Sezione
III
Disposizioni relative al Libro III
Art.
56
Il provvedimento dell'autorità amministrativa con il quale si dispone che
si proceda all'espropriazione a norma dell'art. 838 del codice è dato con
decreto motivato del ministro competente. Il decreto deve contenere la
designazione precisa del bene soggetto a espropriazione e deve essere
notificato all'interessato, il quale può impugnarlo con ricorso al
consiglio di Stato.
Si osservano nell'espropriazione, in quanto applicabili, le norme della
legge generale sull'espropriazione per pubblica utilità.
Art.
57
Le azioni previste dagli artt. 848 e 849 del codice sono di competenza del
tribunale, qualunque sia il valore della causa.
Nel caso regolato dall'art. 849 il giudice fissa con ordinanza l'udienza
per la comparizione del rappresentante dell'associazione professionale, il
quale può delegare altra persona. Si osservano nel resto, in quanto
applicabili, le disposizioni dettate dal codice di procedura civile per i
consulenti tecnici (Cod. Proc. Civ. 61 e seguenti).
Art.
58
Le modalità e gli effetti dell'affrancazione (Cod. Civ. 971) del fondo
enfiteutico sono regolati dalle disposizioni della L. 11 giugno 1925, n.
998, e del Rd 7 febbraio 1926, n. 426.
Il prezzo di affrancazione può essere corrisposto anche in titoli del
debito pubblico consolidato di qualsiasi specie, osservate, per la
determinazione del loro valore, le disposizioni dell'art. 9 della legge
anzidetta.
Le disposizioni del primo comma del presente articolo si applicano anche
alla riduzione in misura fissa dei canoni enfiteutici, dei censi e di
altre prestazioni perpetue consistenti in una quota di prodotti naturali.
Art.
59
La domanda per la nomina dell'amministratore o per la designazione
dell'istituto di credito nei casi previsti dall'art. 1003 del codice, se
non è proposta in corso di giudizio, si propone con ricorso al presidente
del tribunale: nel caso di nomina dell'amministratore, al presidente del
tribunale del luogo in cui si trovano gli immobili o si trova la parte più
rilevante di essi.
Il presidente del tribunale provvede con decreto, sentita l'altra parte.
Contro tale provvedimento si può proporre reclamo al presidente della
corte d'appello nel termine di dieci giorni dalla notificazione.
Art.
60
Gli uffici tecnici che devono essere sentiti a norma del terzo comma
dell'art. 1092 del codice sono l'ufficio locale del genio civile e il
locale ispettorato dell'agricoltura.
Art.
61
Qualora un edificio o un gruppo di edifici appartenenti per piani o
porzioni di piano a proprietari diversi si possa dividere in parti che
abbiano le caratteristiche di edifici autonomi, il condominio può essere
sciolto e i comproprietari di ciascuna parte possono costituirsi in
condominio separato.
Lo scioglimento è deliberato dall'assemblea con la maggioranza prescritta
dal secondo comma dell'art. 1136 del codice, o e disposto dall'autorità
giudiziaria su domanda di almeno un terzo dei comproprietari di quella
parte dell'edificio della quale si chiede la separazione.
Art.
62
La disposizione del primo comma dell'articolo precedente si applica anche
se restano in comune con gli originari partecipanti alcune delle cose
indicate dall'art. 1117 del codice.
Qualora la divisione non possa attuarsi senza modificare lo stato delle
cose e occorrano opere per la sistemazione diversa dei locali o delle
dipendenze tra i condomini, lo scioglimento del condominio deve essere
deliberato dall'assemblea con la maggioranza prescritta dal quinto comma
dell'art. 1136 del codice stesso.
Art.
63
Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione
approvato dall'assemblea (Cod. Civ. 1123), l'amministratore può ottenere
decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione (Cod.
Proc. Civ. 642).
Chi subentra nei diritti di un condominio e obbligato, solidalmente con
questo (Cod. Civ. 1292 e seguenti), al pagamento dei contributi relativi
all'anno in corso e a quello precedente.
