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Estratto dal C.p.p.
Art. 614. Violazione di domicilio
Chiunque si introduce nell'abitazione altrui, o in un altro luogo di
privata dimora, o nelle appartenenze di essi, contro la volontà espressa
o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi s'introduce
clandestinamente o con inganno, è punito con la reclusione fino a tre
anni. Alla stessa pena soggiace chi si trattiene nei detti luoghi contro
l'espressa volontà di chi ha diritto di escluderlo, ovvero vi si
trattiene clandestinamente o con inganno. Il delitto è punibile a
querela della persona
offesa. La pena è da uno a cinque anni, e si procede d'ufficio, se il
fatto è commesso con violenza sulle cose, o alle persone, ovvero se il
colpevole è palesemente armato.
Art. 615 bis. Interferenze illecite nella vita privata
Chiunque, mediante l'uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si
procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata
svolgente nei luoghi indicati nell'articolo 614, è punito con la
reclusione da sei mesi a quattro anni. Alla stessa pena soggiace, salvo
che il fatto costituisca piú grave reato, chi rivela o diffonde mediante
qualsiasi mezzo d'informazione al pubblico le notizie o le immagini,
ottenute nei modi indicati nella prima parte di questo articolo. I
delitti sono punibili a
querela della persona offesa; tuttavia si procede d'ufficio e la pena è
della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso da un
pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, con abuso
dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o
servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione
d'investigatore privato.
Art. 617. Cognizione, interruzione o impedimento illeciti di
comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche.
Chiunque, fraudolentemente prende cognizione di una comunicazione o di
una conversazione, telefoniche o telegrafiche, tra altre persone o
comunque a lui non dirette, ovvero le interrompe o le impedisce è punito
con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Salvo che il fatto
costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque
rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o
in parte, il contenuto delle comunicazioni o delle conversazioni
indicate nella prima parte di questo articolo. I delitti sono punibili a
querela della persona offesa; tuttavia si procede d'ufficio e la pena è
della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso in danno di
un pubblico ufficiale o di un incaricato di un pubblico servizio
nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, ovvero da un
pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso
dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o
servizio, o da chi esercita
anche abusivamente la professione d'investigatore privato.
Art.617bis Installazione di apparecchiature atte ad intercettare
od impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche
Chiunque, fuori dei casi consentiti dalla legge, installa apparati,
strumenti, parti di apparati o di strumenti al fine d'intercettare od
impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche tra
altre persone è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena
è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso in danno
di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni
ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico
servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla
funzione o servizio o da chi esercita anche abusivamente la professione
di investigatore privato
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