Repertorio Atti n. 1414 del 21 marzo 2002
CONFERENZA STATO-REGIONI
SEDUTA DEL 21 MARZO 2002
Oggetto: Accordo tra il Ministro della salute,
le Regioni e le Province autonome di Trento
e Bolzano concernente "Linee guida per
le attività di coordinamento per il reperimento
di organi e di tessuti in ambito nazionale
ai finì di trapianto".
La Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le Regioni e le Province autonome
di Trento e Bolzano
VISTO
gli articoli 2, comma 2, lett. b) e 4, comma
1 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, che affida a questa Conferenza il
compito di promuovere e sancire accordi,
secondo quanto previsto dall'articolo 4 del
medesimo decreto legislativo, in attuazione
del principio di leale collaborazione, possano
concludere accordi al fine di coordinare
l'esercizio delle rispettive competenze e
svolgere attività di interesse comune;
VISTA
la legge 1 aprile 1999, n.91, che disciplina
il prelievo di organi e di tessuti da soggetto
di cui sia accertata la morte ai sensi della
legge 29 dicembre 1993, n. 578 e regolamenta
le attività di prelievo e di trapianto di
organi;
VISTO
il documento di linee guida in oggetto, trasmesso
dal Ministro della salute il 4 febbraio 2002;
CONSIDERATO
che il 5 marzo, in sede tecnica i rappresentanti
delle Regioni hanno formulato alcune proposte
di modifica ai documento di linee guida in
oggetto, che sono state accolte dai rappresentanti
del Ministero della salute, che l'11 marzo
ha trasmesso il testo nella stesura definitiva;
ACQUISITO
l'assenso del Governo e dei Presidenti delle
Regioni e Province Autonome, espresso ai
sensi dell' articolo 4, comma 2 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Sancisce il seguente accordo tra il Ministro
della salute, le Regioni e le Province autonome
di Trento e Bolzano, nei termini sottoindicati:
RITENUTO
opportuno definire alcune linee guida che
possano consentire di organizzare reti di
coordinamento dalle caratteristiche funzionali
ragionevolmente omogenee, per garantire una
risposta efficace ed efficiente al sistema
trapianti, ferma restando l'autonomia delle
singole regioni per ciò che attiene la scelta
dei modelli organizzativi più consoni alle
realtà territoriali
TENUTO CONTO
che attualmente il sistema di coordinamento,
come stabilito dalla legge l~ aprile 1999,
n.91 si articola su 4 livelli:
1.
Il Centro Nazionale per i Trapianti (CNT),
la cui struttura e funzionamento sono regolati
dall'articolo 8 della Legge n. 91/99;
2.
I Centri Interregionali di Riferimento (CIR),
attualmente tre: Nord Italia Transplant NITp),
Associazione Interregionale Trapianti (AIRT),
Organizzazione Centro Sud Trapianti (OCST),
le cui strutture e funzioni, pur rispondendo
ai principi sanciti dall'articolo. 10 (commi
4 e 6) della legge n. 91/99, possiedono profili
Strutturali e funzionali che traggono le
loro radici dalla storia di ogni singola
rete, cosi come si e' venuta costituendo
nel corso degli anni.
3.
I Centri Regionali per i Trapianti, già costituiti
in alcune regioni, che esercitano la loro
attività nell 'organizzazione delle attività
di reperimento di organi e tessuti nella
Regione di loro competenza;
4.
I Coordinamenti Locali, a Carattere aziendale
o interaziendale, che esercitano la loro
attività di strutture primarie addette al
reperimento di organi e tessuti nel territorio
e nelle strutture ospedaliere dell'Azienda
sanitaria di loro competenza.
il Ministro deIIa salute, i Presidenti. delle Regione delle Province autonome
di Trento e di Bolzano
Convengono sui contenuti del documento recante
:" Linee Guida per uniformare le attività
di coordinamento in ordine al reperimento
di organi e tessuti in ambito nazionale ai
fini del trapianto" che, allegato al
presente atto, (All. A) ne costituisce parte
integrante.
