Su
tutte le strade, per tutta la lunghezza della carreggiata, ovvero per una o
piu' corsie nel senso di marcia interessato, si possono adottare sistemi di
rallentamento della velocita' costituiti da bande trasversali ad effetto
ottico, acustico o vibratorio, ottenibili con opportuni mezzi di segnalamento
orizzontale o trattamento della superficie della pavimentazione.
I
sistemi di rallentamento ad effetto ottico sono realizzati mediante
applicazione in serie di almeno 4 strisce bianche rifrangenti con larghezza
crescente nel senso di marcia e distanziamento decrescente. La prima striscia
deve avere una larghezza di 20 cm, le successive con incremento di almeno 10
cm di larghezza (figura II.473).
I
sistemi di rallentamento ad effetto acustico sono realizzati mediante
irruvidimento della pavimentazione stradale ottenuta con la scarificazione o
incisione superficiale della stessa o con l'applicazione di strati sottili di
materiale in rilievo in aderenza, eventualmente integrato con dispositivi
rifrangenti. Tali dispositivi possono anche determinare effetti vibratori di
limitata intensita'.
Sulle strade dove vige un limite di velocita' inferiore o uguale ai 50 km/h si
possono adottare dossi artificiali evidenziati mediante zebrature gialle e
nere parallele alla direzione di marcia, di larghezza uguale sia per i segni
che per gli intervalli (fig. II.474) visibili sia di giorno che di notte.
I
dossi artificiali possono essere posti in opera solo su strade residenziali,
nei parchi pubblici e privati, nei residences, ecc.; possono essere installati
in serie e devono essere presegnalati. Ne e' vietato l'impiego sulle strade
che costituiscono itinerari preferenziali dei veicoli normalmente impiegati
per servizi di soccorso o di pronto intervento.
I
dossi di cui al comma 4, sono costituiti da elementi in rilievo prefabbricati
o da ondulazioni della pavimentazione a profilo convesso. In funzione dei
limiti di velocita' vigenti sulla strada interessata hanno le seguenti
dimensioni:
a.
per limiti di velocita' pari od inferiori a 50 km/h larghezza non inferiore a 60
cm e altezza non superiore a 3 cm;
b.
per limiti di velocita' pari o inferiori a 40 km/h larghezza non inferiore a 90
cm e altezza non superiore a 5 cm;
c.per
limiti di velocita' pari o inferiori a 30 km/h larghezza non inferiore a 120 cm
e altezza non superiore a 7 cm.
I tipi
a) e b) devono essere realizzati in elementi modulari in gomma o materiale
plastico, il tipo c) puo' essere realizzato anche in conglomerato. Nella zona
interessata dai dossi devono essere adottate idonee misure per l'allontanamento
delle acque. Nelle installazioni in serie la distanza tra i rallentatori di cui
al comma 4, deve essere compresa tra 20 e 100 m a seconda della sezione
adottata.
Il presegnalamento e' costituito dal segnale di cui alla figura II.2 di
formato preferibilmente ridotto, posto almeno 20 m prima. Ad esso e' abbinato
il segnale di cui alla figura II.50 di formato ridotto, con un valore compreso
tra 50 e 20, salvo che sulla strada non sia gia' imposto un limite massimo di
velocita' di pari entita'. Una serie di rallentatori deve essere indicata
mediante analoghi segnali e pannello integrativo con la parola "serie" oppure
"n. E' rallentatori".
I rallentatori di velocita' prefabbricati devono esse fortemente ancorati alla
pavimentazione, onde evitare spostamenti o distacchi dei singoli elementi o
parte di essi, e devono essere facilmente rimovibili. La superficie superiore
dei rallentatori sia prefabbricati che strutturali deve essere
antisdrucciolevole.
I
dispositivi rallentatori di velocita' prefabbricati devono essere approvati
dal ministero dei Lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e
la sicurezza stradale. Tutti i tipi di rallentatori sono posti in opera previa
ordinanza dell'ente proprietario della strada che ne determina il tipo e la
ubicazione.