DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE ELEMENTARE
DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE SECONDARIA I GRADO
Ordinanza Ministeriale n. 455 del 29.07.1997
EDUCAZIONE IN ETÀ ADULTA ISTRUZIONE E FORMAZIONE
IL MINISTRO
CONSIDERATO che l'educazione in età adulta,
considerata come elemento propulsore della crescita personale,
culturale, sociale ed economica di tutti i cittadini, si struttura in
attività finalizzate all’ arricchimento culturale,
alla riqualificazione ed alla mobilità professionale;
RITENUTO che tali finalità possono essere raggiunte
attraverso la promozione di una maggiore collaborazione tra scuola e
comunità locale, il coinvolgimento del mondo del lavoro e
dei partner sociali, il rapporto tra formazione generale e formazione
professionale per l'inserimento nella vita attiva;
SENTITE le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative:
ORDINA
ART. 1 ISTITUZIONE DEI CENTRI TERRITORIALI PERMANENTI
Il Provveditore agli Studi, per raggiungere le finalità di
cui in premessa, anche sulla base di accordi quadro, intese e
convenzioni con soggetti pubblici e privati e sentito il Comitato
Provinciale di cui all'art. 10, istituisce CENTRI TERRlTORlALI
PERMANENTI per l'istruzione e la formazione in età adulta.
I Centri si configurano come luoghi di lettura dei bisogni, di
progettazione, di concertazione, di attivazione e di governo delle
iniziative di istruzione e formazione in età adulta,
nonché di raccolta e diffusione della documentazione. Essi
hanno di norma configurazione distrettuale; potranno tuttavia essere
istituiti Centri interdistrettuali in relazione ai flussi dell'utenza.
I Provveditori agli Studi, sentito il' Comitato Provinciale,
istituiscono i Centri, a partire dalle situazioni dove esistano
consolidate esperienze o in presenza di una domanda proveniente dalla
comunità e sostenuta da reali prospettive di intese e
accordi e dove sia prevedibile un flusso - in corso d'anno - di 90/110
utenti.
Con il fine di favorire sia la frequenza degli utenti sia lo scambio di
esperienze legate a diversi ambienti, le attività potranno
essere dislocate anche in sedi diverse da quelle scolastiche, messe a
disposizione dai partner pubblici e privati.
Il Centro assume altresì, d'intesa con gli istituti penali
iniziative per lo svolgimento di attività di educazione
degli adulti nelle careri, assicurando in ogni caso l'offerta negli
istituti penali minorili.
Il Centro trova riferimento didattico ed amministrativo presso un'
istituzione scolastica individuata tra quelle nel cui ambito
territoriale sono programmate attività per adulti, tenuto
conto di specifiche pregresse esperienze, con preferenza per quella
dove ha sede il distretto scolastico.
Il Provveditore agli Studi - a norma dell'art. 33 del C.C.N.L del 1995
- conferisce incarico di coordinatore del Centro al Dirigente
Scolastico della scuola di cui al precedente comma.
ART. 2 OBIETTIVI E COORDINAMENTO DEI CENTRI
.Ogni Centro predispone un servizio finalizzato a coniugare il diritto
all'istruzione con il diritto all'orientamento ed al riorientamento e
alla formazione professionale. In tale contesto si prefigurano
pertanto, interrelati fra loro, obiettivi di alfabetizzazione cultuale
e funzionale, consolidamento e promozione culturale, rimotivazione e
riorientamento, acquisizione e consolidamento di conoscenze e
competenze specifiche pre-professionalizzazione e/o riqualificazione
professionale.
