ADEGUAMENTO DELLO STATUTO E DELL'ATTO
COSTITUTIVO DELL' A.T.O - O.N.L.U.S.
Ai sensi del D.L. no 460 del 4112/97 modificato
con D.L. g.s. 30/10/98
In riferimento all'atto costitutivo di Associazione registrato il 6/11/97, i sottoscritti dichiarano di apportare allo stesso alcune variazioni e pertanto l'Atto Costitutivo e lo Statuto risultano così modificati:
ATTO COSTITUTIVO
Tra i sottoscritti
1) SANTORO GIOVANNI, nato a Massafra il 14maggio 1952, ivi domiciliato
in Via Monte Grappa 56, cf SNT GNN 52E14
F027H
2) DOTE ANTONIO, nato a Massafra il 19 marzo 1953, ivi domiciliato
in Via Foscolo 31, cf DTO NTN 53C19 F027P
3) MOREA MARIO, nato a Massafra il 20 novembre 1937, ivi
domiciliato al Corso Roma 154, cf MRO MRA
37S20 F027Q
4) BALESTRA MARIA, nata a Massafra il 4 agosto 1940, ivi domiciliata
in Via Dalmazia 12, cf BLS MRA 40M44 F027E
5) PIZZARELLI FERNANDO, nato a Massafra il 14 aprile 1943, ivi
domiciliato in Via Tara 10, cf PZZ FNN 43D14
F027n
6) MARCHIANO' COSIMO, nato a Massafra il 10 novembre 1955, ivi
domiciliato in Via Bolzano 122, cf MRC CSM
55S10 F027T
7) CONFORTI DAMIANA, nata a Massafra il 27 settembre 1960, ivi
domiciliata in Via Padre Luigi Abatangelo
4, cf CNF DMN 60P67 F027B
viene costituita l'Associazione denominata:
L'ASSOCIAZIONE TRAPIANTI DI ORGANI - A.T.O
O.N.L.U.S.- Con sede il Massafra Via del Santuario,29
-
1) Detta Associazione è apolitica, aconfessionale
e senza fini di lucro. Lo scopo sociale è
quello indicato all'articolo 2 dello Statuto
sociale a dirsi, che qui si intende integralmente
trascritto.
2) L'Associazione ha durata illimitata
3) Essa è amministrata da un Consiglio Direttivo
composto da nove o undici membri, al quale
spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaaria
amministrazione per la gestione sociale.
I Consiglieri restano in carica per due anni
e sono rieleggibili. Essi eleggono tra loro
il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario
ed il Tesoriere a presidente e, in caso di
sua assenza o impedimento, al Vice Presidente
spettano la firrna e la rappresentanza legale
dell 'Associazione.
4) Per quello che riguarda lo scopo associativo,
le norme di funzionamento dell'Associazione
ed in modo particolare le condizioni per
le ammissioni dei soci, il patrimonio sociale,
le modalità di convocazione delle assemblee,
i quorum costitutivi e deliberativi, i poteri dell'assemblea, il numero dei componenti
il Consiglio Direttivo, i loro poteri e la
rappresentanza sociale, lo scioglimento dell'Associazione
e l'evoluzione del patrimonio sociale in
caso di scioglimento ed altro, i costituiti
si riportano allo Statuto dattiloscritto
su cinque fogli per cinque pagine composto
di diciotto articoli che qui si alliga sotto
la lettera a) per formarne parte integrante
e sostanziale.
Letto approvato e sottoscritto
Giovanni Santoro, Balestra Maria, Dote Antonio,
Morea Mario, Pizzarelli Fernando, Marchianò
Cosimo, Conforti Damiana
Post Scriptum:
Conforti Damiana sostituisce Zaccaro Guido
deceduto a Genova il 28/3/98, in quanto coniuge
così come previsto dall'art.6 dello Statuto.
STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
"L'ASSOCIAZIONE TRAPIANTI DI ORGANI
onlus "
A.T.O. - O.N.L.U.S.
DENOMINAZIONE SEDE- FIMALITA' - DURATA
Articolo 1.
