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STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

" PEDALIAMO PER LA VITA"

 

Articolo 1 - Denominazione

A norma dell'art. 36 e seguenti del codice Civile, della legge 383/2000 e della normativa in materia è costituita l'associazione di promozione sociale denominata "Pedaliamo per la vita".

 

Articolo 2 - Sede

L'associazione ha sede provvisoria a Vigonovo (Ve) in Piazza Marconi 40, e ritrovo presso il centro parrocchiale. L'eventuale cambio di sede non comporterà modifica dello statuto.

 

Articolo 3 - Finalità e obiettivi

L’associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione ed utilità sociale. I proventi dell'attività non possono, in nessun caso, esser divisi fra gli associati, nemmeno in forma indiretta. Le finalità che si propone sono in particolare:

1)      promuovere e sviluppare la cultura e la pratica di un uso abituale della bicicletta quale mezzo di trasporto semplice, economico ed eco-compatibile; con la prospettiva di utilizzo in rapporto al territorio, al tessuto sociale, alla mobilità, alla stagionalità, al turismo, all'ecologia;

2)      proporre la realizzazione di strutture, provvedimenti e politiche che facilitino ed incentivino la diffusione e l'uso della bicicletta;

3)      proporre provvedimenti per la moderazione del traffico e per la sicurezza stradale, in particolare nei riguardi dei ciclisti, dei pedoni e dei diversamente abili; avanzare proposte per la risoluzione dei problemi legati alla mobilità e per lo sviluppo del trasporto collettivo; criticare i danni ambientali e sociali causati dall'uso smodato del mezzo privato a motore e da una viabilità delle strade che ignora l'ecologia e il bene comune;

4)      promuovere la partecipazione attiva dei cittadini ad iniziative culturali e proporre la realizzazione di strutture idonee per un ambiente, sia naturale sia urbano, più pulito, più vivibile e che favorisca le relazioni tra le persone;

5)      promuovere lo sviluppo di una forma di turismo sociale nel nostro territorio attraverso la realizzazione e la gestione diretta di strutture e di spazi di accoglienza su affidamento di enti pubblici;

6)      promuovere l'uso della bicicletta anche nel tempo libero, come forma di svago e con modalità escursionistiche, per valorizzare gli aspetti culturali, ambientali, le tradizioni e la storia del nostro territorio e, inoltre, come occasione di socializzazione tra le persone;

7)      organizzare in proprio, o in collaborazione con altre associazioni ed enti affini, azioni ricreative per il tempo libero quali manifestazioni pubbliche e/o private, eventi, spettacoli ivi compresi quelli  cinematografici, musicali, teatrali, letterari, sportivi; gite, raduni, pellegrinaggi e viaggi in bicicletta;

8)      studiare, pubblicare o realizzare percorsi ed itinerari ciclo-turistici;

9)      elaborare, autonomamente o su incarico di enti pubblici ed organismi privati, studi e ricerche, piani di fattibilità, progetti di percorsi ciclabili o di altre strutture e provvedimenti utili per realizzare le finalità di cui ai punti precedenti;

10)   organizzare convegni, mostre, dibattiti, seminari e corsi di formazione professionale, attività culturali nelle scuole, progetti educativi scolastici ed extra-scolastici, produrre strumenti audiovisivi e multimediali, o quant'altro sia utile per favorire l'approfondimento tecnico o divulgare la conoscenza ad un più vasto pubblico di tutti gli argomenti relativi alle finalità dell'associazione;

11)   trasmettere i contenuti e le idee proposte dall'associazione realizzando materiale informativo e divulgativo come articoli, pubblicazioni cartacee, pieghevoli, adesivi, gadget, magliette, ecc. e attraverso il sito internet dell'associazione;

12)   attuare servizi od agevolazioni ai propri Soci in relazione all'uso abituale o escursionistico della bicicletta; ottenere per i propri Soci speciali facilitazioni ed agevolazioni da parte di altri enti ed organizzazioni, in relazione all'uso abituale o escursionistico della bicicletta;

13)   favorire i propri Soci nell'acquisto di materiali e beni collegati all'attività istituzionale;

14)   esercitare, in via marginale e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento o per fini di solidarietà; in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti;

15)   effettuare donazioni a favore di enti o persone

16)   rifacendosi ai principi di cui all'articolo 3, cooperare con tutti coloro che, nei più svariati campi della vita culturale e sociale, operano in difesa della dignità umana, della pace, dell'ambiente e per la solidarietà tra gli uomini e i popoli ispirandosi alla Carta dei Diritti dell'uomo;

17)   svolgere ogni altra attività volta a conseguire gli scopi sociali.

