a cura del prof. STEFANO ZAMPIERI


BOZZA DI DECRETO SUI CENTRI PROVINCIALI PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI


MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Decreto 25 ottobre 2007 [pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4.1.2008]
Riorganizzazione dei centri territoriali permanenti per l'educazione degli adulti e dei corsi serali, in
attuazione dell'articolo 1, comma 632, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Vista la legge del 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 632, riguardante la riorganizzazione dei centri
territoriali permanenti per l'educazione degli adulti e dei corsi serali;
Visto il dlgs del 16.4.1994, n. 297, "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione";
Visto il decreto legislativo del 28 agosto 1997, n. 281, art. 8, comma 1, "Definizione ed ampliamento delle
attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano
ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la
Conferenza Stato-città ed autonomie locali";
Visto l'art. 13 della legge del 2 aprile 2007, n. 40, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
31 gennaio 2007, n. 7, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo
di attività economiche e la nascita di nuove imprese";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 18 giugno 1998, n. 233, "Regolamento recante norme per
il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli
istituti, a norma dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59";
Visto il regolamento adottato con decreto del Ministro della pubblica istruzione n. 139 del 22 agosto 2007;
Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione del 31 luglio 2007, concernente "Scuola dell'infanzia e
primo ciclo di istruzione - Indicazioni per il curricolo: fase sperimentale";
Visto l'accordo sancito dalla Conferenza unificata del 2 marzo 2000, relativo alla riorganizzazione ed al
potenziamento dell'educazione degli adulti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell'8 marzo 1999, n. 275, "Regolamento recante norme in
materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59";
Visto l'accordo sancito dalla Conferenza unificata nella seduta del 28 ottobre 2004, contenente i principi
generali per la certificazione finale ed intermedia e il riconoscimento dei crediti formativi ed i contenuti del decreto
ministeriale del 3 dicembre 2004, n. 86, e dell'ordinanza ministeriale del 3 dicembre 2004, n. 87;
Vista la risoluzione del Consiglio dell'Unione europea del 27 giugno 2002 sull'apprendimento permanente;
Vista la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, relativa a
competenze chiave per l'apprendimento permanente;
Ritenuto necessario procedere alla riorganizzazione dei Centri territoriali permanenti per l'educazione degli
adulti e dei corsi serali funzionanti presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, ferme restando le competenze
delle regioni e degli enti locali in materia, allo scopo di far conseguire più elevati livelli di istruzione alla popolazione
adulta, anche immigrata, con particolare riferimento alla conoscenza della lingua italiana, nel quadro degli obiettivi fissati
dall'Unione Europea;
Sentite le organizzazioni sindacali del comparto scuola più rappresentative a livello nazionale;
Sentita la Conferenza unificata nella seduta del 18 ottobre 2007;
Decreta:
Art. 1 - Oggetto
1. Con il presente decreto sono definiti i criteri generali per il conferimento dell'autonomia
di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 275/1999 ai "Centri provinciali per l'istruzione
degli adulti", di seguito denominati "Centri", nel quadro della riorganizzazione, con riferimento
all'ambito provinciale, dei Centri territoriali permanenti per l'educazione degli adulti e dei corsi
serali, funzionanti presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui alla legge n.
296/2006, art. 1, comma 632.
2. La riorganizzazione di cui al comma 1 avviene nel rispetto della competenza esclusiva
delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano in materia di programmazione
dell'offerta formativa.
Art. 2 - Conferimento dell'autonomia
1. L'autonomia di cui all'art. 1 è conferita ai centri, articolati in reti territoriali, nell'ambito
dei piani provinciali di dimensionamento della rete scolastica definiti secondo i criteri e i parametri
previsti dalla normativa vigente in relazione all'utenza di cui all'art. 3, con il riconoscimento di un
proprio organico, distinto da quello degli ordinari percorsi scolastici, nei limiti delle autonomie
scolastiche istituibili in ciascuna regione e delle disponibilità complessive degli organici del
personale della scuola determinate per l'anno scolastico di riferimento. Nella fase di prima
applicazione del presente decreto si fa riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 18
giugno 1998, n. 233.
2. Nei piani provinciali di dimensionamento previsti dalla normativa vigente sono
individuate, secondo i criteri e le modalità ivi indicati e nei limiti delle strutture poste a disposizione
delle istituzioni scolastiche dai comuni e dalle province, la sede principale del centro e le altre sedi,
che ne compongono la rete territoriale, ove si realizzano i percorsi di cui all'art. 3, fermo restando
che il funzionamento delle sedi può essere regolato da specifici accordi tra enti locali nell'ambito
della programmazione di cui all'art. 1, comma 2.
