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www.vivoscuola.it )
Disposizioni in
materia di Istruzione e Formazione
DISEGNO DI LEGGE
concernente:
“DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE”
Capo I
Disposizioni in materia di scuole materne
Art. 1.
Modificazioni della legge provinciale 1 marzo 1977, n. 13
(Ordinamento della scuola dell’infanzia della Provincia autonoma
di Trento)
-
Al secondo
comma dell’articolo 48 della legge provinciale 1 marzo 1977,
n. 13 tra il primo e il secondo periodo è aggiunto il
seguente: “ La spesa per il personale derivante dai nuovi
contratti di lavoro è riconosciuta alle scuole nei limiti
preventivamente stabiliti dalla Giunta provinciale in
relazione alle specifiche autorizzazioni di spesa previste
dal bilancio provinciale.”
-
Alla lettera
a) del primo comma dell’articolo 54 della legge provinciale
1 marzo 1977, n. 13 le parole: “la scuola funziona con
dotazione di organico ridotto “ sono sostituite dalle
seguenti ”la scuola funziona con dotazione di organico o con
orario ridotti”.
Capo II
Disposizioni in materia di Istruzione
Art. 2.
Introduzione dell’articolo ter nella legge
provinciale 8 agosto 1989, n. 6 (Organizzazione
amministrativa provinciale in materia di istruzione) in
materia di graduatorie del personale docente nelle
scuole a carattere statale
-
La
rubrica del Capo I della legge provinciale 8 agosto
1989, n. 6 è sostituita dalla seguente:
“Disposizioni in materia di organizzazione e di
personale docente delle scuole a carattere statale”.
-
Dopo
l’articolo bis della legge provinciale 8 agosto
1989, n. 6, è inserito il seguente:
Art. 2
ter
Graduatorie provinciali per titoli del personale
docente delle scuole a carattere statale
-
La
Provincia istituisce graduatorie provinciali per
titoli per l’accesso dei docenti a posti a tempo
indeterminato e a tempo determinato nelle scuole a
carattere statale.
-
La
formazione e l’utilizzo delle graduatorie
provinciali per titoli sono disciplinati con
regolamento, attenendosi ai seguenti principi e
criteri direttivi:
a) sono formate graduatorie distinte per ordine e
tipologia di scuola, per classi di abilitazione e
articolate in fasce, tenendo conto comunque dei
titoli di abilitazione o di idoneità previsti dalla
vigente normativa;
b) le graduatorie hanno durata di quattro anni; il
punteggio degli iscritti può essere aggiornato con
periodicità biennale;
c) ciascuna graduatoria è formata sulla base dei
punteggi attribuiti in relazione ai titoli posseduti
e ai servizi prestati in attività di insegnamento
secondo i criteri di valutazione definiti da
regolamento;
d) per il servizio prestato con continuità per
periodi non inferiori ai tre anni nelle scuole di
ogni ordine e grado operanti sul territorio
provinciale è attribuito uno specifico punteggio;
e) nella formazione e nell’utilizzo delle
graduatorie sono salvaguardati i diritti acquisiti
dagli iscritti nella prima e seconda fascia delle
graduatorie permanenti vigenti in provincia di
Trento alla data di entrata in vigore di questa
disposizione, assicurando agli stessi precedenza
assoluta nell’assunzione; sono altresì assicurate le
precedenze assolute disciplinate dalla legislazione
vigente a tutela delle minoranze linguistiche
riconosciute dallo Statuto speciale e dalle relative
norme di attuazione.”
3. L’utilizzo delle graduatorie provinciali per
titoli del personale docente delle scuole a
carattere statale formate ai sensi dell’articolo
ter, della legge provinciale n. 6 del 1989 decorre
dalla data stabilita dal regolamento previsto dal
comma del predetto articolo ter. Fino a tale data,
le graduatorie provinciali per l’assunzione del
personale docente a tempo indeterminato e
determinato sono formate sulla base della disciplina
statale, escludendo nell’attribuzione del punteggio
quello previsto per la prestazione del servizio
nelle scuole di ogni ordine e grado situate nei
comuni di montagna, anche maturato nel corso
dell’anno scolastico 003-004.
