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ARTICOLO 1 Finalità 1. La Regione Veneto promuove
e disciplina la tutela degli animali d' affezione, condanna gli atti
di crudeltà , i maltrattamenti nonchè il loro abbandono.
ARTICOLO 2 Tutela e vigilanza1. La tutela
degli animali d' affezione e la vigilanza sul trattamento cui vengono
sottoposti compete alle Unità locali socio - sanitarie ai sensi dell'
articolo 1, secondo comma, punto 17) della legge regionale 31 maggio
1980, n. 77, come integrato dall' articolo 2 della legge regionale 3
settembre 1987, n. 48.
ARTICOLO 3 Anagrafe canina1. Presso il settore
veterinario di ogni Unità locale socio - sanitaria è istituita l' anagrafe
canina alla quale tutti i cani devono essere iscritti entro i primi
tre mesi di vita o entro trenta giorni dopo essere stati raccolti se
randagi. Chiunque sia detentore di un cane ha l' obbligo di denunciare
il possesso e di iscriverlo all' anagrafe canina. Inoltre ha l' obbligo
di assumersi tutte le responsabilità civili e penali relative. 2. Il
detentore del cane ha l' obbligo di denunciare al settore veterinario
competente l' avvenuta cessione, scomparsa o morte dell' animale entro
quindici giorni dall' avvenimento. 3. Gli allevatori e i commercianti
devono tenere un registro delle vendite e comunicare al Settore veterinario
dell' Unità locale socio - sanitaria competente per il territorio il
nome e l' indirizzo dell' eventuale acquirente entro trenta giorni dalla
vendita dell' animale. 4. L' iscrizione all' anagrafe canina è gratuita.
ARTICOLO 4 Tatuaggio di riconoscimento1.
Entro novanta giorni dall' iscrizione all' anagrafe canina i cani devono
essere identificati mediante tatuaggio di un codice unificato indelebile
e leggibile eseguito sul lato interno della coscia destra o sul padiglione
auricolare destro, o con altro sistema di identificazione indicato dalla
Giunta regionale, con metodi che non arrechino danno o dolore all' animale
e con spese a carico dell' utente. 2. Le operazioni di tatuaggio, nonchè
la rilevazione dello stato segnaletico dell' animale, sono eseguite
a cura dei settori veterinari dell' Unità locale socio - sanitaria o
da veterinari liberi professionisti autorizzati dalla Unità locale socio
- sanitaria.3. I cani ospiti dei rifugi in convenzione gestiti dalle
associazioni protezionistiche sono tatuati gratuitamente. 4. Ai fini
della presente legge è riconosciuto valido il tatuaggio effettuato per
effetto dell' iscrizione ai libri genealogici di razza.
ARTICOLO 5 Profilassi1. Le Unità locali socio
- sanitarie, ai fini dell' attuazione della presente legge, predispongono,
con il senso dei detentori,interventi preventivi e successivi, atti
anche al controllo delle nascite, servendosi delle strutture proprie
o riconosciute.2. Gli interventi per la limitazione delle nascite dei
cani e dei gatti sono eseguite esclusivamente da medici veterinari,con
metodi chirurgici idonei.3. I presidi veterinari multizonali di cui
alla legge regionale31 maggio 1980, n. 77, e successive modificazioni
ed integrazioni,e i settori veterinari delle Unità locali socio - sanitarie,sentiti
i rappresentanti unici provinciali delle associazioni protezionistiche
di cui all' articolo 9, nell' ambito delle convenzioni con esse stipulate,
organizzano, in collaborazione con le stesse, programmi per il controllo
demografico e per la limitazione delle nascite su cani e gatti randagi.4.
Gli interventi per la limitazione delle nascite dei cani randagi e dei
gatti presenti nelle colonie riconosciute sono effettuati da veterinari
dipendenti dal Servizio sanitario nazionale presso gli ambulatori dei
presidi veterinari multizonali e dei settori veterinari delle Unità
locali socio - sanitarie,adeguatamente attrezzati o da veterinari liberi
professionisti convenzionati.
