STATUTO
DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "
PEDALIAMO PER LA VITA"
Articolo 1 - Denominazione A norma dell'art. 36 e seguenti del codice Civile, della
legge 383/2000 e della normativa in materia è costituita l'associazione di
promozione sociale denominata "Pedaliamo per la vita".
Articolo 2 - Sede L'associazione ha sede provvisoria a Vigonovo (Ve) in Piazza
Marconi 40, e ritrovo presso il centro parrocchiale.
Articolo 3 - Finalità e obiettivi L’associazione è apartitica, non
ha scopo di lucro e svolge attività di promozione ed utilità sociale. 1)
promuovere e sviluppare la cultura e la pratica di un uso abituale della
bicicletta quale mezzo di trasporto semplice, economico ed eco-compatibile; con
la prospettiva di utilizzo in rapporto al territorio, al tessuto sociale, alla
mobilità, alla stagionalità, al turismo, all'ecologia; 2)
proporre la realizzazione di strutture, provvedimenti e politiche che
facilitino ed incentivino la diffusione e l'uso della bicicletta; 3)
proporre provvedimenti per la moderazione del traffico e per la sicurezza
stradale, in particolare nei riguardi dei ciclisti, dei pedoni e dei
diversamente abili; avanzare proposte per la risoluzione dei problemi legati
alla mobilità e per lo sviluppo del trasporto collettivo; criticare i danni
ambientali e sociali causati dall'uso smodato del mezzo privato a motore e da
una viabilità delle strade che ignora l'ecologia e il bene comune; 4)
promuovere la partecipazione attiva dei cittadini ad iniziative culturali
e proporre la realizzazione di strutture idonee per un ambiente, sia naturale
sia urbano, più pulito, più vivibile e che favorisca le relazioni tra le
persone; 5)
promuovere lo sviluppo di una forma di turismo sociale nel nostro
territorio attraverso la realizzazione e la gestione diretta di strutture e di
spazi di accoglienza su affidamento di enti pubblici; 6)
promuovere l'uso della bicicletta anche nel tempo libero, come forma di
svago e con modalità escursionistiche, per valorizzare gli aspetti culturali,
ambientali, le tradizioni e la storia del nostro territorio e, inoltre, come
occasione di socializzazione tra le persone; 7)
organizzare in proprio, o in collaborazione con altre associazioni ed
enti affini, azioni ricreative per il tempo libero quali manifestazioni
pubbliche e/o private, eventi, spettacoli ivi compresi quelli cinematografici, musicali,
teatrali, letterari, sportivi; gite, raduni, pellegrinaggi e viaggi in bicicletta; 8)
studiare, pubblicare o realizzare percorsi ed itinerari ciclo-turistici; 9)
elaborare, autonomamente o su incarico di enti pubblici ed organismi
privati, studi e ricerche, piani di fattibilità, progetti di percorsi ciclabili
o di altre strutture e provvedimenti utili per realizzare le finalità di cui ai
punti precedenti; 10)
organizzare convegni, mostre, dibattiti, seminari e corsi di formazione
professionale, attività culturali nelle scuole, progetti educativi scolastici
ed extra-scolastici, produrre strumenti audiovisivi e multimediali, o
quant'altro sia utile per favorire l'approfondimento tecnico o divulgare la
conoscenza ad un più vasto pubblico di tutti gli argomenti relativi alle
finalità dell'associazione; 11)
trasmettere i contenuti e le idee proposte dall'associazione realizzando
materiale informativo e divulgativo come articoli, pubblicazioni cartacee,
pieghevoli, adesivi, gadget, magliette, ecc. e attraverso il sito internet
dell'associazione; 12)
attuare servizi od agevolazioni ai propri Soci in relazione all'uso
abituale o escursionistico della bicicletta; ottenere per i propri Soci speciali
facilitazioni ed agevolazioni da parte di altri enti ed organizzazioni, in
relazione all'uso abituale o escursionistico della bicicletta; 13)
favorire i propri Soci nell'acquisto di materiali e beni collegati
all'attività istituzionale; 14)
esercitare, in via marginale e senza scopi di lucro, attività di natura
commerciale per autofinanziamento o per fini di solidarietà; in tal caso dovrà
osservare le normative amministrative e fiscali vigenti; 15)
effettuare donazioni a favore di enti o persone 16)
rifacendosi ai principi di cui all'articolo 3, cooperare con tutti coloro
che, nei più svariati campi della vita culturale e sociale, operano in difesa
della dignità umana, della pace, dell'ambiente e per la solidarietà tra gli
uomini e i popoli ispirandosi alla Carta dei Diritti dell'uomo; 17)
svolgere ogni altra attività volta a conseguire gli scopi sociali. Con riferimento alle attività suddette, l'associazione potrà
stipulare con enti pubblici e privati contratti e convenzioni, operando sia da
sola sia di concerto con altri gruppi e associazioni che perseguano le sue
stesse finalità.L'associazione intende aderire alla Federazione Italiana
Amici della Bicicletta (FIAB) riconosciuta dal Ministero dell'Ambiente e,
tramite questa, all'European Cyclists' Federation (ECF).