Art. 3.
Introduzione dell’articolo quater nella legge
provinciale 8 agosto 1989, n. 6 (Organizzazione
amministrativa provinciale in materia di istruzione) in
materia di supplenze del personale docente nelle scuole
a carattere statale
-
Dopo
l’articolo ter della legge provinciale 8 agosto
1989, n. 6 è inserito il seguente:
Art. 2
quater
Disposizioni in materia di incarichi a tempo
determinato e di supplenze temporanee
-
Al
fine di garantire la continuità didattica e il
regolare avvio dell’anno scolastico, ferma restando
la disciplina in materia di assunzioni a tempo
indeterminato e nei limiti della spesa massima
prevista ai sensi dell’articolo 19, comma 8 della
legge provinciale 19 febbraio 00, n. 1, la Provincia
o le istituzioni scolastiche possono stipulare
mediante l’utilizzo rispettivamente delle
graduatorie provinciali per titoli ovvero delle
graduatorie di istituto, contratti di lavoro a tempo
determinato per la copertura delle cattedre e dei
posti di insegnamento effettivamente vacanti e
disponibili ovvero disponibili e non vacanti,
secondo quanto previsto dai commi e 3 e secondo le
modalità definite con regolamento.
-
Per la
copertura di cattedre e di posti di insegnamento, il
dirigente del servizio provinciale competente
stipula contratti di lavoro a tempo determinato di
durata annuale, rinnovabili per un massimo di due
anni qualora risultino disponibili la medesima
cattedra o posto; per la copertura di cattedre o di
posti di insegnamento disponibili può altresì
stipulare contratti di lavoro a tempo determinato di
durata massima triennale.
-
Per la
copertura di cattedre e di posti di insegnamento non
coperti ai sensi del comma , a decorrere dalla data
stabilita dalla Giunta provinciale per l’inizio
dell’attività didattica, il dirigente
dell’istituzione scolastica stipula contratti di
lavoro a tempo determinato di durata massimo
annuale.”.
Art. 4.
Introduzione dell’articolo quinquies nella legge
provinciale 8 agosto 1989, n. 6 (Organizzazione
amministrativa provinciale in materia di istruzione) in
materia di mobilità del personale insegnante e
abrogazione di disposizione
-
Dopo
l’articolo quater della legge provinciale 8 agosto
1989, n. 6 è inserito il seguente:
Art. 2
quinquies
Mobilità del personale insegnante
-
La
mobilità del personale insegnante della scuola a
carattere statale si informa al principio della
continuità didattica ed è disciplinata in modo da
garantire il regolare avvio dell’anno scolastico:
a) dai rispettivi contratti collettivi di lavoro
provinciali per il personale dirigente e docente
all’interno del territorio provinciale;
b) dai contratti collettivi nazionali e provinciali
di lavoro rispettivamente applicabili per il
personale dirigente e docente tra le strutture e le
scuole ubicate nel territorio provinciale e quelle
del restante territorio nazionale.
-
In
ogni caso il personale docente assunto con contratto
di lavoro a tempo indeterminato garantisce una
permanenza effettiva di almeno tre anni nella sede
di prima assegnazione, che è considerata definitiva.
-
I
contratti previsti dal comma 1, lettera b), sono
sottoscritti sulla base dell’intesa tra la Provincia
e il Ministero dell’Istruzione, università e ricerca
scientifica prevista dall’articolo , comma 4, del
decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio
1988, n. 405 (Norme di attuazione dello Statuto
speciale della regione Trentino-Alto Adige in
materia di ordinamento scolastico in provincia di
Trento).
-
Con
regolamento sono disciplinati i casi, i tempi e le
modalità per l’inserimento del personale docente
statale nelle graduatorie provinciali previste dagli
articoli ter e quater, nel rispetto di quanto
previsto nell’intesa di cui all’articolo , comma 4,
del decreto del Presidente della Repubblica n. 405
del 1988.
