RECESSO DEL CONDUTTORE
Qualora,
sulla domanda del conduttore di recesso da un contratto locativo ai sensi
dell’art. 27, ultimo comma legge 27 luglio 1978 n. 392, il pretore abbia
declinato la propria competenza per ragioni di valore con provvedimento emesso
anteriormente alla data del 30 aprile 1995 ed impugnato con regolamento di
competenza, la sopravvenienza, durante la sospensione del processo ex art. 48
c.p.c., dell’art. 9 D.L. 18 ottobre 1995, modificativo dell’art. 90, comma
terzo legge 26 novembre 1990 n. 353, comporta che la causa debba essere decisa
dallo stesso pretore competente per materia per tutte le cause relative ai
rapporti di locazione di immobili urbani ex art. 8 comma secondo, n. 3 c.p.c.,
nella nuova formulazione, ancorché egli fosse incompetente secondo la legge
anteriore.
La somma versata a titolo di deposito cauzionale - conservando la funzione di garanzia in ordine all’adempimento, da parte del conduttore, di tutte le obbligazioni sorgenti dal contratto, sino al momento della risoluzione del rapporto - diventa esigibile solo da questo momento.Trib. civ. Milano, sez. X, 8 febbraio 1990, n. 1018
Incorre
nel reato di tentata estorsione il conduttore che - dopo aver dato disdetta del
contratto di locazione - richieda al locatore, approfittando della situazione
economica difficile di quest’ultimo, una "tangente" per addivenire
all’effettiva riconsegna dell’immobile.
Per
"grave motivo" di cui all’art. 4 della legge n. 392/1978 non si può
assolutamente ritenere una situazione che trae la sua origine da una scelta o
decisione del conduttore, dovendo invece trattarsi di circostanze necessitate e
causate, almeno a titolo di conoscenza, da fattori estranei alla libera
determinazione dell’interessato.Trib.
civ. Piacenza, 26 settembre 1985
L’antieconomicità
della prosecuzione dell’attività produttiva del conduttore non realizza la
condizione della sussistenza dei gravi motivi che abilitano ex art. 27, ultimo
comma, L. n. 392/78 il conduttore a recedere dal contratto, dovendo invece tali
motivi trovare la propria origine in fattori estranei alla volontà del
conduttore medesimo nonché essere imprevedibili e sopravvenuti alla conclusione
del contratto.
In
tema di recesso del conduttore ex art. 27, ultimo comma della legge n. 392 del
1978, i "gravi motivi" di cui alla norma non possono attenere
esclusivamente alla sfera della soggettiva ed unilaterale valutazione del
conduttore medesimo circa la convenienza o meno di continuare a svolgere la
propria attività nell’immobile locato.Trib.
civ. Genova, 23 marzo 1987
I
gravi motivi in presenza dei quali gli artt. 4, secondo comma, e 27 ultimo
comma, della L. n. 392 del 1978, indipendentemente dalle previsioni
contrattuali, consentono il recesso del conduttore dal contratto in qualsiasi
momento, devono collegarsi a fatti estranei alla volontà del conduttore
medesimo che, imprevedibili e sopravvenuti alla costituzione del rapporto
locativo, siano tali da rendere oltremodo gravosa per il conduttore la
persistenza del rapporto stesso. Pertanto non ricorrono detti estremi ove la
domanda di recesso sia fondata sul diniego dell’autorizzazione amministrativa
per esercitare nell’immobile locato l’attività convenuta (nella specie:
casa - albergo), ove già al momento della stipulazione del contratto non
sussistano i presupposti di fatto e di diritto per conseguire detta
autorizzazione (nella specie il diniego dell’amministrazione dipendeva dalla
insussistenza di una specifica norma regionale relativa alle case - albergo).
I
"gravi motivi" di cui all’ultimo comma dell’art. 27 della L. n.