Il coordinatore di ciascun Centro opera per il radicamento nella
realtà territoriale delle iniziative di istruzione e
formazione in età adulta. A tale scopo:
promuove rapporti con i soggetti pubblici e privati per realizzare le
funzioni e gli obiettivi del Centro, curando la formalizzazione e
l'applicazione degli accordi, delle intese e delle convenzioni, anche
al fine della dislocazione delle attività;
promuove incontri con i Dirigenti Scolastici del territorio per lo
sviluppo dell'educazione permanente e per condividere
modalità operative ed azioni positive mirate all'attivazione
della domanda, alla ricerca di soluzioni organizzative opportune e alla
progettazi9ne di attività di. formazione in servizio e
aggiramento del personale;
opera in collaborazione con gli organismi che si occupano di
integrazione, di -
prevenzione del disagio e di promozione del successo formativo, quali
consigli distrettuali, osservatori di area, comitati per l'educazione
alla salute, centri territoriali per l'aggiornamento...
formalizza le proposte di organico funzionale;
coordina le risorse umane, strutturali e finanziarie impegnate nella
realizzazione delle attività;
mantiene i rapporti con il Provveditore agli Studi e con il Comitato
Provinciale .
Per l'espletamento dei compiti sopraindicati, il coordinatore si avvale
di un apposito gruppo
operativo da lui presieduto, i cui componenti sono individuati tra
membri del Coordinamento del personale del Centro di cui ai successivo
art. 9.
ART. 3 ATTIVITA' DEI CENTRI - ACCESSO
I Centri promuovono la domanda, la valutano e predispongono adeguate
risposte ad essa. In un contesto che costituisca opportunità
di interazione sociale essi svolgono attività di:
accoglienza, ascolto e orientamento;
alfabetizzazione primaria funzionale e di ritorno, anche finalizzata ad
un eventuale accesso ai livelli superiori di istruzione e di formazione
professionale;
apprendimento della lingua e dei linguaggi;
sviluppo e consolidamento di competenze di base e di saperi specifici;
recupero e sviluppo di competenze strumentali culturali e re!azionali
idonee ad una attiva partecipazione alla vita sociale;
acquisizione e sviluppo di una prima formazione o riqualificazione
professionale;
rientro nei percorsi di istruzione e formazione di soggetti in
situazione di marginalità
Alle attività dei Centri possono accedere tutti gli adulti
privi del titolo della scuola dell'obbligo nonché quegli
adulti che, pur in possesso di titolo, intendano rientrare nei percorsi
di istruzione e formazione.
Ai fini della prevenzione del disagio giovanile e della promozione del
successo formativo ed anche allo scopo di garantire la
possibilità di un reale raccordo con la formazione
professionale e con il mondo del lavoro, è consentito
l'accesso a coloro che abbiano compiuto il quindicesimo anno di
età.
Resta fermo che l'accesso alle attività dei Centri viene
prioritariamente garantito a coloro che richiedono il conseguimento del
titolo di studio.
I singoli utenti possono accedere a diverse attività sulla
base della negoziazione del percorso
di cui al successivo art. 6.
AI termine delle attività è previsto il rilascio
di titoli, certificazioni o attestazioni di cui al successivo art. 7.
ART. 4 ORGANICO FUNZIONALE E INTEGRATO
Il Provveditore agli Studi, nella fase di costituzione degli organici,
assegna l'organico funzionale ai Centri territoriali, su proposta del
Comitato Provinciale formulata a seguito della presentazione del piano
di previsione da parte dei coordinatori dei Centri.
L'organico di base previsto per ogni Centro è costituito da
cinque docenti provenienti dalla scuola secondaria di primo grado e da
tre docenti provenienti dalla scuola elementare.
Coerentemente con gli obiettivi formativi, la tipologia dei docenti
assegnati al Centro con l'organico di base è indicativamente
la seguente:
tre docenti di scuola elementare;
due docenti di scuola media classe 43/A (Italiano. storia ed educazione
civica, geografia);
un docente di scuola media classe 59/A (Scienze matematiche. chimiche,
fisiche e naturali);
un docente di scuola media classe 45/A (Lingua straniera);
un docente di scuola media classe 33/A (Educazione tecnica),
preferibilmente in possesso dei requisiti richiesti all'operatore
tecnologico
In presenza di flussi di utenza superiori a quelli indicati all'art.
