Non è fondata la
questione di legittimità costituzionale degli arte. 1105, comma
quarto, 1129, comma primo, c.c. 737 e ss. c.p.c. nelle parti in cui
non prevedono che il ricorso introduttivo del procedimento per la
nomina dell'amministratore del condominio da parte dell'autorità
giudiziaria debba essere notificato agli altri condomini, questione
sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.
* Corte cost., 27 novembre 1974, n. 267.
L'amministratore
della cosa comune nominato dall'autorità giudiziaria a norma
dell'art. 1105, quarto comma, c.c., al pari dell'amministratore
nominato dall'assemblea dei comproprietari, ha il mero compito di
amministrare, non già quello di deliberare o di risolvere conflitti
di diritti soggettivi tra i vari cointeressati; la risoluzione dei
conflitti di diritti soggettivi tra i comproprietari costituisce,
infatti, compito esclusivo dell'autorità giudiziaria in sede
contenziosa, ovvero dell'autonoma condotta contrattuale degli
interessati.
* Cass. civ., sez. II, 9 febbraio 1977, n. 571.
Il ricorso
all'autorità giudiziaria in sede di volontaria giurisdizione
previsto dall'art. 1105 (quarto comma) c.c., per l'ipotesi in cui
non vengano adottati i provvedimenti necessari all'amministrazione
della cosa comune, è improponibile quando tra i partecipanti alla
comunione si controverta sull'esistenza e sull'estensione di diritti
soggettivi.
* Cass. civ., sez. II, 17 giugno 1974, n. 1765.
Il
provvedimento di nomina dell'amministratore adottato dal presidente
del tribunale, a norma dell'art. 1129, comma 1, c.c., sul
presupposto che il condominio ne sia sprovvisto, costituisce
attività di carattere non giurisdizionale ma amministrativo, non
essendo diretta a risolvere un conflitto di interessi ma solo ad
assicurare al condominio l'esistenza dell'organo necessario per
l'espletamento delle incombenze ad esso demandate dalla legge. Esso
non è soggetto a reclamo innanzi alla corte d'appello, mancando una
previsione normativa in tal senso (a differenza del provvedimento di
revoca dell'amministratore adottato ai sensi del comma 3 del citato
art. 1129 nonché dell'ultimo comma dell'art. 1131, per il quale il
reclamo è previsto dall'art. 64 att. c.c.) con conseguente
inammissibilità del ricorso per cassazione ex art. 111 Cost.,
avverso il provvedimento della corte d'appello che abbia dichiarato
inammissibile il reclamo contro lo stesso proposto.
* Cass. civ., sez. II, 13 novembre 1996, n. 9942.
L'amministratore
di un compendio immobiliare nominato ex art. 1105, ultimo comma, c.c.,
non può, in virtù della fonte giudiziaria dei propri poteri,
sottrarsi all'adempimento delle obbligazioni derivanti dalla
precedente gestione. Egli, infatti, è effettivamente estraneo al
bene gestito soltanto quale persona fisica, con la conseguenza che
non risponde con il proprio patrimonio delle obbligazioni già
contratte nell'interesse comune.
* Trib. civ. Brescia, ord. 24 novembre 1999, 98.
E' improponibile
il ricorso ex art. 700 cod. proc. civ. presentato da un condomino
nel caso in cui non si adottino i provvedimenti necessari per
l'amministrazione della cosa comune o non si formi una maggioranza
ovvero se la deliberazione adottata non venga eseguita: in tali
ipotesi deve essere prima promosso il procedimento di volontaria
giurisdizione, in camera di consiglio, previsto dall'art. 1105,
quarto comma, cod. civ.
* Pret. civ. Taranto, 12 aprile 1988, 460.
Allorquando il
provvedimento di nomina dell'amministratore di un condominio di
edificio da parte dell'autorità giudiziaria, a norma dell'art. 1129
cod. civ., è impugnato perché affetto da nullità sotto il profilo
dell'inesistenza del condominio, assumendosi che si verta, invece,
in tema di comunione di cose, legittimi contraddittori sono soltanto
i comproprietari di queste e non l'amministratore nominato, di cui
implicitamente si contesta in radice lo stesso potere di gestione e
rappresentanza. (Nella specie, la C.S., rilevato che era stato
citato in giudizio il solo amministratore anche come comproprietario
delle cose comuni, ha disposto l'integrazione del contraddittorio
nei confronti degli altri compartecipi ai sensi dell'art. 102 cod.
proc. civ.).
* Cass. civ., sez. II, 4 aprile 1985, n. 2309.
L'amministratore
giudiziario di un condominio è un mandatario dei condomini
partecipanti alla comunione e pertanto il compenso allo stesso
spettante, ove non concordato tra le parti, deve essere determinato
in sede contenziosa e non può, quindi, essere liquidato dal giudice
che ha provveduto alla nomina a norma dell'art. 1129, primo comma,
c.c.
* Corte app. civ. Lecce, sez. dist. Taranto, 3 maggio 1995, 73.
La domanda
diretta ad ottenere dal giudice la risoluzione del contrasto insorto
tra i comunisti in ordine alle sole modalità di realizzazione di
interventi di riparazione della cosa comune, va proposta nelle forme
camerali previste dall'art. 1105, quarto comma cod. civ., a nulla
rilevando che, nel corso del giudizio contenzioso a tal fine
promosso, siano sollevate questioni di conflitto su diritti
soggettivi influenti sulla scelta della soluzione pratica da
adottare.
* Trib. civ. Monza, 24 febbraio 1987, 529.