 

Con riferimento alle attività suddette, l'associazione potrà stipulare con enti pubblici e privati contratti e convenzioni, operando sia da sola sia di concerto con altri gruppi e associazioni che perseguano le sue stesse finalità.L'associazione intende aderire alla Federazione Italiana Amici della Bicicletta (FIAB) riconosciuta dal Ministero dell'Ambiente e, tramite questa, all'European Cyclists' Federation (ECF).

 

Articolo 4 - Soci e quote di adesione

Sono ammessi all’Associazione tutti coloro che ne condividono gli scopi e accettano il presente Statuto e l’eventuale regolamento interno. L’organo competente a deliberare sulle domande d’ammissione è il Consiglio Direttivo. Il diniego va motivato. Il richiedente nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità ed impegnarsi a versare la quota associativa. Il numero di soci è illimitato. Non è ammessa la categoria di soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile. I Fondatori sono soci ordinari. Ci sono differenti categorie di soci: ordinari (versano solo la quota d’iscrizione), sostenitori o benefattori (versano la quota d'iscrizione e contribuzioni volontarie), familiari o conviventi (quota d'iscrizione ridotta). La qualifica di socio si ottiene con l’iscrizione e ha durata per l’anno in corso con scadenza fissa il 31/12 di ogni anno, qualunque sia la data di ammissione.

 

Articolo 5 - Diritti e doveri dei soci

Tutti i soci hanno gli stessi diritti, indipendentemente dalla categoria cui appartengono. I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell’associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell’attività prestata. I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell’associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

 

Articolo 6 - Recesso ed esclusione dei soci  

Il socio può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall’Associazione. Relativamente all'esclusione è competente il Consiglio direttivo con possibilità d'appello entro 30 gg. all’assemblea. E’ comunque ammesso ricorso al giudice ordinario. I soci esclusi non hanno diritto al rimborso della quota di adesione già versata.

 

Articolo 7 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'associazione:

a) l'Assemblea dei soci;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente;

Le cariche degli organi dell'associazione sono elettive e gratuite.  

Articolo 8 - Assemblea dei soci

L’Assemblea è l’organo sovrano dell’associazione ed è composta da tutti i soci. E’ convocata almeno una volta l'anno entro aprile dal Presidente dell’associazione o da chi ne fa le veci mediante affissione presso la sede sociale almeno 15 giorni prima e con contestuale:

-         avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente l’ordine del giorno dei lavori;  

-         o in alternativa tramite raccomandata a/r;

-         o tramite e-mail (facoltà di comunicazione richiesta dal socio)

L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando la maggioranza del Consiglio direttivo lo ritiene necessario. L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’associazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.  

Articolo 9 - Compiti dell'assemblea

L’assemblea deve:

-         approvare il rendiconto consuntivo e preventivo;

-         fissare l’importo della quota sociale annuale;

-         determinare le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione;

-         approvare l’eventuale regolamento interno;

-         deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci;

-         eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo;

-         deliberare su quant’altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

 

Articolo 10 - Validità dell'assemblea  

L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente. Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone. L’assemblea straordinaria: approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l’associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di ¾ dei soci.

   

Articolo 11 - Verbalizzazione in assemblea  

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente, che si terrà depositato a cura del consiglio direttivo presso la sede sociale. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di estrarne copia.

 

Articolo 12 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è costituito da un minimo di 5 ad un massimo di 9 membri, scelti tra i soci dall'assemblea generale, che restano in carica tre anni e, in caso di recesso anticipato, saranno sostituiti dai soci che, nell'ultima assemblea abbiano conseguito un numero di voti immediatamente inferiore a quello dei soci eletti.

Il Consiglio, nella riunione immediatamente successiva designa nel suo ambito il Presidente, il Vice-presidente, il Segretario, il Tesoriere ed affida, anche di propria iniziativa, ulteriori incarichi ritenuti necessari.

