IL NOSTRO STATUTO
Il presente statuto sostituisce a tutti gli effetti quello sinora in vigore dell'associazione di
volontariato "Comitato per l'accoglienza di bambini ucraini e di altre nazioni".
ARTICOLO UNO
* DEFINIZIONE *
E' costituita l'Organizzazione di Volontariato denominata
" ASSOCIAZIONE PER L'ACCOGLIENZA DI BAMBINI BIELORUSSI E DI ALTRE NAZIONI".
L'organizzazione, liberamente costituita, assume la forma giuridica di ASSOCIAZIONE DI
VOLONTARIATO, Ente Morale senza fine di lucro.
L'organizzazione ha sede legale in Montagnana (PD) Via Salvo D'Acquisto n. 6
ARTICOLO DUE
* NORME *
Le presenti norme disciplinano, nell'ambito dei principi fissati dall'ordinamento giuridico,
dalla legge quadro nazionale 266/91 e nel rispetto della legislazione regionale, la vita e
il funzionamento dell'Organizzazione, nonchè lo svolgimento delle attività per il consegui-
mento dei fini statutari.
ARTICOLO TRE
* REGOLAMENTO *
Il regolamento vigente alla data presente e che rimane invariato, disciplina tra l'altro:
- Le modalità di funzionamento degli organi collegiali -
- Le responsabilità degli amministratori -
- Le responsabilità degli aderenti -
- Le sanzioni in caso di violazione dei doveri statutari -
- Le forme di controllo interno da parte del Collegio dei Revisori -
- Le modalità di verifica dell'efficienza e dell'efficacia
delle azioni nonche' la validità del risultato conseguito -
- L'organizzazione amministrativa -
- Le forme di pubblicità e di trasparenza -
- La registrazione, la verbalizzazione e la tenuta degli atti -
- Le forme e le modalità di assicurazione contro gli infortuni e le malattie connessi allo
svolgimento dell'attività di volontariato, nonche' la responsabilità civile verso terzi
dell'associazione e di ciascun volontario nello svolgimento dell'azione di volontariato -
- I limiti entro cui possono essere rimborsate dall'organizzazione al Volontario aderente,
le spese effettivamente sostenute per l'attività di volontariato prestata -
- I limiti entro cui l'Organizzazione puo' avvalersi di prestazioni di lavoro
autonomo o assumere lavoratori dipendenti -
ARTICOLO QUATTRO
* MODIFICHE STATUTARIE *
Il presente statuto puo' essere modificato con deliberazione dell'Assemblea, assunta con
la presenza di almeno tre quarti degli Associati e il voto favorevole della maggioranza dei
presenti. Le stesse modalità di cui al presente comma sono prescritte per la modifica di
una o piu' norme statutarie o per l'inserimento di nuove norme, nonche' per l'interpretazio-
ne autentica di esse.
ARTICOLO CINQUE
* SCOPI E LIMITI *
L'Associazione per l'accoglienza di bambini bielorussi, ha come scopo preciso il permet-
tere ai bambini dei territori contaminati in seguito all'incidente alla centrale atomica di
Cernobyl, di trascorrere un congruo lasso di tempo al di fuori del loro ambiente, consen-
tendo il ricambio metabolico dei tessutiematici contaminati, coordinando e supportando
le famiglie disposte all'accoglienza e facendosi tramite con le istituzioni preposte, per gli
adempimenti burocratici, nonche' per il supporto logistico delle iniziative ludiche e cultura-
li di intrattenimento dei bambini stessi durante il soggiorno e degli scambi culturali fra le
famiglie ospitanti e quelle di origine.
Sarà altresì compito dell'associazione gestire l'aspetto economico di quanto sopra, attin-
gendo a fondi eventualmente erogati da istituzioni o da altri enti, nonche' da quelli realiz-
zati organizzando iniziative varie a sfondo benefico per la raccolta di donazioni.
Detti fondi verranno impiegati per la realizzazione del supporto logistico e per le spese
sostenute nella attività operativa, nella sua piu' vasta accezione, dall'Associazione mede-
sima. Benche' l'iniziativa sia essenzialmente, alla data presente,rivolta ai bambini Bielorus-
si, e' prevista la possibilità di estendere l'accoglienza a bambini di altre nazioni in analoga
situazione o comunque colpiti da catastrofi, carestie, abbandono o altri fatti che ne limitino
comunque le opportunità di vita.