1,il Provveditore assegna quote di ulteriore organico di base.
Il Provveditore agli Studi, nei limiti delle risorse disponibili,
potrà assegnare altri docenti anche per frazioni dell'orario
di cattedra - sulla base di progetti presentati dai Centri, tenuto
conto delle tipologie di utenza, dei flussi migratori, dei flussi del
mercato del lavoro, delle specificità lavorative, della
dislocazione sul territorio delle attività e delle fasce
orarie di erogazione del servizio.
La piena integrazione delle persone in situazione di handicap viene
assicurata nel rispetto dall'attuale quadro normativo.
Ferma restando la titolarità distrettuale, il personale ATA
sarà assegnato dal coordinatore del Centro alle scuole, sedi
dei corsi per adulti, secondo i principi stabiliti in sede di
contrattazione decentrata provinciale e nei limiti delle dotazioni
determinate dall'annuale ordinanza sugli organici.
L'organico cosi assegnato viene integrato dal personale che opera
presso il distretto scolastico (nel caso in cui il Centro venga
istituito presso la scuola sede del distretto scolastico)
nonché del personale messo a disposizione del Centro in base
alle intese, alle convenzioni e agli accordi stipulati con i soggetti
pubblici e privati che cooperano per la realizzazione del piano del
Centro.
La verifica dell'adeguamento alla situazione di fatto dell'organico
assegnato viene svolta alla data del 30 settembre, sulla base di una
relazione del coordinatore che evidenzia la consistenza delle richieste
di accesso presenti a quella data e dei flussi previsti in corso
d'anno, in relazione alla realtà dell'utenza e ai bisogni
specifici del territorio.
Nel caso in cui i flussi previsti siano inferiori ai parametri minimi
per il funzionamento delle attività determinati dal Comitato
provinciale di cui al successivo art. 10, il personale sarà
utilizzato secondo le modalità indicate in sede di
contrattazione provinciale decentrata, prioritariamente su
attività rivolte agli adulti.
In relazione ai tempi necessari per a ricognizione delle effettive
esigenze e per l'avvio delle attività, le operazioni di
utilizzazione del personale docente e A.T.A. assegnato all'organico
distrettuale possono essere disposte successivamente a quelle del
restante personale.
ART. 5 - ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA'
Le attività del Centro sono permanenti.
Le offerte integrate di istruzione e di formazione, concordate
territoralmente, debbono essere comunque garantite nelle loro varie
articolazioni per almeno 200 giorni all'anno.
Il Collegio dei docenti dell'istituzione scolastica presso cui funziona
il Centro delibera in ordine alla programmazione delle
attività, sulla base di puntuali proposte formulate dal
Coordinamento del personale di cui all'art. 9.
Inoltre il collegio dei docenti, sentito il Coordinamento degli
operatori del Centro, definisce i modelli organizzativi per le diverse
attività, in base alle reali esigenze dell'utenza e alla
effettiva possibilità di risposta legata ad una gestione
efficace e responsabile delle risorse, fissando:
il calendario delle varie attività (giorni di svolgimento
per settimana, numero delle ore giornaliere e settimanali,
distribuzione nell'anno);
l'offerta formativa secondo singoli percorsi negoziati, articolati per
gruppi di livello, di interesse, attività laboratoriali,
stages, attività individualizzate...
Per realizzare tale flessibilità si applicherà
quanto previsto dagli artt. 41 e 50 del C.C.N.L. del
1995, rispettivamente per il personale docente e per il personale
A.T.A., in ordine alla pianificazione annuale delle attività
ed all'articolazione flessibile su base plurisettimanale dell'orario.