-
L’utilizzazione presso istituzioni scolastiche
italiane all'estero da parte del Ministero degli
Affari esteri del personale insegnante ai sensi
dell’articolo 640 del decreto legislativo n. 97 del
1994 è consentita previo nulla osta della Provincia
e previa assunzione degli oneri relativi da parte
dello Stato.”
-
Il
comma 7 dell’articolo 38 della legge provinciale 3
febbraio 1997, n. è abrogato.
Art. 5.
Modificazione dell’articolo 1 della legge
provinciale 9 novembre 1990, n. 9 (Norme in materia di
autonomia delle scuole, organi collegiali e diritto allo
studio) in materia di concorsi dei dirigenti scolastici
-
Il
comma 6 dell’articolo 1 della legge provinciale 9
novembre 1990, n. 9, è sostituito dai seguenti:
“6. A ciascuna istituzione scolastica è preposto un
dirigente scolastico. Il reclutamento dei dirigenti
scolastici è effettuato mediante un concorso
selettivo che comprende anche un corso di
formazione, indetto dalla Giunta provinciale per la
copertura di posti di dirigente scolastico relativi
alle scuole del primo e del secondo ciclo. Al
concorso sono ammessi i docenti laureati che abbiano
maturato, dopo l’assunzione con contratto a tempo
indeterminato, almeno sette anni di servizio
effettivo nelle scuole statali o a carattere
statale. La Giunta provinciale con deliberazione
definisce:
a) le modalità di svolgimento degli esami e la
tipologia delle prove, la tabella di valutazione dei
titoli, i tempi di effettuazione del periodo di
formazione che si articola in moduli formativi di 00
ore e in almeno 80 ore di tirocinio e di esperienze
presso enti e istituzioni;
b) i programmi di esame che integrano e adeguano
quelli nazionali e che vertono, tra l’altro, sulla
legislazione e sull'organizzazione scolastica
locale, sull'ordinamento della Provincia autonoma di
Trento nonché sulla conoscenza di una delle lingue
straniere insegnate nelle scuole della provincia;
c) i criteri per la composizione delle commissioni
esaminatrici e la durata della procedura
concorsuale, anche in deroga a quanto previsto dal
decreto del Presidente della Giunta provinciale 30
novembre 1998, n. 40-11/Leg (Regolamento per
l’accesso alla qualifica di dirigente e di
direttore).
6 bis. Per quanto non disposto dal comma 6 trova
applicazione l’articolo 9 del decreto legislativo 30
marzo 001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche) nonché, in relazione alle funzioni e alla
valutazione dei dirigenti scolastici, i commi 1, 2,
3, 4, 5 e 6 dell’articolo 5 del medesimo decreto
legislativo.”.
Art. 6.
Modificazioni dell’articolo 6 della legge
provinciale 9 novembre 1990, n. 9 (Norme in materia di
autonomia delle scuole, organi collegiali e diritto allo
studio) in materia di nucleo di controllo
-
Nel
comma 1 dell’articolo 6 della legge provinciale 9
novembre 1990, n. 9 sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) le parole: “presso la sovrintendenza scolastica
provinciale” sono sostituite dalle seguenti: “presso
il dipartimento competente in materia di
istruzione”;
b) l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: “Ai
componenti del nucleo di controllo spetta
un'indennità stabilita dalla Giunta provinciale nei
limiti di cui all'articolo , secondo comma, della
legge provinciale 0 gennaio 1958, n. 4, anche in
deroga a quanto stabilito dall’articolo 40 della
legge provinciale 3 febbraio 1990, n. 6 per i
dipendenti provinciali, e per i componenti esterni
iscritti nel registro dei revisori contabili fino al
doppio dei suddetti limiti."
-
Alla
copertura degli oneri derivanti dal presente
articolo si provvede secondo le modalità indicate
nell’allegata tabella B.”.
Art. 7.
Disposizioni relative ai concorsi per dirigente
scolastico delle scuole a carattere statale
-
La
graduatoria del corso-concorso per dirigente
scolastico prevista dall’articolo 13 della legge
provinciale 30 dicembre 00, n. 15 è utilizzata fino
ad esaurimento per la copertura dei posti vacanti e
disponibili, anche in deroga alla percentuale dei
posti di dirigente scolastico stabilita
dall’articolo 13, comma 1, della medesima legge
provinciale n. 15 del 00.
