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Legge 9 Gennaio 1991 n. 10

in tema di attuazione del Piano Energetico Nazionale.

Norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali.

 

Testo aggiornato in base ai seguenti provvedimenti legislativi:

- L. 25 agosto 1991, n. 282, art. 24;

- L. 5 gennaio 1994, n. 36, art. 18.

- D.L. 31 maggio 1994, n. 330, art. 2;

- L. 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3, comma 10;

- D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 625;

Per la Giurisprudenza vedere nota (4).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

PROMULGA

la seguente legge:

 

TITOLO I

Norme per gli impianti idroelettrici e per gli elettrodotti.

Art. 1.

(Norme per gli impianti idroelettrici e per gli elettrodotti).

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, sono emanate, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, norme regolamentari in materia di procedure per le concessioni o le varianti di concessione di derivazione d'acqua per la produzione di energia elettrica, nonchè, sentito il Ministro della sanità, in materia di procedure per l'autorizzazione alla costruzione di elettrodotti.

2. Il regolamento di cui al comma 1, nel rispetto dei principi generali della legislazione vigente in materia, fatto salvo l'intervento nelle procedure da parte delle amministrazioni competenti in base a tale legislazione, dovrà in particolare:

a) prevedere che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato autorizzi la costruzione dell'impianto, dopo aver verificato la necessità di energia elettrica che l'impianto da realizzare è destinato a soddisfare e la sua compatibilità con le previsioni del Piano energetico nazionale e dei piani di bacino di cui all'articolo 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183, predisposti dagli appositi comitati, ai quali partecipa con un suo rappresentante redigendo apposito rapporto;

b) confermare, per gli impianti idroelettrici, le dighe e gli elettrodotti di cui al presente articolo, l'efficacia delle autorizzazioni e concessioni che consentano l'inizio dei lavori, ottenute ai sensi delle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del regolamento;

c) semplificare e coordinare le procedure, anche eliminandone le duplicazioni;

d) fissare termini perentori non inferiori a novanta giorni entro i quali ciascuna autorità dovrà adottare gli atti procedimentali di propria competenza trascorsi i quali gli atti stessi si intendono adottati in senso favorevole;

e) prevedere che in caso di pareri negativi discordanti la decisione possa essere rimessa a un'apposita conferenza dei servizi convocata dal Presidente del Consiglio dei ministri ovvero ad un apposito accordo di programma;

f) prevedere che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sia tenuto a redigere entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la mappa degli impianti per la produzione di energia idroelettrica e del relativo bacino di utenza e ad aggiornarla annualmente.

3. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 sono abrogate le norme del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni ed integrazioni, limitatamente alle parti incompatibili con le norme del regolamento o sostanzialmente riprodotte nello stesso, ferma restando la loro vigenza per le concessioni relative a finalità diverse dalla produzione di energia elettrica.

Art. 2.

(Valutazione di impatto ambientale)

1. Per la realizzazione delle dighe e degli altri impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole per fini idroelettrici, di altezza superiore a 10 metri o di capacità superiore a 100.000 metri cubi e per la realizzazione delle relative opere di trasporto delle acque si applicano le norme di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, ed i relativi provvedimenti di attuazione.

2. Qualora venga constatato che la realizzazione dell'impianto può avere un impatto importante sull'ambiente di un altro Stato membro della Comunità economica europea (CEE), il Ministro dell'ambiente ne informa tempestivamente il Ministro degli affari esteri per gli adempimenti necessari.

3. Gli elettrodotti ad alta tensione, la prospezione, la ricerca e la coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi sono da assoggettare alla valutazione di impatto ambientale e da ripristino territoriale nei limiti e con le procedure previsti dalla normativa vigente.

 

TITOLO II

Idrocarburi e geotermia

Capo I

Ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma

nel mare territoriale e sulla piattaforma continentale

Art. 3.

(Permesso di prospezione)

1. Il permesso di prospezione è accordato, previa domanda da presentare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, a persone fisiche o giuridiche che dispongano di capacità tecniche ed economiche adeguate (1).

2. Il permesso di prospezione è accordato a soggetti italiani o di altri Stati membri della Comunità economica europea, nonchè, a condizioni di reciprocità, a soggetti di altri Paesi.

3. Il permesso di prospezione è accordato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia e la regione o la provincia autonoma di Trento o di Bolzano territorialmente interessata, di concerto, per le rispettive competenze, con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro della marina mercantile per quanto attiene alle prescrizioni concernenti l'attività da svolgere nell'ambito del demanio marittimo, del mare territoriale e della piattaforma continentale, nel rispetto degli impegni contratti dall'Italia in sede di accordi internazionali per la tutela dell'ambiente marino (1).

4. La domanda di permesso di prospezione in mare deve essere corredata da opportuno studio ingegneristico circa la sicurezza ambientale della prospezione con riguardo ai possibili incidenti con effetti dannosi sull'ecosistema marino e le misure che il richiedente intende adottare per evitare tali rischi.

Art. 4.

(Divieto di prospezione, ricerca e coltivazione)

1. La prospezione, la ricerca e la coltivazione di idrocarburi è vietata nelle acque del Golfo di Napoli, del Golfo di Salerno e delle Isole Egadi, fatti salvi i permessi, le autorizzazioni e le concessioni in atto.

Art. 5.

(Permesso di ricerca e qualifiche dei richiedenti)

1. Il permesso di ricerca è esclusivo ed è accordato, sentita la regione o la provincia autonoma di Trento o di Bolzano territorialmente interessata e previa domanda da presentare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, a persone fisiche o giuridiche che dimostrino la necessaria capacità tecnica ed economica e possiedano o si impegnino a costituire in Italia strutture tecniche ed amministrative adeguate alle attività previste, nel rispetto degli impegni contratti dall'Italia in sede di accordi internazionali per la tutela dell'ambiente marino (2).

2. Il permesso di ricerca è accordato a soggetti italiani o di altri Stati membri della Comunità economica europea, nonchè, a condizioni di reciprocità, a soggetti di altri Paesi.

Art. 6.

(Conferimento del permesso di ricerca, sue dimensioni e durata)

1. Il permesso di ricerca è accordato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia, e la regione o la provincia autonoma di Trento o di Bolzano territorialmente interessata di concerto, per le rispettive competenze, con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro della marina mercantile per quanto attiene alle prescrizioni concernenti l'attività da svolgere nell'ambito del demanio marittimo, del mare territoriale e della piattaforma continentale (vedi nota 2).

2. L'area del permesso di ricerca deve essere tale da consentire il razionale sviluppo del programma di ricerca e non può comunque superare l'estensione di 750 chilometri quadrati; nell'area del permesso possono essere comprese zone adiacenti di terra ferma e mare.

3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, qualora valuti che l'area richiesta non abbia dimensioni sufficienti e configurazione razionale in relazione alle finalità ottimali della ricerca, ha facoltà di non accordare il permesso di ricerca fino a quando non si renda possibile l'accorpamento dell'area stessa con aree finitime.

