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Sentenze
Corte di Cassazione |
ASCENSORE
CONDOMINIALE
Se
in un unico complesso condominiale esiste una pluralità di servizi di cose
comuni, ciascuna delle quali serve, per obiettiva destinazione, in modo
esclusivo all'uso e al godimento di una parte soltanto dell'immobile, essa cosa
o servizio deve considerarsi comune non già alla totalità dei condomini. bensì
soltanto a quella parte di essi al cui uso comune è funzionalmente e
strutturalmente destinata. (Nella specie, in relazione ad un edificio
condominiale fornito di due scale, ciascuna delle quali destinata a servire
esclusivamente gli appartamenti cui dà accesso, è stato escluso che,
deliberata la installazione dell'ascensore in una delle scale, potesse opporvisi
un condomino proprietario di appartamento servito dall'altra scala).Cass.
civ., 26 gennaio 1971, n. 196
In
un condominio ove siano due scale è da applicarsi per il collocamento
dell'ascensore il condominio parziale; inoltre in applicazione dell'art. 2, L.
n. 13/89 le maggioranze sono quelle previste dall'art. 1136 secondo e terzo
comma c.c.Trib.
civ. Milano, 12 aprile 1990
In
un condominio multiscale e dovendo occupare gli ascensori parte del cortile
comune le decisioni spettano all'assemblea globale. Per il vantaggio che
l'innovazione porta può essere sacrificato l'uso degli spazi occupati dagli
impianti degli ascensori stessi.
Trib.
civ. Milano, 21 dicembre 1989
Nei
regolamenti condominiali, accettati in seno agli atti di acquisto delle singole
unità immobiliari. hanno natura negoziale solo quelle disposizioni che incidono
nella sfera dei diritti soggettivi dei condomini, mentre hanno natura
tipicamente regolamentare quelle che concernono le modalità d 'uso delle cose
comuni e, in genere, l’organizzazione e il funzionamento dei servizi
condominiali, e che non riguardano quindi il diritto alloro godimento, né
qualsivoglia altro diritto spettante ai condomini come tali. Le disposizioni
oggettivamente regolamentari, a differenza di quelle a contenuto negoziale,
possono essere modificate con deliberazione assembleare maggioritaria, ai sensi
dell'art. 1136 c.c., pur se formalmente inserite in un regolamento a tipo
contrattuale. (Nella specie, la Suprema Corte ha affermato le legittimità della
deliberazione assembleare maggioritaria, che aveva disposto l'installazione di
una gettoniera nell'ascensore, in deroga alla disposizione a contenuto
regolamentare, fissata in un regolamento condominiale a tipo contrattuale,
prevedente un sistema diverso di pagamento delle spese relative all'ascensore
stesso).Cass.
civ., sez. II, 12 marzo 1976. n. 864
L'installazione
della gettoniera al servizio dell'ascensore, comporta una notevole incidenza
sull'economia del servizio in quanto risulta addirittura mutato il sistema di
reperimento dei fondi necessari per l'esercizio del servizio.
Trib.
civ. Roma, 25 marzo 1964, n. 1225
Gli
ascensori e gli impianti di riscaldamento, comprese le caldaie ed i bruciatori,
sono parti integranti degli edifici nei quali sono installati, e non semplici
pertinenze; essi, infatti, non hanno una funzione propria, ancorché
complementare e subordinata rispetto a quella degli edifici, ma partecipano alla
funzione complessiva ed unitaria degli edifici medesimi, quali elementi
essenziali alla loro destinazione, da ciò consegue che l'ascensore e l'impianto
di riscaldamento non sono pignorabili, come beni mobili, separatamente
dall'edificio in cui sono installati, e che I' opposizione con la quale il
debitore deduca detta impignorabilità, in quanto tendente a contestare il
diritto del creditore di agire esecutivamente su quei beni, configura, ai sensi
dell'art. 615 c.p.c., opposizione all'esecuzione, e non opposizione agli atti
esecutivi.Cass.
civ., sez. III, 27 febbraio 1976, n. 654
La
installazione in un edificio in condominio (o in una parte di esso) di un
ascensore di cui prima esso era sprovvisto costituisce, ai sensi dell'art. 1120.