È costituita l'Associazione A.T.O. - O.N.L.U.S.
con sede in Massafra alla Via del Santuario,29
Articolo 2.
Detta Associazione è apolitica, aconfessionale
e non ha alcuna finalità di lucro. Essa si
propone i seguenti scopi sociali:
a) Promuovere la cultura della donazione
b) Raccogliere e diffondere informazioni utili
alla conoscenza dei problemi che accompagnano
i trapianti e le patologie correlate
c) Assistenza socio-sanitaria
Per realizzare tali obiettivi l'Associazione
potrà:
a) Promuovere tutte le iniziative atte ad assicurare
servizi di natùra socio-assistenziale, socio-sanitaria
e culturale awalendosi di strutture e mezzi
adeguati messi a disposizione da enti pubblici
o privati o da privati cittadini o dà soci,
da adibire a consultori, centri d studio
e centri di aggregazione.
b) Assumere servizi in ordine alla individuazione,
rilevazione, catalogazione e gestione di
dati socio-anagrafici e sanitari con disbrigo
di pratiche
c) Promuovere ed organizzare attività socio-culturali,
incontri, colloqui, seminari di studio, visite
guidate che consentano lo scambio e l'approfondimento
di conoscenze tecniche, scientifiche, e sanitarie
d) Partecipare sotto qualsiasi forma ad altri
organismi o enti che svolgano attività identiche
o affini aderendo anche agli enti e alle
organizzazioni economiche, consortili e fideiubenti, diretti
a consolidare e sviluppare l'attività ed
il movimento associativo
e) Promuovere, organizzare e gestire tutte
le altre attività idonee alla realizzazione
degli scopi sociali dell 'associazione.
DURATA
Articolo 3.
L'associazione ha durata illimitata.
SOCI
Articolo 4.
Possono far parte dell'Associazione persone
fisiche e persone giuridiche, enti pubblici
interessati ed enti di natura privata. Sulle
domande di ammissione e sulle eventuali ammissioni
decide in via definitiva' il Consiglio Direttivo
a maggioranza. La decisione del Consiglio
Direttivo ècomunicata all'interessato il
quale, se ammesso, deve provvedere al ritiro
della tessera e al pagamento della quota.
Articolo 5.
La qualifica di socio si perde nei seguenti
casi:
a) Per dimissioni volontarie
b) Per esclusione
c) Qualora il socio non partecipi all'attività
dell'Associazione e sia assente dalle assemblee
per un anmo
d) Qualora il socio non corrisponda i contributi
sociali stabiliti dal i.Consiglio Direttivo
e) Qualora siano ravvisabili casi di indegnità
o di incompatibilità con gli scopi generali dell'Associazione.
L'esclusione del socio viene in tutti i casi
deliberata dal Consiglio Direttivo. I soci
che abbiano receduto o siano stati esclusi,
o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non
possono chiedere la restituzione dei contributi
versati, nè hanno alcun diritto sul patrimonio
dell'Associazione.
Articolo 6.
Ogni socio dovrà versare annualmente il contributo
stabilito dal Consiglio Direttivo determinato
in funzione del numero dei soci, ferma restando
la sua facoltà di concedere delle riduzioni
in casi particolari. È fatto divieto di trasfèrire
la quota se non mortis causa..
ENTRATE E PATRIMONIO SOCIALE
Articolo 7.
Le entrate dell'Associazione sono costituite:
a) Dai contributi degli associati;
b) Dai contributi volontari di amministrazioni
statali, comunali, regionali, provinciali,
ecclesiastiche, di altri enti o privati.
Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
1) Dalle elargizioni, lasciti o donazioni che
saranno disposte in suo favore;
2) Dal complesso di beni mobili ed immobili
di cui acquisterà la proprietà;
3) Da ogni entrata destinata ad incrementarlo
)
RISULTATO D'ESERCIZIO E OBBLIGO DI RENDICONTO
Articolo 8.
