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Sentenze
Corte di Cassazione |
ANTENNE
CONDOMINIALI
ANTENNA TELEVISIVA: LIMITI AL DIRITTO DI INSTALLAZIONE IN CONDOMINIO |
Il diritto del singolo condomino di installare
l'antenna di ricezione televisiva sulla proprietà comune o esclusiva di
altri condomini deve intendersi condizionato alla impossibilità per
l'utente dei servizi radiotelevisivi di utilizzare spazi propri.
*Cassazione, sez. II civile, sentenza 06.05.2005 n° 9393
INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO (TELEFONIA CELLULARE) |
In
materia di installazione di stazioni radio base per telefonia cellulare, in
presenza di documentazione, consistente in una relazione clinica, attestante
possibili relazioni tra manifestazioni morbose subite da una persona residente
nello stabile e l’attivazione degli impianti, deve cautelarmente essere
considerato prevalente l’interesse primario alla salute rispetto ad ogni altro
interesse giuridicamente protetto, con conseguente sospensione del provvedimento
con il quale vengono dichiarati urgenti i lavori e le opere concernenti
l’installazione e l’attivazione dell’impianto. (Fattispecie in cui una
stazione radio base per telefonia cellulare era stata installata sul terrazzo di
uno stabile condominiale).
Cons.
Stato, sez. VI, ord. 25 marzo 1997
L’installazione
di un ripetitore per telefonia cellulare su di un lastrico solare situato in un
edificio condominiale non costituisce violazione dell’art. 1122 c.c., in
quanto: a) non sussiste alcun riscontro scientifico della pericolosità di tale
impianto per la salute dei condomini; b) la concessionaria del servizio di
telefonia presenti all’autorità competente un progetto che attesti come
l’impianto suddetto non arrechi danni alla statica dell’edificio.
Trib.
civ. Piacenza, 13 febbraio 1998, n. 51
In
materia di installazione di stazioni radio base per telefonia cellulare, in
presenza di documentazione, consistente in una relazione clinica, attestante
possibili relazioni tra manifestazioni morbose subite da una persona residente
nello stabile e l’attivazione degli impianti, deve cautelarmente essere
considerato prevalente l’interesse primario alla salute rispetto ad ogni altro
interesse giuridicamente protetto, con conseguente sospensione del provvedimento
con il quale vengono dichiarati urgenti i lavori e le opere concernenti
l’installazione e l’attivazione dell’impianto. (Fattispecie in cui una
stazione radio base per telefonia cellulare era stata installata sul terrazzo di
uno stabile condominiale).
Tar
Lazio, sez. I, ord. 18 dicembre 1996, n. 3806
Il
diritto all’installazione di antenne ed accessori - sia esso configurabile
come diritto soggettivo autonomo che come facoltà compresa nel diritto primario
all’informazione e diretta alla attuazione di questo (art. 21, Cost.) -
limitato soltanto dal pari diritto di altro condomino, o di altro coabitante
nello stabile, e dal divieto di menomare (in misura apprezzabile) il diritto di
proprietà di colui che deve consentire l’installazione su parte del proprio
immobile. Pertanto, qualora sul terrazzo di uno stabile condominiale sia
installata (per volontà della maggioranza dei condomini) un’antenna
televisiva centralizzata e un condomino (o un abitante dello stabile) intenda
invece installare un’antenna autonoma, l’assemblea dei condomini può
vietare tale seconda installazione solo se la stessa pregiudichi l’uso del
terrazzo da parte degli altri condomini o arrechi comunque un qualsiasi altro
pregiudizio apprezzabile e rilevante ad una delle parti comuni. Al di fuori di
tali ipotesi, una delibera che vieti l’installazione deve essere considerata
nulla, con la conseguenza che il condomino leso può fare accertare il proprio
diritto all’installazione stessa, anche se abbia agito in giudizio oltre i
termini previsti dall’art. 1137 cod. civ. o, essendo stato presente
all’assemblea, senza esprimere voto favorevole alla delibera, non abbia
manifestato espressamente la propria opposizione alla delibera stessa.
Cass.
civ., sez. II, 6 novembre 1985, n. 5399
L’art.
1 della L. 6 maggio 1940, n. 554, con lo stabilire che i proprietari di uno
stabile o di un appartamento non possono op-porsi all’installazione nella loro
proprietà di aerei esterni destinati al funzionamento di apparecchi radiofonici
appartenenti agli abitanti degli stabili e degli appartamenti stessi, non impone
una servitù, ma si limita all’attribuzione di un diritto, a favore degli
abitanti dello stabile e degli appartamenti, all’installazione, e quindi anche
alla manutenzione degli impianti, pure contro la volontà di altri abitanti.
