ADEGUAMENTO DELLO STATUTO E DELL'ATTO
COSTITUTIVO DELL' A.T.O - O.N.L.U.S.

Ai sensi del D.L. no 460 del 4112/97 modificato con D.L. g.s. 30/10/98


In riferimento all'atto costitutivo di Associazione registrato il 6/11/97, i sottoscritti dichiarano di apportare allo stesso alcune variazioni e pertanto l'Atto Costitutivo e lo Statuto risultano così modificati:




ATTO COSTITUTIVO

Tra i sottoscritti

1) SANTORO GIOVANNI, nato a Massafra il 14maggio 1952, ivi domiciliato in Via Monte Grappa 56, cf SNT GNN 52E14 F027H

2) DOTE ANTONIO, nato a Massafra il 19 marzo 1953, ivi domiciliato in Via Foscolo 31, cf DTO NTN 53C19 F027P

3) MOREA MARIO, nato a Massafra il 20 novembre 1937, ivi domiciliato al Corso Roma 154, cf MRO MRA 37S20 F027Q

4) BALESTRA MARIA, nata a Massafra il 4 agosto 1940, ivi domiciliata in Via Dalmazia 12, cf BLS MRA 40M44 F027E

5) PIZZARELLI FERNANDO, nato a Massafra il 14 aprile 1943, ivi domiciliato in Via Tara 10, cf PZZ FNN 43D14 F027n

6) MARCHIANO' COSIMO, nato a Massafra il 10 novembre 1955, ivi domiciliato in Via Bolzano 122, cf MRC CSM 55S10 F027T

7) CONFORTI DAMIANA, nata a Massafra il 27 settembre 1960, ivi domiciliata in Via Padre Luigi Abatangelo 4, cf CNF DMN 60P67 F027B

viene costituita l'Associazione denominata:
L'ASSOCIAZIONE TRAPIANTI DI ORGANI - A.T.O O.N.L.U.S.- Con sede il Massafra Via del Santuario,29 -

1) Detta Associazione è apolitica, aconfessionale e senza fini di lucro. Lo scopo sociale è quello indicato all'articolo 2 dello Statuto sociale a dirsi, che qui si intende integralmente trascritto.
2) L'Associazione ha durata illimitata
3) Essa è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da nove o undici membri, al quale spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaaria amministrazione per la gestione sociale. I Consiglieri restano in carica per due anni e sono rieleggibili. Essi eleggono tra loro il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere a presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente spettano la firrna e la rappresentanza legale dell 'Associazione.
4) Per quello che riguarda lo scopo associativo, le norme di funzionamento dell'Associazione ed in modo particolare le condizioni per le ammissioni dei soci, il patrimonio sociale, le modalità di convocazione delle assemblee, i quorum costitutivi e deliberativi, i poteri dell'assemblea, il numero dei componenti il Consiglio Direttivo, i loro poteri e la rappresentanza sociale, lo scioglimento dell'Associazione e l'evoluzione del patrimonio sociale in caso di scioglimento ed altro, i costituiti si riportano allo Statuto dattiloscritto su cinque fogli per cinque pagine composto di diciotto articoli che qui si alliga sotto la lettera a) per formarne parte integrante e sostanziale.
Letto approvato e sottoscritto

Giovanni Santoro, Balestra Maria, Dote Antonio, Morea Mario, Pizzarelli Fernando, Marchianò Cosimo, Conforti Damiana

Post Scriptum:
Conforti Damiana sostituisce Zaccaro Guido deceduto a Genova il 28/3/98, in quanto coniuge così come previsto dall'art.6 dello Statuto.


STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
"L'ASSOCIAZIONE TRAPIANTI DI ORGANI onlus "



A.T.O. - O.N.L.U.S.

DENOMINAZIONE SEDE- FIMALITA' - DURATA
Articolo 1.
È costituita l'Associazione A.T.O. - O.N.L.U.S. con sede in Massafra alla Via del Santuario,29

Articolo 2.
Detta Associazione è apolitica, aconfessionale e non ha alcuna finalità di lucro. Essa si propone i seguenti scopi sociali:

a) Promuovere la cultura della donazione
b) Raccogliere e diffondere informazioni utili alla conoscenza dei problemi che accompagnano i trapianti e le patologie correlate
c) Assistenza socio-sanitaria

Per realizzare tali obiettivi l'Associazione potrà:

a) Promuovere tutte le iniziative atte ad assicurare servizi di natùra socio-assistenziale, socio-sanitaria e culturale awalendosi di strutture e mezzi
adeguati messi a disposizione da enti pubblici o privati o da privati cittadini o dà soci, da adibire a consultori, centri d studio e centri di aggregazione.
b) Assumere servizi in ordine alla individuazione, rilevazione, catalogazione e gestione di dati socio-anagrafici e sanitari con disbrigo di pratiche
c) Promuovere ed organizzare attività socio-culturali, incontri, colloqui, seminari di studio, visite guidate che consentano lo scambio e l'approfondimento di conoscenze tecniche, scientifiche, e sanitarie
d) Partecipare sotto qualsiasi forma ad altri organismi o enti che svolgano attività identiche o affini aderendo anche agli enti e alle organizzazioni economiche, consortili e fideiubenti, diretti a consolidare e sviluppare l'attività ed il movimento associativo
e) Promuovere, organizzare e gestire tutte le altre attività idonee alla realizzazione degli scopi sociali dell 'associazione.