392 del 1978, devono valutarsi contemperando i contrapposti interessi delle
parti, senza privilegiare una unilaterale violazione del conduttore, ma senza
per questo frustrare le sue legittime istanze di cogliere al meglio le
opportunità lavorative o di altra natura che gli si offrono o di limitare
eventuali perdite economiche o subire altri diversi pregiudizi in considerazione
della perduranza del vincolo contrattuale.Trib.
civ. Firenze, sez. I, 16 dicembre 1991, n.2281
I
gravi motivi in presenza dei quali gli artt. 4 comma secondo e 27 ultimo comma
della L. 27 luglio 1978, n. 392, indipendentemente dalle previsioni
contrattuali, consentono il recesso del conduttore dal contratto di locazione,
sono quelli che rendono oltremodo gravosa per quest’ultimo la consistenza del
rapporto e sopravvenuti alla costituzione del rapporto. (Nella specie, la C.S.
in base all’enunciato principio ha confermato la decisione dei giudici del
merito che aveva riconosciuto la ricorrenza di siffatto recesso con riguardo
alla mancata realizzazione di un preannunciato piano di sviluppo edilizio della
zona con effetti negativi sulle prospettive commerciali nelle quali il
conduttore aveva fatto affidamento nel momento della stipulazione del contratto
di locazione dell’immobile da destinare ad una farmacia).
Il
conduttore che per gravi motivi recede dal contratto di locazione di immobile
destinato ad una delle attività indicate dagli artt. 27 e 42 della legge
sull’equo canone prima della scadenza del termine di durata, senza il
preavviso prescritto dall’ultimo comma del citato art. 27, è tenuto al
risarcimento dei danni che il locatore provi di avere subito per l’anticipata
restituzione dell’immobile a meno che dimostri che l’immobile è stato
egualmente utilizzato dal locatore direttamente o indirettamente.Cass.
civ., sez. III, 24 maggio 1993, n. 5827
I
"gravi motivi" di cui all’ultimo comma dell’art. 27 L. 392/78
devono avere carattere oggettivo e devono collegarsi a fatti estranei alla
volontà del conduttore, imprevedibili (sia pure non in astratto ma in senso
concreto e relativo) e sopravvenuti alla costituzione del rapporto locativo, che
siano tali da rendere oltremodo gravosa per il conduttore stesso la prosecuzione
del rapporto locativo.
Sussistono
i gravi motivi legittimanti il recesso del conduttore dal contratto di locazione
ex art. 27, ultimo comma, L. n. 392/78, in caso di insufficienza dei locali
occupati in conseguenza di una oggettiva espansione dell’attività
commerciale.
I
gravi motivi, posti dal conduttore a fondamento del suo recesso unilaterale dal
contratto di locazione ex art. 27, ultimo comma, L. n. 392 del 1978, non possono
attenere alla soggettiva ed unilaterale valutazione, effettuata dal conduttore
stesso, circa la convenienza o meno di continuare ad occupare l’immobile
locato, dovendo invece concretarsi in fattori oggettivamente imprevedibili e
sopravvenuti alla costituzione del rapporto. (Nella specie, la società
conduttrice esercitò il recesso adducendo quale grave motivo l’insufficienza
dei locali oggetto del contratto di locazione, determinata dalla progressiva
espansione delle attività economiche esercitate, ove, peraltro, l’immobile
locato si era già obiettivamente rivelato inadeguato alle esigenze del
conduttore sin dall’inizio del rapporto locativo.
