Agli
effetti delle presenti norme: a) per arresto si intende l'interruzione della
marcia del veicolo dovuta ad esigenze della circolazione; b) per fermata si
intende la temporanea sospensione della marcia anche se in area ove non sia
ammessa la sosta, per consentire la salita o la discesa delle persone, ovvero
per altre esigenze di brevissima durata. Durante la fermata, che non deve
comunque arrecare intralcio alla circolazione, il conducente deve essere
presente e pronto a riprendere la marcia; c) per sosta si intende la
sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo, con possibilita' di
allontanamento da parte del conducente; d) per sosta di emergenza si intende
l'interruzione della marcia nel caso in cui il veicolo e' inutilizzabile per
avaria ovvero deve arrestarsi per malessere fisico del conducente o di un
passeggero
Salvo diversa
segnalazione, ovvero nel caso previsto dal comma 4, in caso di fermata o di
sosta il veicolo deve essere collocato il piu' vicino possibile al margine
destro della carreggiata, parallelamente ad esso e secondo il senso di marcia.
Qualora non esista marciapiede rialzato, deve essere lasciato uno spazio
sufficiente per il transito dei pedoni, comunque non inferiore ad un metro.
Fuori
dei centri abitati, i veicoli in sosta o in fermata devono essere collocati
fuori della carreggiata, ma non sulle piste per velocipedi ne', salvo che sia
appositamente segnalato, sulle banchine. In caso di impossibilita', la fermata
e la sosta devono essere effettuate il piu' vicino possibile al margine destro
della carreggiata, parallelamente ad esso e secondo il senso di marcia. Sulle
carreggiate delle strade con precedenza la sosta e' vietata.
Nelle strade urbane a senso unico di marcia la
sosta e' consentita anche lungo il margine sinistro della carreggiata,
purche' sufficiente al transito almeno di una fila di veicoli e comunque non
inferiore a tre metri di larghezza.
Nelle
zone di sosta all'uopo predisposte i veicoli devono essere collocati nel modo
prescritto dalla segnaletica.
Nei
luoghi ove la sosta e' permessa per un tempo limitato e' fatto obbligo ai
conducenti di segnalare, in modo chiaramente visibile, l'orario in cui la
sosta ha avuto inizio. Ove esiste il dispositivo di controllo della durata
della sosta e' fatto obbligo di porlo in funzione.
E'
fatto divieto a chiunque di aprire le porte di un veicolo, di discendere dallo
stesso, nonche' di lasciare aperte le porte, senza essersi assicurato che cio'
non costituisca pericolo o intralcio per gli altri utenti della strada.
Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 63.510 a lire
254.030 .