Le funzioni di competenza dei docenti, da svolgere in modo integrato e
coordinato con gli altri operatori del Centro sono:
attività di accoglienza e ascolto;
analisi dei bisogni dei singoli utenti;
definizione di itinerari formativi che identifichino obiettivi
riconoscibili sulla base delle situazioni individuali dei soggetti,
delle risorse, delle strutture e delle competenze disponibili.
attuazione di specifici interventi, come articolazione del progetto
definito con il singolo, attraverso gruppi di interesse, di
approfondimento, attività individualizzata ed altro;
azioni di tutoraggio e di valutazione individuale;
attività di coordinamento sia sul versante organizzativo e
didattico, che su quello riferito al rapporto con enti e/o agenzie
coinvolte nelle attività per gli adulti, anche finalizzate
ad azioni di informazione e di orientamento all'utenza;
attività di programmazione e di monitoraggio.
Il personale impegnato nelle attività dei Centri opera per
l'acquisizione di saperi che permettano una reale integrazione
culturale e sociale e che sostengano e accompagnino i percorsi di
formazione professionale per facilitare l'inserimento o il
reinserimento nel mondo del lavoro, in relazione alle dimensioni:
comunicazione, pmgettualltà, operatività.
Pertanto gli assi culturali di riferimento dovranno essere:
i linguaggi e le culture;
l'alfabetizzazione alla multimedialità;
la formazione relazionale come conoscenza del sistema sociale,
ambientale, economico, geografico.
I docenti utilizzano il valore formativo delle discipline, gli altri
operatori le specificità delle attività proposte,
per realizzare Opportunità che debbono consentire di
acquisire, consolidare e sviluppare:
la flessibilità come disponibilità a cambiare e
innovare;
l'analisi dei punti di vista e delle realtà come approccio
alle altre culture.
la visione sistemica come saper inquadrare la propria
attività in quella complessiva dell'organizzazione.
la padronanza dei linguaggi e delle tecnologie più diffuse;
l'apprendimento continuo come disponibilità ad aggiogassi e
ad apprendere;
lo spirito partecipativo come capacità di lavorare con gli
altri; lo spirito di autocritica come capacità di valutarsi.
L'orario dei docenti è regolato dal vigente C.C.N.L.. Su
proposta del collegio dei docenti il coordinatore attribuisce eventuali
incarichi specifici e formula gli orari congruenti all'assolvimento dei
compiti sopra indicati.
ART. 6 NEGOZIAZIONE DEL PERCORSO - PATTO FORMATIVO
Nella fase di accoglienza, i docenti, in modo coordinato ed integrato
con gli altri operatori del Centro, acquisiscono elementi di conoscenza
allo scopo di fare emergere le risorse, i bisogni, le aspettative e gli
interessi di ciascun iscritto. All'interno delle risorse personali
verranno individuati crediti culturali, sulla base delle esperienze
formative e di lavoro di ciascuno.
In relazione agli elementi raccolti il gruppo docente, presieduto dal
coordinatore, d'intesa con gli altri operatori, effettua la
negoziazione con ogni iscritto per la definizione dello specifico
percorso di istruzione e formazione, fissando obiettivi, metodologie e
tempi atti a conseguirlo, nonché le modalità di
adattamento, di verifica in itinere e di valutazione.
La risultante del processo che vede coinvolti docenti e operatori del
Centro e ciascun adulto interessato è pertanto il patto
formativo: elemento fondante di esso è quindi l'analisi
iniziale della realtà di ciascuno. lì patto
formativo va reso esplicito e formalizzato.
Nel patto formativo di coloro che intendono conseguire il titolo di
licenza elementare o media vengono indicati i rispettivi docenti (di
scuola elementare e media) che faranno parte, per ciascun interessato,
rispettivamente delle commissioni di esame di cui al successivo art. 7,
prevedendo di norma per la scuola media la presenza di due docenti di
lettere, un docente di lingua straniera, un docente di scienze
matematiche e un docente di educazione tecnica.
AI termine delle attività realizzate dal Centro è
previsto il rilascio di una o più delle seguenti
certificazioni:
titolo di licenza elementare;
titolo di licenza media;
attestato delle attività di professionalizzazione o di
riqualificazione professionale, nei casi in cui siano state attivate
specifiche intese;
attestato delle attività di cultura generale seguite
.
