OBBLIGHI DEL LOCATORE
Le
obbligazioni del locatore derivanti dagli artt. 1575 e 1576 c.c. non comprendono
l'esecuzione di opere di modificazione o trasformazione della cosa locata, anche
se imposte da disposizioni di legge o dell'autorità sopravvenute alla consegna,
per rendere la cosa stessa specificamente idonea all'esercizio dell'attività
per la quale è stata locata.
Il
contratto di locazione impone al locatore l'obbligazione di consegnare il bene
al conduttore (art. 1575 n. 1 c.c.), con un corrispondente diritto di credito di
quest'ultimo, che deve essere fatto valere nelle normali vie di legge, e non può
essere esercitato con un'azione di diretto impossessamento, la quale, se
compiuta, integra spoglio agli effetti dell'art. 1168 c.c.
Il
mancato o ritardato rilascio della licenza di abitabilità od occupabilità non
invalida il contratto di locazione e non costituisce inadempimento del locatore,
se il conduttore abbia potuto egualmente godere in concreto della cosa locata
secondo le finalità previste dal contratto. L'inosservanza degli adempimenti
amministrativi relativi all'occupabilità o abitabilità dell'immobile può dar
luogo alla risoluzione del contratto solo quando la licenza sia stata
definitivamente negata per ragioni tecniche o igieniche e conseguentemente
l'immobile sia divenuto inidoneo all'uso per il quale era stato locato.
La
L. n. 392 del 1978 (cosiddetta dell'equo canone) disciplina i rapporti tra
locatore e conduttore, senza innovare in ordine alla normativa generale sul
condominio degli edifici, sicché l'amministratore ha diritto - ai sensi del
combinato disposto degli artt. 1123 c.c. e 63 att. stesso codice - di riscuotere
i contributi e le spese per la manutenzione delle cose comuni ed i servizi
nell'interesse comune direttamente ed esclusivamente da ciascun condomino,
restando esclusa un'azione diretta nei confronti dei conduttori delle singole
unità immobiliari.
Cass.
12 gennaio 1994, n. 246
Al
regime dei "patti in deroga" e alla proroga biennale prevista
dall'art. 11 comma 2 bis L. n. 359 del 1992 sono soggetti anche i contratti di
locazione in corso al momento dell'entrata in vigore della suddetta legge, posto
che l'espressione "contratti rinnovati successivamente all'entrata in
vigore della legge di conversione", di cui al citato art. 11 comma 2 bis,
va intesa come comprensiva di quei contratti che, quantunque stipulati o
rinnovati prima dell'entrata in vigore della legge, sono destinati a scadere (e,
quindi, potenzialmente, ad essere ulteriormente rinnovati) in epoca successiva.
Il locatore di un immobile è responsabile nei confronti del conduttore per il mancato rilascio della licenza di abitabilità solo se, in conseguenza del mancato rilascio, il conduttore non abbia potuto godere in concreto della cosa locata. La risoluzione del contratto potrà essere demandata dal conduttore soltanto quando l'abitabilità sia stata definitivamente negata.
Cass.
civ., sez. III, 16 settembre 1996, n. 8285
L'inidoneità
dell'immobile all'esercizio di una determinata attività commerciale o
industriale per la quale è stato locato (che può consistere anche nella
mancanza dei requisiti all'uopo prescritti dalla pubblica autorità) non
comporta per il locatore l'obbligo di operare modificazioni o trasformazioni che
non siano state poste a suo carico dal contratto, poiché al locatore incombe
l'obbligo di conservare, non già di modificare, lo stato esistente al momento
della stipula della locazione, che il conduttore ha riconosciuto idoneo all'uso
pattuito. (Nella specie, la S.C. - sulla base del principio sopra enunciato - ha
reputato corretta la decisione del giudice del merito che aveva escluso
l'esistenza del vizio occulto nella mancanza di "galleggiamento del
solaio" - necessario per attutire i rumori e le vibrazioni prodotti dal
gioco del bowling, per l'esercizio del quale gli ambienti erano stati locati -
che non era stato promesso dal locatore e che il conduttore non aveva ragione di
attendersi).Cass. civ., sez. III, 25
febbraio 1981, n. 1142
La
consegna di cosa che risulti inidonea a realizzare l'interesse del conduttore
non comporta la responsabilità del locatore per violazione del dovere di cui
all'art. 1575 n. 1 c.c. e non esonera il conduttore dall'obbligazione di
pagamento del corrispettivo quando risulti che il conduttore conoscendo la
possibile inettitudine dell'oggetto della prestazione abbia accettato il rischio
economico come rientrante nella normalità dell'esecuzione della prestazione
stessa.Cass.