ARTICOLO 6 Recupero dei cani randagi1. I cani
randagi, catturati e tatuati a cura delle Unità locali socio - sanitarie,
trascorsi sessanta giorni, se non reclamati, possono essere ceduti definitivamente
a privati o ad associazioni protezionistiche di cui all' articolo 9.2.
Prima della scadenza del termine di cui al comma 1, possono essere ceduti
in affidamento temporaneo con l' impegno da parte degli affidatari di
restituirli ai proprietari che li richiedessero entro i sessanta giorni.3.
Dell' affidamento temporaneo, nel caso di consegna dell' animale catturato
ad una associazione protezionistica convenzionata, si fa carico l' associazione
stessa. 4. La cattura dei cani randagi è di competenza dei presidi veterinari
multizonali che possono avvalersi della collaborazione delle guardie
zoofile e dei delegati dalle associazioni convenzionate.5. La cattura
dei cani deve essere effettuata possibilmente in modo indolore.6. Il
cittadino che avvista un cane randagio informa il servizio veterinario
della Unità locale socio - sanitaria o provvede direttamente alla consegna
al canile sanitario più vicino.7. La direzione dei rifugi e la direzione
dei canili sanitari devono tenere un registro nel quale sono indicati
la data di entrata, di uscita e di morte degli animali ed i nominativi
dei privati che hanno ottenuto in affidamento un animale.8. Oltre ai
casi previsti dagli articoli 86, 87 e 91 del dpr 8 febbraio 1954, n.
320 possono essere soppressi solo i cani di comprovata pericolosità
, quelli gravemente ammalati o incurabili. La soppressione deve essere
effettuata esclusivamente da medici veterinari con metodo eutanasico.
ARTICOLO 7 Informazione e aggiornamento1. I Servizi
veterinari delle Unità locali socio - sanitarie e i comuni, con la collaborazione
delle associazioni protezionistiche, predispongono e attuano programmi
annuali di informazione ed educazione rivolti alle scuole e alla popolazione
per favorire il rispetto degli animali e la tutela della loro salute,
al fine di realizzare sul territorio un corretto rapporto uomo - animale
- ambiente. Nei suddetti programmi, particolare attenzione deve essere
dedicata al problema del randagismo, alle sue conseguenze e alla possibilità
di prevenirlo.2. La Regione, le Unità locali socio - sanitarie e i Comuni
organizzano periodicamente corsi di aggiornamento e di formazione destinati
al proprio personale addetto ai servizi di cui alla presente legge,
nonchè alle guardie zoofile volontarie.
ARTICOLO 8 Canili sanitari e rifugi1. I comuni,
singoli o associati, d' intesa con le competenti Unità locali socio
- sanitarie, provvedono al risanamento dei canili sanitari esistenti
di cui all' articolo 84 del dpr 8 febbraio 1954, n. 320, secondo i criteri
stabiliti dall' accordo 14 della presente legge, anche avvalendosi dei
contributi destinati a tal fine dalla Regione.2. I comuni, singoli o
associati, provvedono, altresì , alla costruzione dei rifugi per cani
secondo i medesimi criteri di cui all' articolo 14.3. La gestione dei
canili sanitari è affidata alle Unità locali socio - sanitarie. 4. I
comuni, singoli o associati, assicurano mediante la gestione dei rifugi
il ricovero, la custodia ed il mantenimento dei cani vaganti o randagi.5.
La gestione dei rifugi può essere affidata ad associazioni protezionistiche
iscritte all' albo di cui all' articolo 9, tramite apposite convenzioni.
6. E' fatto obbligo ai presidi veterinari multizonali ed ai settori
veterinari delle Unità locali socio - sanitarie di garantire una adeguata
assistenza sanitaria ai suddetti rifugi.
ARTICOLO 9 Albo regionale delle associazioni
protezionistiche. 1. E' istituito presso la Giunta regionale, dipartimento
per servizi veterinari, un albo regionale al quale possono essere iscritte
esclusivamente le associazioni per la protezione degli animali maggiormente
rappresentative, anche in base all' attività in precedenza svolta, operanti
nella Regione Veneto, aventi personalità giuridica. 2. Ai fini dell'
iscrizione all' albo, le associazioni di cui al comma 1 devono presentare
domanda al Presidente della Giunta regionale, sottoscritta dal legale
rappresentante e corredata da copia dell' atto esecutivo e dello statuto
da cui risultino le finalità dell' associazione e il numero degli iscritti.3.
