DIRETTIVA MINISTERIALE 22/2001SULL'EDUCAZIONE DEGLI ADULTI

APPROVATA DALLA CONFERENZA UNIFICATA IN DATA 6 FEBBRAIO 2001

ED ENTRATA IN VIGORE IL 2 APRILE 2001

Visto l'Accordo per la riorganizzazione e il potenziamento dell'educazione permanente degli adulti, sancito dalla Conferenza unificata Stato-regioni-città e autonomie locali il 2 marzo 2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 147 del 26 giugno 2000;

Visto il Testo Unico in materia di istruzione, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

Visto il Decreto legislativo 31 marzo 1998 n.112, articoli 138 e 139;

Vista la legge 8 marzo 2000, n. 53, con particolare riferimento all'art. 6;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento per l'autonomia scolastica, e, in particolare, gli articoli 3, 7, 8 e 9;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 2000, n. 347, relativo al regolamento recante norme di organizzazione del Ministero della pubblica istruzione;

Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto scuola 26 maggio 1999, articoli 24, 25, 27 e 39 e il relativo Contratto Collettivo Nazionale Integrativo 31 agosto 1999, articoli 7 e 37;

Vista l'Ordinanza ministeriale 29 luglio 1997, n 455;

Visto l'Accordo tra il Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per l'individuazione degli standard minimi delle qualifiche professionali e dei criteri formativi e per l'accreditamento delle strutture della formazione professionale sancito dalla Conferenza Stato-Regioni il 18 febbraio 2000 ;

Ritenuto necessario avviare, nell'anno 2000/2001, il processo di riorganizzazione e potenziamento dell'Educazione degli adulti nel sistema di istruzione, in attuazione del citato Accordo del 2 marzo 2000;

Acquisito il parere della Conferenza unificata espresso nella seduta del ....... ;

dispone:

Art. 1

Oggetto

1. Il sistema di istruzione concorre con il sistema della formazione professionale e dell'educazione non formale alla riorganizzazione e al potenziamento dell'educazione permanente degli adulti, al fine di accompagnare lo sviluppo della persona garantendo il diritto all'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e favorendo il pieno esercizio del diritto di cittadinanza.

2. La presente direttiva contiene le linee guida per la definizione degli interventi finalizzati all'educazione permanente degli adulti relativi al sistema di istruzione, da attuare sulla base della programmazione regionale, come previsto nell'Accordo sancito dalla Conferenza unificata il 2 marzo 2000, di seguito denominato "Accordo".

3. Le presenti linee guida hanno validità triennale dalla data della loro pubblicazione.

Art. 2

Obiettivi prioritari

1. Gli obiettivi prioritari degli interventi nel sistema di istruzione di cui all'articolo 1, comma 2, sono i seguenti:

a) la progressiva revisione dei corsi di alfabetizzazione culturale (istruzione elementare), di scuola media (150 ore) e di istruzione secondaria superiore per gli adulti, in relazione al processo di riordino dei cicli d'istruzione di cui alla legge 10 febbraio 2000, n° 30;

b) l'alfabetizzazione funzionale della popolazione adulta che consideri i differenziati bisogni di istruzione delle persone e di promozione culturale nei contesti locali;

c) lo sviluppo dei livelli di integrazione fra istruzione e formazione;

d) il rafforzamento della programmazione coordinata tra i livelli locali, provinciali e regionali;

e) la progressiva riorganizzazione dei Centri territoriali già previsti dall'ordinanza ministeriale n° 455/97 nel contesto del sistema formativo integrato;

f) lo sviluppo della collaborazione tra i Centri territoriali e gli Enti locali attraverso la realizzazione di progetti pilota con lo scopo di rafforzare il complessivo sistema dell'educazione degli adulti;

g) la personalizzazione dei percorsi, il riconoscimento dei crediti e la progressiva realizzazione del sistema integrato di certificazione;

h) lo sviluppo di attività di orientamento, informazione e consulenza in collegamento con i servizi offerti dal sistema integrato di istruzione, formazione e lavoro;

i) la formazione e l'aggiornamento degli operatori;

j) l'adozione di misure di accompagnamento per facilitare il conseguimento degli obiettivi di cui al presente articolo.

