Tratto integralmente da Motociclismo d'Epoca n.2-2000 pag.10
Pubblico questo articolo di Giorgio Pozzi, citandone con grande
piacere la fonte, in quanto ritengo che mai nessuno, per quanto mi sia dato
sapere, abbia pubblicato un articolo così chiaro ed utile a tutti gli
appassionati in merito alle reimmatricolazioni delle nostre beneamate Vespe e
Lambrette (e tutte le altre moto naturalmente).
Burocrazia selvaggia
Tutto
quello che bisogna sapere per avviare le pratiche di reimmatricolazione di una
motocicletta d'epoca radiata o demolita, senza perdersi fra gli ostacoli
burocratici
DI GIORGIO
POZZI
Ai
molti appassionati frequentatori di mercatini capita spesso di vedere proposte
in vendita moto senza documenti, radiate o demolite, oppure con il solo numero
di targa. L'entusiasmo iniziale di solito si spegne rapidamente, sostituito
dall'incertezza dovuta ai problemi da superare per rimetterla in strada. Per
poter circolare un veicolo a motore deve essere perfettamente in regola con
quanto previsto dalle norme vigenti, stabilite dall'art. 180 del D.L. 30 aprile
1992 n. 28), più noto come nuovo Codice della strada, e dalle disposizioni
inerenti le caratteristiche tecniche stabilite nel Regolamento di esecuzione e
attuazione del nuovo Codice della strada riportare al Titolo III del D.P.R. 16
dicembre 1992 n. 495 e successive modificazioni. Tutto chiaro fino a questo
punto? Crediamo di no, e dopo questo sproloquio in "burocratese", che
speriamo ci perdonerete, cerchiamo di capirne di più, analizzando le possibili
situazioni che l'appassionato di moto d'epoca può incontrare nella
soddisfazione del proprio piacere: l'acquisto e l'uso di una vecchia moto.
I documenti
per circolare
Il primo dei documenti richiesti per l'uso di una moto, che devono essere esibiti ai tutori dell'ordine quando ne facciano richiesta, è la carta di circolazione, sulla quale devono essere riportati gli estremi dell'intestatario e le eventuali necessarie revisioni sostenute dal mezzo con esito positivo. Si deve anche avere il contrassegno dell'avvenuto pagamento dell'imposta di possesso per l'anno in corso (il bollo, per intenderci), che però non è più obbligatorio esporre sul motociclo. Ovviamente il veicolo deve essere munito di targa e il conducente in regola con la patente di guida per quel tipo di veicolo. Se invece si tratta di un ciclomotore, il guidatore deve avere con sé la carta di circolazione, mentre il contrassegno dell'avvenuto pagamento del bollo (a differenza delle moto) per l'anno in corso deve essere esposto permanentemente sul veicolo. Infatti, mentre per tutti i veicoli a motore il pagamento dell'imposta è dovuta al possesso ed alla conseguente iscrizione del veicolo al Pubblico registro automobilistico, per il ciclomotore la tassa è rimasta il classico e famoso "bollo", cioè una tassa pagata finché il ciclomotore calca il suolo pubblico. Se non lo si usa non è quindi richiesto alcun pagamento.
Tasse e
pagamenti
Il
pagamento della tassa di possesso, definita dal Ministero delle Finanze tassa
di iscrizione al Pubblico registro, è obbligatoria per tutti i veicoli a motore
anche se non circolanti eccetto i ciclomotori, come si è detto. L'esenzione dal
pagamento della tassa si può avere solo il veicolo in questione ha più di 30
anni ed e iscritto al registro dell'ASI che, all'atto dell'omologazione,
rilascia una dichiarazione di esenzione da presentare agli uffici del Ministero
delle Finanze per l'esonero. L'esonero e nominale e soggetto al vincolo
dell'annuale iscrizione aII'ASI. Un altro modo, piuttosto drastico, per non
pagare l'imposta è la demolizione del veicolo con la consegna dei documenti al
PRA. Questa pratica comporta però esclusione perenne dalla circolazione del
veicolo e può essere attuata solo in 2 casi: quando il veicolo viene esportato
in altra nazione oppure se si dichiara di utilizzare o collocare il veicolo su
fondo privato. In altre parole se si dispone di un luogo dove poterlo tenere,
dalla cantina al salotto di casa non fa differenza, può allora effettuare la
"Cessazione della circolazione per l'utilizzo su fondo privato", ma
per qualunque demolizione si devono pagare le spese al PRA, presentare la
relativa domanda, l'imposta di bollo e allegare: la targa del veicolo, la carta
di circolazione e il foglio complementare o CDP. Se non è possibile
riconsegnare uno degli ultimi 3 documenti (targa, libretto e foglio
complementare) occorre allegare una copia conforme (basta una fotocopia
autenticata da un notaio) della denuncia di smarrimento o di distruzione, resa
agli organi di Polizia. Esiste poi un'altra, estrema possibilità che è quella