All'attività di ospitalità, che rimane comunque quella primaria, potranno affiancarsene altre,
volte a migliorare lo stato di vita dei bambini al loro abituale domicilio, ad esempio suppor-
tando in loco le famiglie dei bambini medesimi o di altri che non sia possibile ospitare e di
cui sia conosciuto lo stato di bisogno, nonche' enti o istituzioni che si fanno carico della sa-
lute sia fisica che mentale o del sostegno economico dei bambini medesimi.
Si potrà realizzare quanto sopra con aiuti sia monetari che in natura, organizzando convo-
gli umanitari, affidi a distanza e quanto altro si riterrà opportuno e fattivo al raggiungimen-
to dello scopo. L'attività di volontariato non puo' essere in alcun modo retribuita, nemme-
no dal beneficiario.
Al volonario possono essere rimborsate dall'Organizzazione le spese effettivamente soste-
nute per l'attività prestata, entro i limiti stabiliti dal regolamento.
Le attività di volontariato sono prestate in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite
l'Organizzazione. Tutti gli incarichi statutari sono gratuiti; nessuna ricompensa, retribuzione,
emolumento sarà dovuto a nessun titolo per le cariche previste dallo statuto fatto salvo il
rimborso delle spese sostenute per l'attività di volontariato.
ARTICOLO SEI
* MEZZI UTILIZZABILI *
Le attività di cui all'articolo cinque, sono dirette esclusivamente per fini di solidarietà e, in
particolare, per obiettivi socio-assistenziali che costituiscono lo scopo primario dell'Orga-
nizzazione. Con deliberazione dell'Assemblea puo' essere consentito il temporaneo e occa-
sionale perseguimento di uno scopo affine, che si presenti come propedeutico e/o strumen-
tale ad uno degli scopi primari indicati nel comma precedente, o il cui raggiungimento ac-
cres ca il risultato dell'azione primaria.
Per il conseguimento dei fini di cui sopra, fatto salvo quanto all'articolo cinque comma due
e tre, l'Organizzazione si avvale normalmente dei mezzi, delle strutture e del personale
volontario di cui dispone o messi a disposizione da altri enti o istituzioni con i quali even-
tualmente e' convenzionata. Con deliberazione dell'Assemblea e secondo le modalità e i
limiti stabiliti dal regolamento, l'organizzazione può avvalersi di prestazioni di lavoro auto-
nomo o dipendente,esclusivamente nella misura necessaria al regolare svolgimento dell'at-
tività di volontariato o per qualificarne o specalizzarne l'attuazione.
Per la realizzazione di quanto all'art. cinque l’ Associazione può aderire a uno o piu' progetti
di solidarietà internazionale che verranno proposti dal direttivo all'Assemblea per l'approva-
zione. L'adesione potrà essere data con semplice verbalizazzione dell'assenso assembleare
e potrà essere sia annuale che pluriennale, salvo revoca dell'Assemblea medesima, per i
progetti pluriennali, ad ogni annualità conclusa.
L'adesione potrà riguardare anche piu' di un progetto contemporaneamente. Qualora sia
ritenuto opportuno, possibile ed economicamente fattibile, potranno essere realizzati diret-
tamente dall'Associazione uno o piu' progetti di accoglienza, nelle forme che garantiranno la
la maggior efficacia per il raggiungimento dei fini statutari.
A tale scopo sarà facoltà dell'Assemblea dare mandato per l'attuazione di tutti i passi ne-
cessari presso le competenti Istituzioni nazionali e straniere, compresa l'iscrizione al regis-
tro nazionale delle O.N.L.U.S. e quanto previsto dal seguente art. sette comma due.
ARTICOLO SETTE
* LIMITI TERRITORIALI *
L'Organizzazione di volontariato puo' svolgere la su attività sul territorio italiano per quan-
to concerne l'ospitalità dei minori e le iniziative propedeutiche e di supporto, e in territorio
italiano ed estero per cio' che concerne la selezione dei bambini beneficiari e gli aiuti diretti
e indiretti in loco, ai medesimi, sia direttamente sia appoggiandosi e/o collaborando con al-
tre Associazioni, Enti o Organizzazioni laddove l'intervento diretto non sia possibile o non
sia auspicabile.