Il Segretario - Il Presidente
f.to Carpino - f.to La Loggia
ALLEGATO A
Linee Guida per uniformare le attività di
coordinamento in ordine al reperimento di
organi e tessuti in ambito nazionale (art.
8, l0, 11, 12 della Legge 91/'99)
1.0 Premessa
2.0 Centri Regionali per i Trapianti (CRT)
2.1 Profilo operativo ed istituzionale del Centro
Regionale per i Trapianti
2.2 Profilo professionale del Coordinatore: del
Centro Regionale per i Trapianti
2.3 Profilo professionale degli- Operatori del
Centro Regionale- per i Trapianti
2.4 Modalità di finanziamento del Centro Regionale
per i trapianti
3.0 Coordinamenti Locali
3.1 Funzioni del Coordinatore Locale per i Trapianti
3.2 Dotazione organica e profilo operativo del
Coordinamento Locale
3.3 Profilo professionale del Coordinatore Locale
e dei suoi collaboratori
3.4 Modem di Finanziamento dei Coordinamenti
Locali -
4.0 Sicurezza
5.0 Conclusioni
Nota: nelle Province Autonome di Trento e
Bolzano le attività dei Coordinamenti per
i Trapianti sono identiche a quelle delle
Regioni. Pertanto il termine "Regioni"
si intende riferito a "Regioni e Province
Autonome" ed il termine "regionale"
si intende riferito a "regionale e delle
Province Autonome".
3
1.0 Premessa
L'applicazione della Legge 91/99 ("Disposizioni
in materia di prelievi e trapianti di organi
e tessuti") sta oramai avvenendo anche
su base regionale.
Sinora sono stati sanciti i seguenti Accordi
tra Ministro della Salute, Regioni e Province
autonome in attuazione di alcune disposizioni
della legge:
-Accordo
tra il Ministro della Salute, le Regioni
e le Province autonome di Trento e Bolzano
sui requisiti delle strutture idonee ad effettuare
trapianti di organi e di tessuti e sugli
standard minimi di attività di cui all articolo
16, comma 1, della legge 1 aprile 1999, n.
91.
-Accordo
tra il Ministro della Salute, le Regioni
e le Province autonome di Trento e Bolzano
per l'individuazione del bacino di utenza
minimo, riferito alla popolazione, comportante
l'istituzione dei centri interregionali per
i trapianti, ai sensi dell'articolo 10, comma
2, della legge l0 aprile 1999, n091.
-Accordo
tra il Ministro della Salute, le Regioni
e le Province autonome di Trento e Bolzano
sul documento di "Linee-Guida per il
trapianto renale da donatore vivente e da
cadavere".
E' stato altresì espresso il parere favorevole
della Conferenza Stato' - Regioni su:
-Proposta
del Ministro della Salute di ripartizione
dei fondi, di cui all'articolo 21, comma
1, della legge 10 aprile 1999, n. 9 I, destinati
all'istituzione annuale di borse di studio
per la formazione del personale delle strutture
operanti nel settore dei prelievi e dei trapianti.
-Schema
di decreto del Ministro della Salute in materia
di criteri e di modalità per la certificazione
dell'idoneità degli organi prelevati al trapianto,
di cui all'articolo 14, comma 5, della legge
10 aprile 1999, n091.
In questo iniziale contesto, ferma restando
l'autonomia delle singole regioni per ciò
che attiene la scelta dei modelli 'organizzativi
più consoni alle realtà territoriali, appare
opportuno definire alcune linee guida che
possano consentire di organizzare reti di
coordinamento dalle caratteristiche funzionali
ragionevolmente omogenee per garantire una
risposta efficace ed efficiente al sistema
trapianti.
Attualmente il sistema di coordinamento,
come stabilito dalla legge 91/99, si articola
su 4 livelli:
1.
Il Centro Nazionale per i Trapianti (CNT),
la cui struttura e funzionamento sono regolati
dall'art. 8 della Legge n. 91/99;
2.
I Centri Interregionali di Riferimento (CIR),
attualmente tre: Nord Italia Transplant (NITp),
Associazione Interregionale Trapianti (AIRT),
Organizzazione Centro Sud Trapianti (OCST).