E fatto divieto di distribuire avanzi di
gestione, fondi, capitale e
durante la vita dell'Associazione. L'anno sociale e l'esercizio finanziario
decorrono dal l gennaio al 31 dicembre di
ogni anno. Alla fine di ciascuno esercizio ed esattamente
entro il 31 dicembre il Consiglio Direttivo
deve redigere obbligatoriamente un rendiconto
patrimoniale, economico e finanziario da
sottoporre all'approvazione dell'assemblea
dei soci.
Articolo 9.
Gli organi sociali sono:
L'Assemblea degli associati;
Il Consiglio Direttivo;
Il Presidente;
L 'ASSEMBLEA
Articolo 10.
L Assemblea è costituita da tutti i soci.
L'Assemblea è sovrana.
La stessa è convocata dal Presidente o da
chi ne fa le veci e si riunisce in via ordinaria
almeno una volta l'anno, entro due mesi dalla
chiusura dell'esercizio finanziario per l'approvazione
del rendiconto; può essere tuttavia convocata
in via straordinaria ogni volta che il Consiglio
Direttivo lo ritenga opportuno o quando ne
sia stata fatta richiesta motivata dà almeno
un terzo degli associati. La convocazione
dell'Assemblea degli associati deliberata dal Consiglio Direttivo viene
effettuata mediante affissione, contenente
l'ordine del giorno e l'ora della riunione,
in prima ed in seconda convocazione, da pubblicarsi
presso la sede dell'Associazione almeno quindici
giorni prima della data fissata per la sua
convocazione; o mediante consegna a mano da parte di un responsabile
al socio che firmerà per ricevuta.
Le deliberazioni dell 'Assemblea sono prese
a maggioranza di voti dei soci aderesenti
e con la presenza di almeno la metà degli
associati. In seconda convocazione, la deliberazione è valida qualunque
sia il numero degli intervenuti.
Nelle deliberazioni che riguardano la loro
responsabilità, i membri del Consiglio Direttivo
non hanno diritto di voto.
Per modificare l'Atto Costitutivo e lo Statuto,
occorre la presenza della metà dei soci ed
il voto favorevole della maggioranza dei
presenti.
In sede di votazione ogni associato può votare
una sola volta e non può ricevere più di
tre deleghe.
Articolo 11.
L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Associazione,
tranne che in sede elettiva e di rendiconto;
in tali casi è presieduta dall'associato
più anziano di età che non rivesta cariche
sociali. L'Assemblea di volta in volta nomina
un segretario, per redigere il verbale dell'adunanza,
e due scrutatori per controllare la regolarità
delle operazioni. In ogni Assemblea si dovrà
redigere un verbale, che sarà sottoscritto
dal Presidente dell'Assemblea stessa, dal
Segretario e dài due scrutatori, salvo che
il verbale venga redatto da un notaio, nel
qual caso sarà firmato solo dal Presidente
e dal Notaio.
Articolo 12.
I compiti dell'Assemblea sono:
- Approvare l'indirizzo generale dell'associazione
formulato dal Consiglio Direttivo;
- Eleggere il Consiglio Direttivo che resta
in carica due anni; la nomina dei membri
del Consiglio Direttivo avverrà a scrutinio
segreto;
- Approvare il bilancio preventivo ed il conto
consuntivo approvato dal Consiglio Direttivo;
- Deliberare l'istituzione di altre sezioni
sia temporanee che permanenti, determinandone
le modalità di funzionamento;
Decidere su tutte le questioni che il Consiglio
Direttivo riterrà opportuno sottoporre all'attenzione
dell'Assemblea e sulle proposte avanzate
dagli associati.
IL CONSIGLlO DIRETTIVO
Articolo 13.
L'Associazione è retta e amministrata da
un Consiglio Direttivo formato da nove o
undici membri eletti dall~Assemblea degli
associati secondo il principio di eleggibilità
libera.
lì Consiglio Direttivo resta in carica per
due anni, è rieleggibile ed elegge nel proprio
seno il Presidente. il Vice Presidente, il
Segretario e il Tesoriere., nel la prima
riunione del Consiglio Direttivo dopo la
sua elezione. Possono far parte del Consiglio
Direttivo esclusivamente gli associati. Possono
inoltre far parte del Consiglio Direttivo
tecnici professionali volontari, quali medici,
psicologi, avvocati, commercialisti ed esperti
i quali pur avendo diritto di voto non possono
ricoprire cariche direttive.
