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Federazione Nazionale Associazioni Di Volontariato Malattie Epatiche e Trapianto Onlus






















REPERTORIO N.22173 RACCOLTA N.6923
COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE
****************
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilatre, il giorno quattordici del mese di marzo, nel Comune di Roma, Viale Regina Elena n.299, nell'Aula Bovet dell'Istituto Superiore della Salute.
Innanzi a me Dottor FRANCO FORMICA, Notaio residente in Roma, iscritto al Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,
SONO PRESENTI

1) per la "VOLONTARIATO ITALIANO TRAPANTIATI EPATICI - ONLUS", con sede in 56124 - Pisa, Via Paradiso n.2 (93035700504);

Il Presidente del Consiglio Direttivo e legale rappresentante, signor Caprio Giovanni, nato a Conversano (BA) il 14 dicembre 1942 e domiciliato, per la carica, in Pisa, ove sopra; in virtù della Delibera del Consiglio Direttivo in data 31 gennaio 2003;

2) per la "ASSOCIAZIONE ITALIANA TRAPIANTATI DI FEGATO - FRIULI - VENEZIA GIULIA - PER LA VITA - ONLUS, con sede in Udine - piazzale Santa Maria della Misericordia; la Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante Carpen Anna Maria, nata a Maniaco (PV) il 9 maggio 1944 e domiciliata, per la carica, in Udine, ove sopra;
Giusta delibera del Consiglio di Amministrazione nell'adunanza in data 27 febbraio 2003;

3) per la "ASSOCIAZIONE ITALIANA COPEV - LAZIO per la prevenzione della epatite virale "BEATRICE VITIELLO - ONLUS", con sede in 00163 - Roma - via di Villa Troili n.6 (96361690587);
Il Presidente del Consiglio Direttivo, signor Soccorsi Fabrizio, nato a Roma il 2 febbraio 1942 e domiciliato in Roma, ove sopra;
In virtù della delibera del Consiglio Direttivo in data 12 marzo 2003;

4) per la "ASSOCIAZIONE NAZIONALE TRAPIANTATI DI FEGATO G.GOZZETTI ONLUS"; il signor Pizzardi Francesco, nato a Bari (BA) il primo giugno 1942 e residente in Bologna Via Vasari n.26 in virtù dei poteri di rappresentanza a lui attribuiti dalla delibera del Consiglio Direttivo in data 20 febbraio 2003 l'Associazione ha sede in 40138 - Bologna, via Massarenti n.9 (92044630371);

5) per la "ASSOCIAZIONE ITALIANA COPEV - ONLUS per la prevenzione dell'epatite virale BEATRICE VITIELLO", con sede in 20121 - Milano, Via Palermo n.6;
Il legale rappresentante Soccorsi Fabrizio, sopra generalizzato; debitamente autorizzato dagli organi sociali;

6) per la "AFMF - ASSOCIAZIONE FORLIVESE PER LE MALATTIE DEL FEGATO ONLUS", con sede in 47100 - Forlì, Piazzale Solieri n.1; in virtù della delibera del Consiglio Direttivo in data 12 marzo 2003, il signor Ricca Rosellini Salvatore, nato a Forlì il 7 settembre 1955 e domiciliato, per la carica in Forlì, ove sopra (codice fiscale dell'Associazione:92036530407);

7) per la "ASSOCIAZIONE TRAPIANTATI ORGANI REGIONE PUGLIA ONLUS", con sede in 74016 - Massafra (TA), via A. Garibaldi n.67 (90088130738); il signor Santoro Giovanni, nato a Massafra (TA) il 14 maggio 1952 e domiciliato, per la carica, in Massafra ove sopra;
in virtù della delibera del Consiglio di Amministrazione in data 12 marzo 2003;

8) per la "ASSOCIAZIONE SICILIANA PER IL TRAPIANTO DEL FEGATO", con sede in Palermo, via Trabucco n.180 (97064260827); il signor Avvocato De Simone Antonino, nato a Marsala (TP) il 4 settembre 1934 e domiciliato, per la carica, in Palermo, ove sopra;
giusta delibera del Consiglio di Amministrazione in data 26 febbraio 2003;

9) per la "ASSOCIAZIONE TRAPIANTI SICILIA ONLUS", con sede in 98066 - Patti (ME), via Cristoforo Colombo n.223 (94008080833);
la signora Giardina Enrica, nata a Patti il 22 aprile 1939 e domiciliata per la carica, in Patti, ove sopra;
giusta delibera del Consiglio di Amministrazione in data 8 marzo 2003;