di rottamare il veicolo consegnandolo ad un demolitore che provvederà
all'espletamento della pratica. Il documento di demolizione rilasciato dagli
uffici del PRÀ a conclusione della pratica è da conservare, perché
indispensabile qualora si volesse circolare nuovamente. Si sono verificati
molti casi di motocicli radiati d'ufficio (soprattutto negli anni Ottanta,
quando maggiormente si è accanita la mannaia del PRA) di cui il proprietario,
non a conoscenza del fatto, ha continuato a pagare la tassa di possesso
utilizzando normalmente la motocicletta ignaro della catastrofe. Solo in caso
di vendita del mezzo, effettuando l'obbligatoria ricerca al PRA, si può venire
a conoscenza della radiazione della moto. Cosa fare in questo caso? Purtroppo se
non si può dimostrare, contrassegni alla mano, che i pagamenti sono stati tutti
effettuati o quanto meno non sono mai passati più di 3 anni tra un pagamento e
l'altro, non rimane che la nuova immatricolazione del mezzo radiato con la
piccola soddisfazione di richiedere la restituzione dei pagamenti fatti. La
cosa è possibile compilando l'apposito modulo al PRA indirizzando la domanda
alla Regione e al Ministero delle Finanze. Quanto tempo passerà per avere la
restituzione non è dato sapere; se però avete fretta di vendere la moto
mettetevi il cuore in pace, aspettate fiduciosi e rimandate l'affare a tempi
migliori. A scanso di equivoci ricordiamoci che il contrassegno dell'avvenuto
pagamento della tassa di possesso deve essere conservato per 5 anni ma, a nostro
avviso, è meglio custodirlo fino alla eventuale vendita del veicolo.
In caso di
radiazione
La
radiazione d'ufficio dal Pubblico registro automobilistico avviene quando non è
stata pagata la tassa di possesso per almeno 3 anni consecutivi, come disposto
dall'ex DL. 30/12/1982 n. 953 convertito nella Legge 28/2/ 1983 n. 53 e con le
successive modifiche. La moto può comunque essere rimessa in strada procedendo
alla sua reimmatricolazione. La documentazione da produrre in questo caso
consiste nella copia dell'estratto cronologico rilasciata dal PRA oppure un
autocertificazione, ai sensi dell'art. 4 della Legge 4/01/1968 n. 15, nel caso
si sia in possesso della targa e della carta di circolazione, A questi
documenti si deve allegare anche un'autocertificazione per la residenza o
fotocopia di un documento di identità valido e una dichiarazione sostitutiva di
atto notorio attestante l'integrità del veicolo. Se la reimmatricolazione
interessa un veicolo radiato per demolizione, è necessaria la dichiarazione dell'officina
che ha effettuato le riparazioni (o il restauro) necessarie per riportare la
motocicletta nelle condizioni originali, e che arresti che queste sono state
eseguite a regola d'arte. La firma del meccanico deve essere autenticata da un
notaio e alla dichiarazione va aggiunta anche la fotocopia della fattura
contenente l'elenco delle eventuali parti sostituite. Per avviare la pratica
sono necessari la compilazione del modulo Mod. MC 2119; le ricevute dei
versamenti sul c/cp 9001 di 10.000 lire, sul c/cp 4028 di 40.000 lire e sul
c/cp l21012 di 29.550 lire a cui si devono aggiungere 32.000 lire per ottenere
l'estratto cronologico dal PRA. A questo punto si prenota la visita e la prova
del veicolo (collaudo) presso gli uffici della Motorizzazione civile. Nel corso
del collaudo verranno controllati il numero di telaio e di motore (se presente)
come indicato sull'estratto cronologico o sulla carta di circolazione, se
questa esiste. Vengono verificate anche le misure dei pneumatici secondo quanto
indicato sul certificato di conformità a suo tempo omologato o sulla scheda dei
dati tecnici rilasciata dall'ASI se non è mai esistito un certificato di
conformità depositato alla MCTC, cosa questa abbastanza difficile se si tratta
di un veicolo che è già stato immatricolato. Viene controllata l'efficienza
dell'impianto di illuminazione, della luce di arresto e del segnalatore
acustico. Attenzioni particolari per il controllo dell'impianto di scarico e
dei freni. I motocicli devono essere equipaggiati con specchietti retrovisori e
con indicatori di direzione. Quest'ultima disposizione è, a nostro giudizio,
abbastanza stridente con l'originalità del veicolo. Vi immaginate una Moto
Guzzi Sport 14 con gli indicatori di direzione? Inoltre sembra essere in
contrasto con l'art. 60 del Codice della Strada e con l'art. 215 del
Regolamento dove, al comma 6, viene scritto che "per i motoveicoli di
interesse storico e collezionistico sono ammessi sistemi, dispositivi e
componenti aventi caratteristiche differenti da quelli prescritte in generale
per i motoveicoli odierni...".
