GIURISTA ANONIMO 2001
Le rispondo ***a
titolo personale***.
ho visitato il Suo sito e trovo che il Suo scrivere riveli l'abitudine di
affrontare la vita ragionando con la propria testa e il desiderio spontaneo di
rendere gli altri partecipi delle proprie idee.
In sintesi, la questione che Lei affronta è tradizionalmente
"classificata" nella seguente terminologia: "eguaglianza
formale" e "eguaglianza sostanziale". Due principii cardine del
diritto.
La norma costituzionale (art. 3, comma 1, Cost.) secondo cui «tutti i cittadini
hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione
di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di
condizioni personali e sociali» esprime una precisa direttiva per la
legislazione ordinaria: questa deve svolgersi secondo norme generali ed
astratte, che non facciano distinzione tra cittadini in ragione delle condizioni
personali o sociali.
Questo principio costituzionale è perciò un presidio della legge
***generale***: esso limita il potere legislativo nell'emanazione di norme di
diritto speciale che discriminino tra loro i cittadini.
Questo non significa che norme di legge ***speciale*** non possano essere
emanate. Significa che la legge ordinaria non può, senza un ragionevole motivo,
trattare in modo diverso cittadini che si trovano in una uguale situazione: è
il principio di "uguaglianza formale", al quale fa da contrappeso il
principio di "uguaglianza sostanziale".
Questo secondo principio è espresso, nella nostra Costituzione (art. 3, comma
2, Cost.) nella norma che dice che «è compito della Repubblica rimuovere gli
ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e
l'uguaglianza dei cittadini impediscono il pieno sviluppo della persona umana e
l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica,
economica e sociale del Paese».
Anche questo secondo comma contiene una direttiva --oltre che per gli
apparati di governo-- per la legislazione ordinaria: se il primo comma sancisce
l'uguaglianza formale dei cittadini e postula una legge uguale per tutti, il
secondo comma muove dalla premessa che, ***di fatto***, i cittadini non sono
uguali tra loro. La legge può --e, anzi, deve-- derogare al principio della
uguaglianza formale --e deve creare, in tal modo, disuguaglianze formali--
quando ciò sia necessario per rimuovere gli ostacoli di ordine economico o
sociale che impediscono ai cittadini di essere sostanzialmente uguali tra loro.
Quello qui sopra è un modo che definirei "di scuola" per esprimere i
due principii, perché, ovviamente (Lei lo sa), le cose all'atto pratico si
complicano. Ma ciò fa parte della vita del Diritto, appartiene al cosiddetto
"diritto incarnato".
In relazione alla Sua tematica vi sarebbe poi da prendere in considerazione un
ulteriore principio, distinto dai primi due e al quale Lei fa riferimento: il
principio di proporzionalità della sanzione.
Ma qui mi fermo perché sono certo che Lei queste cose le sa bene, dato che, da
quanto ho capito, non è affatto nuovo a queste riflessioni (semmai la novità
sta nell'averle esternate sul Web).
In conclusione, qual è, allora, il significato della mia risposta? E' il
seguente.
- Nel proporre riflessioni su argomenti di tale spessore, chiunque (chiunque è
davvero "chiunque": dal luminare all'uomo della strada) corre
immancabilmente il rischio di non essere preso sul serio.
- Quando a partire da un determinato ambito di conoscenza si affrontano
problematiche che attengono ad altri ambiti di conoscenza si possono sì
ottenere ottimi risultati, ma bisognerebbe ricorrere in modo ferreo al dialogo
con qualcuno che sia "interno" più di noi all'ambito di conoscenza
che avviciniamo.
Vedo che questo è ciò che Lei ha ben compreso e che mette in atto.
Dunque, l'unico suggerimento che mi permetterei di darLe (con tutte le riserve
del caso, dato che, per esempio, non ho visto la parte del sito su Wittgenstein)
è di calibrare opportunamente l'esposizione e la presentazione del sito.
L'esposizione delle Sue idee dovrebbe mostrare, a mio parere, una maggior
problematizzazione. La presentazione del sito dovrebbe tenere separato
l'approccio ironico (che spesso è proprio quello più efficace), alla Allen per
intenderci, dall'approccio riflessivo: sono due ottiche che possono rivelarsi
complementari e sinergiche, ma che vanno ben armonizzate nel momento in cui le
si esterna a un pubblico.
Ho letto con piacere e con stima.
Cordiali saluti