civ., sez. III, 27 marzo 1997, n. 2748
La
consegna di cosa inidonea a realizzare l'interesse del conduttore non comporta
la responsabilità del locatore per violazione del dovere di cui all'art. 1575
n. 1 c.c. quando risulti che il conduttore conosceva la possibile inettitudine
dell'oggetto della prestazione, accettando di conseguenza il rischio economico
come rientrante nella normalità dell'esecuzione della prestazione.
Con
riguardo alla liquidazione del danno, che il locatore di immobile adibito ad
esercizio commerciale debba risarcire al conduttore, per l'impossibilità di
godere del bene fino alla scadenza del relativo contratto, va negata la
possibilità di computare autonomamente, in aggiunta al mancato guadagno del
conduttore stesso, le spese da questi sostenute per l'acquisto delle
attrezzature necessarie a quell'esercizio, ove tali attrezzature siano da
considerarsi del tutto deprezzate o non utilmente asportabili all'indicata data
di scadenza del contratto, perché, in tale situazione, il ristoro del mancato
gua-dagno esclude la rimborsabilità di dette spese, che vanno conside-rate
quali elementi passivi in ragione delle quote d'ammortamento, ad imputare a
ciascun esercizio per la durata contrattualmente pre-vista della locazione.Cass.
civ., sez. III, 10 giugno 1983, n. 3989
Negli
obblighi del locatore di consegnare la cosa in buono stato di manutenzione e di
mantenerla in istato da servire all'uso convenuto non rientra quello di
apportare alla cosa stessa le modifiche e aggiunte occorrenti per renderla
idonea alla destinazione pattuita, né quella di assicurare al conduttore la
possibilità di apportarvele egli stesso. Ciò, tuttavia, non esclude che le
parti possano concludere un accordo in tal senso, fatto salvo il problema della
sua qualificazione e dell'eventuale carattere misto che il contratto potrebbe
assumere in determinate ipotesi.
Le
obbligazioni, poste a carico del locatore dai nn. 1 e 2 dell'art. 1575 c.c., di
consegnare al conduttore la cosa locata in buono stato di manutenzione e di
mantenerla in istato di servire all'uso convenuto, non comprendono quella di
apportare alla cosa stessa le modificazioni o aggiunte necessarie per renderla
idonea all'uso convenuto, né di assicurare al conduttore la possibilità di
apportarvi egli stesso quelle modificazioni o aggiunte. L'originaria mancanza
nell'immobile locato di un impianto o accessorio necessario perché esso possa
venir adibito dal conduttore all'uso convenuto, non dà luogo alla garanzia per
vizi della cosa locata se tale mancanza era conosciuta dal conduttore o
facilmente riconoscibile.Cass. civ., sez.
III, 10 luglio 1974, n. 2043
La
locazione è contratto consensuale che si perfeziona con l'accordo delle parti,
si che la consegna della cosa non rientra nella fase formativa del rapporto, ma
costituisce il primo ed ineliminabile obbligo del locatore, che condiziona la
nascita degli obblighi e delle responsabilità ulteriori nonché il consolidarsi
della posizione del conduttore quale titolare di un diritto personale di
godimento.
