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Relazione dell'on Aprea alla 7a Commissione istruzione-cultura della camera (15 marzo 2010) |
Relazione
dell’On Aprea Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo-didattico dei centri di istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali. Atto n. 194. (Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4 del regolamento e rinvio). La Commissione inizia l'esame del provvedimento all'ordine del giorno. Valentina APREA, presidente e relatore, rileva che lo schema di regolamento in esame reca less norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo-didattico dei Centri per l'istruzione degli adulti, compresi i corsi serali. In proposito, rappresenta, preliminarmente, che il MIUR ha trasmesso, per il prescritto parere, lo schema di regolamento alla Conferenza unificata, che lo ha inserito all'ordine del giorno della seduta del 29 ottobre 2009. La discussione è stata rinviata per approfondimenti tecnici, a seguito dei quali, la Conferenza ha espresso - in seduta tecnica - parere favorevole con la proposta di alcuni emendamenti. Tale parere non è stato, però, deliberato sino ad oggi in sede politica, a causa dell'annullamento delle sedute del 17 dicembre 2009 e del 27 gennaio 2010. Non risultano altresì programmate ulteriori sedute prima delle prossime elezioni regionali di fine marzo. Ciò stante, il Ministero dell'istruzione, università e ricerca ha trasmesso lo schema al parere del Consiglio di Stato e alle Commissioni parlamentari senza poter attendere ulteriormente, per la necessità di dover dare applicazione al riordino dell'istruzione degli adulti a partire dal prossimo anno scolastico a norma dell'articolo 64 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Ricorda che la relazione illustrativa evidenzia che l'intervento, attuato ai sensi dell'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008, si inserisce nel quadro della riorganizzazione dei Centri territoriali permanenti (CTP) e dei corsi serali prevista dall'articolo 1, comma 632, della legge n. 296 del 2006, ed è finalizzata a superare alcune criticità, riscontrate nonostante l'aumento del numero dei corsi e dell'utenza. Si indicano: la rigidità ordinamentale e organizzativa dei percorsi, che hanno impianti troppo simili a quelli dei corsi diurni; la mancanza di autonomia amministrativa, didattica e organizzativa delle strutture; l'assenza di un sistema integrato di formazione a distanza; la carenza di un organico sistema di crediti e certificazioni. Gli elementi chiave del riordino sono i seguenti: innalzamento dei livelli di istruzione dell'utenza debole, con priorità per i percorsi destinati al conseguimento di titoli di studio, compreso l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, e alla conoscenza della lingua italiana da parte degli stranieri. In tale quadro, gli adulti che già possiedano un titolo di studio potranno iscriversi ai corsi per conseguire ulteriori diplomi o certificati solo con l'ampliamento dell'offerta formativa dei Centri; rafforzamento dell'identità dell'offerta formativa, sua sostenibilità attraverso percorsi più brevi di quelli ordinari e avvicinamento alle persone, attraverso le reti territoriali; garanzia di ampia spendibilità dei titoli, per facilitare la mobilità. Aggiunge che ai sensi dell'articolo 1 dello schema di decreto, la ridefinizione dell'assetto organizzativo-didattico dei Centri si avvia dall'anno scolastico 2010-2011: in tali Centri sono ricondotti, entro l'anno scolastico 2011-2012, e ferma restando la competenza esclusiva delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di programmazione dell'offerta formativa, i Centri territoriali permanenti (CTP) e i corsi serali per il conseguimento di titoli di studio, compresi i corsi della scuola dell'obbligo e di istruzione secondaria superiore attivati negli istituti di prevenzione e pena. Ricorda che l'articolo 2 disciplina l'identità dei Centri, anticipando alcuni concetti specificati negli articoli successivi con riferimento all'offerta formativa e agli organi collegiali. Esso stabilisce, poi, che i Centri costituiscono una tipologia di istituzione