primo comma, c.c., una innovazione, con la conseguenza che la relativa
deliberazione deve essere presa con la maggioranza di cui al quinto comma
dell'art. 1136 c.c., secondo cui l'approvazione deve avvenire "con un
numero di voti che rappresenti la maggioranza dei partecipanti al condominio e i
due terzi del valore dell'edificio". L'installazione di un ascensore in un
edificio in condominio (o parte autonoma di esso), che ne sia sprovvisto, può
essere attuata, riflettendo un servizio suscettibile di separata utilizzazione,
anche a cura e spese di taluni condomini soltanto, purché sia fatto salvo il
diritto degli altri di partecipare in qualunque tempo ai vantaggi della
innovazione, contribuendo nelle spese di esecuzione dell'impianto ed in quelle
di manutenzione dell'opera. Sono innovazioni vietate, che, quindi, debbono
essere approvate dalla unanimità dei condomini, soltanto quelle che, pur
essendo volute dalla maggioranza nell'interesse del condominio, compromettono la
facoltà di godimento di uno o di alcuni condomini in confronto degli altri,
mentre non lo sono quelle che compromettono qualche facoltà di godimento per
tutti i condomini. A meno che il danno che subiscono alcuni condomini non sia
compensato dal vantaggio. Pertanto, qualora, al posto della tromba delle scale e
dell'andito corrispondente a pianterreno, si immette un impianto di ascensore, a
cura e spese di alcuni condomini soltanto, il venir meno dell'utilizzazione di
dette parti comuni dell'edificio nell'identico modo originario non contrasta con
la norma del secondo comma dell'art. 1120 c.c. perché, se pur resta eliminata
la possibilità di un certo tipo di godimento, al suo posto se ne offre uno
diverso, ma di contenuto migliore, onde la posizione dei dissenzienti è
salvaguardata dalla possibilità di entrare a far parte della comunione del
nuovo impianto.
Cass.
civ., sez. II, 9 luglio 1975, n. 2696
Sussiste,
alla stregua dell'art. 1102 cod. civ., il diritto del condomino di installare, a
proprie cure e spese, un impianto di ascensore nel vano delle scale in cui è
ubicata la propria unità immobiliare, salva la facoltà di ogni altro condomino
interessato di richiedere la partecipazione all'utilizzo dell'opera, previa
corresponsione delle quote di spesa dovute secondo legge.
Trib.
civ. Milano, sez. VIII, 12 ottobre 1989 e cond. 1990, 543.
Costituisce
innovazione vietata ex art. 1120, secondo comma, c.c., l'installazione di un
impianto di ascensore che, rispettando le dimensioni minime della cabina
previste dalle prescrizioni tecniche sia della legge nazionale che di quella
regionale, comporti una riduzione del piano di calpestio dei vari piani.
Trib.
civ. Milano, 23 settembre 1991 e cond. 1992, 138.
Ciascun
condomino può procedere alla installazione, a proprie cure e spese, di un
impianto di ascensore, salva la facoltà degli altri condomini di chiedere la
partecipazione all'uso previa corresponsione della quota di spesa, e sempreché
non venga alterata la destinazione della cosa comune e non venga impedito agli
altri condomini di farne parimenti uso.
Pret.
civ. Messina, ord. 7 dicembre 1991, in Giur. mer. 1993, 351.
Nel
caso in cui i condomini siano gravati, in base ad un atto pubblico di acquisto,
dalla servitù passiva di installazione di un ascensore a favore di una singola
porzione immobiliare, non occorre una nuova manifestazione di volontà in sede
di assemblea condominiale per autorizzare tale installazione e la realizzazione
delle relative opere.
Pret.
civ. Roma, sez. IV, 28giugno 1994, n.4191, 1994, 846.
L'art.
1120 cc., nel richiedere che le innovazioni della cosa comune siano approvate
dai condomini con determinate maggioranze, mira essenzialmente a disciplinare
l'approvazione di innovazioni che comportino una spesa da ripartire fra tutti i
condomini su base millesimale, mentre qualora non debba farsi luogo ad un
riparto di spesa, per essere stata questa assunta interamente a proprio carico
da un condomino, trova applicazione la norma generale di cui all'art. 1102 c.c.,
che contempla anche le innovazioni, e secondo cui ciascun partecipante può
servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non
impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto
e può apportare a tal fine a proprie spese le modificazioni necessarie per il
miglior godimento della cosa medesima. Ricorrendo le suddette condizioni,
pertanto, un condomino ha facoltà di installare nella tromba delle scale
dell'edificio condominiale un ascensore, ponendolo a disposizione degli altri
condomini, e può far valere il relativo diritto con azione di accertamento, in
contraddittorio degli altri condomini che contestino il diritto stesso,
indipendentemente dalla mancata impugnazione della delibera assembleare che
abbia respinto la sua proposta al riguardo.Cass.
civ., sez. II, 12 febbraio 1993, n. 1781
L'installazione
dell'ascensore non può comportare un pregiudizio intollerabile o un danno
apprezzabile ad un singolo condominio, nel qual caso l'innovazione non può
essere considerata legittima, e ciò vale anche se l'ascensore viene installato
a norma dell'art. 3 della L. 9 gennaio 1989, n. 13.