Nel
vigore del regime vincolistico delle locazioni urbane il locatore non è tenuto
ad effettuare le riparazioni di cui agli artt. 1575, 1576 e 1577 c.c., essendo
stata sostituita alla relativa disciplina generale del codice civile quella
speciale prevista dall'art. 41 della L. 23 maggio 1950, n. 253, alla stregua
della quale è concessa al conduttore soltanto la facoltà di provvedere
direttamente a dette riparazioni, previa autorizzazione del pretore, dopo che il
locatore, interpellato con lettera raccomandata, abbia risposto, espressamente o
tacitamente in senso negativo. In difetto di siffatto rimedio il conduttore può
chiedere solamente la risoluzione del contratto, senza poter vantare alcun
diritto al risarcimento, per i danni che possano essergli derivati dalla mancata
esecuzione delle riparazioni, non essendo configurabile la violazione di alcun
obbligo da parte del locatore.
Cass.
civ., sez. III, 25 giugno 1990, n. 6408
Cass.
civ., sez. III, 29 aprile 1980, n. 2856
Cass.
civ., sez. III, 3 luglio 1979, n. 3766
Cass.
civ., sez. III, 9 novembre 1977, n. 4820
Cass.
civ., sez. III, 14 gennaio 1977, n. 192.
Il
locatore il quale mantenga un proprio immobile, diverso da quello locato, in
modo da recare pregiudizio al godimento di quest'ultimo da parte del relativo
conduttore, viola l'obbligo previsto dall'art. 1575 n. 2 c.c. di far godere al
conduttore la cosa locata secondo la destinazione pattuita.Cass.
civ., sez. III, 25 gennaio 1991, n. 759
Con
riguardo alle locazioni di immobili adibiti ad uso noti abitativo, la
pattuizione che, in deroga a quanto disposto dagli artt. 1576 e 1609 cod. civ.,
impone al conduttore l'obbligo sia della manutenzione ordinaria che di quella
straordinaria relativa agli impianti ed alle attrezzature particolari (nella
specie si trattava di locale ad uso autorimessa ed officina), restando a carico
del locatore soltanto le riparazioni delle strutture murarie, non incorre nella
sanzione di nullità stabilita dall'art. 79, primo comma, della L. n. 392 del
1978, atteso che la disciplina delle suddette locazioni non contempla anche
l'art. 23 di tale legge in tema di riparazioni straordinarie, né la
predeterminazione legale di limiti massimi del canone, suscettibili di
superamento in caso di attribuzione convenzionale dell'onere economico delle
spese di manutenzione.Cass.
civ., sez. III, 15 marzo 1989, n. 1303
Seppure
le riparazioni di piccola manutenzione dell'immobile locato, dipendenti da
deterioramenti prodotti dall'uso, devono essere effettuate dall'inquilino ai
sensi dell'art. 1576 c.c., la responsabilità nei confronti dei terzi per danni
prodotti dalla cosa deve farsi risalire al proprietario al quale - in base al
generale principio di cui all'art. 2051 c.c. - incombe l'obbligo della custodia
e che, quale possessore dell'immobile, conserva i suoi poteri di ingerenza e di
vigilanza sulla cosa locata e deve impedire che i terzi subiscano nocumento,
senza che possa rilevare la facoltà di rivalsa nei confronti del conduttore.Cass.
civ., sez. III, 12 marzo 1983, n. 1868
La
sospensione necessaria del processo, prevista dall'art. 295 c.p.c., deve essere
disposta soltanto quando la preventiva definizione di una controversia civile,
penale o amministrativa, avente carattere pregiudiziale e dalla cui risoluzione
dipende la decisione della causa, sia imposta da un'espressa norma di legge
ovvero ne costituisca l'indispensabile antecedente logico-giuridico il cui
accertamento venga postulato con autorità di giudicato. (Nella specie, il
giudice del merito - in una causa promossa per sentire dichiarare la nullità
della deliberazione condominiale con la quale era stato concesso in locazione un
intero immobile di proprietà comune alle parti - aveva escluso il carattere
pregiudiziale della separata causa promossa tra le stesse per l'accertamento
della comoda divisibilità del bene, sul presupposto che tale accertamento
avrebbe risolto solo la questione dell'attribuzione del cespite ai
comproprietari pro quota, non quella della sua utilizzabilità diretta o
indiretta. La S.C. ha confermato la pronuncia, ribadendo il principio di cui
alla massima). L'uso indiretto della cosa comune (nella specie, mediante
locazione), incidendo sull'estensione del diritto reale che ciascun comunista
possiede sull'intero bene indiviso, può essere disposto dal giudice o
deliberato dall'assemblea dei condomini a maggioranza, soltanto quando non sia
possibile o ragionevole l'uso promiscuo, sempreché la cosa comune non consenta
una divisione, sia pure approssimativa, del godimento. L'indivisibilità del
godimento costituisce il presupposto per l'insorgenza del potere assembleare
circa l'uso indiretto, onde la deliberazione che l'adotta senza che ne ricorrano
le condizioni è nulla, quale che sia la maggioranza, salvoché ricorra
l'unanimità.