DURATA
Articolo 3.
L'associazione ha durata illimitata.


SOCI
Articolo 4.
Possono far parte dell'Associazione persone fisiche e persone giuridiche, enti pubblici interessati ed enti di natura privata. Sulle domande di ammissione e sulle eventuali ammissioni decide in via definitiva' il Consiglio Direttivo a maggioranza. La decisione del Consiglio Direttivo ècomunicata all'interessato il quale, se ammesso, deve provvedere al ritiro della tessera e al pagamento della quota.


Articolo 5.
La qualifica di socio si perde nei seguenti casi:

a) Per dimissioni volontarie
b) Per esclusione
c) Qualora il socio non partecipi all'attività dell'Associazione e sia assente dalle assemblee per un anmo
d) Qualora il socio non corrisponda i contributi sociali stabiliti dal i.Consiglio Direttivo
e) Qualora siano ravvisabili casi di indegnità o di incompatibilità con gli scopi generali dell'Associazione.
L'esclusione del socio viene in tutti i casi deliberata dal Consiglio Direttivo. I soci che abbiano receduto o siano stati esclusi, o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non possono chiedere la restituzione dei contributi versati, nè hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Articolo 6.
Ogni socio dovrà versare annualmente il contributo stabilito dal Consiglio Direttivo determinato in funzione del numero dei soci, ferma restando la sua facoltà di concedere delle riduzioni in casi particolari. È fatto divieto di trasfèrire la quota se non mortis causa..


ENTRATE E PATRIMONIO SOCIALE

Articolo 7.
Le entrate dell'Associazione sono costituite:

a) Dai contributi degli associati;
b) Dai contributi volontari di amministrazioni statali, comunali, regionali, provinciali, ecclesiastiche, di altri enti o privati.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
1) Dalle elargizioni, lasciti o donazioni che saranno disposte in suo favore;
2) Dal complesso di beni mobili ed immobili di cui acquisterà la proprietà;
3) Da ogni entrata destinata ad incrementarlo
)
RISULTATO D'ESERCIZIO E OBBLIGO DI RENDICONTO
Articolo 8.
E fatto divieto di distribuire avanzi di gestione, fondi, capitale e

durante la vita dell'Associazione. L'anno sociale e l'esercizio finanziario decorrono dal l gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ciascuno esercizio ed esattamente entro il 31 dicembre il Consiglio Direttivo deve redigere obbligatoriamente un rendiconto patrimoniale, economico e finanziario da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci.

Articolo 9.
Gli organi sociali sono:

L'Assemblea degli associati;
Il Consiglio Direttivo;
Il Presidente;

L 'ASSEMBLEA
Articolo 10.
L Assemblea è costituita da tutti i soci. L'Assemblea è sovrana.

La stessa è convocata dal Presidente o da chi ne fa le veci e si riunisce in via ordinaria almeno una volta l'anno, entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario per l'approvazione del rendiconto; può essere tuttavia convocata in via straordinaria ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o quando ne sia stata fatta richiesta motivata dà almeno un terzo degli associati. La convocazione dell'Assemblea degli associati deliberata dal Consiglio Direttivo viene effettuata mediante affissione, contenente l'ordine del giorno e l'ora della riunione, in prima ed in seconda convocazione, da pubblicarsi presso la sede dell'Associazione almeno quindici giorni prima della data fissata per la sua convocazione; o mediante consegna a mano da parte di un responsabile al socio che firmerà per ricevuta.
Le deliberazioni dell 'Assemblea sono prese a maggioranza di voti dei soci aderesenti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione, la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.
Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, i membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.
Per modificare l'Atto Costitutivo e lo Statuto, occorre la presenza della metà dei soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
In sede di votazione ogni associato può votare una sola volta e non può ricevere più di tre deleghe.

Articolo 11.
L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Associazione, tranne che in sede elettiva e di rendiconto; in tali casi è presieduta dall'associato più anziano di età che non rivesta cariche sociali. L'Assemblea di volta in volta nomina un segretario, per redigere il verbale dell'adunanza, e due scrutatori per controllare la regolarità delle operazioni. In ogni Assemblea si dovrà redigere un verbale, che sarà sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea stessa, dal Segretario e dài due scrutatori, salvo che il verbale venga redatto da un notaio, nel qual caso sarà firmato solo dal Presidente e dal Notaio.


