DISEGNO DI LEGGE SALVATERRA PER LA SCUOLA IN PROVINCIA DI TRENTO

Provvedimenti per la difesa della razza nella scuola fascista

(formato pdf, dal sito www.vivoscuola.it )

Disposizioni in materia di Istruzione e Formazione
 

DISEGNO DI LEGGE
concernente:

“DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE”

Capo I
Disposizioni in materia di scuole materne

Art. 1.

Modificazioni della legge provinciale 1 marzo 1977, n. 13 (Ordinamento della scuola dell’infanzia della Provincia autonoma di Trento)

  1. Al secondo comma dell’articolo 48 della legge provinciale 1 marzo 1977, n. 13 tra il primo e il secondo periodo è aggiunto il seguente: “ La spesa per il personale derivante dai nuovi contratti di lavoro è riconosciuta alle scuole nei limiti preventivamente stabiliti dalla Giunta provinciale in relazione alle specifiche autorizzazioni di spesa previste dal bilancio provinciale.”

  2. Alla lettera a) del primo comma dell’articolo 54 della legge provinciale 1 marzo 1977, n. 13 le parole: “la scuola funziona con dotazione di organico ridotto “ sono sostituite dalle seguenti ”la scuola funziona con dotazione di organico o con orario ridotti”.

Capo II
Disposizioni in materia di Istruzione

Art. 2.
Introduzione dell’articolo  ter nella legge provinciale 8 agosto 1989, n. 6 (Organizzazione amministrativa provinciale in materia di istruzione) in materia di graduatorie del personale docente nelle scuole a carattere statale

  1. La rubrica del Capo I della legge provinciale 8 agosto 1989, n. 6 è sostituita dalla seguente: “Disposizioni in materia di organizzazione e di personale docente delle scuole a carattere statale”.

  2. Dopo l’articolo  bis della legge provinciale 8 agosto 1989, n. 6, è inserito il seguente:

Art. 2 ter
Graduatorie provinciali per titoli del personale docente delle scuole a carattere statale

  1. La Provincia istituisce graduatorie provinciali per titoli per l’accesso dei docenti a posti a tempo indeterminato e a tempo determinato nelle scuole a carattere statale.

  2. La formazione e l’utilizzo delle graduatorie provinciali per titoli sono disciplinati con regolamento, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:
    a) sono formate graduatorie distinte per ordine e tipologia di scuola, per classi di abilitazione e articolate in fasce, tenendo conto comunque dei titoli di abilitazione o di idoneità previsti dalla vigente normativa;
    b) le graduatorie hanno durata di quattro anni; il punteggio degli iscritti può essere aggiornato con periodicità biennale;
    c) ciascuna graduatoria è formata sulla base dei punteggi attribuiti in relazione ai titoli posseduti e ai servizi prestati in attività di insegnamento secondo i criteri di valutazione definiti da regolamento;
    d) per il servizio prestato con continuità per periodi non inferiori ai tre anni nelle scuole di ogni ordine e grado operanti sul territorio provinciale è attribuito uno specifico punteggio;
    e) nella formazione e nell’utilizzo delle graduatorie sono salvaguardati i diritti acquisiti dagli iscritti nella prima e seconda fascia delle graduatorie permanenti vigenti in provincia di Trento alla data di entrata in vigore di questa disposizione, assicurando agli stessi precedenza assoluta nell’assunzione; sono altresì assicurate le precedenze assolute disciplinate dalla legislazione vigente a tutela delle minoranze linguistiche riconosciute dallo Statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.”
    3. L’utilizzo delle graduatorie provinciali per titoli del personale docente delle scuole a carattere statale formate ai sensi dell’articolo  ter, della legge provinciale n. 6 del 1989 decorre dalla data stabilita dal regolamento previsto dal comma  del predetto articolo  ter. Fino a tale data, le graduatorie provinciali per l’assunzione del personale docente a tempo indeterminato e determinato sono formate sulla base della disciplina statale, escludendo nell’attribuzione del punteggio quello previsto per la prestazione del servizio nelle scuole di ogni ordine e grado situate nei comuni di montagna, anche maturato nel corso dell’anno scolastico 003-004.