Nel Consiglio Direttivo non possono essere
eletti i soci che ricoprono cariche direttive
in altre associazioni. Tutti gli incarichi
sono onorari e non hanno diritto ad alcun
compenso, salvo un rimborso spese.
Il Consiglio si riunisce ordinariamente ogni
quindici giorni ed ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia
fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri.
Gli avvisi di convocazione del consiglio
devono essere fatte conoscere ai Consiglieri
almeno sette giorni prima della sua convocazione,
unitamente all'ordine del giorno salvo casi
di urgenza per i quali è previsto l'avviso
con telegramma.
Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito
quando vi partecipi la maggioranza dei suoi componenti.
Le deliberazioni devono essere fatte a maggioranza
semplice. Le votazioni sono sempre palesi.
Nel caso in cui per dimissioni o per altre
cause, uno dei componenti receda dall'incarico,
il direttivo può provvedere alla sua sostituzione
nominando il primo non eletto che resta in
carica fino alla scadenza del mandato del
Consiglio Direttivo.
Nel caso decadano oltre la metà dei membri
del Consiglio Direttivo, si provvede alla
nomina del nuovo Consiglio Direttivo.
Articolo 14.
Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri
di ordinaria e straordinaria amministrazione;
esso inoltre:
- Formula ogni anno, sentita I 'Assemblea, il
programma generale
dell'Associazione, lo presenta per l'approvazione
dell'Assemblea stessa e ne cura l'applicazione;
- Predispone il bilancio preventivo e quello
consuntivo e lo sottopone per l'approvazione dell'Assemblea;
- Predispone altresì la relazione annuale e
tecnica dell'attività sociale e di programmi
dell'attività da svolgere;
- Predispone il bilancio preventivo e quello
consuntivo e lo sottopone all'approvazione
all'Assemblea;
- Predispone altresì la relazione annuale e
tecnica dell'attività sociale e di programmi
dell'attività da svolgere;
- Chiede al Presidente di convocare I 'Assemblea
per provvedere alla sostituzione dei Consiglieri che per qualsiasi
ragione siano venuti a mancare;
- Esamina ed approva le relazioni sul lavoro
svolto dal presidente;
- Delibera sull'organizzazione di convegni e
congressi e stabilisce i temi di studio;
-Stabilisce la data dell'Assemblea dà indirsi
almeno una volta l'anno; Determina annualmente
le quote associative;
- Decide dei casi di esclusione di associati;
-Amministra il patrimonio sociale, gestisce
l'Associazione e decide di tutte le questioni
che non siano di competenza dell'Assemblea
- Cura l'esecuzione delle delibere assembleari;
- Predispone bilanci
-Registra le adesioni dei nuovi soci e rilascia
la tessera di adesione.
Articolo 15.
Il Presidente è il legale rappresentante
dell'Associazione ed ha potere di firma.
Il Presidente, in caso di assenza o di impedimento,
è sostituito dal Vice Presidente.
SC10GLIMENTO E LIQUIDAZIONE
Articolo 16.
Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione
e la sua liquidazione, occorre il voto favorevole
di almeno tre quarti degli associati.
L'Assemblea nomina contestualmente un liquidatore
stabilendone i poteri.
L'utile netto sarà devoluto all'Associazione
Italiana Leucemici, con sede.......................................................
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 17.
I verbali di ogni adunanza del Consiglio
Direttivo o delle Assemblee generali saranno
redatti a cura del Segretario e sottoscritti
dallo stesso e da chi ha presieduto; detti
vérbali saranno conservati agli atti.
Articolo 18.
Per tutto quanto non espressamente previsto
si rimanda alle norme del codice civile vigente.
UFFICIO DEL REGISTRO DI TARANTO 17/DIC. 1998
N. 18620