4. La durata del permesso è di sei anni.

5. Il titolare del permesso ha diritto a due successive proroghe di tre anni ciascuna, se ha adempiuto agli obblighi derivanti dal permesso stesso.

6. Al titolare del permesso può essere accordata un'ulteriore proroga qualora, alla scadenza definitiva del permesso, siano ancora in corso lavori di perforazione o prove di produzione per motivi non imputabili a sua inerzia, negligenza o imperizia. La proroga è accordata per il tempo necessario al completamento dei lavori e comunque per un periodo non superiore ad un anno. Con il decreto di proroga è approvato il programma tecnico e finanziario particolareggiato relativo al nuovo periodo di lavori.

7. I titolari di permesso di ricerca cessato per scadenza, rinuncia o decadenza non possono richiedere un nuovo permesso sulla stessa area o su parte di essa, o subentrarvi acquistandone quote, se non dopo quattro anni dalla cessione del permesso precedente; tali disposizioni non si applicano nel caso i titolari abbiano ottenuto una concessione di coltivazione nell'ambito del permessso precedente o se abbiano perforato un pozzo nel secondo periodo di proroga previsto nel relativo programma di lavoro.

8. Il termine per l'inizio dei lavori da parte del titolare del permesso, da stabilire nel permesso stesso, non può essere superiore a dodici mesi dalla comunicazione del conferimento del permesso per le indagini geologiche e geofisiche e a sessanta mesi dalla stessa data per le perforazioni.

9. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può propagare i termini di cui la comma 8, su tempestiva istanza del titolare del permesso che provi di non poter rispettare i termini stessi per cause di forza maggiore, per il tempo strettamente necessario al superamento delle cause e comunque non superiore a sei mesi per l'inizio delle prospezioni e a due anni per l'inizio della perforazione, che dovrà in ogni caso iniziare effettivamente entro la prima vigenza del permesso.

10. Qualora nel corso del permesso di ricerca le amministrazioni competenti impongano al titolare del permesso particolari adempimenti o limitazioni che comportino la sospensione dell'attività di ricerca, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può disporre con decreto, su istanza del titolare stesso, che il decorso temporale del permesso, ai soli fini del computo della durata dello stesso, resti sospeso per il tempo strettamente necessario per ottemperare agli adempimenti stessi. Correlativamente, stesso periodo, sarà sospeso il relativo canone.

11. Ove sussistano gravi motivi attinenti al pregiudizio di situazioni di particolare valore ambientale o archeologico-monumentale, il permesso di ricerca può essere revocato, anche su istanza di pubbliche amministrazioni o di associazioni di cittadini ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

12. Le norme di cui ai commi 5, 6, 7, 8, 9 e 10 si applicano anche ai permessi di ricerca in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

13. Sono sospesi i permessi di ricerca nelle zone dichiarate parco nazionale o riserva marina.

Art. 7.

(Rinvenimento di altre risorse naturali)

1. Agli obblighi dei titolari di permessi di ricerca, di cui all'articolo 9 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, e all'articolo 22 della legge 21 luglio 1967, n. 613, e con riferimento anche ai permessi già in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono aggiunti i seguenti:

a) comunicare all'ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi o alla sezione competente, entro quindici giorni, il rinvenimento di fluidi geotermici, di falde idriche non salate, di sostanze minerali diverse dagli idrocarburi;

b) porre in atto le misure eventualmente richieste dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di intesa, ove occorra, con altri organi dello Stato interessati, ai fini della conservazione delle risorse naturali di cui alla lettera a), che per la loro natura o per l'entità del giacimento presentino un evidente interesse economico.

2. Ove i titolari di permessi di ricerca non adempiano a tutti gli obblighi di cui al comma 1, i permessi di ricerca sono revocati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

3. Ove il rinvenimento di risorse naturali dia luogo all'assegnazione di un titolo di sfruttamento minerario per tali sostanze a persona diversa dal titolare di permesso di ricerca che le ha rinvenute, questi ha diritto a ricevere dal nuovo titolare un indennizzo che, salvo accordo tra le parti, sarà determinato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sulla base di criteri che tengano conto, nei limiti eventualmente posti da criteri di economicità delle risorse stesse, degli oneri sostenuti per il rinvenimento.

Art. 8.

(Programma unitario di lavoro)

1. L'autorità amministrativa competente può autorizzare, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia, la realizzazione di un programma unitario di lavoro nell'ambito di più permessi quando il particolare impegno tecnico e finanziario dei lavori programmati e l'omogeneità degli obiettivi rendano più razionale la ricerca su base unificata.

2. L'autorizzazione a realizzare i programmi unitari di lavoro rende privi di effetto gli impegni di lavoro e di spesa assunti precedentemente dai singoli titolari relativamente ai rispettivi permessi e può comportare l'adeguamento dell'impegno di spesa.

3. La mancata esecuzione, totale o parziale del programma unitario di lavoro comporta la decadenza da tutti i permessi cui il programma stesso si riferisce.

4. La riduzione obbligatoria può essere operata, previo accordo degli interessati, su qualsiasi porzione delle aree cui si riferisce il programma unitario.

Art. 9.

(Concessione di coltivazione. Disposizioni generali)

1. Al titolare del permesso che, in seguito alla perforazione di uno o più pozzi, abbia rinvenuto idrocarburi liquidi o gassosi è accordata la concessione di coltivazione se la capacità produttiva dei pozzi e gli altri elementi di valutazione geo-mineraria disponibili giustificano tecnicamente ed economicamente lo sviluppo del giacimento scoperto.

2. Alle concessioni di coltivazione si applica il comma 11 dell'articolo 6.

3. L'area della concessione deve essere tale da consentire il razionale sviluppo del giacimento scoperto.

4. Su richiesta dei titolari dei permessi, può essere accordata un'unica concessione di coltivazione su un'area ricadente su due o più permessi adiacenti, quando ciò corrisponda alle esigenze di razionale sviluppo del giacimento scoperto. Per le stesse esigenze la concessione può estendersi ad aree non coperte da vincolo minerario.

5. All'istanza di concessione deve essere allegato il programma di sviluppo del giacimento.

6. Le disposizioni di cui all'articolo 18 della legge 21 luglio 1967, n. 613, in materia di contitolarità si estendono alle concessioni di coltivazione, in quanto applicabili.

7. Le disposizioni dei commi terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 27 della legge 21 luglio 1967, n. 613, si applicano anche alle concessioni di coltivazione accordate in terraferma.

8. Al fine di completare lo sfruttamento del giacimento, decorsi "sette anni dal rilascio della proroga decennale", al concessionario possono essere concesse, oltre alla proroga prevista dall'articolo 29 della legge 21 luglio 1967, n. 613, una o più proroghe, di cinque anni ciascuna se ha eseguito i programmi di coltivazione e di ricerca se ha adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dalla concessione o dalle proroghe.