Art. 3.
Introduzione dell’articolo  quater nella legge provinciale 8 agosto 1989, n. 6 (Organizzazione amministrativa provinciale in materia di istruzione) in materia di supplenze del personale docente nelle scuole a carattere statale

  1. Dopo l’articolo  ter della legge provinciale 8 agosto 1989, n. 6 è inserito il seguente:

Art.  2 quater
Disposizioni in materia di incarichi a tempo determinato e di supplenze temporanee

  1. Al fine di garantire la continuità didattica e il regolare avvio dell’anno scolastico, ferma restando la disciplina in materia di assunzioni a tempo indeterminato e nei limiti della spesa massima prevista ai sensi dell’articolo 19, comma 8 della legge provinciale 19 febbraio 00, n. 1, la Provincia o le istituzioni scolastiche possono stipulare mediante l’utilizzo rispettivamente delle graduatorie provinciali per titoli ovvero delle graduatorie di istituto, contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento effettivamente vacanti e disponibili ovvero disponibili e non vacanti, secondo quanto previsto dai commi  e 3 e secondo le modalità definite con regolamento.

  2. Per la copertura di cattedre e di posti di insegnamento, il dirigente del servizio provinciale competente stipula contratti di lavoro a tempo determinato di durata annuale, rinnovabili per un massimo di due anni qualora risultino disponibili la medesima cattedra o posto; per la copertura di cattedre o di posti di insegnamento disponibili può altresì stipulare contratti di lavoro a tempo determinato di durata massima triennale.

  3. Per la copertura di cattedre e di posti di insegnamento non coperti ai sensi del comma , a decorrere dalla data stabilita dalla Giunta provinciale per l’inizio dell’attività didattica, il dirigente dell’istituzione scolastica stipula contratti di lavoro a tempo determinato di durata massimo annuale.”.

Art. 4.
Introduzione dell’articolo  quinquies nella legge provinciale 8 agosto 1989, n. 6 (Organizzazione amministrativa provinciale in materia di istruzione) in materia di mobilità del personale insegnante e abrogazione di disposizione

  1. Dopo l’articolo  quater della legge provinciale 8 agosto 1989, n. 6 è inserito il seguente:

Art. 2 quinquies
Mobilità del personale insegnante

  1. La mobilità del personale insegnante della scuola a carattere statale si informa al principio della continuità didattica ed è disciplinata in modo da garantire il regolare avvio dell’anno scolastico:
    a) dai rispettivi contratti collettivi di lavoro provinciali per il personale dirigente e docente all’interno del territorio provinciale;
    b) dai contratti collettivi nazionali e provinciali di lavoro rispettivamente applicabili per il personale dirigente e docente tra le strutture e le scuole ubicate nel territorio provinciale e quelle del restante territorio nazionale.

  2. In ogni caso il personale docente assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato garantisce una permanenza effettiva di almeno tre anni nella sede di prima assegnazione, che è considerata definitiva.

  3. I contratti previsti dal comma 1, lettera b), sono sottoscritti sulla base dell’intesa tra la Provincia e il Ministero dell’Istruzione, università e ricerca scientifica prevista dall’articolo , comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Trento).

  4. Con regolamento sono disciplinati i casi, i tempi e le modalità per l’inserimento del personale docente statale nelle graduatorie provinciali previste dagli articoli  ter e  quater, nel rispetto di quanto previsto nell’intesa di cui all’articolo , comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 405 del 1988.

  5. L’utilizzazione presso istituzioni scolastiche italiane all'estero da parte del Ministero degli Affari esteri del personale insegnante ai sensi dell’articolo 640 del decreto legislativo n. 97 del 1994 è consentita previo nulla osta della Provincia e previa assunzione degli oneri relativi da parte dello Stato.”

  6. Il comma 7 dell’articolo 38 della legge provinciale 3 febbraio 1997, n.  è abrogato.

Art. 5.
Modificazione dell’articolo 1 della legge provinciale 9 novembre 1990, n. 9 (Norme in materia di autonomia delle scuole, organi collegiali e diritto allo studio) in materia di concorsi dei dirigenti scolastici