Al primo CIR fanno riferimento Lombardia,
Liguria, Marche, Friuli, Veneto, Provincia
Autonoma di Trento. Al secondo (AIRT) fanno
riferimento Emilia-Romagna, Piemonte, Valle
d'Aosta, Toscana, Puglie, Provincia Autonoma
di Bolzano. Al terzo (OCST) partecipano Umbria,
Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata,
Calabria, Sardegna, e, con particolari regole
di partnershìp, la Sicilia.
Le strutture e le funzioni dei Centri Interregionali
di Riferimento, pur rispondendo ai principi
sanciti dall'art. 10 (commi 4 e 6) della
91/'99, posseggono profili strutturali e
funzionali che traggono le loro radici dalla
storia di ogni singola rete, così come si
è venuta costituendo nel corso degli anni.
In realtà, mentre sul piano culturale e scientifico
essi sono espressione delle aggregazioni
delle équipe di operatori che vi operano,
sul piano strutturale e funzionale essi sono
l'espressione della complessa rete di accordi
sottoscritti tra le amministrazioni regionali
o stipulati su base convenzionale fra la
struttura sanitaria sede del CIR medesimo,
e le regioni interessate. Tutto questo è
già stato riconosciuto sinteticamente nel
comma 3 del predetto art 10.
Le funzioni dei CIR dipendono dalla tipologia
e dai contenuti degli accordi costitutivi:
nell' area NIT essi includono gestione delle
liste di attesa, allocazione degli organi,
gestione delle richieste urgenti e coordinamento
complessivo nell'area di competenza; nelle
altre aree le funzioni non comprendono la
gestione delle liste di attesa e la allocazione
degli organi.
3.
I Centri Regionali per i Trapianti, già costituiti in alcune regioni, esercitano
la loro attività nell'organizzazione delle
attività di reperimento di organi e tessuti
nella Regione di loro competenza. A queste
funzioni si aggiungono nell'area AIRT e nell'area
OCST le altre funzioni indicate dal Comma
6 dell'articolo 10 della legge 91/99 non
effettuate dai Centri Interregionali, e altre
funzioni indicate dall'amministrazione regionale.
4.
I Coordinamenti Locali, a carattere aziendale
o interaziendale, esercitano la loro attività
di strutture primarie addette al reperimento
di organi e tessuti nel territorio e nelle
strutture ospedaliere dell'Azienda sanitaria
di loro competenza.
Le presenti linee guida forniscono indicazioni
in particolare per ciò che attiene le ipotesi
funzionali dei Centri Regionali per i Trapianti
e dei Coordinamenti locali.
2.0 Centri Regionali per Trapianti (CRT)
Le funzioni dei Centri Regionali per i Trapianti
(CRT) sono descritte in modo analitico al
comma 6 dell'art 10 della predetta legge
91/99.
In base a quanto riportato nel testo i Centri
Regionali per i Trapianti:
1. attivano e coordinano il Sistema Informativo
Regionale Trapianti, destinato a collegare
il Centro Regionale (CRT) con il Centrò Interregionale
di Riferimento (CIR), le Terapie Intensive
ed i Centri di Trapianto intraregionali.
2.
promuovono e coordinano il monitoraggio dei
potenziali donatori nelle rianimazioni delle
strutture sanitarie accreditate della Regione
di competenza;
3.
implementano ed assicurare il funzionamento
di un "Registro Regionale dei decessi
per lesioni cerebrali";
4.
curano la raccolta dei dati statistici relativi
alle attività di prelievo e di trapianto
di organi e tessuti, nonché dei risultati
ditali attività;
5.
promuovono le attività di prelievo di organi
e tessuti nelle strutture pubbliche e private
della Regione di competenza;
6.
mantengono il collegamento tecnico e scientifico
con il Centro Interregionale di Riferimento
e con il Centro Nazionale per i Trapianti;
7.
applicano le linee-guida nazionali nell'ambito
delle attività di donazione, prelievo, allocazione
e trapianto di organi e tessuti;
8.
promuovono e coordinano attività di informazione,
educazione sanitaria e crescita culturale
in materia di donazione d'organi nella popolazione;
9.
promuovono iniziative di formazione permanente
ed aggiornamento del personale coinvolto;
10.
coordinano, secondo i dettami dell'art. 5,
comma i della legge 91/99 (Disposizioni di
attuazione delle norme sulla dichiarazione
di volontà), le Aziende Sanitarie competenti
nella realizzazione delle disposizioni indicate
dal previsto decreto attuativo.