Art. 3

Tipologia degli interventi

1. L'educazione degli adulti, nel sistema di istruzione, è caratterizzata dai seguenti interventi progressivamente riorganizzati in relazione ai traguardi formativi previsti dalla legge 20 gennaio 1999, n. 9 (disposizioni urgenti per l'elevamento dell'obbligo di istruzione) e dalla legge 17 maggio 1999, n. 144, art. 68 (obbligo di frequenza di attività formative sino a 18 anni) realizzati dai Centri territoriali permanenti (CTP) di cui all'art. 6 e dalle relative reti di istituzioni scolastiche:

a) i corsi per adulti finalizzati all'alfabetizzazione culturale (istruzione elementare);

b) i corsi di scuola media per adulti (150 ore);

c) i corsi per gli adulti negli istituti d'istruzione secondaria di II grado;

d) i percorsi di alfabetizzazione funzionale degli adulti;

e) i percorsi integrati di istruzione e formazione, ferme restando le rispettive competenze;

f) i progetti pilota per l'integrazione dei sistemi formativi, nel rispetto delle competenze di ciascun sistema.

2. Le finalità di cui all'art.2 possono essere perseguite dai Centri Territoriali anche attraverso la realizzazione di interventi individuali di informazione e orientamento e di interventi culturali per l'inserimento delle persone nel contesto sociale, in aggiunta alle attività di cui al comma 1.

3. Gli interventi di cui ai commi 1 e 2 mirano prioritariamente all'integrazione dei percorsi di istruzione e formazione e sono strutturati in modo da promuovere la personalizzazione degli insegnamenti e degli apprendimenti degli adulti attraverso l'organizzazione modulare dei percorsi ed il riconoscimento delle conoscenze e delle competenze comunque acquisite, con l'attestazione e la certificazione dei relativi esiti, anche, in termini di crediti, secondo criteri di trasparenza.

4. I percorsi finalizzati all'alfabetizzazione funzionale degli adulti previsti al comma 1, lettera d), sono organizzati secondo le linee guida contenute nell'allegato "A", che fa parte integrante della presente direttiva. Le indicazioni in esso contenute possono essere modificate ed integrate sulla base delle proposte formulate dal Comitato nazionale di cui all'articolo 10.

Art. 4

Percorsi integrati di istruzione e formazione

1. I percorsi integrati di istruzione e formazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettere e), sono finalizzati a sostenere lo sviluppo dell'istruzione e della formazione sulla base delle indicazioni contenute nella programmazione regionale dell'offerta formativa, attraverso azioni concertate dai Centri territoriali con le agenzie di formazione professionale accreditate. Essi sono prioritariamente destinati alle fasce deboli della popolazione e del mercato del lavoro.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono finalizzati al conseguimento di:

- un titolo di studio con la contemporanea certificazione di crediti spendibili nella formazione professionale;

- una qualifica professionale e la certificazione di crediti spendibili nell'ordinamento scolastico, nel rispetto delle specifiche competenze delle Regioni e degli Enti locali;

- la certificazione di crediti spendibili per la prosecuzione degli studi e per il conseguimento di una qualifica professionale.

3. I Centri Territoriali permanenti e le relative reti di istituzioni scolastiche realizzano i percorsi di cui al presente articolo nell'ambito della programmazione locale dell'offerta formativa di cui all'articolo 9.

Art. 5

Progetti pilota per l'integrazione dei sistemi formativi

1. I progetti pilota di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f), sono finalizzati a promuovere il nuovo sistema integrato dell'educazione permanente degli adulti così come delineato dall'Accordo, nel quadro della programmazione locale dell'offerta formativa integrata di cui all'articolo 9, con particolare riferimento alle fasce deboli della popolazione e del mercato del lavoro. Essi hanno come obiettivo la produzione di una modellistica di elevata qualità, con alto grado di trasferibilità nel territorio nazionale con particolare riferimento alla personalizzazione degli ingressi nei percorsi di istruzione e formazione.

