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Da: "xxxxxxxxx"
Data: Dom Gen 9, 2005 12:28 am
Oggetto: da confrontare con le norme di
salvaterra
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Provvedimenti per la difesa della razza nella scuola
fascista
Regio decreto - legge 5 settembre 1938, XVI, n.
1390
Vittorio Emanuele III per Grazia di Dio e per la
Volontą della Nazione Re d'Italia Imperatore
d'Etiopia
Visto l'art. 3, n.2, della legge 31 gennaio
1926-IV, n.100; Ritenuta la necessitą assoluta ed urgente di
dettare disposizioni per la difesa della razza nella scuola
italiana; Udito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del
Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale,
di concerto con quello per le finanze; Abbiamo decretato e
decretiamo;
Art. 1. All'ufficio di insegnante nelle scuole
statali o parastatali di qualsiasi ordine e grado e nelle scuole
non governative, ai cui studi sia riconosciuto effetto legale,
non potranno essere ammesse persone di razza ebraica, anche se
siano state comprese in graduatorie di concorso anteriormente al
presente decreto; nč potranno essere ammesse all'assistentato
universitario, nč al conseguimento dell'abilitazione alla libera
docenza.
Art. 2. Alle scuole di qualsiasi ordine e grado, ai
cui studi sia riconosciuto effetto legale, non potranno essere
iscritti alunni di razza ebraica.
Art. 3. A datare dal 16
ottobre 1938-XVI tutti gli insegnanti di razza ebraica che
appartengano ai ruoli per le scuole di cui al precedente art. 1,
saranno sospesi dal servizio; sono a tal fine equiparati al
personale insegnante i presidi e direttori delle scuole
anzidette, gli aiuti e assistenti universitari, il personale di
vigilanza delle scuole elementari. Analogamente i liberi
docenti di razza ebraica saranno sospesi dall'esercizio della
libera docenza.
Art. 4. I membri di razza ebraica delle
Accademie, degli Istituti e delle Associazioni di scienze,
lettere ed arti, cesseranno di far parte delle dette istituzioni
a datare dal 16 ottobre 1938-XVI.
Art. 5. In deroga al
precedente art. 2 potranno in via transitoria essere ammessi a
proseguire gli studi universitari studenti di razza ebraica, gią
iscritti a istituti di istruzione superiore nei passati anni
accademici.
Art. 6. Agli effetti del presente decreto-legge č
considerato di razza ebraica colui che č nato da genitori
entrambi di razza ebraica, anche se egli professi religione
diversa da quella ebraica.
Art. 7. Il presente decreto-legge,
che entrerą in vigore alla data della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale del Regno, sarą presentato al Parlamento per
la sua conversione in legge. Il Ministro per l'educazione
nazionale č autorizzato a presentare il relativo disegno di
legge.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del
sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta delle leggi e dei
decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare. Dato a San Rossore, addģ 5
settembre 1938 - Anno XVI
Vittorio Emanuele, Mussolini,
Bottai, Di Revel
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