9. Il terzo comma dell'articolo 55 della legge 21 luglio 1967, n. 613, è sostituito dai seguenti: <<Ove vengano offerti all'ENI idrocarburi gassosi estratti dal sottosuolo nazionale o dal sottofondo marino del mare territoriale e della piattaforma continentale, le condizioni di vendita sono fissate mediante trattativa diretta tra le parti. Nella determinazione delle condizioni di vendita le parti dovranno tener conto del prezzo del gas di importazione, della qualità del gas, delle condizioni di fornitura, di un'adeguata remunerazione degli investimenti complessivi dei produttori e dei costi di esercizio da questi sostenuti, nonchè dell'eventuale infrastrutture di trasporto necessarie per l'allacciamento, se a carico dell'acquirente. In caso di mancato accordo fra le parti le condizioni di vendita saranno definite dal Comitato internazionale dei prezzi (CIP) sentite le parti>>.

10. Nei casi di contitolarità della concessione di coltivazione si applica l'articolo 12 della legge 30 luglio 1990, n. 221 (2).

11. Ove ricada nei territori di rispettiva competenza, la concessione di coltivazione è accordata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con le regioni a statuto speciale o le provincie autonome di Trento e Bolzano.

Art. 10.

(Nuove tecnologie)

1. Qualora, a causa di difficoltà di ordine tecnico o di ubicazione, lo sviluppo o la coltivazione di un giacimento richiedano l'impiego di tecnologie non ancora acquisite all'esperienza industriale, l'attuazione prolungata di particolari prove o l'effettuazione di studi di fattibilità di rilevante impegno, può essere presentato dall'interessato, in luogo del prescritto programma di sviluppo, un programma provvisorio in cui siano indicati gli studi e le sperimentazioni necessarie, nonchè il tempo necessario alla loro realizzazione.

2. L'esecuzione del programma provvisorio di cui al comma 1, con la fissazione del relativo periodo di realizzazione, è autorizzata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia.

3. Entro quindici giorni dalla scadenza del periodo di cui al comma 2, l'interessato è tenuto a presentare, a pena di decadenza, il programma definitivo di sviluppo e di coltivazione nelle forme prescritte.

Art. 11.

(Innovazione tecnologica nelle attività di ricerca mineraria e coltivazione)

1. I progetti concernenti lo sviluppo dell'innovazione tecnologica nei metodi di prospezione, di ricerca e di coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi, con particolare riferimento all'incremento della produzione e del recupero degli stessi idrocarburi e al contenimento dell'impatto ambientale, per gli anni 1991, 1992 e 1993, possono essere ammessi in via prioritaria alle agevolazioni di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 17 febbraio 1982, n. 46. A tal fine il Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI), integrato nell'occasione dal Ministro dell'ambiente, emana le necessarie direttive. Le agevolazioni di cui al presente articolo non sono cumulabili con quelle previste dalla legge 6 ottobre 1982, n. 752, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 12.

(Vettoriamento del gas naturale)

1. Le società proprietarie di metanodotti provvederanno al vettoriamento nel territorio nazionale di gas naturale prodotto in Italia ed utilizzato in stabilimenti delle società produttrici, delle società controllate, delle società controllanti, o di società sottoposte al controllo di queste ultime, o per forniture all'Enel o alle imprese di cui al testo unico approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, che esercitano le attività di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643. Le società controllate sono quelle individuate ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numeri 1) e 3), del codice civile.

2. Il gas da vettoriare dovrà rientrare nel normale campo di intercambiabilità ed avere adeguate caratteristiche di trasportabilità e di contenuto di sostanze nocive. Il vettoriamento sarà effettuato compatibilmente con la capacità di trasporto, i programmi di sviluppo e i coefficienti di utilizzazione della rete di trasporto.

3. Le condizioni e il corrispettivo per il servizio di vettoriamento saranno concordati tra le parti tenendo conto di un'adeguata remunerazione degli investimenti, dei costi di esercizio, dei criteri in uso sui mercati europei del gas per la determinazione dei compensi di vettoriamento e dei conseguenti livelli, nonchè dell'andamento del mercato dell'energia. In caso di mancato accordo tra le parti, le condizioni e il corrispettivo saranno stabiliti dal CIP, sentite le parti.

Art. 13.

(Normativa di raccordo e disciplinari-tipo)

1. Con decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia, sono determinate le norme transitorie destinate a garantire la continuità operativa nel settore petrolifero e approvati nuovi disciplinari-tipo per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione di cui al presente Capo.

Art. 14.

(Norme abrogate)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti norme:

a) articoli 2, commi primo e secondo; 3, commi primo e secondo; 6; 7 e 13 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, e successive modificazioni;

b) articoli 9; 16, primo comma; 17, terzo comma; 19, primo, quinto e sesto comma; 20, primo, secondo e quinto comma; 21, primo e secondo comma; 27, primo, secondo e settimo comma; e 55, secondo comma, della legge 21 luglio 1967, n. 613, e successive modificazioni.

Capo II

Ricerca e coltivazione geotermica

Art. 15.

(Ricerca e coltivazione geotermica)

1. Alla domanda di permesso di ricerca di cui all'articolo 4 della legge 9 dicembre 1986, n. 896, ed alla richiesta di concessione di coltivazione di cui all'articolo 11 della medesima legge deve essere allegato un impegno del richiedente all'effettuazione della rimessione in pristino dello stato originario dei luoghi a seguito di eventuale incidente o di sistemazione idrogeologica e di risanamento paesistico a seguito dei lavori.

2. Il rilascio del permesso di ricerca e delle concessioni di coltivazione di cui al comma 1 è subordinato alla prestazione da parte degli interessati di garanzie patrimoniali reali o personali, in relazione all'entità dei lavori programmati per l'adempimento degli impegni di cui al comma 1.

3. I permessi di ricerca e le concessioni di coltivazione in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono confermati fino alla loro originaria scadenza e per la loro originaria estensione e configurazione dell'area, a meno che il titolare non ne chieda la modifica o non abbia adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dai permessi o dalle concessioni stesse.

Capo III

Nuove norme in materia di lavorazione di oli minerali e autorizzazione di opere minori

Art. 16.

(Concessione per lavorazione o deposito di oli minerali ed autorizzazione per opere minori).

1. Sono soggette a concessione da parte del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministro delle finanze, sentita la Regione interessata, la costruzione e la gestione di:

a) nuovi stabilimenti per la lavorazione di oli minerali e nuove installazioni di gas naturale liquefatto;

b) nuovi impianti che amplino la capacità di lavorazione stabilita dal decreto di concessione degli stabilimenti di cui alla lettera a) già esistenti;

c) nuovi depositi di oli minerali o di gas naturale liquefatto, di capacità superiore a 100.000 metri cubi, non compresi nei decreti di concessione degli stabilimenti di cui alla lettera a);

d) nuove opere che incrementino la capacità di stoccaggio dei depositi di cui alla lettera c) già esistenti, in misura superiore al 30 per cento della capacità autorizzata anche se l'ampliamento è realizzato per fasi. Restano soggetti a concessione gli impianti per lo stoccaggio di gas di petrolio liquefatti.