10) per la "ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA LOTTA ALLE EPATOPATIE ONLUS", con sede in Catania, viale Mario Rapisardi n.73 (93105630870); il Presidente del Consiglio Direttivo, signor Consoli Giuseppe, nato a Catania il 27 aprile 1944 e domiciliato, per la carica in Catania ove sopra;
giusta delibera del Consiglio Direttivo in data 7 marzo 2003;

11) per la "ASSOCIAZIONE ITALIANA TRAPIANTATI DI FEGATO ONLUS", con sede in 71013 - San Giovanni Rotondo, presso Casa Sollievo della Sofferenza (il signor Festa Lorenzo, nato a Carapelle (FG) il 20 ottobre 1949 e domiciliato per la carica in San Giovanni Rotondo,
in virtù della delibera del Consiglio di Amministrazione in data 3 marzo 2003;

12) per la " COMITATO EPAC EPATITE C - INFORMAZIONE E SOSTEGNO", con sede in 20059 Vimercate (MI), via Banfi n.4/18, (94028710153);
il signor Gardini Ivan, nato a Forlì il 19 novembre 1963 e domiciliato per la carica in Vimercate, ove sopra. Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante;
giusta deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 3 marzo 2003;

13) per la "A.T.I.E. - ASSOCIAZIONE TRAPIANTATI IN ITALIA E ALL'ESTERO ONLUS", con sede in Somma Vesuviana (NA), via Costantinopoli n.113;
il Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante, signor Scognamiglio Pasquale, nato a Napoli (NA) il 16 febbraio 1948 e domiciliato per la carica, in Somma Vesuviana, ove sopra giusta delibera del Consiglio di Amministrazione in data 5 marzo 2003".

14) per la "ASSOCIAZIONE VITA NUOVA ONLUS ASSOCIAZIONE SARDA TRAPIANTI", con sede in 09016 - Iglesias (CA), via Tenente Cocciarru n.1 (90014560925);
il Presidente del Consiglio Direttivo, signor Maccioni Giampiero, nato ad Iglesias (CA) il 4 luglio 1942 e domiciliato per la carica in Iglesias, ove sopra, autorizzato al presente atto in virtù della delibera del Consiglio Direttivo in data 7 marzo 2003".

Io Notaio sono certo della identità personale dei detti comparenti, i quali, di comune accordo, dichiarano di rinunziare alla assistenza dei testimoni; e, con questo atto, convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1

Le comparenti costituiscono tra loro una Federazione Nazionale tra Associazioni di volontariato, Associazioni no profit ed ONLUS (non Cooperative), avente la seguente denominazione:
"FEDERAZIONE NAZIONALE DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER LE MALATTIE EPATICHE E DEI TRAPIANTATI DI FEGATO - Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale";
in breve denominata "LIVER - POOL FEDERAZIONE NAZIONALE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO MALATTIE EPATICHE E TRAPIANTO - ONLUS".
ARTICOLO 2

La Federazione ha sede legale in 00163 - Roma, via di Villa Troili n.6, presso la C.O.P.E.V..
La sede operativa della Federazione sarà stabilita presso la sede dell'Associazione aderente, il cui legale rappresentante sia, di volta in volta, chiamato dall'assemblea degli associati a svolgere le funzioni di Presidente della Federazione stessa.
ARTICOLO 3
La Federazione si propone il perseguimento degli scopi previsti dall'articolo tre (3) dello Statuto Sociale che, composto di ventuno (21) articoli, approvato dai comparenti e sottoscritto da essi e da me Notaio, si allega al presente atto, quale sua parte integrante, sotto la lettera "A", omessane la lettura per espressa concorde volontà delle parti, essendone quest'ultime a conoscenza, avendone avuta in precedenza comunicazione.