scolastica autonoma, sono dotati di un proprio organico e sono articolati in reti territoriali di servizio, di norma su base provinciale. Ai fini del dimensionamento e della determinazione dei punti di erogazione del servizio si applicano i criteri definiti ai sensi dell'articolo 2 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 2009. La relazione tecnica evidenzia che i Centri saranno prevedibilmente nel numero massimo di 150, ovvero almeno uno per provincia, nonché 5 o 6 per ciascuna delle maggiori aree metropolitane. Inoltre, l'offerta formativa - disciplinata all'articolo 4 - può essere ampliata, ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999, nell'ambito dell'autonomia e nei limiti delle risorse disponibili, operando nel quadro di accordi con gli enti locali e altri soggetti pubblici e privati e, in particolare, con le strutture formative accreditate dalle regioni. Sottolinea quindi che ai sensi dell'articolo 3, ai Centri possono iscriversi gli adulti in età lavorativa - ovvero, da 16 a 65 anni -, anche stranieri, che non hanno assolto l'obbligo di istruzione o non sono in possesso di un titolo di studio di scuola secondaria superiore. Possono iscriversi anche coloro che hanno compiuto 16 anni e che non sono in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione o non hanno assolto l'obbligo di istruzione. Queste disposizioni si applicano anche ai Centri territoriali permanenti (CTP) e ai corsi serali attualmente funzionanti, ai sensi dell'articolo 11. Segnala inoltre che l'articolo 4 individua l'assetto didattico dei Centri, articolato in livelli e periodi didattici. I percorsi di primo livello, articolati in due periodi didattici, sono finalizzati al conseguimento del titolo di studio conclusivo del I ciclo di istruzione - primo periodo didattico -, nonché della certificazione riguardante l'acquisizione dei saperi e delle competenze relativi all'obbligo di istruzione - secondo periodo didattico. I percorsi di secondo livello sono finalizzati all'acquisizione del diploma di istruzione tecnica, professionale e artistica e sono articolati in tre periodi didattici. Il primo e il secondo sono finalizzati ad acquisire la certificazione necessaria per l'ammissione, rispettivamente, al secondo biennio e all'ultimo anno dei percorsi degli istituti tecnici o professionali e dei licei artistici e prevedono l'acquisizione di conoscenze, abilità e competenze previste dagli ordinamenti degli istituti medesimi per i vari indirizzi. I percorsi per il conseguimento del diploma conclusivo del I ciclo hanno un orario complessivo di 400 ore, incrementabile fino ad un massimo di altre 200 ore - a seconda delle competenze dello studente - nel caso in cui manchi la certificazione conclusiva della scuola primaria. La quota aggiuntiva può essere utilizzata anche per l'alfabetizzazione in lingua italiana degli adulti stranieri, mentre la quota ordinaria deve essere sviluppata, oltre che con riferimento ai saperi e alle competenze attesi al termine della scuola secondaria di primo grado, anche con riferimento alle competenze chiave in materia di cittadinanza previste al termine dell'istruzione obbligatoria. Gli altri percorsi hanno un orario complessivo obbligatorio pari al 70 per cento di quello previsto dai corrispondenti ordinamenti per i singoli indirizzi. I Centri possono realizzare i percorsi di istruzione artistica anche attraverso gli accordi di rete, di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999, con le istituzioni scolastiche presso le quali funzionano i percorsi di liceo artistico. In proposito richiama l'attenzione sul fatto che, nella prospettiva dell'apprendimento permanente per tutto il corso della vita, agli adulti andrebbe offerta l'opportunità di frequentare percorsi finalizzati al conseguimento di qualsiasi tipo di diploma di istruzione liceale da loro richiesto e non solo quello di liceo artistico. Per questo i Centri provinciali potrebbero costituire, nell'ambito della loro autonomia, reti di servizio con i licei, nei limiti delle risorse allo scopo disponibili. Inoltre, tenuto conto dei tempi nei quali lo schema di regolamento sarà perfezionato, andrebbero