I
gravi motivi in presenza dei quali l’art. 4 secondo comma della L. 27 luglio
1978 n. 392, indipendentemente dalla previsione contrattuale, consente il
recesso del conduttore dal contratto di locazione in qualsiasi momento, devono
collegarsi a fatti estranei alla volontà del conduttore medesimo che,
imprevedibili e sopravvenuti alla costituzione del rapporto locativo, rendono
oltremodo gravoso per il conduttore la persistenza del rapporto stesso.Cass.
civ., sez. III, 3 febbraio 1994, n. 1098
I
gravi motivi in presenza dei quali l’art. 27, ultimo comma, della L. 27 luglio
1978, n. 392 consente il recesso del conduttore dal contratto di locazione, sono
da identificarsi in fatti estranei alla volontà del conduttore, imprevedibili e
sopravvenuti alla costituzione del rapporto locatizio.Pret.
civ. Bologna, 4 novembre 1994, n. 1423
Nella
valutazione della serietà del recesso esercitato dal conduttore ai sensi
dell’ultimo comma dell’art. 27 della legge n. 392 del 1978 - a norma del
quale, indipendentemente dalle previsioni contrattuali, il conduttore, quando
ricorrano gravi motivi, può recedere in qualsiasi momento dal contratto con
preavviso di almeno sei mesi da comunicarsi con lettera raccomandata -il giudice
deve tenere conto della corrispondenza delle ragioni del recesso a quelle
enunciate dal conduttore nell’atto di preavviso. quando questa corrispondenza
sia contestata dal locatore. In caso negativo, deve rigettare l’eccezione
fondata sul fatto che il mancato pagamento dei canoni della locazione è
sorretta da valido esercizio del potere di recesso.Cass.
civ., sez. III, 5 febbraio 1996, n. 954
Poiché
i "gravi motivi" che consentono al conduttore di un immobile, adibito
ad uso commerciale, di recedere anticipatamente dal rapporto di locazione (art.
27, ultimo comma, L. 27 luglio 1978 n. 392) devono essere sopravvenuti alla
stipula del relativo contratto ed imprevedibili a tale momento - e quindi la
fattispecie non si sovrappone a quella che consente la risoluzione per eccessiva
onerosità sopravvenuta (art. 1467 c.c.), in cui è necessario altresì che
l’evento sopravvenuto sia eccezionale ed incida sulla sinallagmaticità delle
prestazioni - se i costi di produzione - in cui rientra il canone da pagare -
dell’impresa esercitata dal conduttore sono divenuti onerosi prevalentemente a
causa dei mancati pagamenti da parte della clientela, il recesso è
ingiustificato, non trattandosi di un rischio imprevedibile.
L’art.
27 comma ottavo legge 27 luglio 1978 n. 392 che consente al conduttore il
recesso dal contratto indipendentemente dalle previsioni contrattuali quando
ricorrano gravi motivi, deve interpretarsi nel senso che tanto la intenzione del
conduttore di recedere dal contratto, quanto l’indicazione dei motivi di
recesso devono essere comunicati al locatore con lettera raccomandata (o con
altra modalità equipollente).Cass.
civ., sez. III, 14 maggio 1997, n. 4238
È
infondata, in relazione agli artt. 2 e 3 della Costituzione, la questione di
legittimità costituzionale dell’art. 6, primo comma, della L. 27 luglio 1978,
n. 392, nella parte in cui non prevede la successione nel contratto dei parenti
e affini del conduttore, con lui abitualmente conviventi, anche nell’ipotesi
di abbandono dell’immobile o di recesso dal contratto da parte del titolare
della locazione.
L’art.
27, comma 7, della L. n. 392 del 1978 consente alle parti di pattuire che il
conduttore possa recedere dal contratto in qualsiasi momento con il solo obbligo
del preavviso al locatore almeno sei mesi prima della data in cui il recesso
deve avere esecuzione, senza la contestuale indicazione delle ragioni
giustificative della disdetta, in quanto tale recesso non crea alcun effettivo
nocumento al locatore stante la sufficienza del detto preavviso per trovare un
nuovo inquilino.Cass.
civ.. sez. III, 8 agosto 1997, n. 7357
L’art.
4 della legge n. 392/1978 - che prevede che il conduttore di un immobile ad uso
abitativo possa recedere in qualsiasi momento dal contratto di locazione,
ricorrendo gravi motivi, con preavviso di almeno sei mesi - è inapplicabile ai
contratti in regime transitorio.