2. Le risorse destinate ai progetti pilota di cui al presente articolo, tratte dal bilancio del ministero della pubblica istruzione, sono assegnate sulla base dei criteri generali proposti dal Comitato nazionale di cui all'articolo 10 e sono utilizzate sulla base delle intese assunte dai dirigenti degli uffici scolastici regionali con le Regioni o con gli Enti locali da esse delegati.

Art. 6

Centri territoriali per l'educazione degli adulti

1. I Centri territoriali sono i centri di servizio del sistema di istruzione deputati all'attuazione dell'offerta formativa integrata attraverso accordi di rete tra scuole di diverso ordine e grado a norma del Decreto del Presidente della Repubblica 8.marzo 1999, n. 275, articoli 7 e 9. Essi svolgono le funzioni previste dal punto 8.2.3 lettera a) dell'Accordo.

2. La dislocazione dei Centri territoriali è definita dalle Regioni, d'intesa con gli Enti locali e con il dirigente dell'Ufficio scolastico regionale, nel confronto con le Parti sociali, secondo gli obiettivi della programmazione regionale dell'offerta formativa di cui al decreto legislativo n.112/98, articolo 138 e sulla base delle indicazioni contenute nel punto 7.4, lettera b) dell'Accordo. Con le medesime procedure sono istituiti anche i nuovi Centri compatibilmente con le risorse e le strutture disponibili.

3. Sulla base delle determinazioni di cui comma 2, i provvedimenti relativi alla riorganizzazione e all'istituzione di nuovi Centri sono adottati del dirigente del competente Ufficio scolastico regionale.

Art. 7

Risorse professionali

1. Le risorse professionali da impiegare per l'Educazione degli adulti, nel sistema dell'istruzione, sono definite in attuazione di accordi contrattuali, nonché di confronto con le Organizzazioni sindacali per quanto attiene le dotazioni organiche - tenuto conto di quanto indicato al punto 8.2.3 lettera a) dell'Accordo - al fine di costituire in ogni centro un nucleo di base di docenti con competenze organizzative, relazionali e metodologico - didattiche nel campo dell'educazione degli adulti.

2. La funzione docente per l'educazione degli adulti si esplica secondo le indicazioni dell'articolo 39, lettera e) del CCNL 26.5.1999, con particolare riferimento alla organizzazione flessibile dell'orario su base annua. Per le attività aggiuntive e le collaborazioni plurime si fa riferimento agli articoli 25 e 27 del CCNL 26.5.1999.

Art. 8

Formazione del personale

1. Gli interventi previsti dalla presente direttiva sono sostenuti da progetti di formazione del personale scolastico, nel rispetto dei contratti collettivi nazionali di categoria e nei limiti delle risorse allo scopo destinate nel bilancio del ministero della Pubblica Istruzione, prioritariamente finalizzati alla formazione congiunta con gli operatori degli altri sistemi formativi, anche attraverso specifici accordi che il dirigente dell'ufficio scolastico regionale stipula con gli altri soggetti istituzionali interessati, allo scopo di favorire la formazione di competenze professionali con particolare riferimento all'accoglienza, al contratto formativo e all'assistenza tutoriale, alla didattica modulare, alla progettazione integrata, al lavoro in rete, alle competenze in rapporto all'alfabetizzazione funzionale.

2. Gli Istituti Regionali di Ricerca Educativa (IRRE) partecipano alla promozione e alla realizzazione dei progetti di cui al comma 1.

3. Nel caso di progetti integrati che prevedano anche il finanziamento regionale, l'attività di formazione del personale coinvolto nei progetti di educazione degli adulti sarà svolta dal soggetto selezionato sulla base delle procedure individuate dalle Regioni o dagli Enti locali da esse delegati.