Le associazioni devono indicare un rappresentante unico provinciale.4.
La Giunta regionale, entro il termine di novanta giorni dal ricevimento
della domanda, sulla base dell' istruttoria svolta dal dipartimento
per i servizi veterinari, provvede all' iscrizione all' albo dandone
comunicazione al comune e alla provincia territorialmente competenti.
5. Il termine di cui al comma 4 è sospeso nel caso in cui sia necessaria
l' acquisizione di ulteriori documenti o l' integrazione di quelli acquisiti.
Detto termine ricomincia a decorrere dalla data di ricevimento delle
integrazioni o dei documenti richiesti.6. I soggetti interessati devono
richiedere, pena la cancellazione automatica dall' albo, la conferma
dell' iscrizione ogni tre anni, con la ripresentazione, qualora fossero
intervenute modificazioni, della documentazione di cui al comma 2.7.
La perdita dei requisiti previsti dal comma 1 comporta la cancellazione
dall' albo e deve essere tempestivamente comunicata al Presidente della
Giunta regionale dal legale rappresentante dell' associazione protezionistica.
La cancellazione è disposta con deliberazione della Giunta regionale.8.
La Giunta regionale delibera, altresì , la cancellazione dall' albo
delle associazioni per l' accertata e perdurante inidoneità igienico
- sanitaria dei rifugi gestiti dalle associazioni.9. La Giunta regionale
comunica alle associazioni, motivandolo, il diniego dell' iscrizione
ovvero la cancellazione del registro regionale, dandone altresì comunicazione
al comune ed alla provincia territorialmente competenti.
ARTICOLO 10 Attività in convenzione1. Le
associazioni iscritte all' albo di cui all' articolo 9, mediante convenzione
con i Comuni e con le Unità locali socio - sanitarie, svolgono le seguenti
funzioni:a) gestire i rifugi per cani secondo quanto previsto dall'
articolo 8:b) creare ricoveri temporanei o permanenti per gli animali
d' affezione;c) svolgere compiti di assistenza volontaria; d) promuovere
iniziative di aggiornamento delle guardie zoofile;e) partecipare alle
iniziative di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8; f) costruire rifugi per
cani e gatti secondo i criteri di cui agli articoli 14 e 16.2. Le attività
oggetto di convenzione, svolte dalle associazioni protezionistiche,
hanno carattere volontaristico con esclusione di fini di lucro.3. Le
associazioni protezionistiche di cui al comma 1 possono, altresì , custodire
cani con oneri a carico del proprietario.
ARTICOLO 11 Canili gestiti da privati1. La
custodia dei cani di proprietà può essere affidata ad operatori privati
che dispongano di strutture di ricovero in possesso dell' autorizzazione
amministrativa rilasciata dal sindaco e dell' autorizzazione sanitaria
rilasciata dall' Unità locale socio - sanitaria territorialmente competente.
Le strutture sono sottoposte a vigilanza veterinaria ai sensi dell'
articolo 24, comma primo, lettera f), del regolamento di polizia veterinaria
approvato con dpr 8 febbraio 1954, n. 320.
ARTICOLO 12 Guardie zoofile1. Per l' esercizio
delle funzioni previste dall' articolo 2 possono essere utilizzate guardie
zoofile volontarie con la qualifica di guardia giurata ai sensi del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con rd 18 giugno
1931, n. 773.2. Per ottenere la qualifica di cui al comma 1 i soggetti
interessati devono frequentare con esito positivo uno speciale corso
di addestramento con esame di idoneità , istituito dalla Giunta regionale
e attuato dai presidi veterinari multizonali o promosso dalle associazioni
protezionistiche previa autorizzazione della Giunta regionale. 3. Le
guardie zoofile volontarie si qualificano esibendo un tesserino con
fotografia rilasciato dal Presidente della Giunta regionale. Il tesserino
deve contenere, oltre alla generalità , gli estremi del provvedimento
prefettizio di riconoscimento della qualifica di guardia zoofila e la
durata della validità .4. Le guardie zoofile volontarie esercitano l'
attività di cui al comma 1 nell' ambito di tutto il territorio provinciale.5.