ARTICOLO 4

La Federazione è retta, ai sensi dell'articolo tredici (13) dello Statuto Sociale, da un Consiglio Direttivo, composto, ai sensi dell'articolo undici (11) dello Statuto Sociale, di sette (7) membri, incluso il Presidente. I suoi membri saranno eletti secondo le modalità previste nel menzionato articolo 11 (undici) dello Statuto Sociale.
Il Consiglio Direttivo durerà in carica per un triennio, e, per il primo triennio, viene nominato nelle persone dei signori:
- Prof. FABRIZIO SOCCORSI,
Presidente;
- Avv. Antonino De Simone,
Vice Presidente;
- CAPRIO GIOVANNI
consigliere;
- MACCIONI GIAMPIERO
consigliere;
- RICCA ROSELLINI SALVATORE
consigliere;
- SANTORO GIOVANNI,
consigliere;
- il Direttore del Comitato Scientifico e Redazione è consigliere di diritto non appena sarà nominato.
Il Presidente del Consiglio Direttivo, ai sensi dell'articolo quindici (15) dello Statuto Sociale, rappresenta legalmente la Federazione, di fronte ai terzi ed in giudizio.
Il Collegio dei Probiviri, di cui all'art.20 dello Statuto verrà nominato dalla Prima Assemblea ordinaria dei soci.

ARTICOLO 5

La quota associativa dei soci, che entreranno a far parte della Federazione durante il primo anno, viene fissata in Euro 250,00 (duecentocinquanta virgola zero.).
La durata della Federazione è stabilita fino al trentuno (31) dicembre duemilacento (2100).
La sua durata potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea Straordinaria.

ARTICOLO 6

Le spese del presente atto, e relative, sono a carico della Federazione.
Il presente atto è soggetto a imposta di registro in misura fissa ai sensi dell'articolo 11 bis della Tariffa, Parte prima, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n.131;
l'atto stesso, le relative copie conformi e formalità conseguenti sono inoltre esenti da imposta di bollo in modo assoluto, ai sensi dell'articolo 27 bis della Tabella allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972 n.642.
Il presente atto - scritto da persone di mia fiducia, a parte a macchina ed in parte a mano ed in parte scritto di mia mano, su undici pagine di tre fogli - è stato da me Notaio letto ai comparenti, i quali lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà.

P.ti: Salvatore Ricca Rosellini
Ivan Gardini
Festa Lorenzo
Carpen Anna Maria
Santoro Giovanni
Pasquale Scognamiglio
Francesco Pizzardi
Giovanni Caprio
Giardina Enrica
Consoli Giuseppe
Antonino De Simone
Giampiero Maccioni
Fabrizio Soccorsi
Franco Formica Notaio (L.S.)



Allegato "A " al n.6923 della Raccolta.

STATUTO DELLA "FEDERAZIONE NAZIONALE DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER LE MALATTIE EPATICHE E DEI TRAPIANTATI DI FEGATO - ONLUS"
ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE
E' costituita una Federazione Nazionale tra le Associazioni di volontariato, le Associazioni no profit ed ONLUS (non Cooperative), che perseguono finalità e scopi compatibili o aderenti a quelli appresso specificati al successivo art.3 (tre).

STATUTO

La Federazione è denominata "FEDERAZIONE NAZIONALE DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER LE MALATTIE EPATICHE E DEI TRAPIANTATI DI FEGATO - Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale"; in breve denominata "LIVER - POOL FEDERAZIONE NAZIONALE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO MALATTIE EPATICHE E TRAPIANTO - ONLUS".

ARTICOLO 2 - SEDE

La Federazione ha sede legale in Roma, via di Villa Troili n.6, presso la C.O.P.E.V.; e sede operativa presso la sede dell'Associazione aderente, il cui legale rappresentante sia, di volta in volta, chiamato dall'assemblea degli associati a svolgere le funzioni di Presidente della Federazione stessa.

ARTICOLO 3 - FINALITA' E ATTIVITA'