È
inidoneo a provocare l’anticipata risoluzione del contratto di locazione il
preavviso comunicato al locatore, ove il conduttore non adempia al doppio onere,
stabilito dall’art. 27 L. n. 392/1978, della specificazione della data
costituente il termine ultimo della locazione e dell’indicazione espressa e
chiara dei gravi motivi che giustificano la risoluzione unilaterale anticipata.
I
termini e le forme prescritti dall’art. 4 della legge 392/78 per il recesso
dal contratto di locazione non costituiscono condizioni di validità
dell’atto, bensì condizioni perché il negozio unilaterale di recesso abbia
effetto nei confronti dell’altro contraente; non può pertanto la parte
recedente eccepire l’irritualità o intempestività della propria disdetta per
resistere alla pretesa della parte destinataria che, accettando il recesso, la
faccia valere.Pret.
civ. Legnano. 10 agosto 1982, n. 135
Qualora
il conduttore receda dal contratto di locazione prima della scadenza del termine
di preavviso di mesi sei di cui all’art. 4 L. n. 392/78, l’ammissibilità
della prova per testi, circa il presunto consenso del locatore a tale recesso
anticipato, implica una necessaria distinzione a seconda che trattisi di recesso
negozialmente pattuito (primo comma art. 4 L. n. 392/78), ovvero di recesso per
gravi motivi disciplinato ex legge (secondo comma stesso articolo): nel primo
caso il presunto consenso assume il valore di un patto aggiunto o contrario al
contenuto di un documento, per cui la predetta prova per testi incontra i limiti
di cui agli artt. 2722 e 2723 cod. civ.; viceversa, nel secondo caso, esso
costituisce una circostanza di fatto che può essere liberamente oggetto di
prova testimoniale.
Qualora
il conduttore di un immobile, deducendo il proprio diritto alla risoluzione
anticipata del rapporto, e dopo aver intimato al locatore di riprenderne il
possesso, chieda ed ottenga la nomina di un sequestratario, ai sensi dell’art.
1216 secondo comma cod. civ., il successivo accertamento dell’insussistenza
dell’indicato diritto comporta che il conduttore medesimo è tenuto sia al
pagamento dei canoni fino alla scadenza del contratto, sia alla assunzione delle
spese della suddetta custodia. Pertanto, a fronte del comportamento del
sequestratario, consistente nella cessione del godimento del bene a terzi, ma
con impiego del ricavato a copertura delle spese di custodia, deve negarsi che
il conduttore possa avanzare pretese risarcitorie, non essendo riscontrabile una
sua perdita patrimoniale.
Nel
caso che il conduttore non adempia all’onere di comunicazione previsto
dall’art. 4 della legge dell’equo canone, spetta al locatore un
risarcimento, ai sensi dell’art. 1218 cod. civ., pari a sei mensilità.
In
tema di locazione di immobili urbani adibiti ad uso non abitativo, l’art. 71
della L. n. 392 del 1978 - secondo cui "le disposizioni degli artt. 27 e
42. primo comma, si applicano anche ai contratti in corso al momento
dell’entrata in vigore della presente legge non soggetti a proroga
legale" - richiama tutte le disposizioni dell’art. 27, mentre la
ulteriore precisazione ("detraendosi, per la determinazione della
durata...") concerne esclusivamente i criteri da adottare per calcolare la
durata della locazione. Pertanto, anche nel regime transitorio, trova
applicazione il disposto di cui all’ultimo comma dell’art. 27, che prevede
il recesso del conduttore dal contratto, indipendentemente dai patti
contrattuali, qualora ricorrano gravi motivi e con preavviso di almeno sei mesi
da comunicarsi con lettera raccomandata, non essendo configurabile un diritto
del conduttore alla rinuncia, immediatamente operativa, alla proroga legale
oltre la scadenza convenzionale.