Trib.
civ. Napoli, 16 novembre 1991, n. 13008 e cond. 1992, 373.
Ai
sensi della L. n. 13/1989 anche se l'ascensore è da considerarsi innovazione
per la sua approvazione sono sufficienti le semplici maggioranze del secondo e
terzo comma dell'art. 1136 e non quelle del quinto comma del citato articolo.
Trib.
civ. Milano, 14 novembre 1991
L'impianto
dell'ascensore costituisce uno degli interventi volti ad eliminare una barriera
architettonica rendendo possibile ai soggetti in minorate condizioni fisiche che
abitano l'immobile o che possono frequentarlo la vita di relazione
interpersonale.
Trib.
civ. Firenze, 19 maggio 1992, n. 849, e cond. 1992, n. 4.
È
nulla la delibera, adottata secondo la maggioranza prevista dall'art. 2 della L.
n. 13/1989, di installazione di un ascensore volto a favorire le esigenze di un
condomino portatore di handicap, qualora ciò comporti un sensibile
deprezzamento dell'unità immobiliare di altro condomino.
Corte
app. civ. Napoli, sez. II, 27 dicembre 1994. n. 3074 e cond. 1995, 393.
Non
sussiste alcun concreto interesse ad impugnare una deliberazione dell'assemblea
condominiale che si limiti a disporre l'installazione di un ascensore rinviando
ad una successiva riunione l'approvazione della spesa e la relativa
ripartizione, non potendo affatto escludersi che l'assemblea non approvi la
spesa e non potendo in ogni caso prefigurarsi quale potrebbe essere l'effettivo
contenuto di una futura deliberazione sulla materia.
Trib.
civ. Milano. 18 aprile 1991 e cond. 1992. 154.
L'installazione
dell'ascensore, riflettendo un servizio suscettibile di separata utilizzazione,
può essere attuata anche a cura e spese di taluni condomini soltanto, salvo il
diritto degli altri di partecipare in qualunque tempo
ai vantaggi della innovazione contribuendo nelle spese di esecuzione e di
manutenzione dell'opera.
Pret.
civ. Taranto, ord. 5 ottobre 1993 e cond. 1994. 383.
Il
pregiudizio, per alcuni condomini, della originaria possibilità di
utilizzazione delle scale e dell'andito occupati dall'impianto di ascensore
collocato a cura e spese di altri condomini, non rende l'innovazione lesiva del
divieto posto dall'art. 1120, secondo comma, c.c., ove risulti che alla
possibilità dell'originario godimento della cosa comune è offerto un godimento
migliore, anche se di diverso contenuto.Cass.
civ., sez. II, 29aprile 1994, n. 4152
L'opera
nuova può dare luogo ad una innovazione anche quando, oltre che la cosa comune
o sue singole parti, interessi beni o parti a questa estranei ma ad essa
funzionalmente collegati. Anche in tal caso, quindi, se l'opera, pur essendo
utilizzabile da tutti i condomini, è stata costruita esclusivamente a spese di
uno solo dei condomini, questo ne rimane proprietario esclusivo solo fino alla
richiesta degli altri di partecipare ai vantaggi della stessa contribuendo, ai
sensi dell'art. 1120 c.c., alle spese per la sua costruzione e manutenzione.
(Nella specie, si trattava di un ascensore per il collegamento dell'androne
dell'edificio condominiale con una strada posta ad un livello notevolmente
inferiore, costruito con opere che interessavano, oltre che l'androne ed il
sottosuolo comuni, anche un terreno in proprietà esclusiva del condomino che le
aveva eseguite).Cass.
civ., sez. II, 1 aprile 1995, n. 3840
L'installazione
di un servizio in precedenza inesistente, suscettibile di uso separato ed a
spese del solo condomino interessato non richiede l'approvazione da parte
dell'assemblea con la maggioranza qualificata richiesta per le innovazioni ex
art. 1120 cod. civ., trovando, in questo caso, applicazione l'art. 1102 cod.
civ. (Nella fattispecie. trattavasi dell'installazione di un ascensore da parte
di un condomino portatore di handicap, il quale si era accollato l'intero onere
delle Spese).Trib.