Potrà comunque organizzare in Italia e all'estero, anche in nazioni extraeuropee, attività
di coordinamento, selezione, reperimento di fondi e mezzi, publicizzazione e accreditamen-
to presso le istituzioni locali, creazione e gestione di strutture dedicate ai minori e al loro
inserimento nella società.
L'Organizzazione può svolgere la propria attività anche all'interno di strutture pubbliche o
con queste convenzionate, secondo le modalità preventivamente concordate o a norma di
convenzione stipulata con le medesime.
ARTICOLO OTTO
* MODALITA' DI ACCESSO *
Possono aderire all'Organizzazione di volontariato tutti coloro che, anche se non cittadini
italiani,siano animati da spirito di solidarietà, che non abbiano precedenti penali particolar-
mente pregiudizievoli al tipo di attività richiesta e che siano fisicamente, psicologicamente
e moralmente idonei al suo svolgimento e posseggano i requisiti, in relazione ai compiti da
attuare.L'ammissione alla qualità di Aderente e' deliberata,su circostanziata domanda scrit-
ta dell'interessato,dal Comitato Direttivo, che pone le condizioni e i limiti e attesta i requisiti
posseduti.
ARTICOLO NOVE
* DEMOCRATICITA' E TRASPARENZA *
Ciascun Aderente all'Organizzazione non e' sottoposto a vincoli gerarchici con gli organi
della stessa. Egli gode di autonomia nello svolgimento delle proprie prestazioni di volonta-
riato,nei limiti fissati dai fini statutari e dalle deliberazioni e indicazioni di carattere organiz-
zativo di volta in volta stabilite e secondo le modalità preventivamente concordate con
l'Organizzazione stessa. L'Aderente ha diritto di partecipare alla elezione degli organi statu-
tari o al rinnovo dei medesimi nonche' alla approvazione di modifiche dello statuto e del re-
golamento e alle assemblee sia ordinarie che straordinarie esprimendo il proprio voto sugli
argomenti all'ordine del giorno. L'Aderente ha il diritto di essere costantemente informato
sulle decisioni e deliberazioni degli organi che comunque possono interessare la propria
attività di volontariato e ha diritto di accedere ai documenti amministrativi e ai verbali delle
sedute degli organi collegiali dell'Organizzazione.
L'Aderente ha diritto di riscontro ad ogni suo quesito scritto o ad altre interrogazioni o inter-
pellanze rivolte agli organi.
L'Aderente ha diritto di essere assicurato contro gli infortuni e le malattie connesse allo
svolgimento dell'attività, secondo il tipo e la natura di questa, nonche' per la responsabilità
civile verso terzi, in conformità alla legge, alle diposizioni nazionali e regionali.
L'Aderente ha diritto di essere rimborsato per le spese effettivamente sostenute per l'attivi-
tà prestata, nei limiti preventivamente stabiliti dal regolamento.
ARTICOLO DIECI
* ACCESSO E MINORI *
Non possono essere ammessi in qualità di aderenti i minori di anni diciotto. Tuttavia, essi
possono collaborare con l'Organizzazione, svolgendo attività compatibili con l'età e il sesso,
previa autorizzazione scritta dei genitori o di chi ne fa le veci, ratificata dal comitato direttivo
e sotto la diretta responsabilità di un aderente maggiorenne cui il minore e' assegnato.
In favore del minore e' comunque accesa polizza assicurativa per i rischi di cui al precedente
articolo, come prescrizioni di legge, in modo anche cumulativo.
ARTICOLO UNDICI
* DEONTOLOGIA *
La qualità di aderente volontario e' incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro
subordinato o autonomo e con qualunque altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'or-
ganizzazione di volontariato di cui fa parte. In relazione alla posizione lavorativa del volon-
tario, al tipo di attività volontaria svolta e ai rapporti convenzionali con enti pubblici, il rego-
lamento puo' prevedere altre forme di incompatibilità specifica. Gli aderenti all'organizzazio-
ne di volontariato devono prestare la propria attività in modo personale, spontaneo e
gratuito. Nello svolgimento dell'attività, il volontario e' tenuto al rispetto dei principi generali
in tema di deontologia professionale; di riservatezza, di diligenza, di buona condotta civile e
morale.