La Federazione ha struttura democratica e non ha scopo di lucro, perseguendo esclusivamente finalità di solidarietà ed assistenza sociale, civile, scientifica e culturale e della beneficenza a favore di soggetti svantaggiati portatori di trapianto fegato; o in attesa di trapianto; o affetti da una delle patologie epatiche e condizioni correlate, e che comunque formano oggetto delle specifiche finalità delle singole Associazioni aderenti alla Federazione medesima. La Federazione, in particolare, persegue il predetto scopo coordinando e sviluppando tutte le attività idonee a:
- promuovere l'assistenza alle persone portatrici di patologie per le quali possa essere indicato come terapia il trapianto di fegato, nonché l'istruzione e l'educazione delle dette persone e delle loro famiglie in relazione alle dette patologie e terapie erogando a tal fine appositi servizi informativi;
- promuovere la cultura della donazione degli organi e tessuti;
- stabilire e coordinare le linee generali delle iniziative promosse a livello nazionale dalle singole Associazioni socie ed aderenti alla Federazione e rappresentando quest'ultima nei confronti degli organismi nazionali e sovranazionali;
- svolgere attività di consulenza e sostegno alle Associazioni federate nelle loro attività in ambito locale rientranti nelle finalità generali;
- sensibilizzare le strutture politiche, amministrative e sanitarie al fine di migliorare l'assistenza ai pazienti affetti da dette patologie;
- svolgere attività di consulenza e sostegno alle Associazioni federate e nelle loro iniziative in ambito locale o Nazionale e transnazionale, attività dirette alla prevenzione di tutte le patologie rientranti nell'ambito delle affezioni per le quali il trapianto di fegato è riconosciuto come valido presidio terapeutico;
- promuovere e curare i rapporti con le Società Mediche e Scientifiche che si occupano del trapianto di fegato e delle malattie epatiche;
- promuovere la ricerca scientifica sui problemi posti dalle sopradette patologie e dalle connesse terapie;
- effettuare indagini sulla diffusione delle dette patologie sia in ambito nazionale che transnazionale e sul relativo indice di incidenza;
- promuovere rapporti con Associazioni mediche nazionali ed internazionali e con ogni altra istituzione avente scopi e/o programmi analoghi ai propri;
- diffondere l'informazione e l'istruzione delle classi medica e paramedica circa le possibilità di prevenzione diagnostiche e terapeutiche per le patologie sopradette erogando a tal fine idonei strumenti informativi;
- fare opera di sensibilizzazione, anche con l'utilizzo dei mezzi informativi di massa, oltre che sulle tematiche legate alle patologie per le quali è necessario il trapianto di fegato, anche per una conoscenza più diffusa dell'utilità e rilevanza della donazione di organi, come strumento attraverso il quale si possa migliorare la qualità della vita o salvare la vita stessa di quanti sono affetti da patologie epatiche.
La Federazione provvede con ogni mezzo al raggiungimento dei propri fini e per tale scopo, a titolo esemplificativo, organizza convegni, congressi, corsi di studio e di aggiornamento, comitati scientifici, seminari e simili; concede contributi e borse di studio; pubblica opere scientifiche e divulgative attinenti alle citate patologie; svolge ricerche e sperimentazioni così come elaborazioni statistiche.
La Federazione può avvalersi di lavoratori autonomi o dipendenti nei limiti stabiliti dall'art. art 3, comma 4, della L. 266/91 e di quelli sopraggiungenti.
Nessun'altra attività diversa da quelle ad essa direttamente connesse, o accessorie, per natura, a quelle statutarie, ed in quanto integrative delle stesse, potrà essere svolta dalla Federazione.

ARTICOLO 4 - RISORSE ECONOMICHE

Le risorse economiche della Federazione potranno essere:
- quote sociali e contributi delle associazioni federate;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati anche al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- beni mobili e immobili acquisiti anche per effetto di liberalità e lasciti;
- entrate derivanti da attività direttamente connesse;
- ogni altro bene divenuto di titolarità della Federazione stessa a qualunque titolo;
- ogni altra entrata finalizzata all'attività istituzionale.
I versamenti effettuati alla Federazione sono a fondo perduto; in nessun caso e, quindi, nemmeno in caso di scioglimento della Federazione, di estinzione, di recesso o di esclusione dalla Federazione può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato alla Federazione.
I versamenti non creano altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

ARTICOLO 5 - SOCI
Sono soci della Federazione gli organismi regionali e delle Province Autonome di Trento e Bolzano senza scopo di lucro aventi finalità analoghe a quelle della Federazione e specificate nel presente statuto.
Ogni associazione federata è rappresentata dal proprio Presidente o da un suo delegato ed ha diritto ad un voto. L'ammissione del socio alla Federazione è deliberata dal Consiglio Direttivo della Federazione stessa su specifica domanda correlata da atto deliberativo, che approvi lo Statuto della Federazione, recependolo.
Tutti i federati sono tenuti al pagamento di una identica quota annuale, da versarsi con le modalità previste da successive delibere del Consiglio Direttivo.
Il diritto al voto in assemblea spetta a tutti i federati in regola con il pagamento della quota sociale.
Le Associazioni federate hanno diritto di partecipare alle attività della Federazione con piena parità e non è ammessa la temporaneità della partecipazione alla vita federativa.
Le Associazioni federate hanno diritto ad eleggere gli organi della Federazione ed a essere informati sulle attività della stessa.
I Federati sono obbligati all'osservanza dell'atto costitutivo, del regolamento interno e delle deliberazioni eventualmente adottate dai competenti organi sociali in conformità alle norme statutarie.
Le Associazioni federate hanno l'obbligo di esporre, aggiungendola alla loro denominazione o acronimo, la seguente dicitura: "membro della Federazione nazionale delle associazioni di volontariato per le malattie epatiche e dei trapiantati di fegato - ONLUS".
Le Associazioni federate conservano la loro autonomia decisionale, operativa e patrimoniale secondo i loro statuti e delegano gli interventi per le attività sovraregionali alla Federazione nazionale, concordandone i modi nelle sedi federali opportune.