Art. 8.
Modificazione dell’articolo 8 della legge
provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (Revisione
dell'ordinamento del personale della Provincia autonoma
di Trento) in materia di incarichi a tempo determinato
per i dirigenti scolastici
-
Al
comma 1 dell’articolo 8 della legge provinciale 3
aprile 1997, n. 7 è aggiunto in fine il seguente
periodo: “Nel predetto limite le funzioni di
dirigente possono essere inoltre conferite a non più
di quattro dirigenti scolastici, che sono posti in
aspettativa per la durata dell'incarico.”
-
Alla
copertura degli oneri derivanti da questo articolo
si provvede secondo le modalità indicate
nell’allegata tabella A.
Art. 9.
Soppressione dell’Agenzia provinciale per
l’istruzione e istituzione di un servizio provinciale
-
A
decorrere dalla data stabilita dal comma 3, è
soppressa l’Agenzia provinciale per l’istruzione di
cui agli articoli 1 e della legge provinciale 8
agosto 1989, n. 6 (Organizzazione amministrativa
provinciale in materia di istruzione).
-
Nell’allegato C) della legge provinciale 9 aprile
1983, n. 1 (Nuovo ordinamento dei servizi e del
personale della Provincia autonoma di Trento) la
struttura equiparata a servizio denominata “Agenzia
provinciale per l’istruzione” è sostituita dalla
struttura denominata “Servizio per la gestione delle
risorse umane della scuola e della formazione”.
-
Con
regolamento emanato ai sensi dell’articolo 65 della
legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (Revisione
dell’ordinamento del personale della Provincia
autonoma di Trento) sono disciplinate le funzioni
del servizio di cui al comma , la data di
soppressione dell’Agenzia provinciale per
l’istruzione e sono dettate le norme transitorie per
la definizione degli aspetti contabili, finanziari e
amministrativi relativi agli affari trattati dalla
soppressa Agenzia.
-
Gli
atti adottati dal dirigente del servizio di cui al
comma in materia di personale, anche relativi alla
ricostruzione della carriera e a fini previdenziali,
non sono soggetti a controlli esterni e sono
immediatamente esecutivi.
-
Con
effetto dalla data di entrata in vigore del
regolamento previsto dal comma 3 sono abrogati gli
articoli 1, e 5 della legge provinciale n. 6 del
1989.
Art.
10.
Modificazione dell’articolo 6 della legge
provinciale 4 maggio 1991, n. 9 in materia di
composizione del consiglio di amministrazione dell’Opera
universitaria
-
All’articolo 6 della legge provinciale 4 maggio
1991, n. 9 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
“3. I rappresentanti di cui alle lettere b), c) ed
e) del comma 1 sono eletti con le modalità e per la
durata previste per l’elezione dei corrispondenti
componenti del Consiglio di amministrazione
dell’università e contestualmente all’elezione dei
medesimi,”;
b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
“4. Il consiglio di amministrazione dell’Opera
universitaria dura in carica per il periodo
corrispondente a quello della durata in carica del
consiglio di amministrazione dell’Università degli
studi di Trento. I membri possono essere
riconfermati.”.
. Le modificazioni del comma 1 trovano applicazione
con il rinnovo del consiglio di amministrazione
dell’Università in carica alla data di entrata in
vigore di questa legge. A tal fine la durata in
carica del consiglio di amministrazione dell’Opera
universitaria è prorogata fino alla data di elezione
del nuovo consiglio di amministrazione
dell’Università.
Capo III
Disposizioni in materia di Formazione
Professionale
Art. 11.
