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Sentenze Corte di Cassazione

DELIBERE ASSEMBLEARI

IMPUGNAZIONE DELLE DELIBERE ASSEMBLEARI

Il sindacato dell'autorità giurisdizionale sulle decisioni condominiali non può estendersi al controllo del potere discrezionale che l'assemblea esercita quale organo sovrano della volontà dei condomini, ma deve limitarsi al riscontro della legittimità. L’Autorità giurisdizionale non può effettuare una valutazione di merito sulle delibere assembleari né un controllo del potere discrezionale che l’assemblea esercita quale organo sovrano della volontà dei condomini. Il Giudice «deve limitarsi al riscontro della legittimità che, oltre ad avere riguardo alle norme di legge o del regolamento condominiale, deve comprendere anche l'eccesso di potere, ravvisabile quando la decisione sia deviata dal suo modo di essere, perché in tal caso il giudice non controlla l'opportunità o la convenienza della soluzione adottata dalla delibera impugnata, ma deve stabilire solo che essa sia o meno il risultato del legittimo esercizio del potere discrezionale dell'organo deliberante.

*Cass. civ., Sez. II,  Sentenza  3 Dicembre 2008 , n. 28734

 

Pur ammettendo la possibilità di impugnazione di una delibera assembleare condominiale con atto di citazione invece che con ricorso, al fine di verificare la tempestività dell'azione stessa e quindi l'osservanza del termine di cui all'art. 1137 terzo comma c.c., occorre avere riguardo al momento del deposito della citazione e non a quello della sua notifica. Una volta ammessa la possibilità di impugnare una delibera di assemblea condominiale, oltre che con ricorso, anche con atto di citazione, l'assunto secondo cui anche in tale ultima ipotesi occorrerebbe applicare la disciplina di un diverso tipo di atto, ovvero il ricorso, si rivela intrinsecamente contraddittoria, posto che dà luogo ad una incongrua contaminazione normativa (Cass. 11.4.2006 n. 8440)

Cass. civ.,  Sentenza  28 Maggio 2008 , n. 14007

 

In materia di condominio degli edifici, per l’avviso di convocazione dell'assemblea, obbligatorio per tutti i condomini ai fini della sua regolare costituzione, non è previsto alcun obbligo di forma che il relativo invito a partecipare debba rivestire, tanto che la comunicazione può essere fatta anche oralmente, in base al principio di libertà delle forme, laddove queste non siano prescritte dalla legge o convenute dalle parti, ai sensi degli artt. 1350 e 1352 c.c. ovvero, in materia di condominio, quando tale principio non sia derogato dal regolamento che imponga particolari modalità di notifica, in mancanza delle quali l'assemblea non può essere ritenuta regolarmente costituita.

Cass. civ.,  Sentenza  1 Aprile 2008 , n. 8449

 

 

 

 

 

 

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