Articolo 4 - Soci e quote di adesione Sono ammessi all’Associazione
tutti coloro che ne condividono gli scopi e accettano il presente Statuto e
l’eventuale regolamento interno.
Articolo 5 - Diritti e doveri dei soci Tutti i soci hanno gli stessi
diritti, indipendentemente dalla categoria cui appartengono.
Articolo 6 - Recesso ed esclusione dei soci Il socio può recedere
dall’associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo.
Articolo 7 - Organi dell'Associazione Sono organi dell'associazione: a) l'Assemblea dei soci; b) il Consiglio Direttivo; c) il Presidente; Le cariche degli organi dell'associazione sono elettive e
gratuite.
Articolo 8 - Assemblea dei soci L’Assemblea è l’organo sovrano dell’associazione ed è composta da
tutti i soci. -
avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello
fissato per l’adunanza e contenente l’ordine del giorno dei lavori; -
o in alternativa tramite raccomandata a/r; -
o tramite e-mail (facoltà di comunicazione richiesta dal
socio) L’Assemblea è inoltre convocata
a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando la maggioranza del Consiglio
direttivo lo ritiene necessario.
Articolo 9 - Compiti dell'assemblea L’assemblea deve: -
approvare il rendiconto consuntivo e preventivo; -
fissare l’importo della quota sociale annuale; -
determinare le linee generali programmatiche dell’attività
dell’associazione; -
approvare l’eventuale regolamento interno; -
deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni
e sulla esclusione dei soci; -
eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo; -
deliberare su quant’altro demandatole per legge o per
statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo. Articolo 10 - Validità dell'assemblea L’assemblea ordinaria è
regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza
degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche
nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in
delega. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente. Articolo 11 - Verbalizzazione in assemblea Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono
riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente,
che si terrà depositato a cura del consiglio direttivo presso la sede sociale.
Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di estrarne copia. Articolo 12 - Consiglio Direttivo Il Consiglio Direttivo è costituito da un minimo di 5 ad un
massimo di 9 membri, scelti tra i soci dall'assemblea generale, che restano in
carica tre anni e, in caso di recesso anticipato, saranno sostituiti dai soci
che, nell'ultima assemblea abbiano conseguito un numero di voti immediatamente
inferiore a quello dei soci eletti. Il Consiglio, nella riunione immediatamente successiva
designa nel suo ambito il Presidente, il Vice-presidente, il Segretario, il
Tesoriere ed affida, anche di propria iniziativa, ulteriori incarichi ritenuti
necessari. Il Presidente convoca il Consiglio almeno una volta ogni due
mesi, tramite affissione in Sede della convocazione e dell'ordine del giorno
almeno 15 giorni prima. I Consiglieri che ne facciano richiesta scritta al
Presidente, hanno diritto di ricevere la convocazione, a propria scelta, tramite
avviso postale, telefonico o via e-mail. Il Consiglio può deliberare solo se è presente più della
metà dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di
parità vale il voto del Presidente. Il Consiglio Direttivo, nei limiti di quanto stabilito
dall'Assemblea, è investito dei più ampi poteri per decidere sulle iniziative
da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento degli scopi sociali,
per l'attuazione delle delibere programmatiche assembleari e per la direzione ed
amministrazione dell'associazione. E' in sua facoltà redigere regolamenti per la disciplina
dell'attività dell'associazione che dovranno essere sottoposti all'assemblea
per l'approvazione. Articolo 13 - Presidente Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione,
convoca e presiede il Consiglio Direttivo e convoca l'Assemblea dei soci. In
caso di sua assenza è sostituito dal Vice-Presidente. Può delegare per
mansioni tecniche e particolari funzioni di rappresentanza altri membri del
Consiglio Direttivo oppure altri soci. In caso di urgenza il Presidente può
compiere ogni atto necessario per la tutela degli interessi dell'associazione,
con successiva ratifica da parte del Consiglio Direttivo. Articolo 14 - Compiti del segretario e del tesoriere Il Segretario redige i verbali dell'assemblea dei soci, delle
riunioni del Consiglio Direttivo e gli altri libri associativi; cura
l'esposizione nella sede sociale della convocazione delle assemblee dei soci,
delle riunioni del Consiglio Direttivo con relativo ordine del giorno, e dei
regolamenti sociali; svolge tutte le altre mansioni di segreteria che gli sono
affidate dal Consiglio Direttivo. Il Tesoriere tiene la contabilità, i libri contabili e la
cassa, redige i bilanci, cura pagamenti ed incassi, secondo le indicazioni
impartite dal Consiglio Direttivo. Articolo 15 - Patrimonio dell'associazione L'associazione trae le risorse economiche per il
funzionamento e lo svolgimento della propria attività da: a)
quote associative e contributi degli aderenti; b)
sovvenzioni e contributi di privati, singoli o istituzioni, nazionali o
estere; c)
sovvenzioni e contributi dell'Unione Europea, dello Stato, di istituzioni
o di enti pubblici, nazionali o esteri; d)
rimborsi derivanti da convenzioni; e)
contributi di sponsors con i quali è autorizzata a stipulare eventuali
convenzioni; f)
entrate derivanti da attività istituzionali o direttamente connesse; g)
entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali od
occasionali; h)
i proventi della vendita di oggetti finalizzati alla promozione dell'uso
della bicicletta o derivanti da iniziative e manifestazioni; j)
ogni altra entrata che concorre ad incrementare l'attività
sociale. E' vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o
avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita
dell'associazione, salvo che la destinazione e la distribuzione non siano
imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni.
Eventuali avanzi di gestione saranno interamente destinati al perseguimento
degli scopi sociali. Articolo 16 - Esercizio finanziario L'esercizio finanziario si chiude al 31.12 di ogni anno. Il
Consiglio Direttivo entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio dovrà
redigere il bilancio consuntivo e quello preventivo da sottoporre
all'approvazione dell'assemblea ordinaria annuale. Il bilancio consuntivo deve restare depositato in copia
presso la sede dell'associazione durante i quindici giorni che precedono
l'assemblea e finché sia approvato. I soci possono prenderne visione. Il bilancio è composto da un rendiconto economico e da un
rendiconto finanziario; il rendiconto economico evidenzia analiticamente le
uscite e le entrate secondo criteri di cassa, il rendiconto finanziario
evidenzia la situazione patrimoniale dell'associazione elencando distintamente
la liquidità, i debiti, i crediti, il valore stimato del magazzino e degli
altri beni mobili ed immobili di proprietà dell'associazione. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi
o i lasciti ricevuti. Articolo 17 - Revisione dello statuto Eventuali modifiche del presente statuto dovranno essere
deliberate dall'assemblea con una maggioranza di due terzi dei presenti.
L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di
almeno la metà più uno degli associati, in seconda convocazione qualunque sia
il numero dei presenti. Articolo 18 - Scioglimento e devoluzione del
patrimonio Lo scioglimento dell'associazione è deliberato
dall'assemblea generale con il voto favorevole di almeno tre quarti degli
associati. In caso di scioglimento dell'associazione, per qualunque
causa, il suo patrimonio sarà obbligatoriamente devoluto ad altra associazione
con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, come previsto dalle norme
vigenti in materia salvo diversa destinazione imposta dalla legge (art.3,
comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662). Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto,
trovano applicazione le norme stabilite dal Codice Civile e dalla normativa
vigente in materia di associazioni culturali e di volontariato.
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Gruppo Amici della Bicicletta "Pedaliamo per la Vita" - Vigonovo (Ve) email: adbvigonovo@libero.it |