  1. Il comma 6 dell’articolo 1 della legge provinciale 9 novembre 1990, n. 9, è sostituito dai seguenti:

    “6. A ciascuna istituzione scolastica è preposto un dirigente scolastico. Il reclutamento dei dirigenti scolastici è effettuato mediante un concorso selettivo che comprende anche un corso di formazione, indetto dalla Giunta provinciale per la copertura di posti di dirigente scolastico relativi alle scuole del primo e del secondo ciclo. Al concorso sono ammessi i docenti laureati che abbiano maturato, dopo l’assunzione con contratto a tempo indeterminato, almeno sette anni di servizio effettivo nelle scuole statali o a carattere statale. La Giunta provinciale con deliberazione definisce:
    a) le modalità di svolgimento degli esami e la tipologia delle prove, la tabella di valutazione dei titoli, i tempi di effettuazione del periodo di formazione che si articola in moduli formativi di 00 ore e in almeno 80 ore di tirocinio e di esperienze presso enti e istituzioni;
    b) i programmi di esame che integrano e adeguano quelli nazionali e che vertono, tra l’altro, sulla legislazione e sull'organizzazione scolastica locale, sull'ordinamento della Provincia autonoma di Trento nonché sulla conoscenza di una delle lingue straniere insegnate nelle scuole della provincia;
    c) i criteri per la composizione delle commissioni esaminatrici e la durata della procedura concorsuale, anche in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 novembre 1998, n. 40-11/Leg (Regolamento per l’accesso alla qualifica di dirigente e di direttore).
    6 bis. Per quanto non disposto dal comma 6 trova applicazione l’articolo 9 del decreto legislativo 30 marzo 001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) nonché, in relazione alle funzioni e alla valutazione dei dirigenti scolastici, i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 dell’articolo 5 del medesimo decreto legislativo.”.

Art. 6.
Modificazioni dell’articolo 6 della legge provinciale 9 novembre 1990, n. 9 (Norme in materia di autonomia delle scuole, organi collegiali e diritto allo studio) in materia di nucleo di controllo

  1. Nel comma 1 dell’articolo 6 della legge provinciale 9 novembre 1990, n. 9 sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) le parole: “presso la sovrintendenza scolastica provinciale” sono sostituite dalle seguenti: “presso il dipartimento competente in materia di istruzione”;
    b) l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: “Ai componenti del nucleo di controllo spetta un'indennità stabilita dalla Giunta provinciale nei limiti di cui all'articolo , secondo comma, della legge provinciale 0 gennaio 1958, n. 4, anche in deroga a quanto stabilito dall’articolo 40 della legge provinciale 3 febbraio 1990, n. 6 per i dipendenti provinciali, e per i componenti esterni iscritti nel registro dei revisori contabili fino al doppio dei suddetti limiti."

  2. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede secondo le modalità indicate nell’allegata tabella B.”.

Art. 7.
Disposizioni relative ai concorsi per dirigente scolastico delle scuole a carattere statale

  1. La graduatoria del corso-concorso per dirigente scolastico prevista dall’articolo 13 della legge provinciale 30 dicembre 00, n. 15 è utilizzata fino ad esaurimento per la copertura dei posti vacanti e disponibili, anche in deroga alla percentuale dei posti di dirigente scolastico stabilita dall’articolo 13, comma 1, della medesima legge provinciale n. 15 del 00.

Art. 8.
Modificazione dell’articolo 8 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento) in materia di incarichi a tempo determinato per i dirigenti scolastici

  1. Al comma 1 dell’articolo 8 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 è aggiunto in fine il seguente periodo: “Nel predetto limite le funzioni di dirigente possono essere inoltre conferite a non più di quattro dirigenti scolastici, che sono posti in aspettativa per la durata dell'incarico.”

  2. Alla copertura degli oneri derivanti da questo articolo si provvede secondo le modalità indicate nell’allegata tabella A.

Art. 9.
Soppressione dell’Agenzia provinciale per l’istruzione e istituzione di un servizio provinciale

  1. A decorrere dalla data stabilita dal comma 3, è soppressa l’Agenzia provinciale per l’istruzione di cui agli articoli 1 e  della legge provinciale 8 agosto 1989, n. 6 (Organizzazione amministrativa provinciale in materia di istruzione).

  2. Nell’allegato C) della legge provinciale 9 aprile 1983, n. 1 (Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento) la struttura equiparata a servizio denominata “Agenzia provinciale per l’istruzione” è sostituita dalla struttura denominata “Servizio per la gestione delle risorse umane della scuola e della formazione”.

  3. Con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 65 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (Revisione dell’ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento) sono disciplinate le funzioni del servizio di cui al comma , la data di soppressione dell’Agenzia provinciale per l’istruzione e sono dettate le norme transitorie per la definizione degli aspetti contabili, finanziari e amministrativi relativi agli affari trattati dalla soppressa Agenzia.