civ. Milano, Il maggio 1989, 325
Allorché
I' uso della cosa comune, pur comportando innovazione, venga effettuato dal
singolo condomino a sue spese e non risulti alterata la destinazione della cosa
né ne sia impedito l'uso agli altri condomini. non è necessaria una preventiva
delibera assembleare di approvazione. (Nella specie è stata accolta, in base al
suddetto principio, la richiesta di provvedimento d'urgenza avanzata da soggetto
affetto da incapacità deambulatoria che lamentava il rifiuto opposto
all'installazione di un impianto di ascensore nel condominio ove risiedeva).Pret.
civ. Milano, ord. 19 maggio 1987, 197
La
norma dell'art. 1120 c.c., nel richiedere che le innovazioni della cosa comune
siano approvate dai condomini con determinate maggioranze, mira essenzialmente a
disciplinare l'approvazione di innovazioni che comportino per tutti i condomini
delle spese, ripartite su base millesimale. Ove non si faccia questione di
spese, torna applicabile la norma generale dell'art. 1102 c.c. - che contempla
anche le innovazioni - secondo cui ciascun partecipante può servirsi della cosa
comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri
partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto, ed, a tal fine, può
apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento
della cosa comune, come (nel caso di specie) applicare nella tromba delle scale
dell'edificio condominiale un ascensore, ponendolo a disposizione di tutti i
condomini.Cass.
civ., sez. II, 5 aprile 1977, n. 1300
Sussiste,
alla stregua dell'art. 1102 cod. civ., il diritto del condomino di installare, a
proprie cure e spese, un impianto di ascensore nel vano delle scale in cui è
ubicata la propria unità immobiliare, salva la facoltà di ogni altro condomino
interessato di richiedere la partecipazione all'utilizzo dell'opera, previa
corresponsione delle quote di spesa dovute secondo legge.Trib.
civ. Milano, sez. VIII, 12 ottobre 1989, n. 8434
L'installazione
dell'ascensore, riflettendo un servizio suscettibile di separata utilizzazione,
può essere attuata anche a cura e spese di taluni condomini soltanto, salvo il
diritto degli altri di partecipare in qualunque tempo ai vantaggi della
innovazione contribuendo nelle spese di esecuzione e di manutenzione dell'opera.Pret.
civ. Taranto, ord. 5 ottobre 1993
In
tema di condominio negli edifici, la delibera assembleare, che, pur senza
approvare uno specifico progetto e preventivo di spesa, autorizzi
l'installazione di un ascensore ad opera ed a spese di un singolo condomino. ma
con salvezza del diritto degli altri condomini di partecipare in qualunque
momento ai vantaggi dell'installazione medesima, tramite contributo ai costi di
esecuzione e manutenzione, configura innovazione diretta al miglioramento della
cosa comune, e come tale, è validamente adottata con le maggioranze prescritte
dall'art. 1136 quinto comma. c.c..
Né sulla legittimità di detta delibera incide l'indicata mancanza di progetto
e di preventivo, la quale comporta soltanto la necessità che la delibera stessa
venga integrata da successive decisioni assembleari, per determinare le modalità
di attuazione ed esecuzione dell'innovazione, nel rispetto dei limiti e dei
divieti fissati dal secondo comma dell'art.
1120
c.c..
Cass. civ., sez. II, 14 novembre 1977, n. 4921
Costituisce
innovazione vietata ex art. 1120, secondo comma, c.c., 1'installazione di un
impianto di ascensore che, rispettando le dimensioni minime della cabina
previste dalle prescrizioni tecniche sia della legge nazionale che di quella
regionale, comporti una riduzione del piano di calpestio dei vari piani.Trib.
civ. Milano, 23 settembre 1991
Ciascun
condomino può procedere alla installazione, a proprie cure e spese, di un
impianto di ascensore, salva la facoltà degli altri condomini di chiedere la
partecipazione all'uso previa corresponsione della quota di spesa, e sempreché
non venga alterata la destinazione della cosa comune e non venga impedito agli
altri condomini di farne parimenti uso.Pret.
civ. Messina, ord. 7 dicembre 1991
Nel
caso in cui i condomini siano gravati, in base ad un atto pubblico di acquisto,
dalla servitù passiva di installazione di un ascensore a favore di una singola
porzione immobiliare, non occorre una nuova manifestazione di volontà in sede
di assemblea condominiale per autorizzare tale installazione e la realizzazione
delle relative opere.Pret.
civ. Roma, sez. IV, 28giugno 1994, n.4191
Le
norme della L. n. 13/89 che prevedono una deroga alle maggioranze stabilite dal
codice civile per le innovazioni consistenti nella realizzazione di un ascensore
in un edificio condominiale al fine dell'eliminazione delle barriere
architettoniche sono applicabili indipendentemente dalla presenza o meno di
portatori di handicap nell'immobile.Trib.