2. Sono soggette ad autorizzazione da parte del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, la costruzione e la gestione di nuovi impianti che non amplino la capacità di lavorazione di oli minerali, di nuovi serbatoi di stoccaggio di oli minerali annessi ai medesimi stabilimenti, nonchè delle opere di cui al comma 1 di dimensioni inferiori a quelle ivi previste.

Art. 17.

(Procedure di concessione e autorizzazione)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Ministro dell'ambiente e il Ministro per il coordinamento della protezione civile, sono emanate, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, norme regolamentari in materia di procedure per le concessioni e le autorizzazioni di cui all'articolo 16.

2. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1, dovrà in particolare:

a) fare salvi gli obblighi derivanti dalle vigenti normative di sicurezza e di tutela ambientale;

b) fissare termini perentori entro i quali ciascuna autorità, compresa la Regione interessata, dovrà adottare gli atti procedimentali di propria competenza, trascorsi i quali gli atti stessi si intendono adottati in senso favorevole;

c) regolamentare le autorizzazioni all'inizio dei lavori di costruzione degli impianti nonchè al loro esercizio provvisorio;

d) determinare i casi nei quali la procedura prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988 n. 175, si intende soddisfatta quando siano stati espletati gli adempimenti previsti dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, e successive modificazioni e integrazioni;

e) provvedere all'aggiornamento della composizione e delle funzioni ed alla determinazione delle modalità di funzionamento della Commissione interministeriale per la disciplina petrolifera, di cui al decreto ministeriale 10 gennaio 1953, e successive modificazioni, anche in riferimento ai compiti di cui all'articolo 18 della presente legge;

f) stabilire norme transitorie per la definizione delle procedure di autorizzazione o concessione già in corso.

3. Dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1 sono abrogate le vigenti norme concernenti le concessioni ed autorizzazioni richiamate dall'articolo 16, nonchè le norme procedurali incompatibili con il regolamento o sostanzialmente riprodotte nello stesso.

Art. 18.

(Agevolazioni finanziarie per il rinnovamento tecnologico nelle raffinerie e nei depositi di oli minerali)

1. Allo scopo di promuovere lo sviluppo di tecnologie, di processi e di prodotti innovativi a ridotto tenore inquinante e a maggiore sicurezza ed efficienza energetica nel settore della lavorazione, trasformazione, raffinazione, vettoriamento e stoccaggio delle materie prime energetiche, possono essere concesse le agevolazioni di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 17 febbraio 1982, n. 46. A tal fine il CIPI, integrato nell'occasione dal Ministro dell'ambiente, emana le necessarie direttive.

2. Il CIPI, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, delibera, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, l'ammissibilita' dei progetti di cui al comma 1 alle agevolazioni finanziarie di cui agli articoli 63 e 69 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, come modificati dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1979, n. 91, e dall'articolo 9 della legge 1 marzo 1986, n. 64, nonche' all'aumento di un quinto del contributo in conto capitale ai sensi del citato articolo 69, comma quarto, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

Art. 19.

(Scorte di riserva di prodotti petroliferi)

1. A decorrere dal 1 marzo 1991, tutti coloro che, nel corso dell'anno precedente, abbiano immesso al consumo nel mercato interno prodotti petroliferi finiti, derivanti sia da lavorazione nelle raffinerie nazionali, sia da importazioni, sono tenuti all'obbligo della scorta di riserva delle seguenti categorie di prodotti:

a) benzine per autoveicoli e carburanti per aerei (benzina per aerei, carburanti per motori di aviazione a reazione del tipo benzina);

b) gasoli, oli per motori diesel, petrolio lampante e carburanti per motori di aviazione a reazione del tipo cherosene;

c) oli combustibili.

2. L'immissione al consumo e' desunta dal verificarsi dei presupposti per il pagamento dell'imposta di fabbricazione o della sovrimposta di confine. Sono compresi i prodotti destinati ad usi esenti dall'imposta di fabbricazione o dalla sovrimposta di confine.

3. L'ammontare complessivo delle scorte di riserva delle categorie di prodotti petroliferi di cui al comma 1 non puo' essere inferiore a quello corrispondente a novanta giorni del consumo nazionale delle stesategorie di prodotti da calcolarsi con riferimento all'anno precedente.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato istituisce con proprio decreto, nell'ambito del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, un Comitato che assolverà il compito di gestire le scorte di riserva di prodotti petroliferi, così come definite dal terzo comma dell'articolo 2 della legge 10 marzo 1986, n. 61. In tale Comitato dovranno essere rappresentati tutti gli operatori titolari di concessione e gli importatori.

4. Il Comitato di cui al comma 3 dovrà tener conto della distribuzione geografica e, quindi, dell'immediato utilizzo delle scorte in caso di calamità, nonchè di un'equa ripartizione degli oneri e di una gestione economica del sistema con trasparenza delle operazioni ed assicurare una giacenza di prodotti finiti del 50 per cento dell'obbligo totale di scorta. I criteri di convertibilità del rimanente 50 per cento delle scorte di prodotti finiti in scorte di greggio o semilavorati sono definiti da parte del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con proprio decreto, su proposta del Comitato.

Nell'ambito delle competenze del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il decreto fisserà altresì la struttura, i compiti specifici ed il regolamento di funzionamento del Comitato. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato riferisce annualmente al Parlamento in merito all'attività del Comitato.

5. Il primo e secondo comma dell'Art. 2, L. 10 marzo 1986, n. 61, sono abrogati.

TITOLO III

Norme per gli autoproduttori e per le imprese elettriche degli enti locali

Art. 20.

(Norme per gli autoproduttori da fonti energetiche convenzionali)

1. Il terzo capoverso del numero 6) dell'articolo 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e' sostituito dai seguenti (3) :

<<E' consentita alle imprese, con le modalita' di cui ai ue successivi capoversi,la produzione di energia elettrica per uso proprio o per la cessione all'Enel e, in caso di imprese costituite in forma societaria, per uso delle società controllate, della società controllante e delle società controllate dalla medesima società controllante, con ammissione di scambi e cessioni tra queste ultime.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato autorizza l'autoproduzione di energia elettrica da parte dei soggetti di cui al capoverso precedente, per i fini ivi previsti, attraverso impianti esistenti, potenziamento di impianti esistenti o nuovi impianti, tenendo conto della compatibilità con le finalità di interesse generale proprie del servizio pubblico e della corrispondenza ad esigenze di natura economico-produttiva del collegamento tra le società di cui al capoverso precedente, anche in relazione ad esigenze non attinenti a nuovi piani produttivi. Tutta la produzione di energia elettrica che eccede la eventuale quota consumata dallo stesso produttore dovrà essere ceduta all'Enel. A tal fine i soggetti di cui al terzo capoverso potranno stipulare con l'Enel convenzioni per la cessione, lo scambio, la produzione per conto terzi ed il vettoriamento dell'energia elettrica, secondo le condizioni indicate in apposite direttive vincolanti emanate dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in relazione alla possibilità tecnica delle suddette operazioni ed alle esigenze del servizio pubblico espletato dall'Enel. I prezzi relativi alla cessione, alla produzione per conto dell'Enel, al vettoriamento ed i parametri relativi allo scambio vengono definiti entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed aggiornati con cadenza almeno biennale dal Comitato interministeriale dei prezzi (CIP) in base al criterio dei costi evitati.