3. Il conferimento dell'autonomia ai centri si realizza progressivamente, a partire dall'anno
scolastico 2008/2009, nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome di
Trento e Bolzano in materia di programmazione della rete scolastica e nella prospettiva di una
piena riorganizzazione dei centri territoriali permanenti e dei corsi serali entro il 2009/2010.
4. Nelle province con un flusso di utenti sottodimensionato rispetto ai parametri stabiliti, la
riorganizzazione dei centri territoriali permanenti per l'istruzione degli adulti e dei corsi serali può
essere attuata su base interprovinciale, nel rispetto di quanto previsto all'art. 1, comma 2.
Art. 3 - Utenza dei centri
1. Allo scopo di far conseguire più elevati livelli di istruzione alla popolazione adulta,
anche immigrata, l'utenza dei centri, in relazione agli ordinamenti scolastici vigenti, è costituita
dagli adulti iscritti ai percorsi per:
a) il conseguimento del livello di istruzione corrispondente a quello previsto
dall'ordinamento vigente a conclusione della scuola primaria nonchè per l'acquisizione del titolo di
studio conclusivo del primo ciclo di istruzione;
b) il recupero dei saperi e delle competenze finalizzate all'acquisizione della certificazione
di assolvimento dell'obbligo di istruzione di cui all'art. 1, comma 622, della legge n. 296 del 27
dicembre 2006;
c) il conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore;
d) l'alfabetizzazione funzionale finalizzata all'acquisizione dei saperi e delle competenze
riferiti all'adempimento dell'obbligo di istruzione e al conseguimento di un titolo di istruzione
secondaria superiore;
e) la conoscenza della lingua italiana da parte degli immigrati per la loro integrazione
linguistica e sociale.
2. L'utenza di cui al comma 1 comprende anche i giovani di cui all'art. 4, comma 4, che si
iscrivono ai percorsi di cui al comma 1, lettere a), b), e).
Art. 4 - Iscrizioni
1. Per la frequenza dei percorsi di cui all'art. 3, comma 1, lettere a) e b), ai centri possono
iscriversi tutti gli adulti privi del livello di istruzione corrispondente a quello previsto
dall'ordinamento vigente a conclusione della scuola primaria o del titolo di studio conclusivo del
primo ciclo di istruzione o che non hanno adempiuto all'obbligo di istruzione di cui all'art. 1, comma
622, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006.
2. Per la frequenza dei percorsi di cui all'art. 3, comma 1, lettera c) ai centri possono
iscriversi tutti gli adulti che intendono conseguire un titolo di studio conclusivo dei corsi di istruzione
secondaria superiore.
3. Possono iscriversi ai percorsi di cui all'art. 3, comma 1, lettera d) tutti gli adulti che
necessitano di acquisire i saperi e le competenze riferiti all'adempimento dell'obbligo di istruzione e
al conseguimento di un titolo di istruzione secondaria superiore.
4. Per la frequenza dei percorsi di cui all'art. 3, comma 1, lettera e) ai centri possono
iscriversi tutti gli adulti stranieri presenti sul territorio nazionale nel rispetto delle norme vigenti in
materia di immigrazione.
5. Ai fini di prevenire e contrastare la dispersione scolastica e di favorire il successo
nell'adempimento dell'obbligo di istruzione, ai centri possono iscriversi anche coloro che abbiano
compiuto il sedicesimo anno di età e che non siano in possesso del titolo di studio conclusivo del
primo ciclo di istruzione e/o non abbiano adempiuto all'obbligo di istruzione.
Art. 5 - Autonomia didattica e organizzativa
1. Per l'organizzazione didattica dei percorsi formativi di cui all'art. 3, comma 1, i centri
assumono i seguenti riferimenti:
per i percorsi di cui alle lettere a) e b), le indicazioni contenute nel documento allegato al
decreto ministeriale 31 luglio 2007 e quelle contenute nel documento allegato al decreto del
Ministro della pubblica istruzione del 22 agosto 2007, n. 139 sui saperi e le competenze relativi
all'obbligo di istruzione. I centri assumono i medesimi riferimenti, per la parte riguardante la lingua
italiana, anche per l'organizzazione dei percorsi di cui alla lettera e);
per i percorsi di cui alla lettera c), le indicazioni contenute nei regolamenti di cui al
decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, art. 12, comma 5, nonchè, per gli istituti tecnici e gli
istituti professionali, quelle contenute nei regolamenti di cui alla legge 2 aprile 2007, n. 40, art. 13,
comma 1-ter.
2. Al fine di personalizzare l'offerta formativa secondo le esigenze della propria utenza, i
centri possono programmare le proprie attività didattiche anche in tempi diversi da quelli degli
ordinari percorsi scolastici, nel rispetto dei contratti collettivi di lavoro del personale del comparto
scuola.
3. I centri assicurano la piena integrazione delle persone diversamente abili nel rispetto
delle disposizioni vigenti in materia.