Art. 9

Programmazione locale dell'offerta formativa integrata

1. Gli interventi per l'educazione degli adulti, di cui agli articolo 3 lettere d), e), f), sono parte integrante della programmazione locale dell'offerta formativa svolta in attuazione degli indirizzi e dei criteri contenuti nella programmazione regionale di cui del decreto legislativo 112/98, articolo 138, in relazione a quanto previsto al punto 7.4 lettera c dell'Accordo.

2. Gli interventi per l'educazione degli adulti di cui all'art. 3 lettere a), b), c) per quanto stabiliti nell'ambito dei Piani dell'Offerta Formativa di cui all'art. 3 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, devono essere comunque coerenti con la programmazione locale dell'offerta formativa di cui al primo comma e devono essere ricondotti ad essa facendone ugualmente parte integrante. A questo fine, nel procedimento di approvazione dei Piani dell'Offerta Formativa, le istituzioni scolastiche per la definizione di tali interventi attivano, secondo quanto già espressamente previsto al quarto comma del citato art. 3 del D.P.R. 275/99, i necessari rapporti con le varie realtà del territorio, ricercandoli e stabilendoli, per tale scopo, in seno ai comitati locali di cui al citato punto 7.4 lettera c) dell'Accordo, non appena questi sono costituiti.

3. Il Comitato locale programma l'offerta formativa di cui al comma 1 con le relative misure di accompagnamento e recepisce contestualmente il programma degli interventi di cui al comma 2, entro il mese di marzo di ciascun anno. Quanto sopra viene svolto, tenuto conto delle risorse disponibili individuate sulla base delle intese raggiunte tra il dirigente dell'ufficio scolastico regionale e la Regione o gli Enti locali da essa delegati, nonché delle eventuali ulteriori risorse disponibili nel territorio di competenza.

4. Il Comitato locale propone ai Centri territoriali la realizzazione delle attività comprese nella programmazione locale di cui al comma 3. Le istituzioni scolastiche che afferiscono al centro territoriale sulla base degli accordi di rete di cui all'articolo 6, comma 1 deliberano in merito all'inserimento delle attività medesime nel piano dell'offerta formativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.275/99, articolo 3 .

Art. 10

Comitato Nazionale

1. In attesa della compiuta attuazione del sistema integrato per l'educazione degli adulti è istituito, presso il ministero della Pubblica Istruzione, il Comitato nazionale così composto:

- 2 rappresentanti del ministero della Pubblica Istruzione

- 2 rappresentanti del ministero del Lavoro e della Previdenza sociale

- 1 rappresentante del ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica

- 1 rappresentante del dipartimento degli Affari sociali

- 6 rappresentanti delle Regioni

- 4 rappresentanti dei Comuni

- 1 rappresentante delle Comunità montane

- 2 rappresentanti delle Province

- 8 rappresentanti delle parti sociali di cui 4 in rappresentanza dei lavoratori e 4 in rappresentanza dei datori di lavoro.

2. Il Comitato nazionale di cui al comma 1 svolge le funzioni previste al punto 7.4 dell'Accordo, raccordandosi con il Comitato nazionale per l'istruzione e la formazione tecnica superiore (IFTS).

Art. 11

Disciplina transitoria

1. Sino alla compiuta riorganizzazione dei corsi di cui all'articolo 3 comma 1 lettere a) e b), viene rispettivamente rilasciato il titolo di licenza elementare o di licenza media, secondo i criteri e le modalità previste dall'ordinanza ministeriale 29 luglio 1997 n. 455, art. 7, comma 2.

2. In attesa dell'attuazione del sistema nazionale di certificazione delle competenze professionali previsto dall'accordo sancito dalla Conferenza Unificata il 18 febbraio 2000, le attestazioni relative ai percorsi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d),e),f) ed i crediti spendibili sono certificati secondo il modello contenuto nell'allegato "B" che fa parte integrante della presente direttiva.