Il Presidente convoca il Consiglio almeno una volta ogni due mesi, tramite affissione in Sede della convocazione e dell'ordine del giorno almeno 15 giorni prima. I Consiglieri che ne facciano richiesta scritta al Presidente, hanno diritto di ricevere la convocazione, a propria scelta, tramite avviso postale, telefonico o via e-mail.

Il Consiglio può deliberare solo se è presente più della metà dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità vale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo, nei limiti di quanto stabilito dall'Assemblea, è investito dei più ampi poteri per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento degli scopi sociali, per l'attuazione delle delibere programmatiche assembleari e per la direzione ed amministrazione dell'associazione.

E' in sua facoltà redigere regolamenti per la disciplina dell'attività dell'associazione che dovranno essere sottoposti all'assemblea per l'approvazione.

   

Articolo 13 - Presidente  

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e convoca l'Assemblea dei soci. In caso di sua assenza è sostituito dal Vice-Presidente. Può delegare per mansioni tecniche e particolari funzioni di rappresentanza altri membri del Consiglio Direttivo oppure altri soci. In caso di urgenza il Presidente può compiere ogni atto necessario per la tutela degli interessi dell'associazione, con successiva ratifica da parte del Consiglio Direttivo.

   

Articolo 14 - Compiti del segretario e del tesoriere  

Il Segretario redige i verbali dell'assemblea dei soci, delle riunioni del Consiglio Direttivo e gli altri libri associativi; cura l'esposizione nella sede sociale della convocazione delle assemblee dei soci, delle riunioni del Consiglio Direttivo con relativo ordine del giorno, e dei regolamenti sociali; svolge tutte le altre mansioni di segreteria che gli sono affidate dal Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere tiene la contabilità, i libri contabili e la cassa, redige i bilanci, cura pagamenti ed incassi, secondo le indicazioni impartite dal Consiglio Direttivo.

   

Articolo 15 - Patrimonio dell'associazione  

L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

a)      quote associative e contributi degli aderenti;

b)      sovvenzioni e contributi di privati, singoli o istituzioni, nazionali o estere;

c)      sovvenzioni e contributi dell'Unione Europea, dello Stato, di istituzioni o di enti pubblici, nazionali o esteri;

d)      rimborsi derivanti da convenzioni;

e)      contributi di sponsors con i quali è autorizzata a stipulare eventuali convenzioni;

f)       entrate derivanti da attività istituzionali o direttamente connesse;

g)      entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali od occasionali;

h)      i proventi della vendita di oggetti finalizzati alla promozione dell'uso della bicicletta o derivanti da iniziative e manifestazioni;

        i)        donazioni, lasciti e rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo che diventano proprietà dell'associazione;

j)        ogni altra entrata che concorre ad incrementare l'attività sociale.

E' vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione e la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni. Eventuali avanzi di gestione saranno interamente destinati al perseguimento degli scopi sociali.

   

Articolo 16 - Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario si chiude al 31.12 di ogni anno. Il Consiglio Direttivo entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio dovrà redigere il bilancio consuntivo e quello preventivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea ordinaria annuale.

Il bilancio consuntivo deve restare depositato in copia presso la sede dell'associazione durante i quindici giorni che precedono l'assemblea e finché sia approvato. I soci possono prenderne visione.

Il bilancio è composto da un rendiconto economico e da un rendiconto finanziario; il rendiconto economico evidenzia analiticamente le uscite e le entrate secondo criteri di cassa, il rendiconto finanziario evidenzia la situazione patrimoniale dell'associazione elencando distintamente la liquidità, i debiti, i crediti, il valore stimato del magazzino e degli altri beni mobili ed immobili di proprietà dell'associazione.

Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti.

 

Articolo 17 - Revisione dello statuto

Eventuali modifiche del presente statuto dovranno essere deliberate dall'assemblea con una maggioranza di due terzi dei presenti. L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

   

Articolo 18 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In caso di scioglimento dell'associazione, per qualunque causa, il suo patrimonio sarà obbligatoriamente devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, come previsto dalle norme vigenti in materia salvo diversa destinazione imposta dalla legge (art.3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662).

    Articolo 19 - Disposizioni finali

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, trovano applicazione le norme stabilite dal Codice Civile e dalla normativa vigente in materia di associazioni culturali e di volontariato.

Gruppo Amici della Bicicletta "Pedaliamo per la Vita" - Vigonovo (Ve) email: adbvigonovo@libero.it