4. I centri fanno riferimento alle norme contenute nella ordinanza ministeriale sugli
scrutini ed esami per quanto riguarda la valutazione periodica e finale e la relativa certificazione.
Art. 6 - Ampliamento dell'offerta formativa
1. I centri possono ampliare l'offerta formativa nell'ambito della loro autonomia secondo
quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 275/1999, nel rispetto delle
competenze delle regioni e degli enti locali in materia ed anche nel quadro di accordi con gli enti
locali ed altri soggetti pubblici e privati, con particolare riferimento alle strutture formative
accreditate dalle regioni.
2. Ai fini di cui al comma 1, i centri possono ricorrere, nei limiti delle risorse allo scopo
disponibili, a prestazioni professionali e a contratti di prestazione d'opera, secondo quanto previsto
dal contratto collettivo nazionale del personale del comparto scuola.
Art. 7 - Assegnazione del personale
1. I criteri di assegnazione del personale ai centri, anche attraverso la valorizzazione di
specifici titoli culturali posseduti e di esperienze maturate nel settore dell'istruzione degli adulti,
sono definiti nel quadro delle disposizioni che regolano l'utilizzo e la mobilità del personale della
scuola.
Art. 8 - Misure di sistema
1. La riorganizzazione dei centri territoriali permanenti e dei corsi serali è accompagnata
da apposite iniziative di sistema finalizzate a promuovere l'innovazione organizzativa,
metodologica e didattica, la formazione del personale e la condivisione delle più significative
esperienze già realizzate, nell'ambito di quanto previsto dagli ordinari stanziamenti di bilancio del
Ministero della pubblica istruzione.
2. Sono assicurate, a livello nazionale, specifiche azioni per il monitoraggio dell'offerta
formativa dei centri.
Art. 9 - Disciplina transitoria
1. In fase di prima applicazione del presente decreto, e fino all'entrata in vigore dei
regolamenti richiamati all'art. 5, l'organico dei centri ha carattere funzionale ed è riferito alle
esigenze relative all'attuazione dell'obbligo di istruzione di cui alla legge n. 296/2006, art. 1,
comma 622, all'alfabetizzazione funzionale finalizzata all'acquisizione dei saperi e delle
competenze riferiti all'adempimento dell'obbligo di istruzione e al conseguimento di un titolo di
istruzione secondaria superiore, nonchè all'apprendimento della lingua italiana da parte degli
immigrati.
2. L'organico di cui al comma 1 è costituito, di regola, da gruppi di dieci docenti ogni 120
adulti iscritti ai centri per la frequenza dei percorsi di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), b), d), e),
ferma restando la necessità di rapportare le quantità ad effettive e documentate esigenze, valutate
anche rispetto alla stabilità dell'utenza.
3. I gruppi di docenti di cui al comma 2 sono, di regola, così determinati:
* due docenti di scuola primaria, forniti della competenza per l'insegnamento di una
lingua straniera;
* quattro docenti di scuola secondaria di primo grado: due per l'area linguistica, di cui uno
per l'insegnamento della lingua inglese; uno per l'area matematico/scientifica; uno per l'area
tecnologica;
* quattro docenti di scuola secondaria di secondo grado: uno per ciascuno degli assi
disciplinari previsti dal regolamento di cui alla legge n. 296/2006, art. 1, comma 622, in materia di
saperi e competenze relativi all'obbligo di istruzione.
4. La dotazione dei docenti di cui al comma 3, la cui composizione è rimessa alla
valutazione del dirigente del centro sulla base delle necessità derivanti dall'utenza presente in
relazione alle priorità della programmazione dell'offerta formativa regionale e delle indicazioni
espresse dal Collegio dei docenti, è attribuita nei limiti delle disponibilità esistenti e delle specifiche
esigenze accertate dal competente ufficio scolastico regionale, con riferimento alla tipologia dei
percorsi richiamati al comma 2.
5. I centri stipulano accordi con gli istituti secondari superiori per facilitare e sostenere il
conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore da parte degli utenti adulti dei
centri medesimi, valorizzando a tal fine le esperienze di collaborazione in rete già realizzate a
livello territoriale.
6. Per il personale amministrativo e ausiliario necessario al funzionamento dei centri,
sempre nei limiti delle disponibilità esistenti, si fa riferimento agli indici previsti per gli istituti
comprensivi o per quelli previsti per gli istituti con funzionamento di corsi serali.
7. La composizione a carattere transitorio dell'organico sarà rideterminata al momento
della messa a regime dei nuovi ordinamenti dell'istruzione a partire dall'anno scolastico 2009/2010.
Il presente decreto viene trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 25 ottobre 2007
Il Ministro: Fioroni
Registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 2007
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 7, foglio n. 153