Tale diritto non ha contenuto reale, ma ha natura personale e il titolare di
esso, in virtù della detta norma, può esercitarlo indipendentemente dalla
qualità di condomino, per il solo fatto di abitare nello stabile e di essere o
diventare utente radio-televisivo. Conseguentemente, quando il locatario di un
appartamento, nell’installare un’antenna televisiva, arrechi danno al tetto
comune dell’edificio, legittimato all’azione di risarcimento del danno
proposta dal condominio é il solo locatario e non anche il
locatore-proprietario dell’appartamento.
Cass.
civ., sez. II, 25 febbraio 1986, n. 1176
Gli
artt. 1 e 3 L. 6 maggio 1940 n. 554, dettati con riguardo alla disciplina degli
aerei esterni per audizioni radiofoniche, ma applicabile per analogia anche alle
antenne televisive e l’art. 231 del d.p.r. 29marzo 1973 n. 156, stabilendo che
i proprietari dell’edificio non possono opporsi alla installazione esterna di
antenne da parte di abitanti dello stesso stabile per il funzionamento di
apparecchi radiofonici o televisivi, attribuiscono al titolare dell’utenza il
diritto all’installazione dell’antenna sulla terrazza dell’edificio, ferma
restando la facoltà del proprietario al libero uso di questa secondo la sua
destinazione ancorché comporti la rimozione od il diverso collocamento
dell’antenna, che resta a carico del suo utente, all’uopo preavvertito. Ne
deriva che il proprietario della terrazza che vi abbia eseguito dei lavori
comportanti la rimozione dell’antenna non può essere condannato al ripristino
nello stato preesistente, posto che spetta all’utente provvedere a sua causa e
spese alla rimozione ed al diverso collocamento dell’antenna.
Cass.
civ., sez. Il, 24 marzo 1994, n. 2862
Il
diritto riconosciuto dall’art. 232, secondo comma, D.P.R. 29 marzo 1973, n.
156 ad ogni occupante, proprietario od inquilino, di unità immobiliari di
appoggiare antenne televisive sui muri e sulle coperture dei fabbricati, si
configura come un diritto soggettivo perfetto ed assoluto di natura personale,
avente la sua fonte nella primaria libertà, costituzionalmente garantita,
all’informazione e, pertanto, va ritenuto, per sua natura, insuscettibile di
valutazione pecuniaria, con la conseguenza che le azioni ad esso relative
rientrano fra quelle da considerarsi di valore indeterminabile, riservate alla
competenza per valore del tribunale, a norma dell’art. 9, secondo comma,
c.p.c.
Cass.
civ., sez. II, 29 gennaio 1993, n. 1139
In
tema di compossesso, ricorre l’ipotesi dello spoglio quando l’atto compiuto
dal compossessore (preteso spoliatore) abbia travalicato i limiti del
compossesso (impedendo o rendendo più gravoso l’uso paritario della res agli
altri compossessori), ovvero abbia comportato l’apprensione esclusiva del
bene, con mutamento dell’originario compossesso in possesso esclusivo, ne
consegue che, con riguardo all’utilizzazione del tetto di un immobile da parte
di uno dei compossessori mediante l’installazione di un’antenna
ricetrasmittente, la configurabilità di uno spoglio o di una turbativa del
possesso nei confronti degli altri compossessori postula, necessariamente,
l’accertamento di un impedimento ad un analogo uso del bene comune da parte di
costoro, conseguente allo specifico comportamento in concreto tenuto dal primo
utilizzatore.
Cass.
civ., sez. II, 5 giugno 1998, n. 5517
Il
diritto di installare l’antenna televisiva comprende la facoltà di compiere
tutte le attività necessarie per la messa in opera, ivi compreso il diritto di
accedere temporaneamente attraverso la proprietà aliena, e tale imposizione del
limite al diritto di proprietà è da riconoscersi a favore non solo di chi è
titolare di un diritto di comproprietà o di altri diritti reali sullo stabile,
ma anche di chiunque vi abiti a qualunque titolo.