In
caso di insufficienza e inadeguatezza dell’immobile locato, determinate dalla
progressiva espansione, durante il rapporto locativo, delle attività economiche
del conduttore, sussistono i gravi motivi che, ai sensi dell’art. 27, ultimo
comma, L. n. 392/1978, giustificano il recesso dal contratto del conduttore di
un immobile ad uso non abitativo. Tali motivi devono rivestire carattere
oggettivo, al fine di non far dipendere l’osservanza del contratto di
locazione da un esclusivo e soggettivo giudizio di convenienza del conduttore
insindacabile dalla controparte e come tale arbitrario.Trib.
civ. Milano, sez. X, 22 settembre 1988, n. 8128
Il
debitore non può essere considerato in mora, con le conseguenze del caso ed in
ispecie a titolo di risarcimento, ove abbia offerto la prestazione dovuta in
modo tempestivo e serio e permettendo comunque al creditore di disporre, ove
volesse, dell’oggetto integrale della prestazione dovuta; tuttavia, in tema di
locazione di immobili, il legittimo rifiuto del locatore di ricevere le chiavi
dell’immobile locato quale segno della riconsegna. in conseguenza del mancato
rispetto da parte del conduttore del termine di preavviso previsto dall’art.
27 L. n. 392/1978 e in assenza degli eventuali gravi motivi per il rilascio
anticipato dell’immobile, determina in capo al conduttore la persistenza degli
obblighi di custodia con tutte le conseguenze di legge, e principalmente
dell’obbligo del risarcimento dei danni verificatisi a causa di una omessa o
incompleta custodia del locale da parte sua.Pret.
civ. Pordenone, 10 novembre 1988, n. 300
Qualora
il conduttore si sia allontanato dall’immobile locato prima della scadenza del
contratto, manifestando implicitamente l’intenzione di rilasciarlo e non
semplicemente di non usarlo, ben può ritenersi estinto il rapporto per recesso.Pret.
civ. Firenze, 28 ottobre 1988
Qualora
il conduttore receda dal contratto di locazione avente ad oggetto immobili ad
uso abitativo, l’esercitata facoltà di recesso diviene produttiva di effetti
giuridici - con la cessazione del rapporto locatizio inter partes - alla
scadenza del termine semestrale di preavviso ex art. 4 L. 392/1978; ne consegue
che il conduttore, indipendentemente dal momento (anteriore alla scadenza di
detto termine) di materiale rilascio dell’appartamento, rimane obbligato alla
corresponsione dei canoni sino alla cessazione de jure del contratto e cioè per
sei mesi, a decorrere dalla data del preavviso stesso.Pret.
civ. Brindisi, 14 ottobre 1988
Il termine di sei mesi di preavviso previsto dall’art. 4 della L. n. 392/1978, può essere ridotto se il conduttore lo richiede e se ciò viene accettato dal locatore; costituisce accettazione tacita della richiesta di abbreviazione di detto termine, l’aver stipulato con altro conduttore contratto di locazione con decorrenza dalla data del preventivato rilascio comunicato dal conduttore.
Pret.
civ. Pordenone, 28 marzo 1988, n. 70
In
tema di provvidenze in favore delle popolazioni colpite dal terremoto del
novembre del 1980, l’art. 4 ter del dl. n. 776 del 1980 - secondo cui il
conduttore di immobili dichiarati inagibili, per i quali occorrono opere urgenti
di riattazione, ha diritto a conservare il rapporto locativo anche se è
costretto ad allontanarsi temporaneamente dall’alloggio - oltre a costituire
una deroga al motivo di recesso previsto dall’art. 59, n. 3 della L. n. 392
del 1978, comporta una mera sospensione del diritto di godimento del conduttore
(per il tempo in cui è costretto ad allontanarsi dall’immobile) e la
riviviscenza dello stesso diritto originario (e non la nascita di un diritto
nuovo se pure di contenuto identico) al venir meno dell’impedimento, sicché
il periodo di sospensione non determina alcun mutamento della durata del
rapporto. |
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