civ. Milano, 19 settembre 1991
Una
modesta compressione del diritto di cui all'art. 1102 c.c. deve ritenersi
tollerabile quando sia giustificato dall'interesse altrui ad un più proficuo
uso della cosa comune e non rechi in concreto alcun serio pregiudizio o grave
sacrificio (Fattispecie in tema di installazione di un ascensore comportante un
limitato restringimento dello spazio di passaggio comune).Trib.
civ. Milano, 9 settembre 1991
Non
sussiste alcun concreto interesse ad impugnare una deliberazione dell'assemblea
condominiale che si limiti a disporre l'installazione di un ascensore rinviando
ad una successiva riunione l'approvazione della spesa e la relativa
ripartizione, non potendo affatto escludersi che l'assemblea non approvi la
spesa e non potendo in ogni caso prefigurarsi quale potrebbe essere l'effettivo
contenuto di una futura deliberazione sulla materia.Trib.
civ. Milano. 18 aprile 1991
Quando
l'installazione di un ascensore consiste in un uso più intenso della cosa
comune, senza alterazione della sua destinazione e senza sottrazione agli altri
condomini del pari uso della cosa, si ha uso della cosa comune ai sensi
dell'art. 1102 e non innovazione ex art. 1120.Trib.
civ. Foggia 29 giugno 1991
L'installazione
di ascensore nella tromba delle scale, pur comportando la riduzione o il venire
meno dell'utilizzazione di dette parti comuni dell'edificio nel modo originario,
non contrasta con la norma dell'art. 1120 comma 2 c.c., in quanto, pur se resta
eliminata la possibilità di un certo tipo di godimento, al suo posto se ne
offre uno diverso e di contenuto migliore, anche alla luce della L. n. 13 del
1989, mentre la posizione dei dissenzienti è salvaguardata dalla possibilità
di entrare a far parte della comunione del nuovo impianto. Pertanto non sussiste
una vera alterazione della destinazione, né si compromette la facoltà di
godimento della cosa comune da parte di tutti i condomini.Pret.
civ. Catania. ord. 14 maggio 1991
L
'installazione dell'ascensore costituisce una delle eccezioni alla regola
dell'applicabilità delle norme sulle distanze in campo condominiale in quanto
l'ascensore va considerato alla stregua di un impianto indispensabile ai fini di
una civile abitabilità in sintonia con l'evoluzione delle esigenze generali dei
cittadini.Trib.
civ. Napoli, 16 novembre 1991
La
disciplina in materia di distanze non opera per quegli impianti che devono
considerarsi indispensabili ai fini di una reale abitabilità dell'appartamento
e che riflettono l'evoluzione delle esigenze generali dei cittadini. Inoltre,
l'art. 3 comma 2 L. n. 13 del 1989, nel porre l'obbligo dell'osservanza delle
distanze di cui all'art. 907 c.c. per la sola ipotesi in cui "tra le opere
da realizzare e i fabbricati alieni non sia interposto alcuno spazio o alcuna
area di proprietà o uso comune" implicitamente riconosce che tali
distanze, se eventualmente applicabili, non debbano comunque essere osservate
con riferimento alle unità immobiliari comprese nel medesimo edificio
condominiale.Pret.
civ. Catania, ord. 20 marzo 1992
La
nullità di una delibera assembleare che abbia disposto l'installazione di un
ascensore in uno stabile condominiale non impedisce che tale installazione possa
essere realizzata autonomamente da uno o più singoli condomini.Trib.
civ. Napoli, 1 ottobre 1991
È
nulla la delibera - adottata secondo la maggioranza prevista dall'art. 2 della
L. n. 13/1989 - di installazione di un ascensore volto a favorire le esigenze di
un condomino portatore di handicap, qualora ciò comporti un sensibile
deprezzamento dell'unità immobiliare di altro condomino.Corte
app. civ. Napoli, sez. II, 27 dicembre 1994, n. 3074
L'installazione
dell'ascensore non può comportare un pregiudizio intollerabile o un danno
apprezzabile ad un singolo condominio, nel qual caso l'innovazione non può
essere considerata legittima, e ciò vale anche se l'ascensore viene installato
a norma dell'art. 3 della L. 9 gennaio 1989, n. 13.Trib.
civ. Napoli, 16 novembre 1991, n. 13008
Ai
sensi della L. n. 13/1989 anche se l'ascensore è da considerarsi innovazione
per la sua approvazione sono sufficienti le semplici maggioranze del secondo e
terzo comma dell'art. 1136 e non quelle del quinto comma del citato articolo.Trib.
civ. Milano, 14 novembre 1991
In
un condominio ove siano due scale è da applicarsi per il collocamento
dell'ascensore il condominio parziale; inoltre in applicazione dell'art. 2, L.
n. 13/89 le maggioranze sono quelle previste dall'art. 1136 secondo e terzo
comma c.c.