2. Sono altresì ammessi scambi e cessioni tra enti locali e loro imprese, così come definite dall'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonchè tra società con partecipazione di enti locali e/o delle loro suddette imprese.

3. Restano valide le autorizzazioni rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Le forniture di energia elettrica previste all'art. 6, D.P.R. 21 agosto 1963, n. 1165, per le quantità e i prezzi di cui agli articoli 7 e 8 dello stesso decreto sono prorogate sino al 31 dicembre 2001. A quella data, tali forniture verranno ridotte in misura progressivamente decrescente, secondo quanto disposto dall'art. 4, L. 7 agosto 1982, n. 529, nei successivi sei anni. 5. L'articolo 10 del decreto-legge 17 marzo 1980, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 1980, n. 178, è costituito dal seguente:

<<Art. 10. - 1. L'installazione e l'esercizio di gruppi elettrogeni per la produzione di energia elettrica di soccorso, nelle aziende agricole, commerciali, artigianali, industriali, nonchè negli ospedali e nelle case di cura, non sono soggetti all'autorizzazione prevista dalla legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e successive modificazioni e integrazioni, purchè siano effettuati nel rispetto delle norme di sicurezza ed ambientali.

2. Non sono altresì soggetti all'autorizzazione prevista dalla legge di cui al comma 1, e successive modificazioni e integrazioni, l'installazione e l'esercizio di gruppi elettrogeni funzionanti di continuo, di potenza nominale non superiore a 500 kW, purchè siano effettuati nel rispetto delle norme di sicurezza ed ambientali.

3. I soggetti che intendono provvedere all'installazione degli impianti di cui ai commi 1 e 2 devono darne comunicazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, all'Enel e all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio>>.

6. E' abrogato l'art. 13, D.P.R. 4 febbraio 1963, n. 36, come modificato dall'articolo 21, D.P.R. 18 marzo 1965, n. 342.

7. I limiti del 70 per cento di cui al n. 6), dell'art. 4, L. 6 dicembre 1962, n. 1643, non si applicano dalla data di entrata in vigore della presente legge.

8. Abrogato dalla L. 25 agosto 1991, n. 282, art. 24.

Art. 21.

(Società commerciali e imprese elettriche degli enti locali)

1. Alle imprese elettriche degli enti locali che ne abbiano fatto richiesta entro il termine previsto dall'articolo 4 n. 5) della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, l'Enel rilascia la concessione di esercizio delle attività di produzione, trasporto, trasformazione, distribuzione e vendita dell'energia elettrica sulla base di convenzioni da stipularsi con riferimento ad una convenzione-quadro tra l'Enel e l'organizzazione di categoria delle imprese interessate.

2. La convenzione-quadro e le convenzioni con le singole imprese sono soggette all'approvazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Lo stesso Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le parti, emana, con proprio decreto, la convenzione-quadro qualora essa non sia stata stipulata entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Nella convenzione-quadro devono essere previsti i diritti e i doveri delle parti, le modalità relative all'esercizio dei poteri di coordinamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, nonchè le cause di decadenza delle concessioni. La convenzione-quadro deve anche definire i criteri destinati a regolare, in sede di convenzione con le singole aziende, le cessioni, gli scambi ed i vettoriamenti, tra le imprese concessionarie, dell'energia elettrica da esse prodotta.

4. In mancanza di accordo tra l'Enel e le singole imprese, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti l'Enel e le aziende municipalizzate, dispone con proprio decreto la convenzione di cui al presente articolo tra l'Enel e le aziende municipalizzate che abbiano presentato nei termini prescritti la relativa richiesta.

5. In caso di non ottenimento della concessione per manifesta e comprovata inidoneità dell'impresa ad espletare il servizio, che sarà valutata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti l'Enel e l'organizzazione di categoria delle imprese interessate, nonchè nei casi di decadenza o di rinunzia, i beni e i rapporti giuridici attinenti all'impresa sono trasferiti all'Enel dalla data di emanazione del decreto ministeriale di trasferimento, con le modalità e con gli indennizzi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, intendendosi tuttavia i valori riferiti alle risultanze dell'ultimo bilancio approvato prima della emanazione del predetto decreto ministeriale.

6. Per le imprese indennizzabili a stima, ai sensi del n. 4) dell'articolo 5 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 1 luglio 1966, n. 509, quando l'indennizzo non superi l'importo di un miliardo di lire; in tal caso il pagamento dell'indennizzo è effettuato in due semestralità.

7. Con il rilascio della concessione le imprese elettriche degli enti locali concorrono con l'Enel, nell'ambito del settore pubblico dell'energia elettrica, al conseguimento dei fini di utilità generale di cui all'articolo 1 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e successive modificazioni.

8. Le concessioni di esercizio di attività elettriche già rilasciate dall'Enel alla data di entrata in vigore della presente legge saranno sostituite da nuove concessioni da rilasciarsi in base a quanto previsto nel presente articolo.

9. Tra l'Enel e gli enti locali o loro imprese possono essere costituiti consorzi, oltre che società per azioni, per le finalità e sotto l'osservanza delle condizioni e modalità, in quanto applicabili, di cui all'articolo 34.

10. Sono abrogati l'articolo 1, n. 5, e l'articolo 2, n. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1962, n. 1670, l'articolo 4, n. 5), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e l'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

11. Le società, le aziende e gli enti che abbiano per oggetto anche la distribuzione di energia elettrica devono sottoporre a società di revisione i rispettivi bilanci redatti conformemente al modello tipo stabilito con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in sostituzione dei modelli allegati alla legge 4 marzo 1958, n. 191, e devono trasmetterli entro trenta giorni dall'approvazione alle regioni nel cui territorio insistono le reti di distribuzione che li inviano, entro i successivi novanta giorni corredati da una propria relazione, al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai fini dell'applicazione degli articoli 3, 4 e 5 della legge 4 marzo 1958, n. 191.

12. Per i bilanci riferiti agli esercizi anteriori alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 11, le società, le aziende e gli enti di cui al medesimo comma 11 ed il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ove non vi abbiano già provveduto, non sono più tenuti agli adempimenti previsti dalla legge 4 marzo 1958, n.191.

Art. 22.

