La
controversia relativa alla restituzione del deposito cauzionale è diversa da
quella per la quale è previsto il rito speciale e va devoluta al giudice
competente ratione valoris secondo i principi generali.
Pret.
civ. Molfetta, 3 aprile 1987, n. 44
In
tema di locazione, l’obbligazione del locatore di restituire il deposito
cauzionale versato dal conduttore, a garanzia degli obblighi contrattuali, sorge
al termine della locazione non appena avvenuto il rilascio dell’immobile
locato, con la conseguenza che, ove il locatore trattenga la somma anche dopo il
rilascio dell’immobile da parte del conduttore, senza proporre domanda
giudiziale per l’attribuzione, in tutto o in parte, della stessa a copertura
di specifici danni subiti, la sua obbligazione di restituzione ha per oggetto un
credito liquido ed esigibile, che legittima il conduttore ad ottenere decreto
ingiuntivo. In tal caso i diritti del locatore potranno essere fatti valere in
sede di opposizione all’ingiunzione, sempre che la sua pretesa sia compresa
nei limiti della competenza del giudice che ha emesso il decreto.
Cass.
civ., sez. III, 9 novembre 1989, n. 4725
La
somma versata a titolo di deposito cauzionale - conservando la funzione di
garanzia in ordine all’adempimento, da parte del conduttore, di tutte le
obbligazioni sorgenti dal contratto, sino al momento della risoluzione del
rapporto - diventa esigibile solo da questo momento.
Trib.
civ. Milano, sez. X, 8 febbraio 1990, n. 1018
In
tema di locazioni di immobili urbani, il patto contrattuale che preveda il
versamento del deposito cauzionale su libretto di risparmio intestato al
conduttore con capitalizzazione degli interessi è affetto da nullità
rilevabile anche d’ufficio dal giudice, ex art. 79, L. n. 392/1978, nei limiti
in cui da esso consegua un trattamento deteriore per il conduttore rispetto a
quello stabilito dall art. 11 della stessa legge, per il quale il deposito
cauzionale "è produttivo di interessi legali che debbono essere
corrisposti al conduttore alla fine di ogni anno".
Pret.
civ. Milano, 20 aprile 1990
È
nulla la clausola di un contratto di locazione avente ad oggetto l’imposizione
al conduttore di un secondo deposito cauzionale.
Trib.
civ. Roma, sez. III, 11 giugno 1990
In
tema di locazioni di immobili urbani, l’art. 11 della L. 27 luglio 1978 n. 392
- il quale, disponendo che il deposito cauzionale non può essere superiore a
tre mensilità del canone produttive di interessi legali da corrispondere al
conduttore alla fine di ogni anno, ha abrogato per incompatibilità, ai sensi
del successivo art. 84, l’art. 4 della L. 22 dicembre 1973 n. 841, statuente
che il deposito cauzionale non poteva essere superiore a due mensilità del
canone e doveva essere depositato su conto bancario vincolato - pur applicandosi
come jus superveniens, a decorrere dall’entrata in vigore della citata legge
n. 392 del 1978, non solo ai rapporti di nuova costituzione ma anche a quelli in
corso, in regime transitorio, non può trovare applicazione con riferimento a
quei contratti per i quali, sempre alla data di entrata in vigore della legge
sia in corso un giudizio, poiché a questi rapporti continuano ad applicarsi le
leggi precedenti (nella specie il citato art. 4 della legge n. 841 del 1973), ai
sensi dell’art. 82 della legge n. 392 del 1978, il quale si riferisce sia alla
disciplina sostanziale che a quella processuale in materia di locazioni urbane.
Cass.
civ., sez. III, 27 luglio 1990, n. 7580
Possono
essere considerate nulle, ai sensi del combinato disposto degli artt. 79 e 11,
L. n. 392/1978, soltanto le clausole tendenti a costituire forme di garanzia
assimilabili (quanto al contenuto ed all’oggetto) al deposito di cui al citato
art. 11, limitatamente alla parte eccedente la misura ivi fissata; ne deriva che
deve affermarsi la piena validità della clausola che preveda l’obbligo del
conduttore di fornire garanzia fidejussoria, atteso che, così formulata,
l’obbligazione non comporta necessariamente, per il conduttore stesso, quella
privazione di mezzi finanziari, che il citato art. 11, intende sanzionare.
Trib.
civ. Verona. sez. III, 22 agosto 1990, n. 1401
La
somma versata dal conduttore al locatore a garanzia del pagamento del canone,
della restitutio in integrum e per la copertura degli aumenti previsti e
prevedibili del canone per effetto degli scatti ISTAT, s’intende versata a
titolo di deposito cauzionale (e non a fondo perduto) e l’eventuale vertenza
relativa all’attribuzione di detta somma è assoggettata alla disciplina
ordinaria della competenza per valore.