Pret.
civ. Salerno, ord. 24 ottobre 1990
Il
diritto di installazione di antenna non ha natura reale, ov-vero non si
configura come una speciale limitazione del diritto di proprietà, inquadrabile
in un’ipotesi di servitù coattiva, ma perso-nale, poiché la norma che lo
contempla prescinde, nell’attribuirlo, dalla titolarità di un diritto di
proprietà o di un altro diritto reale sull’appartamento ed ha la propria
origine in un rapporto obbliga-torio ex lege, onde lo stesso ha diretta
rilevanza nei confronti del proprietario o del condominio e, come tale, è da
ritenersi azionabile dinanzi al giudice ordinario.
Pret.
civ. Salerno, ord. 24 ottobre 1990
E'
tutelabile ex art. 700 cod. proc. civ. il diritto dei condomini di un edificio
di passare attraverso l’appartamento di un altro condomino al fine di poter
installare un’antenna televisiva sul tetto dell’edificio, purché non ne
risulti menomato, in modo apprezzabile, il diritto di proprietà di
quest’ultimo.
Pret.
civ. Roma, ord. 16 dicembre 1989
Il
diritto di installare un’antenna TV spetta esclusivamente al condomino e
all’inquilino dello stabile interessato all’installazione, ma non
all’utente che non abita in tale stabile. Appare quindi manifestamente
infondata l’eccezione di incostituzionalità dell’art. 232 D.P.R. 29 marzo
1973, n. 156, nella parte in cui, in violazione dell’art. 21 Cost., non
prevede la possibilità di installare antenne TV anche sui terrazzi degli
stabili adiacenti a quello in cui abita l’utente ove questi non capti
sufficientemente i segnali televisivi con l’antenna installata sul proprio
stabile a causa della interclusione di quest’ultimo tra edifici più alti.
Corte
app. civ. Lecce, 8 febbraio 1994
L’inquilino
di un immobile condominiale ha un diritto personale e non reale, ai sensi
dell’art. 1 del D.P.R. 6 agosto 1990, n. 233, di installare e mantenere
qualsiasi tipo di antenna di ricezione televisiva sul terrazzo di copertura
dello stabile (sia comune che di proprietà esclusiva di alcuni condomini) e di
compiere tutte le attività necessarie alla sua messa in opera ed al suo
funzionamento: tale diritto — tutelabile in via cautelare col ricorso ex art.
700 c.p.c. —compete, pertanto, in via autonoma ed immediata, anche al
detentore qualificato (conduttore o comodatario) dell’alloggio.
Trib.
civ. Palermo, 13 maggio 1991
L’art.
1 della L. 6 maggio 1940 n. 554 — che sancisce il diritto del condomino ad
installare un’antenna sul terrazzo comune o di proprietà altrui — si
applica anche all’esercizio di attività radiofonica in una unità immobiliare
sita in un edificio condominiale. Ed infatti siffatta attività, anche se svolta
da privati, non solo è espressione di esercizio di impresa tesa al lucro, ma è
altresì strumento di esternazione del pensiero. Il solo limite è che la
installazione non deve in alcun modo impedire il libero uso della proprietà
secondo la sua destinazione né arrecare danni alla proprietà medesima od a
terzi.
Trib.
civ. Latina, 16 novembre 1992
Il
diritto all’installazione di una antenna parabolica sul lastrico solare
condominiale non va riferito al parametro dei diritti reali su cosa altrui, ma
costituisce una facoltà compresa nell’amplissimo diritto primario alla libera
manifestazione del pensiero ed è, pertanto, soggetto alla tutela prevista
dall’art. 700 cod. proc. civ.
Pret.
civ. Manfredonia, 4 maggio 1989, n. 16
Il
difetto di manutenzione dell’antenna televisiva è suscettibile di creare
pericolo nella statica dell’antenna medesima, pregiudicando la ricezione e
compromettendo il diritto all’informazione televisiva per cui è legittima la
richiesta di tutela in via d’urgenza ex art. 700 cod. proc. civ., da parte del
locatore che sia impedito alla manutenzione predetta dal conduttore.
Pret.
civ. Roma, sez. I, decr. 13 giugno 1983
La
ristrutturazione dell’antenna centralizzata televisiva già esistente,
comportante lo smantellamento delle strutture preesistenti allo scopo di
ampliare la gamma dei programmi da ricevere, non costituisce innovazione.