ARTICOLO 6 - CESSAZIONE DELLA QUALITA' DI SOCIO

L'appartenenza alla Federazione cessa:
a) per dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
b) per esclusione, che viene deliberata dal Consiglio Direttivo, con quorum deliberativo dei due terzi dei consiglieri in carica per i seguenti casi:
1) in caso di morosità nel pagamento della quota annuale, che persista per oltre tre mesi dell'anno in corso;
2) in caso di comportamenti incompatibili con le finalità della Federazione, tali da arrecare danni morali o materiali alla Federazione stessa o per inadempienza agli obblighi asssunti ai sensi dell'atto costitutivo, dello statuto e degli eventuali regolamenti, e per altri gravi e comprovati motivi.
Contro il provvedimento esclusione è data facoltà al socio di ricorrere al Collegio dei Probiviri.

ARTICOLO 7 - ORGANI DELLA FEDERAZIONE

Gli organi della Federazione sono:
1) l'Assemblea degli Associati;
2) il Consiglio Direttivo;
3) il Revisore dei Conti;
4) il Collegio dei Probiviri;
5) il Comitato Scientifico e Redazionale.
Le persone che ricoprono cariche federative non possono ricevere alcuna retribuzione per alcuna attività istituzionale, consulenziale o di volontariato, nemmeno dai beneficiari di dette attività; possono ricevere soltanto rimborsi delle spese effettivamente sostenute e nei limiti stabiliti dagli organi della Federazione.

ARTICOLO 8 - ASSEMBLEE: CONVOCAZIONI

Le assemblee nazionali sono ordinarie e straordinarie.
Le assemblee hanno luogo nella sede della Federazione o in altro luogo del territorio nazionale, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione.
L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro il 30 giugno per l'approvazione del rendiconto consuntivo e di quello preventivo.
Le assemblee sono convocate, in ogni caso, qualora particolari esigenze lo richiedano e comunque quando ne faccia richiesta almeno 1/3 (un terzo) degli associati.
La convocazione, con relativo ordine del giorno, avviene con apposito avviso inviato per lettera raccomandata almeno 20 giorni prima della assemblea.
L'Assemblea, legalmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci.
Le sue deliberazioni, legalmente adottate, obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti, salvo ogni diritto di impugnativa previsto dalle vigenti norme.

ARTICOlO 9 - ASSEMBLEE: QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati e in seconda convocazione (da tenersi non prima di 24 ore dalla prima) è regolarmente costituita qualsiasi sia il numero gli associati intervenuti.
L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di almeno due terzi degli associati ed in seconda convocazione (da tenersi non prima di 24 ore) è regolarmente costituita qualsiasi sia il numero egli associati intervenuti.
Le Assemblee ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, deliberano con il voto favorevole della maggioranza dei soci intervenuti.
E' ammesso il voto per delega rilasciata ad altro associato, il quale però può essere portatore di non più di una delega.

ARTICOLO 10 - ASSEMBLEE: POTERI
L'Assemblea ordinaria:

1) elegge i membri del Consiglio Direttivo e successivamente fra questi elegge il Presidente della Federazione;
2) delibera sul programma di attività e sui regolamenti della Federazione;
3) approva, sentito il parere del Revisore dei Conti, il rendiconto consuntivo e, se necessario, quello preventivo;
4) nomina il Revisore dei Conti;
5) stabilisce l'importo annuale dei contributi di federazione;
6) delibera su ogni altro argomento sottopostole dal Consiglio Direttivo che non rientri nella competenza dell'Assemblea straordinaria.
L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni statutarie, sullo scioglimento e sulla conseguente devoluzione del patrimonio sociale.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente de Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, da uno dei Vice Presidenti; in loro mancanza l'Assemblea è presieduta da uno degli associati, su designazione della maggioranza dei presenti.
Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario per la redazione del verbale, sempre che il verbale medesimo non sia redatto da un Notaio.
Spetta al Presidente della Assemblea dirigere e regolare le discussioni e stabilire le modalità e l'ordine delle votazioni.