Iscrizione
al PRA
Torniamo
comunque al nostro collaudo. Se questo è superato con esito positivo vengono
rilasciate la nuova targa e la carta di circolazione provvisoria, presto
sostituita con quella definitiva. A questo punto la trafila per la nuova
immatricolazione è a buon punto ma non è ancora terminata. Si deve infatti
procedere all'iscrizione del veicolo al PPA, procedura da completare
rigorosamente entro e non oltre 60 giorni dalla data di immatricolazione alla
MCTC. Ed è qui che spesso i nuovi intestatari si scontrano con una burocrazia
tanto inflessibile quanto incredibile, che pare esistere solo in Italia. Certo,
perché per l'iscrizione ed il conseguente rilascio del CDP è necessario
indicare la provenienza del veicolo e alcuni uffici esigono l'atto di vendita
dell'ultimo intestatario indicato sull'estratto cronologico. Cosa alquanto
difficile, visto che si tratta in molti casi di motocicli con svariate decine
di anni sulle spalle per cui del vecchio intestatario è a volte impossibile
trovare traccia o, se lo si trova, costringerlo a firmare un atto di vendita
per un veicolo di cui magari non si ricorda neppure l'esistenza. Bisognerebbe
invece che i burocrati ricordassero che se il veicolo è stato radiato perde la
sua caratteristica di mezzo di trasporto e, anche se bello e colorato, diventa
nulla di più che un pezzo di ferro. Pezzo di ferro che può benissimo essere
venduto come oggetto e non come veicolo, e passare da più mani senza necessità
alcuna di registrare i nomi dei nuovi e diversi proprietari. Per cui è quasi
impossibile che l'ultimo proprietario sia poi l'intestatario riportato
sull'estratto cronologico. In aiuto viene la possibilità di autocertificare la
provenienza del mezzo o di registrare un atto di vendita dell'ultimo
proprietario non intestatario secondo quanto previsto dall'art. 3688 del Codice
Civile. Con l'accettazione dell'iscrizione al PRA il motociclo ritorna in vita
e può di nuovo tornare a circolare, una volta pagata la tassa di possesso e
l'assicurazione. Concludiamo rimarcando il fatto che per poter effettuare
l'immatricolazione di una moto è indispensabile avere almeno il numero di
targa. Se questo manca e impossibile richiedere l'estratto cronologico e quindi
iniziare le procedure richieste.
Moto senza
targa e documenti
Le
condizioni per incominciare le pratiche di nuova immatricolazione con speranza
di successo sono essenzialmente 2: poter richiedere l'estratto cronologico del
veicolo e poter dimostrare la provenienza del mezzo mediante atto di vendita
dell'ultimo proprietario. Sena queste basilari condizioni l'immatricolazione
diventa impossibile o quanto meno difficilissima. Infatti non si può parlare di
nuova immatricolazione se non si dimostra che la moto sia mai stata immatricolata
prima e l'unica prova è rappresentata dall'estratto cronologico rilasciato
dal PRA. Se ci si trova Con una moto in queste condizioni l'unica strada da
seguire è l'omologazione ASI con il rilascio della relativa scheda che riporta
le caratteristiche tecniche della moto e tentare una difficile immatricolazione
come esemplare unico. Può anche capitare di acquistare una moto d'epoca, quindi
con più di vent'anni di anzianità, mai usata e trovata come fondo di magazzino
da qualche concessionario o rivenditore. Sebbene il certificato di conformità
non abbia scadenza è difficile che gli uffici della MCTC lo ritirino per la
consegna dei documenti come avviene per le moto nuove di prima
immatricolazione. Anzi, se il certificato di conformità è antecedente al giugno
del 1959, data dell'entrata in vigore del precedente Codice della strada, non
ne viene riconosciuto alcun valore se non quello di origine del veicolo. Quindi
per una eventuale immatricolazione il veicolo deve essere corredato di scheda
con le caratteristiche tecniche rilasciata dall'ASI, l'unico Ente, oltre alla
Casa costruttrice del veicolo (o il relativo importatore se si tratta di moto
straniera) che può rilasciare una scheda con le caratteristiche tecniche del
veicolo riconosciuta ufficialmente dalla MCTC. I commissari tecnici e i Moto
Club affiliati ASI da contattare per avviare le pratiche di omologazione sono
presenti su tutto il territorio nazionale. Per avere ulteriori informazioni sui
Moto Club affiliati ASI più vicini a voi potete contattare la sede centrale di
Torino (tel. 011/306739, fax 011/306273).