Trib.
civ. Napoli, sez. VI, 29 dicembre 1990, n. 13562
Il
mancato versamento del deposito cauzionale è motivo di risoluzione del
contratto locatizio.
Trib.
civ. Brescia, sez. III, 17 febbraio 1992
Sono
valide le clausole di pagamento anticipato del canone annuo di locazione degli
immobili urbani per uso non abitativo, soggetti al regime della legge
sull’equo canone, non essendo applicabile il divieto dell’art. 11 di tale
legge, che si riferisce esclusivamente al deposito cauzionale, né la
disposizione dell’art. 2 ter. della L. 12 agosto 1974, n. 351 (che commina la
nullità delle clausole di pagamento anticipato del canone per periodi superiori
a tre mesi) che è stata implicitamente abrogata non essendo compatibile con la
libertà di determinazione del canone locativo degli immobili per uso non
abitativo consentita alle parti dalla legge sull’equo canone.
Cass.
civ., sez. III, 25 maggio 1992, n. 6247
In
materia di locazione di immobili urbani il diritto del conduttore di ottenere la
restituzione del deposito cauzionale si prescrive nel termine ordinario
decennale, atteso che la funzione di mera garanzia del suddetto deposito ne
esclude l’assimilabilità al canone o, comunque, ad un corrispettivo della
locazione, e che la prescrizione breve quinquennale riguarda esclusivamente
l’azione del locatore volta al pagamento del canone.
Cass.
civ., sez. III, 5 giugno 1992, n. 6941
A
norma dell’ art. 11, della L. 27 luglio 1978, n. 392, gli interessi legali sul
deposito cauzionale devono essere corrisposti dal locatore alla fine di ogni
anno senza che occorra una richiesta del conduttore, e, se non si è cosi
provveduto, vanno restituiti unitamente al deposito una volta che il vincolo
contrattuale sia stato risolto ed il conduttore abbia integralmente adempiuto
alle proprie obbligazioni.
Cass.
civ., sez. III, 28 luglio 1993, n. 8405
L’obbligo
del locatore di un immobile urbano, di corrispondere al conduttore gli interessi
legali sul deposito cauzionale versato da quest’ultimo - obbligo stabilito non
soltanto dall’art. 11, L. n. 392 del 1978 (norma applicabile anche ai
contratti in corso alla sua entrata in vigore), ma anche dall’art. 4, L. n.
841 del 1973 - ha natura imperativa, in quanto persegue finalità di ordine
generale, tutelando il contraente più debole ed impedendo che la cauzione,
mediante i frutti percepibili dal locatore, possa tradursi in un incremento del
corrispettivo della locazione; con la conseguenza che tali interessi devono
essere corrisposti al conduttore anche in difetto di una sua espressa richiesta.
Cass.
civ., sez. III, 27 gennaio 1995, n. 979
Similmente
agli interessi sui salari e sulle altre prestazioni dei lavoratori, per i quali
la prescrizione non può che decorrere dalla cessazione del rapporto di lavoro,
per gli interessi sulla cauzione versata all’atto della stipula del contratto
di locazione la prescrizione non potrà mai decorrere durante il rapporto di
locazione ma soltanto dalla cessazione del medesimo.
Pret.
civ. Parma, 4 gennaio 1996
L’obbligo
del locatore di restituire il deposito cauzionale sorge al termine della
locazione, ma soltanto se il conduttore abbia integralmente adempiuto alle
proprie obbligazioni, giacché, diversamente, assume rilievo la funzione
specifica del deposito, che è quella di garantire preventivamente il locatore
dagli inadempimenti del conduttore. (Nella specie il locatore aveva dedotto che
la conduttrice, essendo receduta senza preavviso, gli aveva cagionato un danno
di importo corrispondente al cumulo dei canoni scaduti durante tutto il periodo
per il quale l’immobile era rimasto sfitto).
Cass.
civ., sez. III, 20 gennaio 1997, n. 538
Il
locatore, ancorché abbia ottenuto un titolo esecutivo per l’intera somma
dovuta dal conduttore per il mancato pagamento dei canoni, può soddisfare anche
in parte il suo credito con il deposito cauzionale ed eccepire l’estinzione
del credito di restituzione del deposito del conduttore per effetto della
compensazione con il proprio credito pregiudicando in tal modo le eventuali
successive pretese del terzo creditore pignorante ex art. 543 c.p.c..
Cass.
civ., sez. III, 8 agosto 1997, n. 7360
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