Modificazione dell’articolo 3 della legge
provinciale 3 settembre 1987, n. 1 (Ordinamento
della formazione professionale) relativo al
sistema della formazione professionale
-
Dopo il comma 1 dell’articolo 3 della legge
provinciale 3 settembre 1987, n. 1 è
inserito il seguente:
“1 bis. Nell’ambito del sistema della
formazione professionale è compresa anche
l’alta formazione professionale volta allo
sviluppo di figure professionali dotate di
alta preparazione in grado di svolgere
un'attività professionale con elevate
competenze tecnico-scientifiche e livelli
significativi di responsabilità e autonomia
da realizzarsi, valorizzando la metodologia
dell'alternanza tra l’ambito formativo e
quello lavorativo. Possono accedere all’alta
formazione professionale i giovani in
possesso di titolo o qualifica professionale
di durata quadriennale nonché gli studenti
ammessi almeno al quinto anno di scuola
secondaria di secondo grado. I percorsi di
alta formazione hanno durata massima
triennale e si concludono con il rilascio di
un diploma che attesta l’acquisizione di
competenze di alta formazione secondo le
modalità e i criteri definiti dalla Giunta
provinciale.”
-
Alla copertura degli oneri derivanti da
questo articolo si provvede secondo le
modalità indicate nell’allegata tabella A.
Art. 12.
Modificazioni dell’articolo 10 della
legge provinciale 3 settembre 1987, n. 1
(Ordinamento della formazione professionale)
relative alla gestione delle attività di alta
formazione e all’istituzione degli enti di
formazione professionale
-
Al comma 1 dell’articolo 10 della legge
provinciale 3 settembre 1987, n. 1, le
parole: “attraverso i centri provinciali di
formazione professionale” sono soppresse.
-
Al comma 1 dell’articolo 10 della legge
provinciale 3 settembre 1987, n. 1 è
aggiunto il seguente periodo: “La Provincia
affida la gestione delle attività di alta
formazione professionale di cui all’articolo
3, comma 1 bis, agli istituti provinciali di
formazione professionale, alle istituzioni
scolastiche a carattere statale ovvero ai
soggetti di cui all’articolo 11.”
-
Dopo il comma 1 dell’articolo 10 della legge
provinciale 3 settembre 1987, n. 1 sono
aggiunti i seguenti:
“1 bis. Nei limiti delle previsioni
stabilite annualmente dalle leggi
finanziaria e di bilancio, la Provincia
istituisce fino a tre istituti di formazione
professionale per la gestione diretta delle
attività di cui al comma 1. Gli istituti di
formazione professionale sono dotati di
personalità giuridica e di autonomia
didattica, organizzativa, amministrativa e
finanziaria. Hanno lo scopo di progettare e
prestare l’offerta di formazione
professionale prevista dal programma
provinciale di attività per la formazione
professionale e svolgono la propria attività
secondo il principio di autonomia nel
rispetto dei livelli minimi essenziali delle
prestazioni in materia di formazione
professionale, nonché nell’ambito della
programmazione e degli atti di indirizzo
della Giunta provinciale.
1 ter. Agli istituti di formazione
professionale si applica quanto disposto da
questo articolo, e, in quanto compatibili,
le disposizioni previste dal Capo I della
legge provinciale 9 novembre 1990, n. 9
(Norme in materia di autonomia delle scuole,
organi collegiali e diritto allo studio), ad
esclusione degli articoli 1, comma 6, e
1bis, e quanto disposto dai relativi
regolamenti attuativi della medesima legge
provinciale in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche.
1 quater. Agli istituti di formazione
professionale è preposto un dirigente con
competenza nell’ambito della formazione,
assunto ai sensi della legge provinciale 3
aprile 1997, n. 7. L’incarico è conferito
dalla Giunta provinciale per un periodo
massimo di cinque anni rinnovabile.
1 quinquies. Con regolamento sono
disciplinati in ogni caso:
a) le modalità e i tempi di attuazione di
questo articolo, e in particolare per
l’attivazione degli istituti di cui al comma
1 bis;
b) l’individuazione e la messa a
disposizione da parte della Provincia del
personale insegnante, tecnico e
amministrativo;
c) l’individuazione e l’assegnazione dei
beni immobili, delle risorse strumentali e
finanziarie necessarie per il funzionamento;
d) le modalità di esercizio dei poteri di
indirizzo, di verifica e di controllo da
parte della Provincia sull’attività degli
istituti;
e) i tempi e le modalità della soppressione
dell’ufficio provinciale denominato Centri
di formazione professionale a gestione
diretta.
4. Entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore di questa legge è emanato il
regolamento previsto dall’articolo 10, comma
1 quinquies, della legge provinciale n. 1
del 1987.
5. Fino alla data di attivazione degli
istituti di formazione professionale
previsti dall’articolo 10 della legge
provinciale n. 1 del 1987 come modificato da
questo articolo, i centri di formazione
professionale operanti alla data di entrata
in vigore di questa legge, continuano a
operare secondo la normativa in vigore.
6. Alla copertura degli oneri derivanti da
questo articolo si provvede secondo le
modalità indicate nell’allegata tabella B.
Art. 13.
Inserimento dell’articolo 5 bis nella
legge provinciale 3 settembre 1987, n. 1
(Ordinamento della formazione professionale)
relativo all’affidamento di un incarico
dirigenziale
-
Dopo l’articolo 5 della legge provinciale 3
settembre 1987, n. 1, nel titolo VII, è
inserito il seguente:
“Art. 5 bis
Disposizione organizzativa
1. Per lo sviluppo delle attività previste
dall’articolo 3, comma 1 bis la Giunta
provinciale è autorizzata a conferire un
incarico dirigenziale ai sensi dell’articolo
7 della legge provinciale 3 aprile 1997, n.
7 (Revisione dell'ordinamento del personale
della Provincia autonoma di Trento).”
2. Alla copertura degli oneri derivanti da
questo articolo si provvede secondo le
modalità indicate nell’allegata tabella B.
Art. 14.
Disposizioni in materia di reclutamento
del personale insegnante della formazione
professionale
-
Con deliberazione della Giunta provinciale è
indetto un corso concorso riservato per
titoli ed esami al quale è ammesso il
personale insegnante della formazione
professionale che abbia prestato servizio
presso i Centri di formazione professionale
della Provincia per almeno 360 giorni, di
cui almeno 180 giorni a decorrere dall’anno
scolastico 000-001, nel periodo compreso tra
l’anno scolastico 1995-1996 e fino alla data
di scadenza stabilita dal bando di concorso
per la presentazione della domanda di
partecipazione. Il servizio considerato
utile deve essere stato prestato per gli
insegnamenti corrispondenti a quelli messi a
concorso con il possesso dello specifico
titolo di studio ovvero della qualifica ed
esperienza professionale richiesti dalla
Provincia. Il corso di durata non superiore
a 10 ore è finalizzato all’approfondimento
della metodologia e della didattica relative
agli insegnamenti messi a concorso. La
deliberazione della Giunta provinciale
stabilisce le modalità di svolgimento del
concorso, ivi compresi l’articolazione e i
contenuti del corso di formazione.
-
Il personale insegnante che abbia superato
l’esame finale del corso concorso di cui al
comma 1, è inserito in graduatorie, di
durata quadriennale, al fine dell’assunzione
a tempo indeterminato del personale
insegnante dei Centri di formazione
professionale; le medesime graduatorie sono
utilizzate inoltre per le assunzioni con
precedenza assoluta per i posti a tempo
determinato del personale insegnante degli
stessi Centri.
-
Resta fermo, per quanto non previsto da
questo articolo, quanto disposto dal decreto
del Presidente della Giunta provinciale 14
ottobre 1998, n. 6-98/Leg. (Disposizioni in
materia di accesso all'impiego presso la
Provincia autonoma di Trento relative al
personale insegnante della formazione
professionale e delle scuole dell'infanzia e
al personale non docente delle scuole e
istituti di istruzione elementare e
secondaria).
Capo IV
Disposizioni finanziarie e finali
Art. 15.
Riferimento delle spese e
copertura degli oneri
-
Per i fini di cui agli articoli
richiamati nell’allegata tabella A,
le spese sono poste a carico degli
stanziamenti e delle autorizzazioni
di spesa disposti per i fini di cui
alle disposizioni previste nei
capitoli del documento tecnico di
accompagnamento e di specificazione
del bilancio 005-007, indicati nella
tabella A in corrispondenza delle
unità previsionali di base di
riferimento.