11.
coordinano il trasporto dei campioni biologici,
delle équipe sanitarie e degli organi e dei
tessuti nel territorio di competenza.
Sulla base di specifici accordi tra le regioni o di rapporti convenzionalmente sottoscritti con il Centro Interregionale di Riferimento, ai Centri Regionali possono essere attribuite le seguenti ulteriori funzioni, se non eseguite dal CIR:
1.
gestire le liste dì attesa e assegnare gli
organi;
2.
assicurare il controllo sull'esecuzione dei
test inununologici da parte di uno o più
laboratori di inununologia per i trapianti,
eventualmente anche eseguendo direttamente:
a) la tipizzazione HLA completa (sierologia
e/o molecolare) dei pazienti in lista d'attesa
per trapianto e dei possibili donatori, allo
scopo di stabilire il grado di istocompatibilità
tra donatori e possibili riceventi;
b) il cross-match tra i campioni di siero
dei pazienti in attesa di trapianto e i linfociti
del donatore, allo scopo di cogliere eventuali
situazioni di immunizzazione anti-HLA specifica
verso il donatore;
c) la ricerca sistematica di anticorpi anti-HLA
nel siero dei pazienti in attesa di trapianto,
utilizzando campioni di siero raccolti periodicamente.
il Centro Nazionale Trapianti presiede ai
controlli di qualità sui laboratori che eseguono
i test immunogenetici. I laboratori devono
tendere progressivamente alla certificazione
di qualità da parte degli organismi riconosciuti
(EFI o ASHI)
Per l'espletamento delle suddette funzioni
i Centri Interregionali o Regionali possono
avvalersi di uno o più laboratori di immunologia
dei trapianti operanti nell'area di competenza.
2.1 Profilo operativo ed istituzionale del Centro
Regionale per i Trapianti
2.2 Profilo professionale degli altri operatori
del Centro Regionale per i Trapianti.
1.
esperienza nel campo di donazione e trapianto
e/o in quello intensivistico, e/o esperienza
formativa acquisita in un CIR o un CRT
2.
una formazione specifica, attualmente non
prevista da alcun ordinamento accademico
italiano, che deve consentire di poter accedere
alla " Certificazione" della competenza
specifica rilasciata secondo standard europei
condivisi.
2.3 Modalità di finanziamento del Centro Regionale
per i Trapianti
3.0 Coordinamenti Locali
<
1. predisporre il programma annuale delle attività,
da sottoporre alla valutazione della Direzione
Generale dell'Azienda e~ del Coordinatore
del Centro Regionale;
2. attivarsi che attraverso la Direzione Medica
sia stato attivato il collegio di accertamento
di morte nei casi previsti dalle normative
vigenti in materia (L. 578/93 e DM 582/94),
anche indipendentemente dalla donazione di
organi e tessuti;
3. svolgere o predisporre indirizzi per l'invio
del materiale necessario alla tipizzazione
del donatore di organi al laboratorio di
immunologia competente;
4. assicurare l'immediata comunicazione dei
dati relativi al donatore al CRT competente
e alla struttura individuata per 1' allocazione
degli organi;
5. assicurare in modo diretto o per delega il
coordinamento di tutte le operazioni di prelievo
e trasferimento di organi e tessuti;
6. coordinare e trasmettere gli atti amministrativi
relativi agli interventi di prelievo previsti
dalle norme;
7. compilare, in collaborazione con la Direzione
Medica, il Registro Locale dei Cerebrolesi,
dei prelievi effettuati, e delle cause di
mancata effettuazione dei prelievi;
8. monitorizzare i decessi per individuare i
potenziali donatori di cornee, valvole cardiache,
innesti vascolari, segmenti osteo-articolari,
cute, e collaborare con i rianimatori ai
colloqui con i familiari del donatore;
9. elaborare i programmi per il reperimento
di organi e tessuti;
10. svolgere attività di sensibilizzazione e
consulenza nei confronti degli operatori
sanitari sulle problematiche relative alla