  4. Gli atti adottati dal dirigente del servizio di cui al comma  in materia di personale, anche relativi alla ricostruzione della carriera e a fini previdenziali, non sono soggetti a controlli esterni e sono immediatamente esecutivi.

  5. Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dal comma 3 sono abrogati gli articoli 1,  e 5 della legge provinciale n. 6 del 1989.

Art. 10.
Modificazione dell’articolo 6 della legge provinciale 4 maggio 1991, n. 9 in materia di composizione del consiglio di amministrazione dell’Opera universitaria

  1. All’articolo 6 della legge provinciale 4 maggio 1991, n. 9 sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
    “3. I rappresentanti di cui alle lettere b), c) ed e) del comma 1 sono eletti con le modalità e per la durata previste per l’elezione dei corrispondenti componenti del Consiglio di amministrazione dell’università e contestualmente all’elezione dei medesimi,”;
    b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
    “4. Il consiglio di amministrazione dell’Opera universitaria dura in carica per il periodo corrispondente a quello della durata in carica del consiglio di amministrazione dell’Università degli studi di Trento. I membri possono essere riconfermati.”.
    . Le modificazioni del comma 1 trovano applicazione con il rinnovo del consiglio di amministrazione dell’Università in carica alla data di entrata in vigore di questa legge. A tal fine la durata in carica del consiglio di amministrazione dell’Opera universitaria è prorogata fino alla data di elezione del nuovo consiglio di amministrazione dell’Università.

Capo III
Disposizioni in materia di Formazione Professionale

Art. 11.
Modificazione dell’articolo 3 della legge provinciale 3 settembre 1987, n. 1 (Ordinamento della formazione professionale) relativo al sistema della formazione professionale

  1. Dopo il comma 1 dell’articolo 3 della legge provinciale 3 settembre 1987, n. 1 è inserito il seguente:
    “1 bis. Nell’ambito del sistema della formazione professionale è compresa anche l’alta formazione professionale volta allo sviluppo di figure professionali dotate di alta preparazione in grado di svolgere un'attività professionale con elevate competenze tecnico-scientifiche e livelli significativi di responsabilità e autonomia da realizzarsi, valorizzando la metodologia dell'alternanza tra l’ambito formativo e quello lavorativo. Possono accedere all’alta formazione professionale i giovani in possesso di titolo o qualifica professionale di durata quadriennale nonché gli studenti ammessi almeno al quinto anno di scuola secondaria di secondo grado. I percorsi di alta formazione hanno durata massima triennale e si concludono con il rilascio di un diploma che attesta l’acquisizione di competenze di alta formazione secondo le modalità e i criteri definiti dalla Giunta provinciale.”

  2. Alla copertura degli oneri derivanti da questo articolo si provvede secondo le modalità indicate nell’allegata tabella A.

Art. 12.
Modificazioni dell’articolo 10 della legge provinciale 3 settembre 1987, n. 1 (Ordinamento della formazione professionale) relative alla gestione delle attività di alta formazione e all’istituzione degli enti di formazione professionale

  1. Al comma 1 dell’articolo 10 della legge provinciale 3 settembre 1987, n. 1, le parole: “attraverso i centri provinciali di formazione professionale” sono soppresse.

  2. Al comma 1 dell’articolo 10 della legge provinciale 3 settembre 1987, n. 1 è aggiunto il seguente periodo: “La Provincia affida la gestione delle attività di alta formazione professionale di cui all’articolo 3, comma 1 bis, agli istituti provinciali di formazione professionale, alle istituzioni scolastiche a carattere statale ovvero ai soggetti di cui all’articolo 11.”

  3. Dopo il comma 1 dell’articolo 10 della legge provinciale 3 settembre 1987, n. 1 sono aggiunti i seguenti:
    “1 bis. Nei limiti delle previsioni stabilite annualmente dalle leggi finanziaria e di bilancio, la Provincia istituisce fino a tre istituti di formazione professionale per la gestione diretta delle attività di cui al comma 1. Gli istituti di formazione professionale sono dotati di personalità giuridica e di autonomia didattica, organizzativa, amministrativa e finanziaria. Hanno lo scopo di progettare e prestare l’offerta di formazione professionale prevista dal programma provinciale di attività per la formazione professionale e svolgono la propria attività secondo il principio di autonomia nel rispetto dei livelli minimi essenziali delle prestazioni in materia di formazione professionale, nonché nell’ambito della programmazione e degli atti di indirizzo della Giunta provinciale.

