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Da:  "xxxxxxxxx"
Data:  Dom Gen 9, 2005  12:28 am
Oggetto:  da confrontare con le norme di salvaterra


Provvedimenti per la difesa della razza
nella scuola fascista

Regio decreto - legge 5 settembre 1938, XVI, n. 1390


Vittorio Emanuele III per Grazia di Dio e per la Volontą della
Nazione
Re d'Italia Imperatore d'Etiopia

Visto l'art. 3, n.2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n.100;
Ritenuta la necessitą assoluta ed urgente di dettare disposizioni
per la difesa della razza nella scuola italiana;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per
l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo;

Art. 1. All'ufficio di insegnante nelle scuole statali o parastatali
di qualsiasi ordine e grado e nelle scuole non governative, ai cui
studi sia riconosciuto effetto legale, non potranno essere ammesse
persone di razza ebraica, anche se siano state comprese in
graduatorie di concorso anteriormente al presente decreto; nč
potranno essere ammesse all'assistentato universitario, nč al
conseguimento dell'abilitazione alla libera docenza.

Art. 2. Alle scuole di qualsiasi ordine e grado, ai cui studi sia
riconosciuto effetto legale, non potranno essere iscritti alunni di
razza ebraica.

Art. 3. A datare dal 16 ottobre 1938-XVI tutti gli insegnanti di
razza ebraica che appartengano ai ruoli per le scuole di cui al
precedente art. 1, saranno sospesi dal servizio; sono a tal fine
equiparati al personale insegnante i presidi e direttori delle
scuole anzidette, gli aiuti e assistenti universitari, il personale
di vigilanza delle scuole elementari. Analogamente i liberi docenti
di razza ebraica saranno sospesi dall'esercizio della libera docenza.

Art. 4. I membri di razza ebraica delle Accademie, degli Istituti e
delle Associazioni di scienze, lettere ed arti, cesseranno di far
parte delle dette istituzioni a datare dal 16 ottobre 1938-XVI.

Art. 5. In deroga al precedente art. 2 potranno in via transitoria
essere ammessi a proseguire gli studi universitari studenti di razza
ebraica, gią iscritti a istituti di istruzione superiore nei passati
anni accademici.

Art. 6. Agli effetti del presente decreto-legge č considerato di
razza ebraica colui che č nato da genitori entrambi di razza
ebraica, anche se egli professi religione diversa da quella ebraica.

Art. 7. Il presente decreto-legge, che entrerą in vigore alla data
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno, sarą
presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il
Ministro per l'educazione nazionale č autorizzato a presentare il
relativo disegno di legge.

Ordiniamo
che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto
nella raccolta delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia,
mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a San Rossore, addģ 5 settembre 1938 - Anno XVI

Vittorio Emanuele, Mussolini, Bottai, Di Revel







  Risposte Nome/E-mail ID Yahoo! Data  
19674 Re: da confrontare con le norme di salvaterra xxxxxxxxx   Dom  1/9/2005  
19696 Re: da confrontare con le norme di salvaterra xxxxxxxxx xxxxxxxxx Mer  1/12/2005  
19702 Ogg: da confrontare con le norme di salvaterra xxxxxxxxx xxxxxxxxx Gio  1/13/2005  

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