Norme sull’ EDA previste dalla legge finanziaria
per il 2007
Legge 296/06 (Finanziaria per il 2007)
Articolo 1
[Omissis]
632. Ferme
restando le
competenze delle regioni e degli enti locali in materia, in relazione
agli obiettivi fissati dall’Unione europea, allo scopo di far
conseguire più elevati livelli di istruzione alla
popolazione
adulta, anche immigrata con particolare riferimento alla conoscenza
della lingua italiana, i centri territoriali permanenti per
l’educazione degli adulti e i corsi serali, funzionanti
presso le
istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, sono riorganizzati su
base provinciale e articolati in reti territoriali e ridenominati
«Centri provinciali per l’istruzione degli
adulti».
Ad essi è attribuita autonomia amministrativa, organizzativa
e
didattica, con il riconoscimento di un proprio organico distinto da
quello degli ordinari percorsi scolastici, da determinare in sede di
contrattazione collettiva nazionale, nei limiti del numero delle
autonomie scolastiche istituite in ciascuna regione e delle attuali
disponibilità complessive di organico. Alla riorganizzazione
di
cui al presente comma, si provvede con decreto del Ministro della
pubblica istruzione, sentita la Conferenza unificata di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, ai
sensi del medesimo decreto legislativo.