Le prove d'esame, per coloro per i quali è previsto
all'interno del patto formativo il conseguimento del titolo di licenza
elementare o di licenza media, vengono predisposte al termine delle
attività, anche in periodi non coincidenti con quelli dei
corsi ordinari in relazione a specifici progetti finalizzati.
Gli esami di licenza elementare consistono in due prove scritte
riguardanti l'una l'area delle competenze linguistiche, l'altra quella
delle competenze logico-
matematiche ed in una prova orale consistente in un colloquio. Tutte le
prove hanno carattere individuale.
Il colloquio, che esclude qualunque separata valutazione di singole
materie, e inteso ad accertare il grado di competenze acquisito da
ciascun candidato.
Gli esami di licenza media consistono in due prove scritte individuali,
di cui una in italiano mirata agli aspetti culturali e più
specificatamente di carattere sociale, storico, ambientale, l'altra
mirata a quelli più specificatamente di carattere
matematico-scientifico operativo.
La prova orale individuale consisterà in un colloquio a
carattere interdisciplinare che, partendo dalla discussione degli
elaborati delle prove scritte e tenuto conto del percorso definito e
svolto in base al patto formativo, pervenga ad un accertamento e ad una
valutazione delle capacità di espressione, di giudizio e di
sistemazione culturale acquisite dall'allievo e della consapevolezza
dei fondamentali valori etici e civili.
Le commissioni d'esame di licenza elementare sono formate dai docenti
indicati nel patto formativo e da due docenti di scuola elementare,
designati dal coordinatore e scelti preferibilmente tra decenti che
abbiano particolare esperienza nel settore della promozione culturale
degli adulti.
Della commissione d'esame di licenza media fanno parte i docenti
individuati nel patto formativo, come indicato all'art. 6. I Presidenti
saranno nominati con le modalità previste dalla normativa
vigente, preferibilmente. fra coloro che abbiano esperienza nella
promozione culturale degli adulti.
Alle commissioni di esame possono essere aggregati esperti per la
valutazione delle competenze sulla lingua d'origine, relativamente ai
candidati la cui lingua madre non sia l'italiano.
In sede di valutazione di ammissione agli esami di licenza elementare o
di licenza media i docenti responsabili valuteranno la coerenza del
percorso svolto in relazione a quanto indicato nel patto formativo.
Per ogni adulto rientrato in formazione, è istituito un
libretto personale in cui, oltre ai crediti riconosciuti in ingresso,
sono indicate le attività effettivamente svolte con
l'annotazione della durata oraria e dell'area culturale e professionale
relativa e l'annotazione sintetica delle competenze raggiunte, i titoli
o gli attestati acquisiti.
Gli elementi contenuti nel libretto personale assumono valore di
crediti formativi individuali e pertanto sono concordati con i soggetti
che, per effetto di intese e convenzioni, hanno partecipato alla
realizzazione delle attività previste nel patto formativo
del singolo.
Le modalità di certificazione per il rilascio di
attestazioni inerenti alla prima formazione professionale sono previste
dalle intese con i soggetti pubblici e privati che concorrono alla
realizzazione delle attività, secondo le indicazioni e gli
orientamenti al riguardo formulate dal Comitato Provinciale.
Per i frequentanti che non abbiano conseguito il titolo di studio e/o
l'attestato professionale e culturale previsti nel patto formativo, gli
eventuali crediti acquisiti sono indicati nel libretto personale.
lì coordinatore del Centro rilascia agli interessati una
dichiarazione di frequenza.
ART. 8 FORMAZIONE IN SERVIZIO E AGGIORNAMENTO
La formazione in servizio e l'aggiornamento del personale rappresentano
azione prioritaria e qualificante per il rinnovamento e lo sviluppo
dell'educazione in età adulta, nel quadro dell'educazione
per tutto l'arco della vita, tenuto conto delle esperienze
internazionali che valorizzano anche gli apporti dei fruitori del
servizio, quali parti attive del processo di apprendimento.