E' altresì tenuto a segnalare all'autorità giudiziaria, per il tramite dell'organizzazione, qua-
lunque fatto o atto, di cui e' venuto a conoscenza in ragione della sua attività di volontaria-
to , che possa far presumere l'esistenza di un reato.
ARTICOLO DODICI
* ESCLUSIONE *
Il regolamento disciplina i criteri e le modalità di esclusione dall'Organizzazione dell'Aderen-
te che non abbia ottemperato ai doveri stabiliti dallo statuto. L'esclusione e' deliberata, a
maggioranza assoluta, dall'Assemblea, su proposta del Collegio dei probi viri e su relazione
del Presidente, sentite le giustificazioni dell'interessato. Contro la delibera di esclusione e'
data facoltà di ricorso in sede giurisdizionale.
ARTICOLO TREDICI
* ORGANI STATUTARI *
Sono organi dell'Associazione: L'Assemblea,il Comitato direttivo e il Presidente. Sono organi
interni il Collegio dei Probi Viri e il Collegio dei Revisori dei Conti. Il Collegio dei Probi Viri e'
costituito da tre conponenti effettivi e da due supplenti, eletti dall'Assemblea.Esso elegge nel
suo seno il Presidente del Collegio.Il Collegio ha il compito di esaminare tutte le controversie
tra gli aderenti,fra questi e l'Organizzazione o i suoi organi, fra i membri degli organi e fra gli
organi stessi. Esso giudica ex bono et ex aequo senza formalità di procedura. Il lodo emesso
e' inappellabile.
ARTICOLO QUATTORDICI
* ASSEMBLEA *
- L'Assemblea e' composta da tutti gli aderenti all'Organizzazione. -
- L'Assemblea e' presieduta dal Presidente dell'Organizzazione e,in sua assenza,
dal Vice Presidente. -
ARTICOLO QUINDICI
* COMPETENZE ASSEMBLEARI *
L'Assemblea e' competente a deliberare su:
- Il bilancio preventivo, consuntivo e di assestamento. -
- La stipula di convenzioni con enti pubblici e privati. -
- L'assunzione di personale dipendente. -
- Le modifiche statutarie. -
- Il regolamento. -
- L'acquisto, l'accettazione,le permute o l'alienazione di beni patrimoniali,
nonche' la contrazione di mutui. -
- L'esclusione di aderenti a seguito di accertata violazione dei doveri statutari. -
ARTICOLO SEDICI
* NORME ASSEMBLEARI *
- L'Assemblea si riunisce almeno due volte all'anno -
- L'Assemblea e' convocata dal Presidente o su richiesta di almeno
tre membri dell'associazione -
- L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria e' legalmente costituita con la presenza in
persona o per delega di 50% più uno degli aventi diritto, in prima convocazione e qualsi-
voglia presenza in persona o per delega, in seconda convocazione -
Qualora l'Assemblea sia chiamata ad approvare i bilanci annuali o l'esclusione di un socio,
sarà necessaria la presenza in persona o per delega del cinquanta per cento piu' uno degli
aventi diritto, sia in prima che in seconda convocazione.
Ciascuno dei presenti non potrà rappresentare piu' di un delegante. Solo i membri regolar-
mente iscritti e in regola col pagamento della quota sociale hanno diritto di voto e possono
essere delegati a rappresentare un iscritto assente che li designa con delega scritta.
Detta delega non ha valore se il delegante non e' esso stesso in regola con il versamento
della quota sociale o se e' stato escluso dall'Associazione.
Dell'Assemblea verrà redatto verbale a cura del Segretario Economo a cui spetta anche la
custodia dei verbali e che risponde della veridicità della stesura dei medesimi, verbale che
sarà letto, approvato e controfirmato dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea nella
assemblea successiva.
ARTICOLO DICIASSETTE
* COMITATO DIRETTIVO *
Il Comitato Direttivo e' composto da cinque membri eletti dall'Assemblea tra gli aderenti
all'Organizzazione piu' un membro per ciascun gruppo o comitato, anche di fatto, in rappre-
sentanza di realtà locali distaccate di almeno dieci aderenti, membro che verrà designato
gnato dalle medesime eleggendolo nel proprio seno in occasione di ciascun rinnovo del
Direttivo.