ARTICOLO 11 - CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPOSIZIONE

Il Consiglio Direttivo è composto, incluso il Presidente, da 7 (sette) membri, di cui:
- sei eletti dall'Assemblea tra i Candidati delle Associazioni federate;
- ed il Direttore del Comitato Scientifico e Redazionale, membro di diritto.
Qualora il Direttore del Comitato Scientifico e Redazionale venga autonomamente eletto membro del Consiglio Direttivo, al fine di mantenere invariato il numero di sette membri, farà parte del Consiglio Direttivo il primo dei candidati non eletti.
Ogni Associazione federata può presentare un solo candidato. I membri eletti hanno diritto ad un solo voto. Non è ammesso il voto per delega o per corrispondenza.
Hanno diritto a partecipare, senza voto:
1) il Revisore dei conti;
2) il Presidente del Collegio dei Probiviri;
3) i responsabili delle commissioni di lavoro, ove esistenti;
4) qualsiasi persona che per competenze o compiti scientifici o amministrativi sia stata invitata dal Consiglio in considerazione dei temi trattati.
Nel caso in cui il Presidente abbia necessità di avere quale delegato per Organismi transnazionali una persona esterna al Consiglio Direttivo o all'assemblea, la propone al Consiglio Direttivo che la può designare e questa può essere ammessa a partecipare anche stabilmente alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto per la durata del suo incarico. La nomina del delegato per l'Organismo transnazionale, sia esso interno od esterno al Consiglio Direttivo o all'Assemblea, deve essere comunicata ai soci.
I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Vice Presidente e, se lo ritiene necessario, può nominare persone anche esterne alla Federazione ed ai suoi soci, affidando loro incarichi necessari ad una corretta gestione della vita amministrativa della Federazione, affinché possano ricoprire, tra l'altro, il ruolo di segretario e/o di tesoriere.

ARTICOLO 12 - CONSIGLIO DIRETTIVO: FUNZIONAMENTO

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente di sua iniziativa o su richiesta di almeno tre consiglieri.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono tenute presso la sede della Federazione o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione.
Le convocazioni del Consiglio Direttivo saranno effettuate a mezzo lettera o altra comunicazione equipollente (telefax - telegramma - posta elettronica), da inviarsi ai consiglieri almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per l'adunanza, con l'indicazione degli argomenti da trattare, del luogo e della data in cui si terrà la riunione.
Il Consiglio è' validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri; le deliberazioni del Consiglio vengono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

ARTICOLO 13 - CONSIGLIO DIRETTIVO: POTERI

Il Consiglio Direttivo ha tutte le facoltà ed i poteri necessari per il conseguimento dei fini della Federazione e per la gestione ordinaria e straordinaria della Federazione stessa che non siano dalla legge o dallo statuto espressamente riservati all'Assemblea. Il Consiglio Direttivo può delegare alcune specifiche funzioni o incarichi al Presidente, a consiglieri, a federati o anche a terzi determinando i limiti di tale delega.
I regolamenti interni e le loro eventuali modificazioni, proposti dal Consiglio Direttivo, devono essere comunicati alle associazioni federate, ai soci con lettera da inviarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore degli stessi e, in presenza di contestazione, devono essere messi all'ordine del giorno della prima assemblea utile.
Il Consiglio Direttivo, in tempo utile per convocare l'assemblea ordinaria, deve esaminare il rendiconto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea corredandolo di apposita relazione sull'attività svolta durante l'esercizio.
Il Consiglio Direttivo può istituire commissioni di lavoro per lo svolgimento dei fini sociali e per lo sviluppo di specifici programmi; tali commissioni di lavoro possono essere composte da appartenenti alle Associazioni Regionali in genere e da consulenti esterni. Il Consiglio Direttivo elegge i coordinatori delle commissioni di lavoro.
Le commissioni di lavoro devono presentare al Consiglio Direttivo una relazione sull'attività svolta, relazione che avrà cadenza annuale se la durata delle suddette attività supererà l'anno; gli eventuali mezzi finanziari delle commissioni di lavoro sono stabiliti dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 14 - CONSIGLIO DIRETTIVO: DECADIMENTO DEL CONSIGLIERE

