Art. 3. Definizioni stradali e di traffico
Ai fini delle presenti norme le denominazioni stradali e di traffico hanno i
seguenti significati:
comma 7. Carreggiata: parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli; essa e' composto da una o piu' corsie di marcia ed, in genere, e' pavimentata e delimitata da strisce di margine.