    1 ter. Agli istituti di formazione professionale si applica quanto disposto da questo articolo, e, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal Capo I della legge provinciale 9 novembre 1990, n. 9 (Norme in materia di autonomia delle scuole, organi collegiali e diritto allo studio), ad esclusione degli articoli 1, comma 6, e 1bis, e quanto disposto dai relativi regolamenti attuativi della medesima legge provinciale in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche.

    1 quater. Agli istituti di formazione professionale è preposto un dirigente con competenza nell’ambito della formazione, assunto ai sensi della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7. L’incarico è conferito dalla Giunta provinciale per un periodo massimo di cinque anni rinnovabile.

    1 quinquies. Con regolamento sono disciplinati in ogni caso:
    a) le modalità e i tempi di attuazione di questo articolo, e in particolare per l’attivazione degli istituti di cui al comma 1 bis;
    b) l’individuazione e la messa a disposizione da parte della Provincia del personale insegnante, tecnico e amministrativo;
    c) l’individuazione e l’assegnazione dei beni immobili, delle risorse strumentali e finanziarie necessarie per il funzionamento;
    d) le modalità di esercizio dei poteri di indirizzo, di verifica e di controllo da parte della Provincia sull’attività degli istituti;
    e) i tempi e le modalità della soppressione dell’ufficio provinciale denominato Centri di formazione professionale a gestione diretta.

    4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge è emanato il regolamento previsto dall’articolo 10, comma 1 quinquies, della legge provinciale n. 1 del 1987.

    5. Fino alla data di attivazione degli istituti di formazione professionale previsti dall’articolo 10 della legge provinciale n. 1 del 1987 come modificato da questo articolo, i centri di formazione professionale operanti alla data di entrata in vigore di questa legge, continuano a operare secondo la normativa in vigore.

    6. Alla copertura degli oneri derivanti da questo articolo si provvede secondo le modalità indicate nell’allegata tabella B.

Art. 13.
Inserimento dell’articolo 5 bis nella legge provinciale 3 settembre 1987, n. 1 (Ordinamento della formazione professionale) relativo all’affidamento di un incarico dirigenziale

  1. Dopo l’articolo 5 della legge provinciale 3 settembre 1987, n. 1, nel titolo VII, è inserito il seguente:

    “Art. 5 bis
    Disposizione organizzativa
    1. Per lo sviluppo delle attività previste dall’articolo 3, comma 1 bis la Giunta provinciale è autorizzata a conferire un incarico dirigenziale ai sensi dell’articolo 7 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento).”
    2. Alla copertura degli oneri derivanti da questo articolo si provvede secondo le modalità indicate nell’allegata tabella B.

Art. 14.
Disposizioni in materia di reclutamento del personale insegnante della formazione professionale

  1. Con deliberazione della Giunta provinciale è indetto un corso concorso riservato per titoli ed esami al quale è ammesso il personale insegnante della formazione professionale che abbia prestato servizio presso i Centri di formazione professionale della Provincia per almeno 360 giorni, di cui almeno 180 giorni a decorrere dall’anno scolastico 000-001, nel periodo compreso tra l’anno scolastico 1995-1996 e fino alla data di scadenza stabilita dal bando di concorso per la presentazione della domanda di partecipazione. Il servizio considerato utile deve essere stato prestato per gli insegnamenti corrispondenti a quelli messi a concorso con il possesso dello specifico titolo di studio ovvero della qualifica ed esperienza professionale richiesti dalla Provincia. Il corso di durata non superiore a 10 ore è finalizzato all’approfondimento della metodologia e della didattica relative agli insegnamenti messi a concorso. La deliberazione della Giunta provinciale stabilisce le modalità di svolgimento del concorso, ivi compresi l’articolazione e i contenuti del corso di formazione.

  2. Il personale insegnante che abbia superato l’esame finale del corso concorso di cui al comma 1, è inserito in graduatorie, di durata quadriennale, al fine dell’assunzione a tempo indeterminato del personale insegnante dei Centri di formazione professionale; le medesime graduatorie sono utilizzate inoltre per le assunzioni con precedenza assoluta per i posti a tempo determinato del personale insegnante degli stessi Centri.

  3. Resta fermo, per quanto non previsto da questo articolo, quanto disposto dal decreto del Presidente della Giunta provinciale 14 ottobre 1998, n. 6-98/Leg. (Disposizioni in materia di accesso all'impiego presso la Provincia autonoma di Trento relative al personale insegnante della formazione professionale e delle scuole dell'infanzia e al personale non docente delle scuole e istituti di istruzione elementare e secondaria).

Capo IV
Disposizioni finanziarie e finali

Art. 15.
Riferimento delle spese e copertura degli oneri

  1. Per i fini di cui agli articoli richiamati nell’allegata tabella A, le spese sono poste a carico degli stanziamenti e delle autorizzazioni di spesa disposti per i fini di cui alle disposizioni previste nei capitoli del documento tecnico di accompagnamento e di specificazione del bilancio 005-007, indicati nella tabella A in corrispondenza delle unità previsionali di base di riferimento.

  2. Per il triennio 005-007 alla copertura delle nuove o maggiori spese derivanti dall’applicazione di questa legge si provvede secondo le modalità riportate nell’allegata tabella B. Per gli esercizi finanziari successivi si provvede secondo le previsioni recate dal bilancio pluriennale della Provincia.

Art. 16.
Entrata in vigore

  1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Tabella A (articolo 15, comma 1)
RIFERIMENTO DELLE SPESE

 

articolo descrizione capitolo u.p.b.
8 Disposizioni in materia di personale 959500 15.90.110
11 Disposizioni inerenti l’alta formazione professionale 56800 5.30.10

Tabella B (articolo 15, comma )
COPERTURA DEGLI ONERI

in migliaia di euro

Oneri complessivi da coprire
articolo descrizione 005 006 007
6 spese per comitati e commissioni 54 54 54
1 spese per il personale 15 300 300
13 spese per il personale 40 100 100

totale oneri

219 454 454


Mezzi di copertura

utilizzo fondi per nuove leggi
unità di base
85.10.110
fondo per nuove leggi – spese correnti 219 454  454
totale mezzi di copertura 219 454 454

 

 

 

 

Provvedimenti per la difesa della razza nella scuola fascista

Regio decreto - legge 5 settembre 1938, XVI, n. 1390

Vittorio Emanuele III per Grazia di Dio e per la Volontà della Nazione
Re d'Italia Imperatore d'Etiopia

Visto l'art. 3, n.2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n.100;
Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di dettare disposizioni per la difesa della razza nella scuola italiana;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per
l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo;

Art. 1. All'ufficio di insegnante nelle scuole statali o parastatali di qualsiasi ordine e grado e nelle scuole non governative, ai cui studi sia riconosciuto effetto legale, non potranno essere ammesse persone di razza ebraica, anche se siano state comprese in graduatorie di concorso anteriormente al presente decreto;

nè potranno essere ammesse all'assistentato universitario, nè al conseguimento dell'abilitazione alla libera docenza.

Art. 2. Alle scuole di qualsiasi ordine e grado, ai cui studi sia riconosciuto effetto legale, non potranno essere iscritti alunni di razza ebraica.

Art. 3. A datare dal 16 ottobre 1938-XVI tutti gli insegnanti di razza ebraica che appartengano ai ruoli per le scuole di cui al precedente art. 1, saranno sospesi dal servizio; sono a tal fine equiparati al personale insegnante i presidi e direttori delle scuole anzidette, gli aiuti e assistenti universitari, il personale di vigilanza delle scuole elementari. Analogamente i liberi docenti di razza ebraica saranno sospesi dall'esercizio della libera docenza.

Art. 4. I membri di razza ebraica delle Accademie, degli Istituti e delle Associazioni di scienze, lettere ed arti, cesseranno di far parte delle dette istituzioni a datare dal 16 ottobre 1938-XVI.

Art. 5. In deroga al precedente art. 2 potranno in via transitoria essere ammessi a proseguire gli studi universitari studenti di razza ebraica, già iscritti a istituti di istruzione superiore nei passati anni accademici.

Art. 6. Agli effetti del presente decreto-legge è considerato di razza ebraica colui che è nato da genitori entrambi di razza ebraica, anche se egli professi religione diversa da quella ebraica.

Art. 7. Il presente decreto-legge, che entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno, sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro per l'educazione nazionale è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo
che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 

Dato a San Rossore, addì 5 settembre 1938 - Anno XVI

Vittorio Emanuele, Mussolini, Bottai, Di Revel

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