riviste e definite puntualmente le norme transitorie, anche in considerazione dei tempi necessari per l'adozione del successivo decreto interministeriale di natura non regolamentare, per il quale non viene indicato un termine, previsto all'articolo 4, comma 7, per stabilire i criteri generali e le modalità per rendere sostenibili i carichi orari, attraverso il riconoscimento dei crediti acquisiti dallo studente, la personalizzazione del percorso di studio - che può essere completato anche nell'anno scolastico successivo -, la fruizione a distanza di una parte del percorso, per non più del 20 per cento del monte ore corrispondente complessivo, la realizzazione di attività di accoglienza e di orientamento, per non più del 10 per cento del monte ore complessivo del percorso. Ritiene che vada esaminata la possibilità di intervenire su tale materia sia nell'ambito della predetta normativa transitoria sia attraverso linee guida che possano valorizzare l'autonomia delle istituzioni 3 scolastiche. Aggiunge quindi che l'articolo 5 disciplina l'assetto organizzativo. Si prevede che i percorsi di istruzione illustrati nell'articolo 4 realizzano il profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del II ciclo per le tre tipologie di scuola considerate; richiama, al riguardo, il profilo definito dai nuovi regolamenti. Non si fa, invece, riferimento al profilo educativo a conclusione del I ciclo, pur considerato nell'articolo 4.I percorsi di istruzione si riferiscono alle indicazioni nazionali riguardanti i risultati di apprendimento relativi agli insegnamenti, come stabiliti per la scuola secondaria superiore; sono progettati per unità di apprendimento, intese come insieme autonomo di conoscenze, abilità e competenze, da erogare anche a distanza e che rappresentano il riferimento per il riconoscimento dei crediti; sono realizzati per gruppi di livello relativi ai periodi didattici di cui all'articolo 4, ciascuno dei quali può essere fruito anche in due anni scolastici, e che rappresentano il riferimento per la costituzione delle classi; sono altresì organizzati in modo da consentire la personalizzazione del percorso, sulla base del patto formativo individuale, che è definito previo riconoscimento dei saperi e delle competenze formali, informali e non formali posseduti. Ai fini dell'ammissione al gruppo di livello, i Centri costituiscono commissioni chiamate a definire il patto, composte dai docenti dei gruppi di livello - per i quali la partecipazione costituisce un obbligo - e, per gli adulti stranieri, eventualmente integrate da esperti e/o mediatori linguistici. Sulla base dei titoli e delle certificazioni prodotti dall'interessato, le commissioni possono prevedere prove per accertare il livello di conoscenze e abilità possedute. Sottolinea che l'articolo 6 concerne la valutazione, che è definita a partire dal patto formativo individuale, e le certificazioni. L'obiettivo è quello di valorizzare le competenze formali, informali e non formali acquisite. Si prevede l'esame di Stato per il conseguimento dei diplomi conclusivi del I e del II ciclo, che sono validi a tutti gli effetti. Per l'esame conclusivo dei percorsi di istruzione tecnica, professionale e artistica si richiamano direttamente le prove previste a conclusione dei percorsi di istruzione scolastica corrispondenti; per l'esame conclusivo dei percorsi relativi al I ciclo si ricapitola, invece, il complesso delle prove. Gli iscritti devono sostenere - così come al termine della scuola secondaria di I grado - tre prove scritte deliberate dalle commissioni d'esame, la prova scritta a carattere nazionale e un colloquio pluridisciplinare. Le tre prove formulate dalla commissione verificano i risultati di apprendimento relativi all'asse dei linguaggi o all'asse storicosociale, in italiano, nonché all'asse matematico, e una delle lingue straniere indicate nel patto formativo individuale. La prova scritta a carattere nazionale è quella decisa ogni anno dal Ministro, fra quelle proposte dall'INVALSI; l'ammissione all'esame è disposta dai docenti del gruppo di livello, previo accertamento che sia stato svolto il percorso personalizzato, con una