Trib.
civ. Milano, 12 aprile 1990
In
un condominio multiscale e dovendo occupare gli ascensori parte del cortile
comune le decisioni spettano all'assemblea globale. Per il vantaggio che
l'innovazione porta può essere sacrificato 1'uso degli spazi occupati dagli
impianti degli ascensori stessi.
Trib.
civ. Milano, 21 dicembre 1989
L'art.
2 L. 9 gennaio 1989 n. 13, recante norme per favorire il superamento e
l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, che prevede
la possibilità per l'assemblea condominiale di approvare le innovazioni
preordinate a tale scopo con le maggioranze indicate nell'art. 1136 comma
secondo e terzo c.c. in deroga all'art. 1120 comma primo, che richiama il comma
quinto dell'art. 1136 e, quindi, le più ampie maggioranze ivi contemplate,
dispone tuttavia che resta fermo il disposto dell'art. 1120 comma secondo, il
quale vieta le innovazioni che rendano talune parti comuni dell'edificio
inservibili all'uso e al godimento anche di un solo condomino, comportandone una
sensibile menomazione dell'utilità secondo l'originaria costituzione della
comunione. Ne deriva che a maggior ragione sono nulle le delibere che ancorché
adottate a maggioranza al fine indicato siano lesive dei diritti di altro
condomino sulla porzione di sua proprietà esclusiva, indipendentemente da
qualsiasi considerazione di eventuali utilità compensative. (Nella specie, la
S.C. ha confermato la decisione dei giudici di merito i quali avevano dichiarato
la nullità della deliberazione adottata a maggioranza in base all'art. 2 legge
n. 13/1989 cit. di installazione di un ascensore volto a favorire le esigenze di
un condomino portatore di handicap, che comportava peraltro un sensibile
deprezzamento dell'unità immobiliare di altro condomino sita a piano terra).
Cass.
25 giugno 1994, n. 6109
Anche
nel condominio degli edifici trova applicazione, relativamente ai beni comuni,
il principio, desumibile dall'art. 1102 cod. civ., che consente al singolo
condomino di usare della cosa comune anche per un suo fine particolare, con
conseguente possibilità di ritrarre dal bene una specifica utilità aggiuntiva
rispetto a quelle generali ridondanti a favore degli altri condomini, con il
solo limite che non ne derivi una lesione del pari diritto spettante a questi
ultimi. Da tanto consegue che in difetto di specifiche limitazioni stabilite dal
regolamento di condominio, l'uso dell'ascensore per il trasporto di materiale
edilizio può essere legittimamente inibito al singolo condomino solo qualora
venga concretamente e specificatamente accertato che esso risulti dannoso, sia
compromettendo la buona conservazione delle strutture portanti e del relativo
abitacolo, sia ostacolando la tempestiva e conveniente utilizzazione del
servizio da parte degli altri condomini, in relazione alle frequenze
giornaliere, alla durata e all'eventuale orario di esercizio del suddetto uso
particolare, alle cautele adoperate per la custodia delle cose trasportate,
tenendo conto di ogni altra circostanza rilevante per accertare le eventuali
conseguenze pregiudizievoli che, in ciascun caso concreto, possono derivare dal
suddetto uso particolare dell'ascensore.Cass.
civ., sez. II, 6 aprile l982, n. 2117
Integra
una molestia possessoria la regolamentazione dell'uso delle cose comuni da parte
dell'amministratore di un condominio, anche se adottata nel convincimento di
agire nel legittimo esercizio delle attribuzioni a lui devolute dall'art. 1130
n. 2 cod. civ. - in difetto di esplicite limitazioni stabilite nel regolamento
di condominio e sempre che tale regolamentazione non risulti giustificata da
particolari ragioni connesse, ad esempio, alla sicurezza dei condomini o dei
terzi o alla salvaguardia della stessa conservazione della cosa comune - che
attenti al contenuto del diritto che su di esse compete a ciascun condomino, in
violazione dei principi che regolano l'uso delle cose comuni da parte dei
singoli partecipanti alla comunione. È pertanto, illegittimo il divieto
dell'uso del lastrico solare per limitate e temporanee esigenze connesse al
trasporto di alcuni mobili da un appartamento all'altro dello stesso fabbricato,
nonché il divieto di usare l'ascensore per il trasporto di materiale edilizio,
ove non si accerti che tale uso risulti concretamente dannoso, sia
compromettendo la buona conservazione delle strutture portanti e del relativo
abitacolo, sia ostacolando la tempestiva e conveniente utilizzazione del
servizio da parte degli altri condomini, in relazione alla frequenza giornaliera
del suddetto uso particolare e agli inconvenienti che possono derivarne al
decoro dell'edificio, tenuto conto delle cautele che vengono o meno adoperate in
ciascun caso concreto per la custodia del materiale trasportato, del numero
degli utenti che normalmente si servono dell'ascensore per accedere alle varie
unità immobiliari, nonché di ogni altra circostanza rilevante per accertare le
eventuali conseguenze pregiudizievoli che, in ciascun caso concreto, possono
realmente derivare dal su indicato uso particolare dell'ascensore.Cass.