donazione ed al trapianto;
11. curare i rapporti con le famiglie dei donatori,
sia nel contesto della donazione che nei
momenti successivi;
12. sviluppare relazioni organiche con i medici
di Medicina Generale, allo scopo di sensibilizzare
ed informare correttamente sulle possibilità
terapeutiche del, trapianto e sul valore
sociale della donazione;
13. sviluppare, su indicazioni della Direzione
Generale e del Centro Regionale Trapianti,
ad, adeguate relazioni con gli organi di
informazione locali sulle questioni relative
alla donazione e al trapianto,
14. presentare annualmente, alla Direzione Medica
dell'Azienda e al Coordinatore del Centro
Regionale, una motivata relazione in merito
all'attività svolta;
15. individuare, nell'ambito del programma,
i percorsi per assicurare l'ottimazione della
logistica ospedaliera delle attività di prelievo
e trapianto;
16. organizzare attività di informazione, di
educazione sanitaria e di crescita culturale
della comunità locale in tema di trapianti,
curando in modo programmatico target particolari
(scuole, comunità religiose, etc..) in collaborazione
con le associazioni di volontariato, secondo
gli indirizzi del CRT.
3.1 Profilo. operativo del Coordinamento Locale
Di seguito si riportano, in via indicativa,
alcuni elementi utili per un sistema di coordinamento:
a. l'organizzazione dei Coordinamenti Aziendali
garantisce la massima copertura dei bisogni
di procurement, in ordine alle potenzialità
aziendali, secondo criteri di ragionevole
flessibilità.
b. presso ogni Azienda Sanitaria, sede di attività
di Neurochirurgia CIO di Trapianto, dovrebbe
essere costituita una struttura di coordinamento
permanente nella quale, accanto alla professionalità
del medico si affianchi la professionalità
infermieristica, che sia in grado di garantire
un costante monitoraggio dei potenziali donatori
nelle terapie intensive e una organizzazione
quotidiana delle attività di procurement
dei tessuti. Si tratta insomma di costituire
un piccolo gruppo di lavoro che dedichi il
proprio tempo alla realizzazione di una specifica
progettualità aziendale sul procurement.
Per questo si può prevedere l'attribuzione
di risorse finalizzate Le risorse economiche
dovrebbero essere investite sulla base delle
potenzialità in termini di donazione di organi
e tessuti.
c. I centri di coordinamento, per la complessità
delle funzioni da svolgere, possono , anche,
prevedere l'utilizzo di risorse di natura
infermieristica per integrare l'azione del
Coordinatore Locale.
d. non si consiglia la costituzione di veri
e propri uffici di coordinamento con personale
dedicato a tempo pieno nelle Aziende Sanitarie
di medie o piccole dimensioni, in cui non
siano presenti le attività specialistiche.
di cui al comma b;
3.2 Profilo professionale del Coordinatore Locale
e dei suoi collaboratori
Appare chiaro che la carenza di uno sviluppo
di carriera specifica pone problemi per la
copertura dei ruoli di Coordinatore Locale
per cui è possibile ipotizzare, ferma restando
l'imprescindibilità della competenza tecnica,
che dovrebbe essere certificata, ad una figura
di Coordinatore Locale a tempo parziale,
coadiuvato da collaboratori a tempo pieno,
appartenenti ad altri profili professionali.
3.3 Modalità di funzionamento dei Coordinamenti
Locali per i Trapianti
4.0 Sicurezza
5.0 Conclusioni
a) l'istituzione, in ogni regione, di un Centro
Regionale per i Trapianti, organizzato e
coordinato come descritto nel punto 2 e rispettivi
commi, finanziati "a funzione"
dalle regioni;
b) l'istituzione di una rete di Coordinatori
Locali Aziendali o Interaziendali cui affidare
i compiti descritti al punto 3.. Anche in
questo caso, il finanziamento regionale deve
essere erogato "a funzione".
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