Agli effetti delle presenti norme: a) per arresto si intende
l'interruzione della marcia del veicolo dovuta ad esigenze della circolazione;
b) per fermata si intende la temporanea sospensione della marcia anche se in
area ove non sia ammessa la sosta, per consentire la salita o la discesa delle
persone, ovvero per altre esigenze di brevissima durata. Durante la fermata,
che non deve comunque arrecare intralcio alla circolazione, il conducente deve
essere presente e pronto a riprendere la marcia; c) per sosta si intende la
sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo, con possibilita' di
allontanamento da parte del conducente; d) per sosta di emergenza si intende
l'interruzione della marcia nel caso in cui il veicolo e' inutilizzabile per
avaria ovvero deve arrestarsi per malessere fisico del conducente o di un
passeggero
Salvo diversa segnalazione, ovvero nel caso previsto dal comma
4, in caso di fermata o di sosta il veicolo deve essere collocato il piu'
vicino possibile al margine destro della carreggiata, parallelamente ad esso e
secondo il senso di marcia. Qualora non esista marciapiede rialzato, deve
essere lasciato uno spazio sufficiente per il transito dei pedoni, comunque
non inferiore ad un metro.
Fuori dei centri abitati, i veicoli in sosta o in fermata
devono essere collocati fuori della carreggiata, ma non sulle piste per
velocipedi ne', salvo che sia appositamente segnalato, sulle banchine. In caso
di impossibilita', la fermata e la sosta devono essere effettuate il piu'
vicino possibile al margine destro della carreggiata, parallelamente ad esso e
secondo il senso di marcia. Sulle carreggiate delle strade con precedenza la
sosta e' vietata.
Nelle strade urbane a senso unico di marcia la sosta e' consentita anche lungo
il margine sinistro della carreggiata, purche'
sufficiente al transito almeno di una fila di veicoli e comunque non inferiore
a tre metri di larghezza.
Nelle zone di sosta all'uopo predisposte i veicoli devono
essere collocati nel modo prescritto dalla segnaletica.
Nei luoghi ove la sosta e' permessa per un tempo limitato e'
fatto obbligo ai conducenti di segnalare, in modo chiaramente visibile,
l'orario in cui la sosta ha avuto inizio. Ove esiste il dispositivo di
controllo della durata della sosta e' fatto obbligo di porlo in funzione.
E' fatto divieto a chiunque di aprire le porte di un veicolo,
di discendere dallo stesso, nonche' di lasciare aperte le porte, senza essersi
assicurato che cio' non costituisca pericolo o intralcio per gli altri utenti
della strada.
Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire 63.510 a
lire 254.030 .