In caso di mora (Cod. Civ. 1219) nel pagamento dei contributi, che si sia
protratta per un semestre, l'amministratore, se il regolamento di
condominio ne contiene l'autorizzazione, può sospendere al condomino
moroso l'utilizzazione dei servizi comuni che sono suscettibili di
godimento separato.
Art.
64
Sulla revoca dell'amministratore, nei casi indicati dal terzo comma
dell'art. 1129 e dall'ultimo comma dell'art. 1131 del codice, il tribunale
provvede in camera di consiglio, con decreto motivato, sentito
l'amministratore medesimo.
Contro il provvedimento del tribunale può essere proposto reclamo alla
corte d'appello nel termine di dieci giorni dalla notificazione (Cod. Proc.
Civ. 137).
Art.
65
Quando per qualsiasi causa manca il legale rappresentante dei condomini,
chi intende iniziare o proseguire una lite contro i partecipanti a un
condominio può richiedere la nomina di un curatore speciale ai sensi
dell'art. 80 Cod. Proc. Civ.
Il curatore speciale deve senza indugio convocare l'assemblea dei
condomini per avere istruzioni sulla condotta della lite.
Art.
66
L'assemblea, oltre che annualmente in via ordinaria per le deliberazioni
indicate dall'art. 1135 del codice, può essere convocata in via
straordinaria dall'amministratore quando questi lo ritiene necessario o
quando ne è fatta richiesta da almeno due condomini che rappresentino un
sesto del valore dell'edificio. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla
richiesta, i detti condomini possono provvedere direttamente alla
convocazione.
In mancanza dell'amministratore, l'assemblea tanto ordinaria quanto
straordinaria può essere convocata a iniziativa di ciascun condomino.
L'avviso di convocazione deve essere comunicato ai condomini almeno cinque
giorni prima della data fissata per l'adunanza.
Art.
67
Ogni condomino può intervenire all'assemblea anche a mezzo di
rappresentante.
Qualora un piano o porzione di piano dell'edificio appartenga in proprietà
indivisa a più persone, queste hanno diritto a un solo rappresentante
nella assemblea, che è designato dai comproprietari interessati; in
mancanza provvede per sorteggio il presidente.
L'usufruttuario di un piano o porzione di piano dell'edificio esercita il
diritto di voto negli affari che attengono all'ordinaria amministrazione e
al semplice godimento delle cose e dei servizi comuni.
Nelle deliberazioni che riguardano innovazioni, ricostruzioni od opere di
manutenzione straordinaria delle parti comuni dell'edificio il diritto di
voto spetta invece al proprietario.
Art.
68
Per gli effetti indicati dagli artt. 1123, 1124, 1126 e 1136 del codice,
il regolamento di condominio deve precisare il valore proporzionale di
ciascun piano o di ciascuna porzione di piano spettante in proprietà
esclusiva ai singoli condomini (69).
I valori dei piani o delle porzioni di piano, ragguagliati a quello
dell'intero edificio, devono essere espressi in millesimi in apposita
tabella allegata al regolamento di condominio.
Nell'accertamento dei valori medesimi non si tiene conto del canone
locatizio, dei miglioramenti e dello stato di manutenzione di ciascun
piano o di ciascuna porzione di piano.
Art.
69
I valori proporzionali dei vari piani o porzioni di piano possono essere
riveduti o modificati, anche nell'interesse di un solo condomino, nei
seguenti casi:
-
quando
risulta che sono conseguenza di un errore;
-
quando,
per le mutate condizioni di una parte dell'edificio, in conseguenza
della sopraelevazione di nuovi piani, di espropriazione parziale o di
innovazioni di vasta portata, è notevolmente alterato il rapporto
originario tra i valori dei singoli piani o porzioni di piano.
Art.
70
Per le infrazioni al regolamento di condominio può essere stabilito, a
titolo di sanzione, il pagamento di una somma fino a lire cento. La somma
è devoluta al fondo di cui l'amministratore dispone per le spese
ordinarie.
Art.
71
Il registro indicato dal quarto comma dell'art. 1129 e dal terzo comma
dell'art. 1138 del codice è tenuto presso l'associazione professionale
dei proprietari di fabbricati.
Art.
72
I regolamenti di condominio non possono derogare alle disposizioni dei
precedenti artt. 63, 66, 67 e 69.
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