Su
tutte le strade, per tutta la lunghezza della carreggiata, ovvero per una o
piu' corsie nel senso di marcia interessato, si possono adottare sistemi di
rallentamento della velocita' costituiti da bande trasversali ad effetto
ottico, acustico o vibratorio, ottenibili con opportuni mezzi di segnalamento
orizzontale o trattamento della superficie della pavimentazione.
I
sistemi di rallentamento ad effetto ottico sono realizzati mediante
applicazione in serie di almeno 4 strisce bianche rifrangenti con larghezza
crescente nel senso di marcia e distanziamento decrescente. La prima striscia
deve avere una larghezza di 20 cm, le successive con incremento di almeno 10
cm di larghezza (figura II.473).
I
sistemi di rallentamento ad effetto acustico sono realizzati mediante
irruvidimento della pavimentazione stradale ottenuta con la scarificazione o
incisione superficiale della stessa o con l'applicazione di strati sottili di
materiale in rilievo in aderenza, eventualmente integrato con dispositivi
rifrangenti. Tali dispositivi possono anche determinare effetti vibratori di
limitata intensita'.
Sulle strade dove vige
un limite di velocita' inferiore o uguale ai 50 km/h si possono adottare dossi
artificiali evidenziati mediante zebrature gialle e nere parallele alla
direzione di marcia, di larghezza uguale sia per i segni che per gli
intervalli (fig. II.474) visibili sia di giorno che di notte.
I dossi artificiali
possono essere posti in opera solo su strade residenziali, nei parchi pubblici
e privati, nei residences, ecc.; possono essere installati in serie e devono
essere presegnalati. Ne e' vietato l'impiego sulle strade che costituiscono
itinerari preferenziali dei veicoli normalmente impiegati per servizi di
soccorso o di pronto intervento.
I dossi di cui al comma
4, sono costituiti da elementi in rilievo prefabbricati o da ondulazioni della
pavimentazione a profilo convesso. In funzione dei limiti di velocita' vigenti
sulla strada interessata hanno le seguenti dimensioni:
a.per limiti di velocita' pari od inferiori a 50 km/h larghezza non
inferiore a 60 cm e altezza non superiore a 3 cm;
b.per limiti di velocita' pari o inferiori a 40 km/h larghezza non
inferiore a 90 cm e altezza non superiore a 5 cm;
c.per limiti di velocita' pari o inferiori a 30 km/h larghezza non
inferiore a 120 cm e altezza non superiore a 7 cm.
I tipi a) e b) devono
essere realizzati in elementi modulari in gomma o materiale plastico, il tipo c)
puo' essere realizzato anche in conglomerato. Nella zona interessata dai dossi
devono essere adottate idonee misure per l'allontanamento delle acque.
Nelle installazioni in serie la distanza
tra i rallentatori di cui al comma 4, deve essere compresa tra 20 e 100 m a
seconda della sezione adottata.
Il presegnalamento e' costituito dal segnale di cui alla figura II.2 di
formato preferibilmente ridotto, posto almeno 20 m prima. Ad esso e' abbinato
il segnale di cui alla figura II.50 di formato ridotto, con un valore compreso
tra 50 e 20, salvo che sulla strada non sia gia' imposto un limite
massimo di velocita' di pari entita'. Una serie di rallentatori deve essere
indicata mediante analoghi segnali e pannello integrativo con la parola
"serie" oppure "n. E' rallentatori".
I
rallentatori di velocita' prefabbricati devono esse fortemente ancorati alla
pavimentazione, onde evitare spostamenti o distacchi dei singoli elementi o
parte di essi, e devono essere facilmente rimovibili. La superficie superiore
dei rallentatori sia prefabbricati che strutturali deve essere
antisdrucciolevole.
I dispositivi
rallentatori di velocita' prefabbricati devono essere approvati dal ministero
dei Lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza
stradale. Tutti i tipi di rallentatori sono posti in opera previa ordinanza
dell'ente proprietario della strada che ne determina il tipo e la ubicazione