(Regime giuridico degli impianti di produzione di energia elettrica a mezzo di fonti rinnovabili e assimilate)

1. La produzione di energia elettrica a mezzo di impianti che utilizzano fonti di energia considerate rinnovabili o assimilate, ai sensi della normativa vigente, e in particolare la produzione di energia elettrica a mezzo di impianti combinati di energia e calore, non è soggetta alla riserva disposta in favore dell'Enel dall'articolo 1 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e successive modificazioni e integrazioni, e alle autorizzazioni previste dalla normativa emanata in materia di nazionalizzazione di energia elettrica.

2. I soggetti che intendono provvedere all'installazione degli impianti di cui al comma 1 devono darne comunicazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, all'Enel e all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio.

3. L'eccedenza di energia elettrica prodotta dagli impianti di cui al presente articolo è ceduta all'Enel e alle imprese produttrici e distributrici di cui all'articolo 4, n. 8), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, modificato dall'articolo 18 della legge 29 maggio 1982, n. 308.

4. La cessione, lo scambio, la produzione per conto terzi e il vettoriamento dell'energia elettrica prodotta dagli impianti di cui al presente articolo sono regolati da apposite convenzioni con l'Enel in conformità ad una convenzione tipo, approvata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le regioni, che terrà conto del necessario coordinamento dei programmi realizzativi nel settore elettrico nei diversi ambiti territoriali.

5. I prezzi relativi alla cessione, alla produzione per conto dell'Enel, al vettoriamento ed i parametri relativi allo scambio vengono definiti dal CIP entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed aggiornati con cadenza almeno biennale, assicurando prezzi e parametri incentivanti nel caso di nuova produzione di energia elettrica ottenuta da fonti energetiche di cui al comma 1. Nel caso di impianti che utilizzano fonti energetiche assimilate a quelle rinnovabili, il CIP definisce altresì le condizioni tecniche generali per l'assimilabilità.

6. E' abrogato l'articolo 4 della legge 29 maggio 1982, n. 308.

7. Ai fini dell'applicazione delle norme di cui agli articoli 2 e 3 della legge 31 ottobre 1966, n. 940, gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ed assimilate ai sensi della normativa vigente con potenza non superiore a 20 kW vengono esclusi dal pagamento dell'imposta e dalla categoria di officina elettrica, in caso di funzionamento in servizio separato rispetto alla rete pubblica.

Art. 23.

(Circolazione dell'energia elettrica prodotta da impianti di produzione di energia elettrica a mezzo di fonti rinnovabili e assimilate). (3)

1. Per l'energia elettrica prodotta dagli impianti di cui all'art. 22, oltre agli usi previsti dal terzo capoverso del n. 6) dell'art. 4 della L. 6 dicembre 1962, n. 1643, come sostituito dal comma 1 dell'art. 20, è consentita la libera circolazione all'interno di consorzi e società consortili fra imprese e fra dette imprese, consorzi per le aree e i nuclei di sviluppo industriale di cui al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, aziende speciali degli enti locali e società concessionarie di pubblici servizi dagli stessi assunti, limitatamente ad esigenze di autoproduzione, ovvero aziende di cui al regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, recante: <<Approvazione del testo unico della legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province>>, previa autorizzazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato rilasciabile sulla base di criteri di economicità e di valutazione delle esigenze produttive.

2. Qualora il calore prodotto in cogenerazione sia ceduto a reti pubbliche di riscaldamento, le relative convenzioni devono essere stipulate sulla base di una convenzione tipo approvata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le Regioni.

3. Il CIP determina i prezzi massimi del calore prodotto in cogenerazione da cedere, secondo quanto previsto dal comma 2, tenendo conto dei costi del combustibile, del tipo e delle caratteristiche delle utenze.

Art. 24.

(Diritto di prelazione sulle concessioni idroelettriche)

1. Le imprese non assoggettate a trasferimenti all'Enel, ai sensi dell'art. 4, numeri 6) e 8), della L. 6 dicembre 1962, n. 1643, possono esercitare il diritto di prelazione sulle concessioni per le quali l'Enel abbia manifestato la volontà di non avvalersi della facoltà di subingresso di cui al combinato disposto del terzo comma dell'art. 25 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, e del quinto comma dell'articolo 9 del D.P.R. 18 marzo 1965 n. 342, a condizione che abbiano eseguito le variazioni di cui al secondo comma dell'art. 49 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775.

2. Restano salve le competenze delle province autonome di Trento e di Bolzano previste dal testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, e dalle relative norme di attuazione.

3. E' abrogato l'articolo 17 della legge 29 maggio 1982, n. 308.

4. Nei casi di rinuncia da parte dell'Enel, ai sensi dell'articolo 2, commi primo, secondo e terzo, della legge 7 agosto 1982, n. 529, ad avvalersi della facoltà di cui all'articolo 1, comma primo, della legge stessa, e di conseguente prolungamento delle concessioni, le opere di raccolta, di regolazione e di derivazione, principali ed accessorie, i canali adduttori delle acque, le condotte forzate e di scarico restano in proprietà delle imprese elettriche degli enti locali e delle imprese autoproduttrici di energia elettrica titolari delle relative concessioni di derivazione idroelettrica sino al nuovo termine che sarà assegnato all'utenza.

5. Il secondo comma dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1982, n. 529, si applica, oltre ai soggetti indicati nel primo comma del medesimo articolo, anche alle imprese autoproduttrici.

6. Nei casi di rinuncia dell'ENEL ai sensi dell'art. 8, comma 4, della L. 2 maggio 1990, n. 102, il prolungamento della durata della concessione è disposto con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, sentito l'ENEL, per un periodo massimo di sessanta anni. Nei casi di rinuncia da parte dell'ENEL a norma dell'art. 2, secondo comma, della L. 7 agosto 1982, n. 529, il prolungamento della durata delle concessioni idroelettriche è disposto con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, sentito l'ENEL, semprechè non ostino superiori ragioni di pubblico interesse e per una durata massima nei limiti fissati dalla convenzione di cui all'articolo 3 della suddetta legge.

7. Le imprese non assoggettate a trasferimenti all'ENEL, ai sensi dell'art. 4, n. 8), della L. 6 dicembre 1962, n. 1643, modificato dall'art. 18 della L. 29 maggio 1982, n. 308, possono esercitare il diritto di prelazione sulle concessioni di piccole derivazioni d'acqua per impianti idroelettrici di cui al testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni ed integrazioni.

TITOLO IV

Disposizioni fiscali

Art. 25.

(Pagamento differito dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi).

1. L'articolo 12 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1982, n. 873, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

<<Art. 12 - 1. Il pagamento dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi ed il pagamento dei diritti doganali all'importazione dei prodotti di cui alle voci 27.09, 27.10, 27.11, escluso il gas metano, 27.12 e 27.13 della vigente tariffa dei dazi doganali possono essere dilazionati, senza pagamento di interessi, per un periodo non superiore a trenta giorni.