In relazione agli specifici bisogni formativi, l'Amministrazione
scolastica, in collaborazione con l.R.R.S.A.E., Università,
Associazioni Professionali, Enti culturali e scientifici,
favorirà la promozione e l'attivazione di iniziative di
aggiornamento per il personale dirigente, docente, e A.T.A. sulla base
degli obiettivi individuati e dei criteri definiti in sede di
contrattazione decentrata nazionale e provinciale, tenendo presenti le
proposte formulate dai Centri e dai Comitati Provinciali.
Sarà favorita la partecipazione di personale scolastico
appartenente ai diversi gradi e ordini congiuntamente ai soggetti che
operano a qualunque titolo operano nelle iniziative di istruzione e
formazione in età adulta.
Nell'ambito della contrattazione decentrata provinciale in materia,
verranno individuate le modalità di partecipazione del
personale, avendo cura di contemperare il diritto-dovere
all'aggiornamento degli operatori scolastici con le esigenze
dell'utenza. In tale sede potrà essere presa in
considerazione anche la sospensione dello svolgimento delle
attività, salva la possibilità di un eventuale
recupero dei giorni di attività. se necessario, ai fini del
completamento delle iniziative programmate.
L'Amministrazione scolastica d'intesa con gli I.R.R.S.A.E..
avrà cura di diffondere e di coordinare l'informazione delle
iniziative di aggiornamento e formazione e di far conoscere, a
conclusione delle stesse, i relativi esiti
ART. 9 ORGANI COLLEGIALI
Il diritto di assemblea dei frequentano rimane regolato dalle norme
contenute negli articoli 12 e seguenti del D. L.vo 16.4.1994, n. 297.
E' istituito il Coordinamento di tutto il personale impegnato nella
realizzazione delle attività didattiche e formative del
Centro.
Alle riunioni del Consiglio di Istituto o di Circolo dell'istituzione
Scolastica che ha la responsabilità amministrativa del
Centro, al fine di promuovere la progettualità relativa
all'educazione in età adulta, partecipano - a titolo
consultivo - due rappresentanti dei docenti del Centro e due
rappresentanti dei frequentanti appositamente designati,
rispettivamente, dai decenti e dai frequentanti del Centro medesimo E'
invitato a partecipare, altresì, allo stesso titolo, un
rappresentante per ciascuno degli Enti o dei soggetti con cui si sono
stipulate intese.
Il gruppo docenti del Centro è competente ad organizzare la
propria attività in base all'impostazione e alla gestione
didattica dei percorsi
ART. 10 COMITATO PROVINCIALE PER L'EDUCAZIONE DEGLI ADULTI
Il Provveditore agli Studi istituisce il Comitato Provinciale per
l'istruzione e la formazione in età adulta.
Il Comitato è presieduto dallo stesso Provveditore ed
è composto da rappresentanti dei vari settori di istruzione,
esperti di educazione in età adulta, rappresentanti degli
Enti Locali e dei soggetti pubblici e privati che svolgono un ruolo
attivo per garantire l'incontro fra domanda e offerta di formazione.
Il Comitato Provinciale ha il compito di:
analizzare periodicamente i bisogni e le domande potenziali, in
raccordo con gli organismi territoriali che si occupano di domanda e
offerta di formazione e lavoro, in raccordo anche con l'osservatorio
provinciale per la promozione del successo formativo;
progettare e coordinare iniziative, interventi e servizi a livello
territoriale per l'educazione in età adulta. proponendo
l'istituzione dei Centri e l'assegnazione dell'organico funzionale;
programmare la fase di informazione e pubblicizzazione;
promuovere accordi e intese per la realizzazione di interventi
integrati individuando i criteri di rilascio degli attestati;
assistere i Centri nella ricerca e analisi della domanda, nella
progettazione della offerta, nella verifica, attivando anche specifiche
iniziative di monitoraggio e valutazione;
favorire, a livello provinciale e interprovinciale, lo studio e la
riflessione sulle questioni didattiche e organizzative, la raccolta e
lo scambio di esperienze, anche individuando uno o più
Centri per la documentazione;
promuovere attività di formazione in servizio e di
aggiornamento.