-
Per il triennio 005-007 alla
copertura delle nuove o maggiori
spese derivanti dall’applicazione di
questa legge si provvede secondo le
modalità riportate nell’allegata
tabella B. Per gli esercizi
finanziari successivi si provvede
secondo le previsioni recate dal
bilancio pluriennale della
Provincia.
Art. 16.
Entrata in vigore
-
Questa legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nel Bollettino
ufficiale della Regione.
Tabella A (articolo 15, comma 1)
RIFERIMENTO DELLE SPESE
articolo |
descrizione |
capitolo |
u.p.b. |
8 |
Disposizioni in materia di
personale |
959500 |
15.90.110 |
11 |
Disposizioni inerenti l’alta
formazione professionale |
56800 |
5.30.10 |
Tabella B (articolo 15, comma )
COPERTURA DEGLI ONERI
in migliaia di euro
Oneri complessivi da coprire |
articolo |
descrizione |
005 |
006 |
007 |
6 |
spese per comitati e commissioni |
54 |
54 |
54 |
1 |
spese per il personale |
15 |
300 |
300 |
13 |
spese per il personale |
40 |
100 |
100 |
totale oneri |
219 |
454 |
454 |
Mezzi di copertura
utilizzo fondi per nuove leggi
|
unità di base
85.10.110 |
fondo per nuove leggi – spese
correnti |
219 |
454 |
454 |
totale mezzi di copertura
|
219 |
454 |
454 |
|
Provvedimenti per la difesa della razza nella scuola
fascista
Regio decreto - legge 5 settembre 1938, XVI, n.
1390
Vittorio Emanuele III per Grazia di Dio e per la
Volontà della Nazione Re d'Italia Imperatore
d'Etiopia
Visto l'art. 3, n.2, della legge 31 gennaio
1926-IV, n.100; Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di
dettare disposizioni per la difesa della razza nella scuola
italiana; Udito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del
Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale,
di concerto con quello per le finanze; Abbiamo decretato e
decretiamo;
Art. 1. All'ufficio di insegnante nelle scuole
statali o parastatali di qualsiasi ordine e grado e nelle scuole
non governative, ai cui studi sia riconosciuto effetto legale,
non potranno essere ammesse persone di razza ebraica, anche se
siano state comprese in graduatorie di concorso anteriormente al
presente decreto;
nè potranno essere ammesse all'assistentato
universitario, nè al conseguimento dell'abilitazione alla libera
docenza.
Art. 2. Alle scuole di qualsiasi ordine e grado, ai
cui studi sia riconosciuto effetto legale, non potranno essere
iscritti alunni di razza ebraica.
Art. 3. A datare dal 16
ottobre 1938-XVI tutti gli insegnanti di razza ebraica che
appartengano ai ruoli per le scuole di cui al precedente art. 1,
saranno sospesi dal servizio; sono a tal fine equiparati al
personale insegnante i presidi e direttori delle scuole
anzidette, gli aiuti e assistenti universitari, il personale di
vigilanza delle scuole elementari. Analogamente i liberi
docenti di razza ebraica saranno sospesi dall'esercizio della
libera docenza.
Art. 4. I membri di razza ebraica delle
Accademie, degli Istituti e delle Associazioni di scienze,
lettere ed arti, cesseranno di far parte delle dette istituzioni
a datare dal 16 ottobre 1938-XVI.
Art. 5. In deroga al
precedente art. 2 potranno in via transitoria essere ammessi a
proseguire gli studi universitari studenti di razza ebraica, già
iscritti a istituti di istruzione superiore nei passati anni
accademici.
Art. 6. Agli effetti del presente decreto-legge è
considerato di razza ebraica colui che è nato da genitori
entrambi di razza ebraica, anche se egli professi religione
diversa da quella ebraica.
Art. 7. Il presente decreto-legge,
che entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale del Regno, sarà presentato al Parlamento per
la sua conversione in legge. Il Ministro per l'educazione
nazionale è autorizzato a presentare il relativo disegno di
legge.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del
sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta delle leggi e dei
decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Dato a San Rossore, addì 5
settembre 1938 - Anno XVI
Vittorio Emanuele, Mussolini,
Bottai, Di Revel |