PATTO PER LO SVILUPPO E L'OCCUPAZIONE
sottoscritto tra Governo e parti sociali il 22 dicembre 1998

Istruzione, formazione e ricerca.


6. Formazione continua ed educazione degli adulti
Il Governo procederà in tempi rapidi alla costituzione del Fondo interprofessionale per la formazione continua, secondo le modalità definite dal Regolamento di attuazione della L. 196/97. Il Fondo sosterrà la realizzazione di interventi di formazione continua, previsti da piani formativi aziendali e territoriali concordati tra le parti sociali, che saranno rivolti, oltre che ai lavoratori dipendenti - operai, impiegati, quadri e dirigenti - e ai soci lavoratori delle imprese cooperative, e - con risorse specifiche - ai piccoli imprenditori ai titolari soci e coadiuvanti delle imprese artigiane del commercio e dei servizi.
In questo quadro, il Governo si impegna a valorizzare il ruolo delle rappresentanze del movimento cooperativo negli organi del Fondo, nonché a favorire l'individuazione di idonee metodologie formative per l'imprenditoria diffusa.
Per realizzare gli obiettivi nei settori dell'apprendistato e della formazione continua, saranno destinati 600 miliardi nel 1999 e 500 miliardi annui nel 2000 e nel 2001, incrementabili in relazione agli eventuali risparmi derivanti dal riordino del sistema di incentivi. Il Governo si impegna altresì a trasferire al Fondo interprofessionale, nei due anni successivi, le restanti risorse derivanti dallo 0,30% sul monte salari. Lo 0,30% sarà, successivamente alla sua integrale attribuzione al Fondo interprofessionale , innalzato allo 0,50%, senza oneri aggiuntivi, ai fini del finanziamento delle attività formative di cui all'art. 17 della legge n. 196/97. Contestualmente a tale integrale attribuzione, le risorse del Fondo per l'Occupazione saranno opportunamente integrate per il finanziamento dei nuovi compiti del Fondo di rotazione.
Il Governo si impegna a presentare entro il mese di gennaio 1999, d'intesa le Regioni e le parti sociali, il piano di ripartizione delle risorse stanziate nella Finanziaria per la formazione tra gli interventi di formazione continua, l'apprendistato ed eventuali altri capitoli della formazione professionale.
Il Fondo per la formazione continua potrà essere integrato, sulla base di accordi settoriali, anche attraverso
l'apporto di risorse professionali, temporali, logistiche e organizzative aggiuntive, secondo criteri di quantificazione definiti dalle parti a livello confederale.
Il Governo provvederà quanto prima alla costituzione del Fondo per la formazione dei prestatori di lavoro
temporaneo, secondo quanto stabilito dall'art. 5 della L. 196/97 e relativo decreto attuativo, definendone altresì i raccordi operativi con la Fondazione per la formazione continua.
Il Governo si impegna altresì a predisporre, nell'ambito della formazione permanente, un progetto specifico e
risorse aggiuntive mirate alla formazione iniziale e ricorrente finalizzata alla creazione di lavoro autonomo e cooperativo.
Il Governo si impegna a predisporre un progetto specifico e risorse mirate per la sperimentazione e la messa a regime di un sistema di educazione per gli adulti, sul quale avviare il confronto e la sperimentazione, d'intesa con le forze sociali e con le rappresentanze delle Regioni e degli Enti locali. Tale progetto, da collocare nell'ambito della formazione integrata, avrà caratteristiche di integrazione, modularità, interdisciplinarietà e flessibilità, per consentire percorsi formativi personalizzati, e prevederà inoltre una certificazione integrata e il riconoscimento di crediti, spendibili nei percorsi di studio e nel mondo del lavoro.
Per rispondere ai fabbisogni formativi dei lavoratori e delle aziende, messi in evidenza dalle indagini realizzate dagli organismi bilaterali costituiti tra le parti sociali, Governo e Regioni assicureranno un'offerta formativa integrata tra Università, scuole e agenzie di formazione professionale, che potrà trovare un punto di riferimento nei Centri territoriali per l'educazione degli adulti, opportunamente integrati dall'apporto delle strutture della formazione professionale e dell'Università. Tale offerta formativa sarà organizzata in modo da sostenere l'inserimento lavorativo delle fasce deboli del mercato del lavoro.

7. Formazione e riduzione di orario
Il Governo intende favorire la ricerca di un accordo tra le parti sociali volto a sperimentare meccanismi con-trattuali che finalizzino quote di riduzione di orario alla formazione dei lavoratori, anche attraverso l'utilizzo delle 150 ore, l'utilizzo delle banche ore annuali previste dai CCNL e ulteriori strumenti per consentire ai lavoratori di accedere pienamente alle attività di formazione continua e di educazione degli adulti.
Il Governo impegnerà una parte delle risorse del Fondo per la riduzione degli orari per sostenere gli strumenti contrattuali individuati dalle parti sociali che finalizzino quote di riduzione di orario alla formazione continua dei lavoratori.