Agli effetti delle
presenti norme: a) per arresto si intende l'interruzione della marcia del
veicolo dovuta ad esigenze della circolazione; b) per fermata si intende la
temporanea sospensione della marcia anche se in area ove non sia ammessa la
sosta, per consentire la salita o la discesa delle persone, ovvero per altre
esigenze di brevissima durata. Durante la fermata, che non deve comunque
arrecare intralcio alla circolazione, il conducente deve essere presente e
pronto a riprendere la marcia; c) per sosta si intende la sospensione della
marcia del veicolo protratta nel tempo, con possibilita' di allontanamento da
parte del conducente; d) per sosta di emergenza si intende l'interruzione
della marcia nel caso in cui il veicolo e' inutilizzabile per avaria ovvero
deve arrestarsi per malessere fisico del conducente o di un passeggero
Salvo diversa
segnalazione, ovvero nel caso previsto dal comma 4,
in caso di fermata o di sosta il veicolo deve essere collocato il piu' vicino
possibile al margine destro della carreggiata, parallelamente ad esso e
secondo il senso di marcia. Qualora non esista marciapiede
rialzato, deve essere lasciato uno spazio sufficiente per il transito dei
pedoni, comunque non inferiore ad un metro.
Fuori dei centri
abitati, i veicoli in sosta o in fermata devono essere collocati fuori della
carreggiata, ma non sulle piste per velocipedi ne', salvo che sia
appositamente segnalato, sulle banchine. In caso di impossibilita', la fermata
e la sosta devono essere effettuate il piu' vicino possibile al margine destro
della carreggiata, parallelamente ad esso e secondo il senso di marcia. Sulle
carreggiate delle strade con precedenza la sosta e' vietata.
Nelle strade
urbane a senso unico di marcia la sosta e'
consentita anche lungo il margine sinistro della carreggiata, purche'
sufficiente al transito almeno di una fila di veicoli e comunque non inferiore
a tre metri di larghezza.
Nelle zone di sosta
all'uopo predisposte i veicoli devono essere collocati nel modo prescritto
dalla segnaletica.
Nei luoghi ove la
sosta e' permessa per un tempo limitato e' fatto obbligo ai conducenti di
segnalare, in modo chiaramente visibile, l'orario in cui la sosta ha avuto
inizio. Ove esiste il dispositivo di controllo della durata della sosta e'
fatto obbligo di porlo in funzione.
E' fatto divieto a
chiunque di aprire le porte di un veicolo, di discendere dallo stesso, nonche'
di lasciare aperte le porte, senza essersi assicurato che cio' non costituisca
pericolo o intralcio per gli altri utenti della strada.
Chiunque viola le
disposizioni di cui al presente articolo e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 63.510 a lire 254.030 .