civ. sez. II, 6 febbraio 1982, n. 686
Le
innovazioni di cui all'art. 1120, primo comma, cod. civ. (nella specie,
consistenti nella collocazione di una porta sulla scala condominiale e nel
blocco con chiave della pulsantiera dell'ascensore), realizzate
dall'amministratore del condominio in assenza di preventiva delibera
assembleare, in quanto idonee a turbare il pacifico godimento e l'utilizzazione
del singolo condomino su alcune parti comuni dell'edificio, rendono ammissibile
l'azione di manutenzione a tutela del (com)possesso (delle menzionate parti
comuni) proposta da quest'ultimo. Peraltro l'adozione, nel corso del giudizio
possessorio, di una delibera condominiale che ratifichi, con la maggioranza
qualificata prevista dall'art. 1136, quinto comma. cod. civ., le spese relative
alle eseguite innovazioni e sostanzialmente autorizzi le innovazioni medesime,
legittima, sia pure tardivamente, sotto il profilo dell'esercizio del possesso,
la condotta posta in essere dall'amministratore suddetto, facendo venir meno i
connotati della molestia e turbativa in essa (condotta) originariamente
ravvisabili, con conseguente rigetto nel merito della domanda di manutenzione
come sopra proposta.Pret.
civ. Gallarate, 16 gennaio 1990
La
servitù di accesso ai locali macchina degli ascensori attraverso il
seminterrato di proprietà di un condomino, comprende il diritto del condominio,
e per esso dell'amministratore, ad avere copia delle chiavi di accesso a detto
locale.Trib.
civ. Napoli, sez. III, 30 ottobre 1993, n. 10600
MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE |
La
Sostituzione dell'argano e del motore di un ascensore condominiale, non può
avere altra finalità che la conservazione dell'ascensore stesso ed è un atto
di amministrazione ordinaria della cosa comune, non comportando innovazione.Corte
app. civ. Bologna, Sez. II, 1 aprile 1989, n. 273
È
da ritenersi inefficace e non produttivo di alcuna conseguenza giuridica in capo
al condominio un contratto decennale di manutenzione degli ascensori stipulato
dall'amministratore condominiale senza la preventiva delibera dell'assemblea,
trattandosi di atto eccedente l'ordinaria amministrazione.Pret.
civ. Bologna, 28 novembre 1992, n. 948
L'area
di base del vano di corsa dell'ascensore deve considerarsi parte comune
dell'edificio, ai sensi dell'art. 1117, n. 3, cc., ed ogni condomino è
legittimato a far valere il suo diritto reale sulle aree condominiali e far
cessare occupazioni illecite od usi non consentiti.
Trib.
Civ. Napoli, 15 novembre 1989
L'ascensore
quando non sia installato originariamente nell'edificio all'atto della sua
costruzione e vi venga installato successivamente per iniziativa di tutti o
parte dei condomini non costituisce proprietà comune di tutti i condomini, bensì
appartiene in proprietà a quei condomini che l'hanno impiantato a loro spese,
salvo la facoltà degli altri condomini. prevista dall'art. 1121 ultimo comma
c.c., di partecipare successivamente all'innovazione.Cass.
civ., 18 novembre 1971, n. 3314
PROPRIETARI DEI LOCALI AL
PIENO TERRENO |
Il
proprietario di unità immobiliari sue al piano terreno o aventi accesso
separato mediante scala in proprietà esclusiva, è tenuto a concorrere nelle
spese di manutenzione e ricostruzione delle scale o degli ascensori comuni,
limitatamente a quella parte di oneri che viene suddivisa, ai sensi dell 'art.
1124 cod. civ., in ragione del valore del piano o della porzione di piano: non
è invece dovuta alcuna quota di quella parte di spese ripartite, in base alla
medesima norma, in misura proporzionale alla distanza dei piani dal suolo.
