dal regolamento riservati
all'Assemblea o al Comitato Direttivo.
Il Vice Presidente sostituisce a tutti gli effetti il Presidente in caso di sua assenza.

ARTICOLO VENTI
* DURATA DELLE CARICHE *

Il Comitato Direttivo e il suo Presidente durano incarica anni tre. Per gravi ed accertati motivi,
con  delibera  motivata dell'Assemblea adottata con maggioranza di due terzi degli aderenti,
puo' essere dichiarato decaduto il Presidente.

La decadenza del  Presidente non comporta la decadenza  del Comitato Direttivo.  Qualora il
Presidente  rinunci alla  propria carica ma  non si dimetta da membro del Direttivo, il Direttivo
medesimo  eleggerà  nuovamente nel  proprio seno un nuovo  Presidente e cosi' pure per il
Vice Presidente e il Segretario Economo, fino a scadenza naturale.

Qualora invece sia dimissionario dal Direttivo o dall'Associazione uno dei membri del Direttivo
medesimo si andrà a rieleggere il membro vacante,  in Assemblea e qualora questo  membro
ricoprisse una carica, il Direttivo la rimpiazzerà eleggendo nel suo seno.

ARTICOLO VENTUNO
* PATRIMONIO *

Costituiscono patrimonio dell'Organizzazione i beni mobili e immobili e ogni altro bene di na-
tura economica ad essa comunque conferiti e inclusi nell'apposito inventario. Per il consegui-
mento degli scopi, l'Organizzazione si avvale delle risorse economiche costituite da:

- Redditi e rendite di beni immobili e mobili -

- Contributi di enti pubblici e privati e di cittadini sostenitori -

- Donazioni e lasciti testamentari -

- Attività marginali di natura commerciale e produttiva -

- Rimborsi e agevolazioni come da convenzioni stipulate con enti pubblici e privati -

- Quote associative degli aderenti -

ARTICOLO VENTIDUE
* SCIOGLIMENTO *

Lo scioglimento dell'Associazione puo' essere deciso dall'Assemblea con le stesse modalità
delle  modifiche  Statutarie  e i  beni residui,  dopo  liquidazione,  saranno  devoluti ad  altra
Associazione  di  Volontariato,  da stabilire dall'Assemblea  contestualmente alla delibera di
scioglimento, operante in analogo contesto e con analoghi fini statutari, salvo diverse dispo-
sizioni di legge al momento dell'eventuale scioglimento.

ARTICOLO VENTITRE
* BILANCI *

L'esercizio del bilancio segue l'anno solare.
Ogni anno devono essere redatti a cura del Comitato Direttivo i bilanci preventivo e consun-
tivo  da  sottoporre all'approvazione dell'Assemblea che deciderà a maggioranza di voti; dal
bilancio consuntivo devono risultare i beni o i lasciti ricevuti.
Il regolamento disciplina le  modalità di  stesura dei bilanci.




ARTICOLO VENTIQUATTRO
* COLLEGIO DEI REVISORI *

Il Collegio dei Revisori si compone di tre membri eletti dall'Assemblea e ha la stessa durata in
carica del Comitato Direttivo.
L'Assemblea elegge altresi', nell' ambito dei tre membri, il Presidente del Collegio medesimo.
Il regolamento disciplina  le modalità di funzionamento del  Collegio dei revisori,  fatta salva
salva la sua autonomia.  Il controllo  attiene alla regolarità contabile,  accompagnato da una
relazione critica.

Il Presidente del Collegio dei Revisori relaziona all'Assemblea ogni qualvolta lo ritiene oppor-
tuno, ovvero su richiesta del  Comitato  Direttivo o di un  terzo dei  componenti l'Assemblea.

Il Collegio dei Revisori si riunisce su convocazione del suo presidente o su richiesta motivata
di uno dei suoi membri.

ARTICOLO VENTICINQUE
* DIPENDENTI *

L'Organizzazione puo' assumere dipendenti nel limite di tredici.
Con delibera dell'Assemblea  puo'  essere  nominato un aderente  con funzioni di  Direttore
Amministrativo, ovvero puo' essere assunto dall'esterno, se e' necessario ed economicamen-
te sostenibile, come dipendente preposto al personale.
L'Assemblea puo'  altresi' deliberare l'utilizzo diconsulenti  esterni per la gestione del  perso-
nale impiegatizio.  Il personale dipendente e' soggetto alle vigenti disposizioni  di legge in te-
ma di contratto nazionale della categoria cui e' assimilato.

Esso  deve essere  tutelato da  apposita assicurazione di legge.  Il personale dipendente e'
soggetto ai  diritti e ai doveri proprii del rapporto di impiego.  Il Presidente sovraintende alla
gestione  del personale  dipendente e valuta,  su relazione del direttore amministrativo, l'ef-
ficienza e l'efficacia degli uffici.

ARTICOLO VENTISEI
* RESPONSABILITA' *

Il Presidente, quale legale rappresentante dell'Associazione e firmatario di tutte le operazio-
ni patrimoniali in rapporto con terzi ne e' anche responsabile ( vedi legge 266/91 ).

Il Vice Presidente e' responsabile di tutti gli atti che gli competono in sostituzione del Presi-
dente e che ha effettivamente attuato.

Il Segretario Economo e' responsabile della buona tenuta di tutte le scritture sociali e conta-
bili  e di tutti  gli atti amministrativi  effettuati  ( fatta salva la responsabilità del Presidente e
del Consiglio in quanto mandanti dei medesimi ).

Gli Associati sono dal canto loro responsabili, ciascuno verso il o i minori ospitati loro affidati
per tutti quegli atti di normale accudimento e loro custodia. In caso di gravi violazioni dei do-
veri  statutari  valga quanto  stabilito dall'articolo dodici, quando non  incorrano reati  penali
perseguibili a norma di legge e fatto salvo il diritto dell' Associazione di essere risarcita degli
eventuali danni subiti, sia materiali che di immagine pubblica.


NORME TRANSITORIE

All'entrata in vigore del presente  Statuto le realtà locali distaccate eventualmente esistenti
o che in quella  occasione si andranno a costituire designeranno il proprio rappresentante in
seno  al  Consiglio  Direttivo che adeguerà  quindi il  suo  numero  secondo  quanto  stabilito
dall'art. DICIASSETTE  senza per altro  variare gli altri organi  statutari esistenti e  senza che
questo alteri la cadenza del rinnovo dei medesimi.

I progetti di ospitalità e le iniziative in essere saranno continuati cone altresi'
la normale attività dell'Associazione.


APPROVATO CON DELIBERA ASSEMBLEARE DEL
30/11/2001

Il Presidente Cesare Berra


Il segretario Antonio Gemmo

REGISTRATO AD ESTE IL:   03/12/2001 al n. 2852  s.3