2. La disposizione del comma 1 ha effetto fino al 31 dicembre 1996.

3. In caso di ritardato pagamento dell'imposta di fabbricazione dilazionata ai sensi del comma 1, si applicano le disposizioni dell'articolo 4 della legge 28 marzo 1968, n. 393, e l'interesse di mora previsto dall'articolo 16 del decreto-legge 26 maggio 1978, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1978, n. 388, e successive modificazioni>>.

2. La disposizione di cui al comma 1 dell'art. 12 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1982, n. 873, come modificato dal comma 1 del presente articolo, ha effetto a decorrere dal mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

3. Nei casi di cumulo del pagamento differito di cui al comma 1 con il pagamento periodico dei diritti doganali previsti dall'articolo 78 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, la dilazione totale non può comunque superare i trenta giorni.

4. Il primo comma dell'articolo 86 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

<<Per il ritardato pagamento dei diritti doganali e di tutti gli altri diritti e tributi che si riscuotono in dogana si applica l'interesse del 18 per cento annuo commisurato all'importo dei diritti stessi. L'interesse si computa per mesi compiuti a decorrere dalla data in cui il credito è divenuto esigibile>>.

5. L'articolo 93 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

<<Art. 93. - 1. In occasione del rimborso dei diritti doganali debitamente corrisposti, ovvero della restituzione di somme assunte in deposito dalla dogana a qualsiasi titolo per le quali sia venuta meno la ragione del deposito, spetta al contribuente sui relativi importi l'interesse nella misura prevista al primo comma dell'articolo 86, da computarsi per mesi compiuti a decorrere dalla data in cui sia stata presentata la domanda, rispettivamente, di rimborso o di restituzione>>. 

Art. 26.

(Aliquote della produzione corrisposte allo Stato)

1. I titolari di concessione di coltivazione, a decorrere dal 1 gennaio 1990, sono esonerati per un triennio e, previa eventuale conferma ai sensi del comma 9 del presente articolo, fino al 31 dicembre 1996 dalla corresponsione allo Stato dell'aliquota del prodotto della coltivazione prevista dagli articoli 33 e 66 della L. 21 luglio 1967, n. 613, purchè gli importi corrispondenti al valore delle aliquote siano investiti nella prospezione non esclusiva o nella ricerca esclusiva di idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio nazionale, nel mare territoriale o nella piattaforma continentale. Sono confermati per le regioni a statuto speciale i benefici di cui all'art. 54 della L. 21 luglio 1967, n. 613.

1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 1996 un terzo dell'aliquota è devoluto alle regioni, di cui all'art. 1 del testo unico approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, nelle quali si effettuano le coltivazioni. Le regioni impegnano tali proventi per il finanziamento di piani di sviluppo economico e per l'incremento industriale nei territori in cui sono ubicati i giacimenti.

2. L'esonero comp te fino alla concorrenza del 30 per cento del costo delle attività previste nel comma 1 ed è cumulabile con le agevolazioni fiscali di cui all'articolo 27.

3. Per ottenere l'esonero previsto nel comma 1, i titolari di concessione di coltivazione devono farne richiesta, entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferiscono le aliquote, corredandola con un progetto di massima degli investimenti, che specifichi la data di inizio e di ultimazione delle opere, il loro costo ed il piano di finanziamento delle stesse.

4. L'esonero è concesso dalla sezione dell'ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi competente per territorio sulla base del progetto presentato.

5. Le operazioni per la ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi devono essere iniziate nello stesso anno cui si riferiscono le aliquote non corrisposte e completate entro i cinque anni successivi.

6. La data di inizio e di ultimazione dei lavori nonchè l'ammontare dei costi sostenuti sono accertati dall'ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi attraverso i propri uffici periferici.

7. Qualora risulti che l'attività programmata non sia stata iniziata ed espletata nei termini di cui al comma 6, ovvero che a fronte dei costi sostenuti competa un minore esonero, si fa luogo entro sei mesi dalla scadenza dei predetti termini al recupero del valore corrispondente alle aliquote non corrisposte, determinato ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 33 della legge 21 luglio 1967, n. 613, maggiorato di un interesse pari alla misura del tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'esonero, aumentato di quattro punti.

8. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il CIPE con propria delibera stabilisce i criteri per la verifica della persistenza delle attuali condizioni del mercato del greggio al fine della conferma della esenzione di cui al comma 1.

9. La verifica di cui al comma 8 è effettuata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ogni due anni a decorrere dal 30 giugno del terzo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. L'eventuale conferma dell'esenzione è disposta con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze.

Art. 27.

(Proroga di esenzione dall'ILOR)

1. L'esenzione di cui agli articoli 34 e 68 della legge 21 luglio 1967, n. 613, ed all'articolo 40, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, da ultimo prorogata fino al 31 dicembre 1989 dall'articolo 20 della legge 10 febbraio 1989, n. 48, è ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 1995.

Art. 28.

(Aliquota IVA per l'allacciamento alle reti di teleriscaldamento)

1. Fino al 31 dicembre 1996 l'aliquota IVA da corrispondere da parte degli utenti per l'allacciamento a reti di teleriscaldamento realizzate in conformità alla vigente normativa in materia di risparmio energetico è stabilita nella misura del 4 per cento.

Art. 29.

(Agevolazioni fiscali per il contenimento dei consumi energetici)

1. Le spese sostenute dalle persone fisiche e dagli enti di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per gli interventi non assistiti da contribuzione diretta o indiretta dello Stato o di altro ente pubblico, atti a realizzare il contenimento dei consumi energetici in conformità delle vigenti disposizioni in materia di contenimento dei consumi energetici negli edifici, posti in essere nelle unità immobiliari destinate ad uso di civile abitazione diverse da quelle di cui all'articolo 40 del predetto testo unico, sono deducibili dal reddito complessivo. La deduzione spetta nella misura del 25 per cento della spesa rimasta effettivamente a carico del possessore del reddito stesso e proporzionata alla sua quota di possesso per il periodo d'imposta in cui è stato eseguito il pagamento a saldo e per quello successivo. Per ciascun periodo di imposta la deduzione non può essere superiore al reddito della unità immobiliare, nella quale sono stati realizzati i suddetti interventi, determinato senza tenere conto della deduzione di cui all'articolo 34, comma 4-quater), del predetto testo unico, nè della maggiorazione prevista dall'articolo 38 dello stesso testo unico. La deduzione si applica per gli interventi il cui pagamento a saldo sia intervenuto non oltre il 31 dicembre 1994.

2. I tipi di opere e i relativi criteri di realizzazione atti al contenimento dei consumi energetici sono determinati, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze.

3. L'avvenuta realizzazione dell'opera e il sostenimento della relativa spesa devono essere comprovati da idonee documentazioni, da allegare alla dichiarazione dei redditi relativa al primo periodo di imposta da cui si applica la deduzione. Con il decreto di cui al comma 2 sono stabilite anche le caratteristiche e le modalità di rilascio della documentazione occorrente.

Art. 30.