Trib.
civ. Monza, 12 novembre 1985
L'ascensore
è una parte comune anche per i proprietari delle unità condominiali site al
piano terra poiché essi possono trarre utilità dall'impianto, che è idoneo a
valorizzare l'intero immobile e normalmente permette di raggiungere più
comodamente parti superiori che sono comuni a tutti.Trib.
civ. Milano. sez. VIII, 16marzo 1989
In
caso di installazione da parte di un condomino di un ascensore suscettibile di
suo separato godimento, trova applicazione l'art. 1102 cod. civ. - a mente del
quale il singolo condomino può apportare alla cosa comune le modificazioni
necessarie al migliore godimento - e non l' arti. 1120 cod. civ.. dettato per le
ipotesi di innovazione della cosa comune, per cui non pare necessaria
l'approvazione da parte dell'assemblea con la maggioranza qualificata richiesta
per le innovazioni e le spese di installazione sono esclusivamente a carico
dell'interessato.Trib.
civ. Milano. 11 maggio 1989
Nel
condominio di edificio, in caso di godimento separato di servizi comuni, ai fini
della validità delle deliberazioni assembleari. è configurabile una
maggioranza limitata ai soli condomini della parte di edificio alla quale è
destinato il servizio in separato godimento. (Nella specie, in un edificio in
condominio, provvisto di tre scale, ciascuna fornita di proprio ascensore, la
deliberazione assembleare di sostituzione dell'ascensore di una scala, vecchio,
con un ascensore nuovo, era stata presa con maggioranza limitata ai condomini di
quella parte di edificio servita dall'ascensore da sostituire).
Cass.
civ., sez. II, 4 ettembre 1970, n. 1188
In
caso di godimento separato di servizi comuni all'interno di un unico condominio,
ai fini della validità delle delibere assembleari è configurabile una
maggioranza limitata ai soli condomini della parte di edificio alla quale è
destinato il servizio in separato godimento. (Fattispecie in tema di
installazione di un ascensore).Trib.
civ. Milano. 12 aprile 1990
La
sostituzione di ascensori usurati e non più agibili con ascensori nuovi, anche
di tipo e marca diversi, conformi alle nuove tecniche, non costituisce
innovazione poiché le cose comuni oggetto delle modifiche (strutture del vano
ascensore e locali annessi, cabina) non subiscono alcuna sostanziale
trasformazione e conservano la loro destinazione strumentale al servizio, anche
se si realizzano mutamenti alla loro conformazione.Corte app. civ. Milano,
sez. I, 9 ottobre 1987, n. 1983
In
tema di condominio degli edifici, la disciplina di cui agli arti. 1123, 1125
cod. civ. sul riparto delle spese inerenti ai beni comuni, è suscettibile di
deroga con patto negoziale, e, quindi, anche con il regolamento condominiale,
ove abbia natura convenzionale, e sia di conseguenza vincolante nei confronti di
tutti i partecipanti. Pertanto, con riguardo alla ripartizione delle spese per
la manutenzione degli ascensori, deve ritenersi valida ed operante la
disposizione del suddetto regolamento, che preveda il concorso di tutti i
condomini, inclusi quelli abitanti al piano terreno, in base ai millesimi delle
rispettive proprietà.Cass.
civ., sez. II, 6 novembre 1986, n. 6499
Gli
interventi di adeguamento dell'ascensore alla normativa CEE, essendo diretti al
conseguimento di obiettivi di sicurezza della vita umana e incolumità delle
persone, onde proteggere efficacemente gli utenti e i terzi, non attengono
all'ordinaria manutenzione dello stesso o al suo uso e godimento, bensì alla
straordinaria manutenzione, riguardando l'ascensore nella sua unità
strutturale. Le relative spese devono quindi essere sopportate da tutti i
condomini, in ragione dei rispettivi millesimi di proprietà, compresi i
proprietari degli appartamenti sui al piano terra.Trib.
civ. Parma, sez. II, 29 settembre 1994, n. 859
Le
spese che ineriscono al mantenimento e all'uso dell'ascensore - ossia della
comodità – vanno ripartite proporzionalmente fra i condomini in ragione dei
diversi piani cui lo stesso è posto al servizio, mentre quelle che attengono
all’impianto come tale, per modificazioni e migliorie, vanno sopportate dai
comproprietari in ragione dei rispettivi millesimi. (Nel caso di specie i
giudici hanno ritenuto che la spesa per la sostituzione dell’argano e del
motore dell’ascensore debba essere ripartita tra i condomini in ragione delle
rispettive proprietà millesimali).Trib.
civ. Bologna, sez. V, 27 febbraio 1986, n. 357
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