Le modifiche apportate, con l'art. 22 della
legge regionale 7 maggio 2002, n. 7, alla
legge Reg.le n.25 del 21/Novembre 1996 (rimborso
delle spese sostenute per intervento di trapianto)
dovrebbero servire a ridefinire meglio operativamente
il percosso tecnico finanziario della legge
fino alla erogazione del beneficio all'interessato.
Visto che, le stesse modifiche non
alterano
la norma tempistica della erogazione
che
all'interno dell'art.4/Ter. recita:
"I
benefici di cui alla presente legge,
vanno
corrisposti agli interessati entro
trenta
(30) giorni dalla data di presentazione
della
documentazione richiesta".
Di Conseguenza quanto modificato dovrebbe
disciplinare meglio e con maggiore
efficienza
i rapporti intercorrenti fra Azienda
USL
e Assessorato alla Salute, eliminando
disfunzioni,
sprechi di tempo nonché richieste economiche
continue (cosi come prevenivano le
domande)
e di conseguenza una mancanza totale
di razionalizzazione
della spesa.
Questa secondo noi, la interpretazione
corretta
delle modifiche apportate, snellendo
e rendendo
più corretto e trasparente il rapporto
interno
fra Azienda USL e assessorato, confermando
invece i tempi di erogazione ( 30 Giorni
dalla presentazione della richiesta
da parte
dell'interessato)
Di contro, apprendiamo che il 12 agosto
v.s.
l'Assessore alla salute Mazzaracchio
con
Sua direttiva, comunicava alle Aziende
USL
le procedure organizzative rispetto
alle
modifiche apportate, evidenziando come
il
flusso finanziario sarà operativamente
attuato.
L'Assessore, in base alla direttiva
inviata,
va oltre la legge dando disposizione
alle
AUSL di provvedere a liquidare ai cittadini
richiedenti i rimborsi delle spese
riconosciute
successivamente alle assegnazioni delle
quote
attribuite dalla regione a seguito
delle
comunicazioni trimestrali delle AUSL.
Cioè il beneficiario dovrebbe percepire
quanto
dovuto non prima di 5/6 mesi!!
Cosa non meno grave, sempre nella direttiva
dispone quanto segue "La regione
provvederà
ad assegnare i fondi richiesti, sulla
base
della disponibilità di bilancio".
Nel
contempo, le stesse richieste di rimborso
in futuro potrebbero non essere liquidate
per mancanza di fondi.
Le Associazioni di trapiantati e in
attesa
di trapianto: ATO - ATRAT e AITO ritengono
tale direttiva illegittima e lesiva
e nello
stesso tempo non rispetta la stessa
legge
del 25/11/96 e lo spirito con cui la
stessa
fu approvata "all'unanimità"
dal
Consiglio Regionale.
A tale riguardo, invitiamo l'Assessore
Mazzaracchio
a revocare quanto disposto, a ripristinare
e/o migliorare la stessa legge interpellando
le Associazioni che sottoscrivono detto
documento.
Inoltre le stesse, chiedono un incontro
urgente
con l'Assessore alla salute, per capire
meglio
quali sono le politiche economiche
- sociali
che intende sviluppare la Regione Puglia
nei confronti dei trapiantati e delle
persone
in lista di attesa per un trapianto.
Lì 24 /Settembre 2002
I Presidenti:
ATO/FORUM onlus Puglia - Giovanni Santoro
ATRAT Onlus - Francesco -Vincenzo
AITO Puglia - Bartolomeo Savino