Le guardie zoofile volontarie, prima di accertare le infrazioni della
presente legge, hanno l' obbligo di qualificarsi esibendo il tesserino
di riconoscimento. 6. Nel caso di immediata contestazione, le guardie
zoofile volontarie redigono verbale di accertamento delle violazioni,
a norma della legge 24 novembre 1981, n. 689 e lo trasmettono al sindaco
del comune nel cui territorio è stata accertata l' infrazione ai sensi
della legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10.
ARTICOLO 13 Modalità di ricovero e custodia
dei cani 1. I cani randagi catturati, non appena affidati al canile
sanitario, sono sottoposti a visita da parte dei servizi veterinari
delle Unità locali socio - sanitarie. Quando si tratti di cani tatuati
la struttura stessa deve darne immediata comunicazione al proprietario.2.
Nei casi previsti dagli articoli 86 e 87 del dpr 8 febbraio 1954, n.
320, e nei casi di pericolosità o comunque di malattia, il ricovero,
la cura, la custodia ed il mantenimento avvengono temporaneamente nel
canile sanitario a cura dell' Unità locale socio - sanitaria.3. Le spese
per il ricovero dei cani sono a carico dei proprietari sulla base delle
tariffe determinate dall' Unità locale socio - sanitaria ovvero nel
caso di rifugi, sulla base delle tariffe determinate dal comune o previste
dalle convenzioni di cui all' articolo 8 comma 5.
ARTICOLO 14 Criteri per il risanamento dei
canili sanitari e per la costruzione dei rifugi per cani1. I canili
sanitari e i rifugi per cani devono essere costruiti in aree idonee.2.
In attuazione dell' articolo 3 comma 2 della legge 14 agosto 1991, n.
281, la Giunta regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, individua i comuni ove ubicare i rifugi per cani
sulla base dei seguenti criteri:a) accertata consistenza della popolazione
animale in ambito provinciale;b) distribuzione della popolazione animale
in ambito provinciale; c) indicazione delle associazioni protezionistiche
di cui all' articolo 9.3. La delibera della Giunta regionale di cui
al comma 2 determina altresì la percentuale di partecipazione di ogni
comune all' onere connesso alla costruzione e alla gestione di ciascun
rifugio.4. La delibera della Giunta regionale è adottata su parere del
comitato regionale veterinario sentiti i comuni interessati. 5. I comuni,
nel cui territorio è prevista l' ubicazione dei rifugi, entro dodici
mesi dall' entrata vigore della presente legge, approvano i singoli
progetti, da situare n zone appartenenti alla categoria E del vigente
strumento urbanistico e nelle aree tutelate ai sensi della legge 8 agosto
1985, n. 431 o dal vigente Piano territoriale regionale di coordinamento.
6. L' approvazione del progetto costituisce dichiarazione di pubblica
utilità , indifferibilità e urgenza dell' opera. 7. I canili sanitari
e i rifugi devono essere dotati almeno di: a) un numero di box, di cui
almeno tre per cento destinato a finalità contumaciali, rapportato all'
area territoriale interessata aventi le dimensioni adeguate alle esigenze
fisiologiche del cane e al tempo di permanenza dello stesso box. Ogni
box deve essere dotato di una propriaarea esterna delimitata;b) un locale
destinato all' ufficio direzionale per la gestione del canile;c) alcuni
box adeguamente attrezzati, destinati alla custodia dei cani ammalati,
in periodo di degenza post - operatoria, e dei cuccioli, annessi a un
locale infermeria;d) se necessario, un locale per la custodia degli
automezzi destinati alla disinfezione e alla disinfestazione, con connesse
strutture accessorie;e) adeguato forno inceneritore o comunque impianto
frigorifero per la custodia delle carcasse;f) un recinto esterno, comprendente
alcuni box da adibire a gattile, per la degenza successiva all' intervento
di sterilizzazione;g) l' allacciamento alla rete fognaria comunale o
un idoneo sistema per lo smaltimento delle acque reflue.8. Le aree devono
essere completamente recintate e, per quanto necessario, provviste di
adeguati mezzi fonoassorbenti. 9. La superficie fondiaria complessiva
delle strutture deve garantire uno standard minimo di mq 20 animale
ospitato.10. Le strutture devono osservare le seguenti distanze: a)
distanza minima dai confini di proprietà m. 29;b) distanza minima da
nuclei abitanti m. 150.11. L' indice di copertura massimo deve corrispondere
al trenta per cento della superficie complessiva.12. Le strutture di
cui all' articolo 11, devono rispettare i criteri sopra illustrati salvo
quanto previsto con apposita delibera di attuazione della Giunta regionale.13.
Per i canili e i rifugi esistenti e operanti alla data di entrata in
vigore della presente legge sono comunque ammesse le operazioni di manutenzione
ordinaria e straordinaria, di restauro e ristrutturazione nonchè l'
ampliamento nei limiti del trenta per cento della superficie fondiaria
esistente.
ARTICOLO 15 Compiti delle Unità locali socio
- sanitarie 1. I settori veterinari delle Unità locali socio - sanitarie,
oltre alle loro funzioni in materia di profilassi e polizia veterinaria,
svolgono le seguenti funzioni:a) provvedono all' attuazione e all' aggiornamento
dell' anagrafe canina e all' identificazione dei cani di proprietà mediante
tatuaggio, dandone notifica mensile ai presidi veterinari multizonali;b)
effettuano il controllo sanitario sulle strutture di ricovero dei cani,
allo scopo di verificarne l' idoneità igienico sanitaria;c) controllano
lo stato di salute dei cani catturati presenti nelle strutture di ricovero
loro affidate. 2. I presidi veterinari multizonali svolgono le seguenti
funzioni: a) provvedono alla cattura dei cani randagi; b) tatuano i
cani randagi che pervengono al presidio, dandone notizia ai settori
veterinari ai fini dell' aggiornamento dell' anagrafe; c) organizzano,
in collaborazione con le associazioni protezionistiche, programmi di
intervento sanitario per il controllo demografico e la limitazione delle
nascite dei cani e dei gatti e attuano i relativi interventi sanitari;d)
controllano lo stato di salute dei cani catturati, presenti nelle strutture
di ricovero loro affidate.
ARTICOLO 16 Protezione dei gatti1. I gatti
che vivono in stato di libertà sul territorio sono protetti.2. Per favorire
i controlli, numerici e sanitari, sulla popolazione felina i presidi
veterinari multizonali, sulla base delle segnalazioni delle associazioni
protezionistiche iscritte all' albo regionale di cui all' articolo 9,
provvedono a individuare le zone in cui esistono colonie di detti animali
e stabiliscono i programmi di intervento.3. Le associazioni protezionistiche,
mediante apposita convenzione con l' Unità locale socio - sanitaria
competente, possono prendere in affidamento le colonie di gatti che
vivono in stato di libertà , curandone la salute e le condizioni di
vita.4. Al fine di conciliare la sopravvivenza delle colonie dei gatti
in ambito urbano con le esigenze di igiene pubblica, i comuni individuano
nel proprio territorio, sentita la Unità locale socio - sanitaria competente,
appositi spazi da destinare a luogo di alimentazione e riferimento dei
gatti.5. La cattura dei gatti che vivono in libertà è consentita solo
per motivi sanitari e di contenimento demografico. 6. La limitazione
delle nascite dei gatti che vivono in stato di libertà è effettuata
nell' ambito dei programmi e con le modalità e tipo di intervento scelti
dal servizio veterinario competente. I gatti sterilizzati, identificati
con apposito tatuaggio a un padiglione auricolare, o altro sistema riconosciuto
valido dalle associazioni protezionistiche, sono riammessi nel loro
gruppo e territorio.7. I gatti che vivono in stato di libertà possono
essere soppressi solo se gravemente ammalati o incurabili. La soppressione
deve essere effettuata esclusivamente da medici veterinari con metodo
eutanasico.
ARTICOLO 17 Contributi1. Al fine di tutelare
il patrimonio zootecnico la Regione indennizza gli imprenditori agricoli
per le perdite di capi di bestiame causate da cani randagi o inselvatichiti,
per i quali non si è in grado di risalire al proprietario, accertate
dal servizio veterinario della Unità locale socio – sanitaria competente.2.
La misura del contributo e le modalità di erogazione sono determinate
con delibera della Giunta regionale con riferimento ai criteri stabiliti
dalla legge 2 giugno 1988, n. 218.
ARTICOLO 18 Circolazione e trasporto dei
cani1. le persone che conducono i cani sono tenute a evitare che i loro
animali insudicino con escrementi gli spazi pubblici. In caso contrario
devono provvedere immediatamente alla pulizia.2. Ad ogni trasporto di
animali si applicano le disposizioni di cui al dpr 5 giugno 1982, n.
624, emanato in attuazione della direttiva Cee n. 77/ 489 in materia
di protezione di animali.
ARTICOLO 19 Presidi veterinari multizonali1.
In relazione alle competenze previste dalla presente legge le Unità
locali socio - sanitarie dei capoluoghi di provincia provvedono a potenziare
le risorse dei presidi veterinari multizonali, sia per quanto attiene
il personale che le attrezzature. 2. Nell' ambito della necessaria collaborazione
tra i settori veterinari delle Unità locali socio - sanitarie e i presidi
veterinari multizonali, qualora questi ultimi non siano temporaneamente
in grado di assolvere ai compiti a essi attribuiti dalla presente legge,
per carenza di risorse, i compiti stessi sono svolti dai competenti
settori veterinari.
ARTICOLO 20 Sanzioni 1. Fatte salve le sanzioni
amministrative previste dall' articolo 5 della legge 14 agosto 1991,
n. 281 il detentore del cane che non adempia a quanto previsto dall'
articolo 3, comma 2, della presente legge è punito con una sanzione
amministrativa di lire 150 mila.
ARTICOLO 21 Norme finanziarie1. Agli oneri
derivanti dall' applicazione della presente legge provvedono i Comuni
e le Unità locali socio - sanitarie, ciascuno per la parte di propria
competenza, tenendo conto degli indirizzi programmatori regionali di
cui all' articolo 14.2. Per le finalità della presente legge e per l'
erogazione dei contributi di cui agli articoli 5 e 6 della legge 14
agosto 1991, n. 281, è istituito nello stato di previsione dell' entrata
per l' anno finanziario 1993, il capitolo 2787 denominato << Assegnazione
statale per la tutela degli animali d' affezione e la prevenzione del
randagismo >>, nel quale confluiscono le entrate derivanti dall'
articolo 8 della legge 14 agosto 1991, nº 281. Nello stato di previsione
della spesa per l' anno finanziario 1993 è istituito il capitolo 60305
denominato << Fondo regionale per la tutela degli animali d' affezione
e la prevenzione del randagismo >>. 3. Le entrate derivanti dall'
articolo 20 della presente legge e riscosse dai Comuni ai sensi della
legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10, sono da considerarsi vincolate
per le finalità e gli interventi della presente legge.
ARTICOLO 22 Abrogazioni1. Sono abrogate le
leggi regionali 3 settembre 1987, nº 48 e 22 dicembre 1989, n. 56. 2.
L' articolo 1 della legge regionale 31 maggio 1980, nº 77, resta vigente
nel testo così come integrato dall' articolo 2 della legge regionale
3 settembre 1987, n. 48.
ARTICOLO 23 Norma transitoria1. I canili
sanitari previsti dalle Unità locali socio – sanitarie e già finanziati
dalla regione all' entrata in vigore della presente legge sono progettati
e realizzati a cura delle Unità locali socio - sanitarie stesse.2. In
fase di prima attuazione della presente legge mantengono la loro efficacia
le convenzioni in atto tra le Unità locali socio - sanitarie e le associazioni
protezionistiche. 3. Le convenzioni di cui al comma 2 non possono in
ogni caso essere prorogate oltre la data del 31 dicembre 1995. 4. Le
Unità locali socio - sanitarie, per le spese di mantenimento, potranno
rivalersi sui comuni di provenienza dei cani.
ARTICOLO 24 Dichiarazione d' urgenza La presente
legge è dichiarata urgente, ai sensi dell' articolo 44 dello Statuto,
ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino
ufficiale della regione del Veneto. La presente legge sarà pubblicata
nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.
Venezia, 28 dicembre 1993
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