Cass.
19 ottobre 1994,
n. 8528
Il
credito del locatore per il pagamento degli oneri condominiali posti a carico
del conduttore dall'art. 9 della legge sull'equo canone si prescrive nel termine
di due anni indicato dall'art. 6 della L. 22 dicembre 1973, n. 841 per il
diritto del locatore al rimborso delle spese sostenute per la fornitura dei
servizi posti, per contratto, a carico del conduttore, perché tale norma, anche
se inserita in una legge relativa alla proroga dei contratti di locazione degli
immobili ad uso d'abitazione, introduce una deroga al principio codicistico
della prescrizione quinquennale del canone di locazione e di ogni altro
corrispettivo di locazione fissato dall'art. 2948, n. 3, c.c. che risponde ad
un'esigenza di rapida definizione di quell'accessorio rapporto giuridico, comune
ad ogni locazione, e che è, pertanto, applicabile anche agli oneri accessori
dovuti dal conduttore in base all'art. 9 della L. 27 luglio 1978, n. 392, senza
che a ciò osti l'art. 84 di quest'ultima legge che, disponendo l'abrogazione di
tutte le norme incompatibili con la legge sull'equo canone, non può essere
riferita anche alla disposizione in materia di prescrizione del sopra citato
art. 6, che trascende il regime vincolistico.In tema di condominio negli
edifici, dal combinato disposto degli artt. 1137 c.c., 9 e 10 della L. 27 luglio
1978, n. 392 si desume che il conduttore, il quale abbia partecipato
all'assemblea condominiale avente ad oggetto le spese e le modalità di gestione
dei servizi di riscaldamento e condizionamento d'aria o sia stato posto in
condizione di parteciparvi, contribuendo alla relativa deliberazione, non può,
nel caso che abbia omesso di impugnare la deliberazione stessa, sottrarsi dal
rimborsare al condomino - locatore le menzionate spese, a meno che non provi,
nel caso che lamenti la mancanza o l'insufficienza della relativa fornitura, che
esse derivino da difetti o guasti della parte dell'impianto di esclusiva
proprietà del condomino - locatore stesso (art. 1117 c.c.), la cui riparazione
sia posta dalla legge a carico di quest'ultimo (artt. 1575 e 1576 c.c.).
Cass.
Civ., 22/04/95, n. 4588
L'obbligo
del locatore di mantenere la cosa locata in istato da servire all'uso convenuto,
di cui all'art. 1575 n. 2 c.c., presuppone il riconoscimento da parte del
conduttore dell'idoneità della cosa al detto uso al momento della consegna.
L'obbligo del locatore di mantenere la cosa locata in istato da servire all'uso
convenuto, di cui all'art. 1575 n. 2 c.c., consiste nel provvedere a tutte le
riparazioni necessarie a mantenere la cosa in quello stato, a conservare, cioè,
lo stato esistente all'atto della stipulazione del contratto in relazione alla
destinazione considerata. Esso, non può, invece, comprendere successive
modificazioni o trasformazioni che, noti previste dal contratto, ineriscano
all'idoneità specifica dell'immobile all'esercizio di una determinata attività
industriale o commerciale per il quale è stato locato, in relazione a dati
requisiti ed alle relative opere imposte dall'autorità per tale esercizio.