A sostituire il consigliere che è venuto a mancare per una qualsiasi causa, il Consiglio Direttivo nomina altro associato che rimane in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio.
I membri così nominati resteranno in carica fin alla scadenza del mandato dei membri sostituiti.
L'appartenenza al Consiglio Direttivo cessa:
1) per dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Presidente o al Vice Presidente;
2) per scadenza del mandato;
3) per decesso;
4) per esclusione, deliberata dai due terzi dei consiglieri con diritto di voto, in caso di comportamenti del consigliere incompatibili con le finalità della Federazione, tali da arrecare danni morali o materiali alla Federazione stessa, o per inadempienza agli obblighi assunti ai sensi dell'atto costitutivo e dello statuto e per altri gravi e comprovati motivi.
Contro il provvedimento di esclusione è data facoltà di ricorrere al Collegio dei Probiviri.

ARTICOLO 15 - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente; qualora non sia presente nemmeno il Vice Presidente, esso è presieduto da un Consigliere designato dalla maggioranza dei presenti.
Il potere di rappresentare la Federazione davanti a terzi ed in giudizio, nonché quello di firmare nel nome della Federazione, spetta al Presidente del Consiglio Direttivo.
Il Vice Presidente svolge le funzioni del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

ARTICOLO 16 - REVISORE DEI CONTI

L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con qualsiasi altra carica nella Federazione e può essere ricoperto anche da persone non appartenenti alle Associazioni federate. Per la durata in carica e la rieleggibilità valgono le norme dettate nel presente statuto per i membri del Consiglio Direttivo.
Il Revisore dei Conti partecipa di diritto alle adunanze dell'Assemblea, senza voto.
In generale ha il compito di vigilare sull'amministrazione della Federazione, verificando la regolarità della gestione dei fondi e accertando la regolarità del rendiconto consuntivo.
Il Revisore dei Conti partecipa di diritto al Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 17 - BILANCIO E AVANZI DI GESTIONE

L'esercizio della Federazione chiude il 31 dicembre di ogni anno.

La Federazione ha l'obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse.
Alla Federazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Federazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

ARTICOLO 18 - DURATA DELLA FEDERAZIONE

La durata della Federazione è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacento).
Essa potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea Straordinaria.

ARTICOLO 19 - SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento della Federazione deve esse deliberato dall'assemblea straordinaria; l'avviso dell'assemblea straordinaria riunita per lo scioglimento della Federazione deve essere inviato con almeno 60 (sessanta) giorni di anticipo dalla data dell'unica convocazione.

L'assemblea è riunita validamente quando siano presenti almeno i quattro quinti dei soci in regola con il pagamento della quota annuale; la delibera di scioglimento si intende approvata solo se votata col voto favorevole dei due terzi dei presenti.

In caso di scioglimento della Federazione, i beni della stessa, dopo il pagamento di tutti gli eventuali debiti, saranno devoluti ad Associazioni ed Istituti aventi scopo analogo a quello contemplato nell'art. 3 (tre) del presente Statuto, sempre in materia di assistenza sanitaria e aventi fini non di lucro o ad altre ONLUS, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662. A tal fine l'Assemblea potrà nominare uno o più liquidatori, stabilendone i poteri.

ARTICOLO 20 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

L'Assemblea, contestualmente alla elezione del Consiglio Direttivo, nomina i componenti del Collegio dei Probiviri; il Collegio è formato da tre membri che al loro interno eleggono un proprio Presidente, il quale potrà, se chiamato, prender parte alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Probiviri verifica la conformità allo Statuto ed alle finalità federative delle delibere e degli atti del Consiglio Direttivo, dell'Assemblea dei soci e di tutti quegli organismi funzionali alla vita della Federazione.

ARTICOLO 21 - NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto nel presente Statuto o altrimenti stabilito si rinvia alle leggi e regolamenti vigenti o sopravvenienti in materia.

F.ti:Salvatore Ricca Rosellini
Ivan Gardini
Festa Lorenzo
Carpen Anna Maria
Santoro Giovanni
Pasquale Scognamiglio
Francesco Pizzardi
Giovanni Caprio
Giardina Enrica
Consoli Giuseppe
Antonino De Simone
Giampiero Maccioni
Fabrizio Soccorsi
Franco Formica Notaio (L.S.)


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