Trib.
civ. Genova, 18 giugno 1988, n. 1850
Il
passaggio di un radioamatore e del personale tecnico da questi incaricato
attraverso l’abitazione di un condomino, al fine di eseguire dalle finestre di
esso interventi di riparazione o manutenzione di cavi di collegamento ad una
antenna installata sul tetto dell’edificio condominiale, con sacrificio della
libertà di domicilio, non è consentito dagli artt. 397 e 232 comma 4, del
D.P.R. 29marzo 1973, n. 156, interpretati in modo conforme alla Costituzione,
quando gli interventi stessi siano possibili in altro modo, ancorché più
costoso.
Corte
app. civ. Milano, 30 giugno 1995
In
materia di radiodiffusione, il reato di cui all’art. 195, secondo comma,
D.P.R. n. 156/1973, che si riferisce soltanto all’installazione o
all’esercizio senza concessione di un impianto, non è configurabile in
relazione all’installazione di un semplice "ponte radio", che non può
certamente considerarsi autonomo impianto di radiodiffusione, essendo un
semplice "collegamento di telecomunicazione" per migliorare il segnale
in un determinato bacino di utenza.
Cass.
pen., sez. III, 19 maggio 1997, n. 1653
Il
dovere dei comproprietari o coabitanti di un fabbricato di non opporsi a che
altro comproprietario o coabitante, in qualità di radioamatore munito della
prescritta autorizzazione amministrativa, installi un’antenna ricetrasmittente
su porzione di proprietà altrui o condominiale, nei limiti in cui ciò non si
traduca in un’apprezzabile menomazione dei loro diritti o della loro
possibilità di procedere ad analoga installazione, deve essere riconosciuto,
anche in difetto di un’espressa regolamentazione delle antenne da radioamatore
nella disciplina della legge 6 maggio 1940 n. 554 e del d.p.r. 29 marzo 1973 n.
156, dettata a proposito delle antenne per la ricezione radiotelevisiva, tenuto
conto che tale dovere, anche per le antenne radiotelevisive, non si ricollega ad
un diritto dell’installatore costituito dalla citata normativa, ma ad una sua
facoltà compresa nel diritto primario alla libera manifestazione del proprio
pensiero e ricezione del pensiero altrui, contemplato dall’art. 21 della
Costituzione, e che, pertanto, un pari dovere ed una pari facoltà vanno
riconosciuti anche nell’analogo caso delle antenne da radioamatore.
Cass.
civ., sez. II, 16 dicembre 1983, n. 7418
Il
titolare del diritto di installazione di un’antenna ricetrasmittente può
legittimamente rinunciare a determinate modalità di esercizio di tale diritto.
Per essere valida, la suddetta rinuncia deve essere manifestazione di una libera
e cosciente determinazione della volontà di disporre del proprio diritto, nonché
risultare da espressioni incontrovertibii rivelatrici di un intento chiaro in
tal senso. (Fattispecie in ordine a clausole, contenute in un contratto di
locazione, relative alle modalità di uso di un’antenna radioamatoriale
installata sul tetto dell’immobile locato).
Trib.
civ. Milano, 15 dicembre 1997
L’impedimento
all’esercizio del diritto di installazione di antenna ricetrasmittente sul
terrazzo condominiale (manifestatosi attraverso il rifiuto opposto da alcuni
condomini di consentire ai tecnici di accedere alla terrazza per riparare
l’antenna, nonché attraverso il rifiuto dell’amministratore di consegnare
le chiavi della porta di accesso ditale terrazza) non legittima l’azione di
reintegrazione, in quanto il predetto diritto non ha natura reale, ma personale,
spettando a chiunque abiti nel condominio.
Pret.
civ. Roma, ord. 13 luglio 1987
Con
riguardo ad un edificio in condominio ancorché dotato di antenna televisiva
centralizzata, né l’assemblea dei condomini, né il regolamento da questa
approvato possono vietare l’installazione di singole antenne ricetrasmittenti
sul tetto comune da parte dei condomini, in quanto in tal modo non vengono
disciplinate le modalità di uso della cosa comune, ma viene ad essere menomato
il diritto di ciascun condomino all’uso della copertura comune, incidendo sul
diritto di proprietà dello stesso.
Cass.
civ., sez. II, 3 agosto 1990, n. 7825
Cass.
pen., sez. III, 5 aprile 1994, n. 3969
E'
da ritenersi lecita l’installazione sul balcone di un appartamento
condominiale di una antenna televisiva trasmittente non diversa dalle comuni
antenne riceventi, non potendo essere qualificati innovazioni gli atti di
maggior utilizzazione della cosa comune che non importino alterazione o
modificazione e non precludano agli altri condomini un uguale maggior uso.
Trib.
civ. Roma, 27 ottobre 1980
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