Al termine di ciascun ciclo annuale di attività il Comitato
rimette all'Osservatorio previsto dall'art.12 del C.C.N.L. una
relazione tecnica, illustrativa delle iniziative realizzate in ambito
provinciale.
ART.10 COMITATO TECNICO NAZIONALE
Presso il Ministero Pubblica Istruzione è costituito un
Comitato Tecnico Nazionale con compiti di indirizzo, monitoraggio,
assistenza e verifica degli interventi di istruzione e formazione in
età adulta.
Il Comitato Tecnico Nazionale, presieduto dal Sottosegretario di Stato
delegato, è composto da funzionari dell'Amministrazione
scolastica, ispettori tecnici, dirigenti scolastici ed esperti di
educazione in età adulta.
IlComitato Tecnico Nazionale opera in relazione con i soggetti pubblici
e privati impegnati in programmi di studio, di ricerca, di intervento
collegati alla formazione e al mondo del lavoro, raccordandosi con le
strutture coerenti alle proprie finalità.
ART. 12 INDIRIZZO, ASSISTENZA E MONITORAGGIO
Fermo restando che l'iniziativa della progettualità
è assegnata al Centro, azioni di indirizzo e di assistenza
saranno promosse dal Comitato Provinciale, a supporto delle innovazioni
introdotte con la presente ordinanza.
Allo stesso scopo il Ministero della Pubblica Istruzione, avvalendosi
del Comitato Tecnico Nazionale, fornisce linee di indirizzo e promuove
intese a livello nazionale e regionale.
Il monitoraggio e le valutazioni di primo livello avverranno a cura del
Centro, in base agli indirizzi elaborati a livello provinciale.
IL Ministero della Pubblica Istruzione, sulla base delle indicazioni
fornite dal Comitato Tecnico Nazionale, avvia, con apposita ricerca, il
monitoraggio dell'innovazione introdotta e assicura la necessaria
assistenza e la diffusione della documentazione.
ART. 13 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE
I Centri destinati a funzionare per l'anno scolastico 1997/98 verranno
istituiti, di massima, entro la data del 30 settembre 1997.
In attesa che i Centri territoriali permanenti vengano istituiti in
tutti gli ambiti territoriali, i Provveditori agli Studi possono
istituire corsi finalizzati all'alfabetizzazione culturale e corsi di
scuola media per adulti sulla base degli assetti ordinamentali
esistenti, ferma restando l'opportunità che tutte le
attività di educazione rivolte' agli adulti vengano
realizzate negli stessi contesti, anche con l'eventuale integrazione di
moduli orari gestiti in collaborazione con la formazione professionale.
Sono in ogni caso immediatamente efficaci le disposizioni della
presente ordinanza che risultino comunque applicabili, anche dove non
siano istituiti i Centri territoriali permanenti.
I corsi vengono istituiti sulla base delle iscrizioni pervenute entro
il 15 settembre di ciascun anno. La verifica delle iscrizioni viene
fatta al 30 settembre.
Ai corsi potranno essere ammessi, nel limite del 25%, anche soggetti
che siano già in possesso del titolo di studio. Tale limite
potrà essere superato quando siano stati elaborati progetti
di percorsi integrati in collaborazione con la formazione
professionale.
Nei limiti delle risorse assegnate, l'accesso alle attività
è consentito anche durante l'anno scolastico, se il collegio
dei decenti accerta l'esistenza delle condizioni per il raggiungimento
degli obiettivi che l'utente si prefigge.
In via transitoria il docente proveniente dalla classe di concorso 33 A
(Educazione tecnica) viene assegnato al centro territoriale o ai corsi
altrimenti istituiti, nei limiti delle risorse disponibili in ambito
provinciale.
La presente Ordinanza, avente carattere permanente,
viene inviata agli Organi di Controllo per il visto e la registrazione.