frequenza pari almeno al 70 per cento, definito sulla base del patto formativo individuale; l'esame si conclude con un motivato giudizio complessivo. Al termine di ogni periodo didattico, invece, è previsto il rilascio di una certificazione, che è condizione per l'accesso al periodo successivo. Precisa che il provvedimento stabilisce che il Ministero dell'istruzione, università e ricerca emanerà - ma non è indicato un termine - un decreto di natura non regolamentare per disciplinare i criteri di formazione delle commissioni d'esame - ovvero, ma è un aspetto da chiarire, delle prove d'esame - e quelli di formulazione del giudizio riferito all'esame di Stato conclusivo dei percorsi del I ciclo, nonché le linee guida per la valutazione e la certificazione, compresi i relativi modelli. Rileva quindi che l'articolo 7 disciplina gli organi collegiali, che sono quelli previsti per le scuole dal decreto legislativo n. 297 del 1994, con gli adattamenti specificamente indicati, che si applicano ai Centri, ai sensi dell'articolo 11, dal 1o settembre 2010. In particolare: il Consiglio di classe è composto dai docenti del gruppo di livello e da tre studenti, eletti dal relativo gruppo. Non si riscontrano variazioni sostanziali rispetto alla situazione vigente, secondo quanto stabilito dall'articolo 5, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 297 del 1994, che viene ora abrogato; il Collegio dei docenti è articolato in 2 sezioni, riferite ai percorsi di I e di II livello ed elegge nel proprio ambito il Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti, assicurando la rappresentanza dei docenti appartenenti ai diversi livelli; nel Consiglio di istituto e nella Giunta esecutiva, la rappresentanza dei genitori è sostituita con la rappresentanza degli studenti. Si prevede, infine, che, fino alla 4 costituzione del Consiglio di istituto e della Giunta esecutiva, le relative funzioni sono svolte da un Commissario straordinario nominato dal direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale competente. Segnala, ancora, che l'articolo 8 stabilisce che per la gestione amministrativo- contabile dei Centri si applicano le stesse regole previste per le istituzioni scolastiche, ai sensi del decreto ministeriale n. 44 del 2001, e che il riscontro di regolarità amministrativa e contabile è effettuato, come per le scuole, da due revisori dei conti nominati, rispettivamente, dal Ministero dell'economia e delle finanze e dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con riferimento agli ambiti scolastici territoriali. Il numero complessivo di questi ultimi non può superare quello del 2008. L'articolo 11 precisa che il riscontro è effettuato a partire dall'anno in cui a ciascun Centro è riconosciuta autonomia: a tal fine, l'Ufficio scolastico regionale assegna ogni Centro, entro 30 giorni dalla costituzione, ad un ambito territoriale preesistente. Ricorda quindi che l'articolo 9 disciplina le dotazioni organiche, stabilendo che dall'anno scolastico 2010-2011 l'organico dei docenti ha carattere funzionale ed è definito, nei limiti dell'organico determinato a legislazione vigente, sulla base della serie storica degli alunni scrutinati (e non di quelli iscritti), di quelli ammessi agli esami finali e di quelli che hanno conseguito una certificazione. La definizione avviene nell'ambito del decreto interministeriale emanato annualmente. Per entrambi i percorsi, sostanzialmente si prevede un rapporto non superiore a 1 docente ogni 12 studenti; inoltre, nel caso dei percorsi di II livello, occorre tener conto della riduzione oraria del 30 per cento stabilita dall'articolo 4, comma 5. Dal medesimo anno scolastico la dotazione organica del personale amministrativo ed ausiliario è definita nei limiti dell'organico determinato sulla base dei criteri definiti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 119 del 2009. Il direttore dell'Ufficio scolastico regionale può assegnare ai Centri, nell'ambito della dotazione regionale, assistenti tecnici o prevedere accordi tra le istituzioni scolastiche interessate per collaborazioni. Si prevede, inoltre, che il decreto annuale rechi anche i criteri per la