Il modulo di corsia, inteso come
distanza tra gli assi delle strisce che delimitano la corsia, e' funzione
della sua destinazione, del tipo di strada, del tipo di veicoli in transito e
della sua regolazione; il modulo va scelto tra i seguenti valori: 2,75 m - 3 m
- 3,25 m - 3,5 m - 3,75 m; mentre per le corsie di emergenza il modulo va
scelto nell'intervallo tra 2 e 3,5 m.
Negli attestamenti
delle intersezioni urbane il m corsia puo'
essere ridotto a 2,5 m, purche'
le corsie che adottano tale modulo non siano percorse dal trasporto pubblico o
dal traffico pesante.
La larghezza delle corsie di marcia lungo le strade deve essere mantenuta
il piu' possibile costante, salvo che in prossimita' delle intersezioni o in
corrispondenza dei salvagenti posti sulle fermate dei tram; in curva deve
essere realizzato idoneo allargamento in funzione del tipo di veicoli in
transito e del raggio di curvatura.
Nelle zone di attestamento, in prossimita' delle intersezioni, le strisce
di separazione delle corsie di marcia devono essere continue, nel tratto
immediatamente precedente la striscia di arresto, per una lunghezza minima di
30 m.
Le strisce di corsia delle strade con diritto di precedenza possono essere
prolungate all'interno delle aree di intersezione, purche' tracciate in modo
discontinuo; tuttavia le strisce di corsia non possono essere prolungate
all'interno delle aree di intersezione, qualora esistano le strisce di guida
di cui all'articolo 143.
Le corsie riservate, qualora non protette da elementi in elevazione sulla
pavimentazione, sono separate dalle altre corsie di marcia mediante due
strisce continue affiancate, una bianca di 12 cm di larghezza ed una gialla di
30 cm, distanziate tra loro di 12 cm; la striscia gialla deve essere posta sul
lato della corsia riservata (fig. II.427/a).
Le piste ciclabili, qualora non protette da elementi in elevazione sulla
pavimentazione, sono separate dalle corsie di marcia mediante due strisce
continue affiancate, una bianca di 12 cm di larghezza ed una gialla di 30 cm
distanziate tra loro di 12 cm; la striscia gialla deve essere posta sul lato
della pista ciclabile (fig. II.427/b).
Art. 141 (Art. 40 Cod. str.)
Strisce di margine della carreggiata
I margini della carreggiata sono segnalati con strisce di colore bianco.
Le strisce di margine sono continue in corrispondenza delle corsie di
emergenza e delle banchine; esse possono essere realizzate nei tratti di
strada in cui vige il divieto di sosta.
Le strisce di margine sono discontinue in corrispondenza di una strada con
obbligo di dare precedenza, di diramazioni, di corsie di accelerazione e
decelerazione, di piazzole o zone di sosta e di passi carrabili
(fig. II.428/a, II.428/b, II.428/c).
La larghezza minima delle strisce di margine e' di 25 cm per le autostrade
e le strade extraurbane principali, ad eccezione delle rampe, di 15 cm per le
rampe delle autostrade e delle strade extraurbane principali, per le strade
extraurbane secondarie, urbane di scorrimento ed urbane di quartiere e di 12
cm per le strade locali.
Le strisce di margine delle autostrade e delle strade extraurbane
principali, nelle zone di nebbia o in quelle in cui si verificano frequenti
condizioni atmosferiche avverse, possono essere dotate di elementi in rilievo
che producono un effetto sonoro o inducono una vibrazione sul veicolo, per
avvertire il conducente della sua posizione rispetto al margine della
carreggiata; tale accorgimento puo' essere adottato tutte le volte che sia
ritenuto necessario. In tale caso lo spessore della striscia, compresi gli
elementi di rilievo, puo' raggiungere 6 mm. Sia i materiali da utilizzare per
la costruzione degli elementi a rilievo, che il profilo degli stessi, sono
soggetti ad approvazione da parte del ministero dei Lavori pubblici -
Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale.