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ARTICOLO 1
Finalità
1. La Regione Veneto promuove e disciplina la tutela degli animali d'
affezione, condanna gli atti di crudeltà i maltrattamenti nonchè il
loro abbandono.
ARTICOLO 2
Tutela e vigilanza
1. Alla fine del secondo comma dell' articolo 1 della legge regionale
31 maggio 1980, n. 77, viene aggiunto il seguente punto:<< 17)
la tutela degli animali d' affezione e la vigilanza sul trattamento
cui vengono sottoposti >>.
ARTICOLO 3
Anagrafe canina
1. Presso ogni unità locale socio - sanitaria è istituita l' anagrafe
regionale del cane, alla quale il cane deve essere iscritto entro i
primi tre mesi di vita.
2. La denuncia all' anagrafe deve essere eseguita dal detentore a qualsiasi
titolo del cane. Egli ha inoltre l' obbligo di denunciare l' avvenuto
trasferimento, scomparsa o morte dell' animale entro 15 giorni dall'
avvenimento.
3. In sede di prima applicazione le unità locali socio - sanitarie istituiscono
l' anagrafe canina entro nove mesi dall' entrata in vigore della presente
legge. I proprietari e detentori del cane sono tenuti a denunciarlo
entro tre mesi dall' istituzione dell' anagrafe canina.
4. Le denunce presentate all' anagrafe canina sono gratuite.
5. Delle iscrizioni registrate l' unità locale socio - sanitaria dà
tempestiva comunicazione ai comuni anagrafici dei detentori.
ARTICOLO 4
Tatuaggio di riconoscimento
1. Entro novanta giorni dall' avvenuta iscrizione alla anagrafe regionale
i cani devono essere identificati mediante tatuaggio di un codice indelebile
e leggibile, eseguito sulla faccia interna della coscia destra o sul
padiglione auricolare destro, con medoti che non arrechino danno all'
animale.
2. Le operazioni di tatuaggio sono eseguite a cura dei servizi veterinari
dell' unità locale socio - sanitaria, di veterinari liberi professionisti
autorizzati o di appositi organismi riconosciuti.
ARTICOLO 5
Profilassi
1. Le unità locali socio - sanitarie, ai fini della profilassi delle
malattie infettive, infestive e diffusive degli animali, predispongono,
con il consenso dei detentori, interventi preventivi e successivi, atti
anche al controllo delle nascite, servendosi delle strutture proprie
o riconosciute.
ARTICOLO 6
Recupero degli animali randagi
1. La tutela degli animali d' affezione si esercita anche con la cattura
dei cani randagi, il recupero di quelli sani e la loro assegnazione
a privati ovvero ad associazioni protezionistiche, in conformità a quanto
previsto dall' articolo 84 del dpr 8 febbraio 1954, n. 320.
ARTICOLO 7
Informazione
1. La Giunta regionale, d' intesa con le unità locali socio - sanitarie,
predispone appositi programmi annuali d' informazione e di educazione
alla tutela e al rispetto degli animali rivolti ai detentori e all'
opinione pubblica.
ARTICOLO 8
Canili
1. Il punto b) dell' articolo 2 della legge regionale 28 gennaio 1985,
n. 12, è sostituito dal seguente: << b) alle unità locali socio
- sanitarie contributi per la costruzione e gestione di canili, da attuarsi
direttamente o avvalendosi delle associazioni per la rotazione degli
animali nonchè per l' acquisto di mezzi e di attrezzature speciali per
la lotta al randagismo di cani e gatti. >>.
ARTICOLO 9
Associazioni protezionistiche
1. Le associazioni per la protezione degli animali, per il conseguimento
dei loro scopi, possono avvalersi dei benefici della legge regionale
8 novembre 1983, n. 55, previa osservanza delle disposizioni in essa
contenute.
2. Le associazioni riconosciute possono, anche mediante convenzione
con le unità locali socio
- sanitarie: - creare ricoveri temporanei o permanenti per gli
animali d' affezione;
- svolgere compiti di assistenza volontaria;- promuovere iniziative
di aggiornamento delle guardie zoofile;
- partecipare alle iniziative di cui agli articoli, 4, 5, 6,
7 e 8 in collaborazione con i servizi pubblici delle unità locali socio
- sanitarie.
ARTICOLO 10
Guardie zoofile
1. I comuni e le unità locali socio - sanitarie per lo esercizio delle
funzioni previste dall' articolo 2 possono utilizzare, a titolo volontario
e gratuito, le guardie zoofile riconosciute e i soci delle associazioni
zoofile.
ARTICOLO 11
Disposizioni esecutive di attuazione
1. La Giunta regionale, entro sei mesi dall' entrata in vigore della
presente legge, previo parere della commissione consiliare competente,
emana, a norma dello articolo 32 lettera g) dello Statuto, disposizioni
esecutive di attuazione della presente legge.
ARTICOLO 12
Sanzioni
1. L' inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 è soggetta
alla sanzione amministrativa pecuniaria da L. 100.000 a L. 500.000 con
le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e alla legge
regionale 28 gennaio 1977, n. 10 e successive modifiche e integrazioni.
ARTICOLO 13
Norma finanziaria
1. Le spese concernenti l' applicazione della presente legge sono sostenute
dalle unità locali socio - sanitarie competenti per territorio e il
relativo onere è coperto dalla quota spettante del fondo sanitario regionale.
ARTICOLO 14
Dichiarazione d' urgenza1. La presente legge è dichiarata urgente, ai
sensi dell' articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della
sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.La presente
legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge della Regione veneta.
Venezia, 3 settembre 1987
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