Articolo 12.
I compiti dell'Assemblea sono:

- Approvare l'indirizzo generale dell'associazione formulato dal Consiglio Direttivo;
- Eleggere il Consiglio Direttivo che resta in carica due anni; la nomina dei membri del Consiglio Direttivo avverrà a scrutinio segreto;
- Approvare il bilancio preventivo ed il conto consuntivo approvato dal Consiglio Direttivo;
- Deliberare l'istituzione di altre sezioni sia temporanee che permanenti, determinandone le modalità di funzionamento;
Decidere su tutte le questioni che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno sottoporre all'attenzione dell'Assemblea e sulle proposte avanzate dagli associati.

IL CONSIGLlO DIRETTIVO
Articolo 13.
L'Associazione è retta e amministrata da un Consiglio Direttivo formato da nove o undici membri eletti dall~Assemblea degli associati secondo il principio di eleggibilità libera.

lì Consiglio Direttivo resta in carica per due anni, è rieleggibile ed elegge nel proprio seno il Presidente. il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere., nel la prima riunione del Consiglio Direttivo dopo la sua elezione. Possono far parte del Consiglio Direttivo esclusivamente gli associati. Possono inoltre far parte del Consiglio Direttivo tecnici professionali volontari, quali medici, psicologi, avvocati, commercialisti ed esperti i quali pur avendo diritto di voto non possono ricoprire cariche direttive.
Nel Consiglio Direttivo non possono essere eletti i soci che ricoprono cariche direttive in altre associazioni. Tutti gli incarichi sono onorari e non hanno diritto ad alcun compenso, salvo un rimborso spese.
Il Consiglio si riunisce ordinariamente ogni quindici giorni ed ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri.
Gli avvisi di convocazione del consiglio devono essere fatte conoscere ai Consiglieri almeno sette giorni prima della sua convocazione, unitamente all'ordine del giorno salvo casi di urgenza per i quali è previsto l'avviso con telegramma.
Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito quando vi partecipi la maggioranza dei suoi componenti.
Le deliberazioni devono essere fatte a maggioranza semplice. Le votazioni sono sempre palesi.
Nel caso in cui per dimissioni o per altre cause, uno dei componenti receda dall'incarico, il direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo non eletto che resta in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo.
Nel caso decadano oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, si provvede alla nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

Articolo 14.
Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione; esso inoltre:

- Formula ogni anno, sentita I 'Assemblea, il programma generale
dell'Associazione, lo presenta per l'approvazione dell'Assemblea stessa e ne cura l'applicazione;
- Predispone il bilancio preventivo e quello consuntivo e lo sottopone per l'approvazione dell'Assemblea;
- Predispone altresì la relazione annuale e tecnica dell'attività sociale e di programmi dell'attività da svolgere;

- Predispone il bilancio preventivo e quello consuntivo e lo sottopone all'approvazione all'Assemblea;
- Predispone altresì la relazione annuale e tecnica dell'attività sociale e di programmi dell'attività da svolgere;
- Chiede al Presidente di convocare I 'Assemblea per provvedere alla sostituzione dei Consiglieri che per qualsiasi ragione siano venuti a mancare;
-
Esamina ed approva le relazioni sul lavoro svolto dal presidente;
-
Delibera sull'organizzazione di convegni e congressi e stabilisce i temi di studio;
-Stabilisce la data dell'Assemblea dà indirsi almeno una volta l'anno; Determina annualmente le quote associative;
- Decide dei casi di esclusione di associati;
-Amministra il patrimonio sociale, gestisce l'Associazione e decide di tutte le questioni che non siano di competenza dell'Assemblea
- Cura l'esecuzione delle delibere assembleari;

- Predispone bilanci
-Registra le adesioni dei nuovi soci e rilascia la tessera di adesione.

Articolo 15.
Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed ha
potere di firma.
Il Presidente, in caso di assenza o di impedimento, è sostituito dal Vice Presidente.

SC10GLIMENTO E LIQUIDAZIONE
Articolo 16.
Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la sua
liquidazione, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
L'Assemblea nomina contestualmente un liquidatore stabilendone i poteri.
L'utile netto sarà devoluto all'Associazione Italiana Leucemici, con sede.......................................................

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 17.
I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo o delle Assemblee generali saranno redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto; detti vérbali saranno conservati agli atti.
Articolo 18.
Per tutto quanto non espressamente previsto si rimanda alle norme del codice civile vigente.



UFFICIO DEL REGISTRO DI TARANTO 17/DIC. 1998 N. 18620

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