Qualora la violazione non possa essere
immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati
della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la
contestazione immediata, deve, entro centocinquanta giorni dall'accertamento,
essere notificato all'effettivo trasgressore, quando questi
non sia stato identificato e si tratti di violazione commessa dal conducente
di un veicolo a motore, munito di targa, ad uno dei soggetti indicati
nell'art. 196, quale risulta dai pubblici registri alla data
dell'accertamento. Se si tratta di ciclomotore la notificazione deve essere
fatta all'intestatario del contrassegno di identificazione. Qualora
l'effettivo trasgressore o altro dei soggetti indicati sia identificato
successivamente, la notificazione puņ essere effettuata agli stessi entro
centocinquanta giorni dall'identificazione. Per i residenti all'estero la
notifica deve essere effettuata entro trecentosessanta giorni
dall'accertamento.
Qualora la residenza, la dimora o il domicilio del soggetto cui
deve essere effettuata la notifica non siano noti, la notifica stessa non e'
obbligatoria nei confronti di quel soggetto e si effettua agli altri soggetti
di cui al comma 1.
Alla notificazione si provvede a mezzo degli organi indicati
nell'art. 12 dei messi comunali o di un funzionario dell'amministrazione che
ha accertato la violazione, con le modalita' previste dal codice di procedura
civile, ovvero a mezzo della posta, secondo le norme sulle notificazioni a
mezzo del servizio postale. Comunque, le notificazioni si intendono
validamente eseguite quando siano fatte alla residenza, domicilio o sede del
soggetto, risultante dalla carta di circolazione o dall'archivio nazionale dei
veicoli istituito presso la Direzione generale della M.C.T.C. o dal P.R.A. o
dalla patente di guida del conducente.
Le spese di accertamento e di notificazione sono poste a carico
di chi e' tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria .
L'obbligo di pagare la somma dovuta per la
violazione, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, si estingue nei
confronti del soggetto a cui la notificazione non sia stata effettuata nel
termine prescritto.