Detto membro avrà tutti i diritti e i doveri di ogni altro componente il Direttivo medesimo.
Qualora i componenti di un gruppo si avvalgano della designazione diretta del loro rappre-
sentante in Direttivo, non potranno ulteriormente spendere voti in assemblea per l'elezione
di altri consiglieri.
Al contrario, se vi rinunciano, potranno partecipare, come tutti gli altri iscritti all'elezione dei
membri del Comitato Direttivo. Il numero dei membri del Direttivo verrà comunque incremen-
tato in proporzione delle realtà territoriali distaccate esistenti come stabilito dal comma uno.
Il regolamento disciplina il funzionamento del Comitato Direttivo.
Di ogni seduta verrà redatto verbale che verrà letto e approvato dai partecipanti.
ARTICOLO DICIOTTO
* FUNZIONI DEL DIRETTIVO *
Il Comitato Direttivo e' organo esecutivo delle decisioni dell'Assemblea. Spettano al Comitato
Direttivo tutte le competenze che lo statuto o il regolamento non riservano al Presidente o
all'Assemblea.
Il Comitato ha altresi' funzioni propositive.
ARTICOLO DICIANNOVE
* CARICHE ELETTIVE *
Il Comitato Direttivo elegge nel suo seno, nella prima seduta, il Presidente, il Vice Presidente
e il Segretario Economo. Il Presidente del Comitato Direttivo e' anche il presidente dell'As-
sociazione di volontariato.
Il Presidente ha anche la rappresentanza legale dell'Associazione; Sovraintende al funziona-
mento e alle attività di volontariato; convoca l'Assemblea e il Comitato Direttivo; sovrainten-
de al funzionamento degli organi secondo le modalità stabilite dal regolamento; sovrainten-
de agli uffici amministrativi; tiene i rapporti con gli altri enti e organismi; stipula le convenzio-
ni e vigila sul loro rispetto; valuta l'efficacia delle azioni e i risultati conseguiti e relaziona
all'assemblea; compie tutti gli atti che non siano dallo statuto o dal regolamento riservati
all'Assemblea o al Comitato Direttivo.
Il Vice Presidente sostituisce a tutti gli effetti il Presidente in caso di sua assenza.
ARTICOLO VENTI
* DURATA DELLE CARICHE *
Il Comitato Direttivo e il suo Presidente durano incarica anni tre. Per gravi ed accertati motivi,
con delibera motivata dell'Assemblea adottata con maggioranza di due terzi degli aderenti,
puo' essere dichiarato decaduto il Presidente.
La decadenza del Presidente non comporta la decadenza del Comitato Direttivo. Qualora il
Presidente rinunci alla propria carica ma non si dimetta da membro del Direttivo, il Direttivo
medesimo eleggerà nuovamente nel proprio seno un nuovo Presidente e cosi' pure per il
Vice Presidente e il Segretario Economo, fino a scadenza naturale.
Qualora invece sia dimissionario dal Direttivo o dall'Associazione uno dei membri del Direttivo
medesimo si andrà a rieleggere il membro vacante, in Assemblea e qualora questo membro
ricoprisse una carica, il Direttivo la rimpiazzerà eleggendo nel suo seno.
ARTICOLO VENTUNO
* PATRIMONIO *
Costituiscono patrimonio dell'Organizzazione i beni mobili e immobili e ogni altro bene di na-
tura economica ad essa comunque conferiti e inclusi nell'apposito inventario. Per il consegui-
mento degli scopi, l'Organizzazione si avvale delle risorse economiche costituite da:
- Redditi e rendite di beni immobili e mobili -
- Contributi di enti pubblici e privati e di cittadini sostenitori -
- Donazioni e lasciti testamentari -
- Attività marginali di natura commerciale e produttiva -
- Rimborsi e agevolazioni come da convenzioni stipulate con enti pubblici e privati -
- Quote associative degli aderenti -
ARTICOLO VENTIDUE
* SCIOGLIMENTO *
Lo scioglimento dell'Associazione puo' essere deciso dall'Assemblea con le stesse modalità
delle modifiche Statutarie e i beni residui, dopo liquidazione, saranno devoluti ad altra
Associazione di Volontariato, da stabilire dall'Assemblea contestualmente alla delibera di
scioglimento, operante in analogo contesto e con analoghi fini statutari, salvo diverse dispo-
sizioni di legge al momento dell'eventuale scioglimento.
