Il FORUM nazionale delle associazzioni dei Trapiantati/in
attesa di trapianto/dializzati invita le
Istituzioni Nazionali ad applicare al più
presto la legge del 1999 n.91 istituendo
la Carta d'identità elettronica
Questa la lettera
AL Ministro della Sanità Nazionale
Al Ministro Degli Interni
Al Ministro Per La Funzione Pubblica
P.c. Al Presidente della Commissione Sanità del Senato della Repubblica
Al Direttore Generale Del Centro Nazionale Trapianti
Ai Coordinatori Regionali attività Donazione e Trapianto di Organo/Tessuti
Ai Coordinatori Locali attività Donazione e Trapianto di Organo/Tessuti
OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI VOLONTÀ SU DONAZIONE
DI ORGANI POST / MORTEM ( art. 4, L. 1/04/91):
INSERIMENTO OPZIONI DI CARATTERE SANITARIO
IN CARTA D'IDENTITÀ' ELETTRONICA (arte 36,
3° comma, lettera B, D.P.R. 28/12/2000 n.
445).
Quesito
La legge n.91 del l/Aprile 1999 regolamenta,
come e' noto, anche la dichiarazione di volontà
in ordine alla donazione degli organi post
mortem.
Allo stato attuale vige il regime normativo
provvisorio, previsto dall'art. 23, 3° comma,
reso esecutivo dal D.M. 8/04/2000 che prevede
la possibilità da parte di ciascun cittadino
di esternare la propria libera volontà in
merito alla donazione dei propri organi dopo
la morte, attraverso una dichiarazione scritta
e conservata con i propri documenti oppure
tramite la registrazione della propria volontà
presso
l'Azienda U.S.L. di riferimento o i medici
di famiglia.
Nei casi in cui il cittadino non si esprima,
i familiari possono opporsi al prelievo che,
comunque, non può avvenire se si presenta
una dichiarazione del deceduto contraria
alla donazione successiva alla precedente
dichiarazione positiva
Ancora non e' possibile, quindi, attuare
il principio del SILENZIO ASSENSO INFORMATO
( Regime definitivo), previsto dall'art.
4 della legge ne 91/99 e dall'art. 1, 1°
e 2° comma del citato D.M.; manca, infatti,
una banca dati informatica nazionale anagrafe
sanitaria informatizzata, nella quale siano
iscritti i nominativi di TUTTI i cittadini
italiani, presupposto fondamentale per la
registrazione dell'avvenuta notifica della
richiesta di dichiarare la propria disponibilità
(registrazione che il 2° somma dell'art.
4 considera requisito indispensabile per
l'assunzione della qualifica di donatore,
in caso di mancata risposta) nonché della
risposta positiva o negativa o della non
risposta.
Il 2° comma dell'art. 5 della citata legge
prevedeva poi che la banca dati dovesse essere
realizzata con il completamento della istituzione
della tessera sanitaria sull'intero territorio
nazionale.
Successivamente l'art. 91, comma 10 della
legge n.388 del 23/1.2/2000 ( L. finanziaria
2001), disponeva che le specifiche tecniche,
la progettazione e le procedure finalizzate
aliti realizzazione della tessera sanitaria
fossero utilizzate ai fini della predisposizione
della CARTA D'IDENTITÀ ELETTRONICA comprensiva
delle OPZIONI DI CARATTERE SANITARIO (art.
36, 3° comma, lettera B del D.P.R. 28/12/2000
n.445). Ciò era stato previsto dal protocollo
d'intesa sottoscritta il 10/11/2000, tra
Ministero della Sanità Presidenza del Consiglio
dei Ministri (Dipartimento pur' la Funzione
Pubblica) e Ministero degli Interni e confermato
dall'accordo quadro tra Ministero della Sanità
e Regioni ( Provvedimento del 22/02/01 emanato
dalla Conferenza Permanente per i rapporti
tra lo Stato e le Regioni), per lo sviluppo
del NUOVO SISTEMA INFORMATICO NAZIONALE.
Nel programma di Governo del nuovo esecutivo,
inoltre viene presa in considerazione la
necessita' che la popolazione sia in grado
di operare SCELTE CONSAPEVOLI in materia
sanitaria; ribadendo l'impegno per la piena
attuazione della legge n.91/991 attraverso
la digitalizzazione della P. A. ( cfr. pag.
4, 42 e 78 del Piano di Governo per la XIV
legislatura; nonché pag. 11: "Programmi
a confronto" del Corriere della Sera
del 6 maggio 2001)
CHIEDIAMO, DUNQUE, ALLE SS.LL. QUALI SIANO
GLI INTENDIMENTI, OLI IMPEGNI, GLI INTERVENTI
NONCHÉ I TEMPI TECNICI PREVISTI PER LA REALIZZAZIONE
DEFINITIVA SULL'INTERO TERRITORIO NAZIONALE
DELLA CARTA D'IDENTITÀ ELETTRONICA COMPRENSIVA
DELLE OPZIONI DI CARATTERE SANITARIO PREVISTE
DALLA LEGGE, in modo che possa darsi compiuta
attuazione all'art. 4 della legge 1/Aprile
19901 n.91.
In attesa di cortese riscontro, si inviano
i più cordiali saluti.
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