La
garanzia dovuta dal locatore per i vizi della cosa locata (art. 1578 c.c.) è
fondata sul presupposto che la cosa sia in condizioni di poter esser goduta, e
va distinta dall'obbligazione relativa alla manutenzione (artt. 1575, ti. 2, e
1576 cc.), che impone al locatore di provvedere tempestivamente alle riparazioni
necessarie a mantenere la cosa locata in istato da servire all'uso convenuto.
Dalla responsabilità per l'inadempimento ditale obbligazione, il locatore può
liberarsi solo provando, a norma dell'art. 1218 c.c., che l'inadempimento è
dovuto a causa a lui non imputabile. (Nella specie era stata affermata la
responsabilità del locatore per i danni subiti dal conduttore di un magazzino
per infiltrazioni d'acqua dal tetto, sul rilievo che l'ignoranza, da parte del
locatore, del verificarsi delle lamentate infiltrazioni, non escludeva
l'obbligo, a suo carico, di curare con particolare diligenza la manutenzione del
tetto, del quale conosceva lo stato, prevenendo o troncando all'inizio
inconvenienti facilmente prevedibili).Cass.
civ., sez. III, 15dicembre 1972, n. 3620
La
destinazione particolare dell'immobile locato, tale da richiedere che l'immobile
stesso sia dotato di precise caratteristiche e che ottenga specifiche licenze
amministrative, diventa rilevante, quale condizione di efficacia, o quale
elemento presupposto, o, infine, quale contenuto dell'obbligo assunto dal
locatore della garanzia di pacifico godimento dell'immobile in relazione all'uso
convenuto, soltanto ove abbia formato oggetto di specifica pattuizione, non
essendo sufficiente la mera enunciazione nel contratto che la locazione sia
stipulata per un certo uso e l'attestazione del riconoscimento della idoneità
dell'immobile da parte del conduttore.
In
regime di proroga legale della locazione il locatore è esonerato dalle
obbligazioni di cui agli artt. 1575 n. 2 e 1576 primo comma c.c. (mantenimento
della cosa in modo da servire all'uso, ovvero in buono stato locativo) ma noti
dall'obbligo di garanzia per molestie di diritto.
Cass.
civ., sez. II, 28 aprile 1982, n. 2652
Durante
il rapporto di locazione, il locatore noti può considerarsi dispensato
dall'obbligo di vigilanza e di custodia della cosa locata, sia per la parte di
immobile di sua esclusiva proprietà sia per le parti comuni dell'edificio,
trattandosi di un obbligo strettamente connesso con quelli a suo carico, di
manutenzione e di riparazione dell'immobile locato.
Cass.
civ., sez. III, 12 marzo 1982, n. 1868.
La
responsabilità del locatore per infrazioni, da parte del conduttore, al
regolamento condominiale, legittimamente può essere fondata sulla mera qualità
di locatore del primo, in quanto, con il fatto stesso di assumere tale qualità
riguardo ad un locale facente parte del condominio, esso locatore viene a
trovarsi in una posizione di ingerenza nell'organizzazione condominiale, e ad
esercitare di fatto poteri corrispondenti all'esercizio dei diritti
condominiali, con correlativo onere, da parte sua, di controllo sull'operato del
conduttore in funzione del rispetto delle norme proprie di quell'organizzazione.Cass.
civ., sez. II, 17 luglio 1973, n. 2093
L'obbligo
del locatore, assunto verso il conduttore al momento della stipula del contratto
di locazione, di eseguire o far eseguire lavori, anche di modifica strutturale
sull'immobile, non scaturisce da un autonomo contratto di appalto, se essi sono
funzionali all'uso pattuito, ma costituisce adempimento, nell'esercizio
dell'autonomia delle parti, degli obblighi del locatore stabiliti dall'art. 1575
c.c.
Le
spese rese necessarie dall'attività svolta dal conduttore per l'adeguamento
alle norme igienico-sanitarie degli impianti di un immobile locato ad uso
industriale, non sono a carico del locatore in difetto di uno specifico impegno
assunto in tal senso.
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