ARTICOLO VENTITRE
* BILANCI *
L'esercizio del bilancio segue l'anno solare.
Ogni anno devono essere redatti a cura del Comitato Direttivo i bilanci preventivo e consun-
tivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea che deciderà a maggioranza di voti; dal
bilancio consuntivo devono risultare i beni o i lasciti ricevuti.
Il regolamento disciplina le modalità di stesura dei bilanci.
ARTICOLO VENTIQUATTRO
* COLLEGIO DEI REVISORI *
Il Collegio dei Revisori si compone di tre membri eletti dall'Assemblea e ha la stessa durata in
carica del Comitato Direttivo.
L'Assemblea elegge altresi', nell' ambito dei tre membri, il Presidente del Collegio medesimo.
Il regolamento disciplina le modalità di funzionamento del Collegio dei revisori, fatta salva
salva la sua autonomia. Il controllo attiene alla regolarità contabile, accompagnato da una
relazione critica.
Il Presidente del Collegio dei Revisori relaziona all'Assemblea ogni qualvolta lo ritiene oppor-
tuno, ovvero su richiesta del Comitato Direttivo o di un terzo dei componenti l'Assemblea.
Il Collegio dei Revisori si riunisce su convocazione del suo presidente o su richiesta motivata
di uno dei suoi membri.
ARTICOLO VENTICINQUE
* DIPENDENTI *
L'Organizzazione puo' assumere dipendenti nel limite di tredici.
Con delibera dell'Assemblea puo' essere nominato un aderente con funzioni di Direttore
Amministrativo, ovvero puo' essere assunto dall'esterno, se e' necessario ed economicamen-
te sostenibile, come dipendente preposto al personale.
L'Assemblea puo' altresi' deliberare l'utilizzo diconsulenti esterni per la gestione del perso-
nale impiegatizio. Il personale dipendente e' soggetto alle vigenti disposizioni di legge in te-
ma di contratto nazionale della categoria cui e' assimilato.
Esso deve essere tutelato da apposita assicurazione di legge. Il personale dipendente e'
soggetto ai diritti e ai doveri proprii del rapporto di impiego. Il Presidente sovraintende alla
gestione del personale dipendente e valuta, su relazione del direttore amministrativo, l'ef-
ficienza e l'efficacia degli uffici.
ARTICOLO VENTISEI
* RESPONSABILITA' *
Il Presidente, quale legale rappresentante dell'Associazione e firmatario di tutte le operazio-
ni patrimoniali in rapporto con terzi ne e' anche responsabile ( vedi legge 266/91 ).
Il Vice Presidente e' responsabile di tutti gli atti che gli competono in sostituzione del Presi-
dente e che ha effettivamente attuato.
Il Segretario Economo e' responsabile della buona tenuta di tutte le scritture sociali e conta-
bili e di tutti gli atti amministrativi effettuati ( fatta salva la responsabilità del Presidente e
del Consiglio in quanto mandanti dei medesimi ).
Gli Associati sono dal canto loro responsabili, ciascuno verso il o i minori ospitati loro affidati
per tutti quegli atti di normale accudimento e loro custodia. In caso di gravi violazioni dei do-
veri statutari valga quanto stabilito dall'articolo dodici, quando non incorrano reati penali
perseguibili a norma di legge e fatto salvo il diritto dell' Associazione di essere risarcita degli
eventuali danni subiti, sia materiali che di immagine pubblica.
NORME TRANSITORIE
All'entrata in vigore del presente Statuto le realtà locali distaccate eventualmente esistenti
o che in quella occasione si andranno a costituire designeranno il proprio rappresentante in
seno al Consiglio Direttivo che adeguerà quindi il suo numero secondo quanto stabilito
dall'art. DICIASSETTE senza per altro variare gli altri organi statutari esistenti e senza che
questo alteri la cadenza del rinnovo dei medesimi.
I progetti di ospitalità e le iniziative in essere saranno continuati cone altresi'
la normale attività dell'Associazione.
APPROVATO CON DELIBERA ASSEMBLEARE DEL 30/11/2001
Il Presidente Cesare Berra
Il segretario Antonio Gemmo
REGISTRATO AD ESTE IL: 03/12/2001 al n. 2852 s.3
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