(Accordi e contratti di programma)

1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stipula con l'Enel e la Confederazione italiana servizi pubblici degli enti locali (CISPEL), sentite le associazioni di tutela dei consumatori maggiormente rappresentative, un contratto di programma che preveda, tra l'altro, l'estensione progressiva delle tariffe multiorarie alle utenze. Il CIP nella determinazione e nell'aggiornamento delle tariffe elettriche tiene conto delle iniziative previste dal contratto di programma.

2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stipula con il Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA) e le regioni un accordo di programma, di durata decennale, che preveda:

a) l'erogazione dei servizi necessari all'espletamento delle azioni relative all'uso razionale dell'energia e alla diffusione delle fonti rin- novabili;

b) la promozione di interventi dimostrativi di uso razionale dell'energia e di impiego delle fonti rinnovabili, anche in associazione con altri enti o imprese;

c) l'attivazione della domanda potenziale diffusa di risparmio energetico raccordandola con le caratteristiche dell'offerta;

d) lo svolgimento e la promozione di attività di raccolta, elaborazione e diffusione delle informazioni, nonchè di formazione e assistenza tecnica degli utenti.

3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio-dipartimento per l'informazione e l'editoria e con gli enti energetici stipula con la RAI e la Federazione italiana editori giornali un contratto di programma , di durata quinquennale che preveda:

a) la diffusione periodica di informazioni riguardanti il risparmio energetico e l'uso razionale dell'energia presso i cittadini e i consuma- tori finali, nonche' presso il corpo docente e gli allievi delle scuole medie secondarie superiori;

b) il coinvolgimento delle associazioni dei consumatori, degli utenti, degli amministratori di immobili, dei tecnici installatori e manutentori, delle imprese del settore e di tutti quei soggetti coinvolti nei cicli di utilizzazione dell'energia;

c) la diffusione di informazioni riguardanti in modo particolare, le caratteristiche e le prestazioni delle apparecchiature domestiche al fine di promuovere l'utilizzazione di quelle a basso consumo di energia.

4. Il CIP nelle deliberazioni di propria competenza nel settore dell'informazione tiene conto dei contenuti del contratto di programma di cui al comma 3.

Art. 31.

(Istituzione del marchio <<Risparmio Energetico>>)

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine dell'istituzione di un marchio di <<Risparmio energetico>> l'Enea individua le caratteristiche per la definizione degli apparecchi domestici nonche' dei sistemi e dispositivi di illuminazione ad alto rendimento, sulla base di normative tecniche UNI-CEI e tenendo conto dei migliori rendimenti relativi al consumo di energia elettrica disponibili nell'ambito della CEE e le comunica al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su indicazione dell'Enea, alla conclusione dello studio di cui al comma 1, entro centoventi giorni definisce con proprio decreto le caratteristiche degli apparecchi e dei sistemi e dispositivi di cui al comma 1, le procedure e le modalita' tecniche per il rilascio del marchio <<Risparmio energetico>> e la relativa apposizione mediante etichettatura, anche in relazione a quanto previsto dalla direttiva del Consiglio 79/530/CEE recepita con decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 783, e dalla direttiva del Consiglio n. 79/531/CEE recepita con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 784. Con lo stesso decreto saranno definite le informazioni per un uso razionale dell'energia e per una diminuzione dei consumi riguardanti l'utilizzazione dell'apparecchio e dei dispositivi, che dovranno essere contenute nel libretto di istruzioni o nei fogli illustrativi a cura del costruttore, dell'importatore e del distributore.

3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato coordina e indirizza, avvalendosi per l'attuazione dell'Enel e delle imprese elettriche degli enti locali cosi' come definite dall'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, una campagna informativa al fine di evidenziare le caratteristiche degli apparecchi e dispositivi di cui al comma 1 dotati del marchio <<Risparmio Energetico>> e per promuoverne l'utilizzazione presso i consumatori e i cittadini.

4. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, avvalendosi dell'Istituto italiano per il marchio di qualita' (IMQ), del Comitato elettrotecnico italiano e dell'Enea, effettua controlli a campione sugli apparecchi e dispositivi domestici posti in vendita con il marchio di <<Risparmio energetico>> al fine di verificare la rispondenza del marchio alle reali caratteristiche e prestazioni dell'apparecchio. I controlli possono essere eseguiti anche a seguito di richieste delle associazioni di tutela dell'ambiente e delle associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative.

Art. 32.

(Canone per le concessioni di derivazioni ad uso idroelettrico)

1. Comma abrogato dalla Legge 5 gennaio 1994, n. 36 , art. 18 

TITOLO V

Disposizioni finanziarie e finali

Art. 33.

(Copertura finanziaria)

1. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione della presente legge, valutata in lire 115 miliardi per l'anno 1990, in lire 355 miliardi per l'anno 1991 ed in lire 400 miliardi per ciascuno degli anni dal 1992 al 1997, si provvede mediante utilizzo di una quota di pari importo del gettito del sovrapprezzo di cui alla deliberazione del CIP del 21 dicembre 1988, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, n. 305 del 30 dicembre 1988, che, ferma restando l'esigenza di assicurare il conseguimento degli obiettivi ivi considerati, viene conseguentemente applicato per un periodo di pari durata.

2. Il CIP dispone la reintegrazione all'Enel e alle imprese appaltatrici dei lavori per la realizzazione delle centrali nucleari degli oneri immediati e diretti derivanti dalla sospensione e interruzione definitiva dei lavori delle predette centrali , secondo le modalita' della deliberazione del CIPE del 21 dicembre 1988, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 1989, e della deliberazione del CIP del 24 maggio 1989, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27 maggio 1989.

3. La Cassa di conguaglio per il settore elettrico effettua, entro il 30 novembre di ciascun anno, a favore dell'entrata del bilancio dello Stato, il versamento degli importi indicati al comma 1, salvo conguaglio da effettuare nell'anno successivo in relazione all'effettivo importo delle minori entrate, accertato con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro del tesoro.

4. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 34.

(Promozione e partecipazione a societa' da parte dell'Enel)

1. Il settimo comma dell'articolo 1 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, gia' sostituito dalla legge 18 dicembre 1973, n. 856, e' sostituito dai seguenti:

<<L'Enel, previa autorizzazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, puo' promuovere, in Italia e all'estero, la costituzione di societa' per azioni o assumervi partecipazioni, qualora esse abbiano per oggetto il compimento di attivita' riconducibili ai fini propri dell'ente. Gli atti costitutivi e gli statuti delle societa' di cui al settimo comma, nonche' le eventuali modifiche degli stessi, dovranno prevedere l'esercizio, da parte dell'Enel, delle facolta' di cui all'articolo 2458 del codice civile e, da parte del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della vigilanza di cui al secondo comma>>.

Art. 35.

(Disposizioni finali)

1. Restano ferme tutte le competenze e le procedure stabilite dall'ordinamento vigente in materia di tutela ambientale ed igienico-sanitaria per le attivita' e per gli impianti previsti dalla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

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