Art. 171. Uso del casco protettivo per gli utenti di veicoli a
due ruote
È fatto obbligo durante la marcia di
indossare e di tenere regolarmente allacciato un casco protettivo conforme ai
tipi omologati, secondo la normativa stabilita dal Ministero dei trasporti: a)
ai conducenti alla guida di ciclomotori a due ruote e di motocicli di
qualsiasi cilindrata a due ruote, ovvero di motocarrozzette, nonchè agli
eventuali passeggeri .
1-bis. Sono esenti dall'obbligo di cui al comma 1 i conducenti di ciclomotori
e motocicli, anche a tre ruote, purchè dotati di cellula di sicurezza a prova
di crash, nonchè di sistemi di ritenuta e di dispositivi atti a garantire
l'utilizzo del veicolo in condizioni di sicurezza. Il regolamento definisce i
requisiti tecnici della cellula di sicurezza, dei sistemi di ritenuta e dei
dispositivi previsti dal presente comma
Chiunque viola le presenti norme e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da
euro 32 a
euro 131 . Quando il mancato uso del casco riguarda un minore trasportato,
della violazione risponde il conducente.
Se la violazione e' ammessa da conducente minorenne, in luogo
della sanzione pecuniaria si applica il fermo amministrativo del veicolo per
giorni trenta, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo IV.
Chiunque importa o produce per la commercializzazione sul
territorio nazionale e chi commercializza caschi protettivi per motocicli,
motocarrozzette o ciclomotori di tipo non omologato e soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da
euro 655 a
euro 2.623 .
I caschi di cui al comma 4, ancorche'
utilizzati, sono soggetti al sequestro ed alla relativa confisca, ai sensi
delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo Vl.