determinazione degli organici nella fase transitoria; ai sensi dell'articolo 11, infine, le disposizioni dell'articolo 9 si applicano ai CTP e ai corsi serali attualmente funzionanti. Ricorda che l'articolo 10 prevede che i percorsi di istruzione siano oggetto di monitoraggio costante da parte del Ministero dell'istruzione, università e ricerca, anche attraverso l'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica, mentre i risultati di apprendimento sono valutati periodicamente dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo e di istruzione. Ogni tre anni il Ministero dell'istruzione, università e ricerca presenta una relazione al Parlamento. L'articolo 11, oltre le disposizioni già illustrate in precedenza, prevede la cessazione del funzionamento dei Centri territoriali permanenti (CTP) e dei corsi serali il 31 agosto 2011; gli studenti iscritti proseguono il percorso nei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA). Tenuto conto che molte Regioni non hanno proceduto al ridimensionamento dell'offerta formativa per l'anno scolastico 2010/2011, sia per le tensioni determinatesi in sede di Conferenza Unificata su tale materia, sia in vista delle prossime scadenze elettorali, ritiene necessario e opportuno assicurare loro tempi più distesi per una razionale organizzazione dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA) sul proprio territorio. Il termine del 31 agosto 2011 andrebbe, quindi, sostituito con il 31 agosto 2013. Ritiene, inoltre, che andrebbe considerato con particolare attenzione il problema della prosecuzione degli attuali corsi serali soprattutto nelle terze, quarte e quinte classi funzionanti nel prossimo anno scolastico, anche in considerazione della ristrettezza dei tempi di cui possono disporre i costituendi Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA) e le altre istituzioni scolastiche ove continueranno a funzionare, per il prossimo anno scolastico, i centri territoriali per l'educazione degli adulti e i corsi serali previsti dal previgente ordinamento. Per questo andrebbero inserite specifiche disposizioni nello schema in esame per assicurare il completamento dei percorsi in atto nelle predette classi. Precisa quindi che il provvedimento abroga in modo esplicito alcune disposizioni del decreto legislativo n. 297 del 1994, superate dalle nuove disposizioni e stabilisce l'abrogazione di ogni altra disposizione non legislativa incompatibile. Prevede, infine, che l'istituzione dei Centri avviene solo in presenza di una corrispondente riduzione di altre autonomie scolastiche, ai fini del 5 rispetto dell'economia di spesa non inferiore a 85 milioni di euro entro l'anno scolastico 2011/2012, prevista dall'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 2009. Ricorda, infine, che le norme contenute nello schema vanno attualizzate in relazione ai regolamenti sul riordino dei licei, degli istituti tecnici e degli istituti professionali, adottati dal Consiglio dei ministri in seconda lettura il 4 febbraio scorso e firmati dal Presidente della Repubblica il 15 marzo 2010. Ricorda, infine, che allo schema in esame non sono allegati il parere del Consiglio di Stato, per il quale il Governo si riserva la trasmissione non appena acquisito, e quello della Conferenza Unificata, per i motivi che ha ricordato. Si riserva in conclusione di presentare una proposta di parere nel seguito dell'esame. Manuela GHIZZONI (PD) segnala che, a quanto le risulta, il Consiglio di Stato ha già sollevato una serie di rilievi sul provvedimento in esame ai quali il Ministero ha risposto. Riterrebbe pertanto utile acquisire tale documentazione, allo scopo anche di verificare la possibilità di svolgere alcune audizioni informali sul provvedimento in oggetto per approfondirne gli aspetti indicati. Valentina APREA, presidente e relatore, si riserva di verificare la richiesta della collega Ghizzoni. Nella prossima riunione, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti, potrà definire in ogni caso il successivo percorso del seguito dell'esame del provvedimento in oggetto. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta. a cura del prof. STEFANO ZAMPIERI |