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ARTICOLO 1
1. Presso l' Unità sanitaria locale della Valle d' Aosta è istituita
l' anagrafe regionale dei cani, alla quale ogni proprietario o detentore
deve iscrivere il proprio animale entro i primi tre mesi di vita o di
entrata in possesso e denunciarne il trasferimento, a qualunque titolo,
e la morte entro trenta giorni dall' evento.
2. Le modalità di gestione dell' anagrafe sono stabilite dalla Giunta
regionale.
ARTICOLO 2
1. Lo smarrimento del cane deve essere denunciato entro tre giorni al
competente servizio di igiene e di assistenza veterinaria dell' Unità
sanitaria locale.
ARTICOLO 3
1. All' atto dell' iscrizione all' anagrafe, viene compilata apposita
scheda segnaletica che deve riportare i seguenti dati: provenienza e
data di nascita; razza, caratteristiche somatiche e nome del cane; generalità
complete ed indirizzo del proprietario; codice assegnato all' animale.
2. Il codice è impresso con tatuaggio indelebile, di norma inciso nella
parte interna della coscia destra dell' animale.
ARTICOLO 4
1. La spesa per la gestione dell' anagrafe regionale dei cani, compresa
quella per i tatuaggi, è a carico dell' USO.
ARTICOLO 5
1. L' introduzione in Valle d'Aosta di cani da parte di turisti e visitatori,
per una permanenza superiore a tre giorni, deve essere segnalata al
competente servizio di igiene e assistenza veterinaria dell'USL mediante
una scheda che sarà messa a disposizione tramite i Comuni e le Aziende
di promozione turistica.
ARTICOLO 6
1. L' USL trasmette ai Comuni ogni sei mesi una copia dell' anagrafe.
ARTICOLO 7
1. Le autorità di pubblica sicurezza, il corpo forestale regionale,
gli agenti di polizia urbana e comunale, i servizi sanitari e le organizzazioni
zoofile e protezionistiche debbono segnalare la presenza di cani vaganti
o randagi al competente servizio di igiene e assistenza veterinaria
dell' USL.
2. In caso di cattura di cani vaganti, regolarmente tatuati, si deve
provvedere all' individuazione del proprietario, per la restituzione
dell' animale. Salvo casi di forza maggiore, la decorrenza del periodo
di sequestro di cui all' art- 85 del DPR 8 febbraio 1954, n. 320 ha
inizio dal momento dell' avviso al proprietario del ritrovamento dell'
animale.
3. I cani non tatuati, di età superiore a tre mesi, ritrovati vaganti
e reclamanti per la restituzione dal proprietario, devono essere inseriti
nell' anagrafe canina regionale a spese del proprietario medesimo.Le
spese di cattura e custodia ed eventuali cure del cane sono, in ogni
caso, a carico del proprietario o detentore.
4. I cani non reclamati, entro 30 giorni, per la restituzione possono
essere ceduti a terzi. In caso contrario sono ricoverati presso il canile
regionale o sottoposti ad eutanasia.
ARTICOLO 8
1. L' USL e i Comuni possono valersi dell' opera volontaria e gratuita
dell' ENPA e delle associazioni zoofile e protezionistiche secondo accordi
fra le parti.
ARTICOLO 9
1. La Regione, in collaborazione con le associazioni protezionistiche
e di volontariato, predispone programmi volti alla sensibilizzazione,
all' informazione e all' educazione dei giovani e dei cittadini sul
tema di un corretto rapporto uomo - animale con l' intento di fare acquisire
una nuova coscienza volta alla tutela ed al rispetto degli animali e
alla difesa dell' ambiente.
ARTICOLO 10
1. L' inosservanza alle disposizioni della presente legge è soggetta
alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire 200.000 a lire 500.000,
da versarsi al tesoriere dell' Unità sanitaria locale.
ARTICOLO 11
1. In sede di prima applicazione della legge, coloro che alla
data di entrata in vigore della presente legge siano proprietari o detentori
di cani devono procedere agli adempimenti previsti dall' art. 2 entro
i successivi dodici mesi.
ARTICOLO 12
1. Ai fini della tutela della fauna, le disposizioni riguardanti i cani
vaganti sono stabilite con altra legge regionale.
ARTICOLO 13
1. Per l' applicazione della presente legge la Regione provvede
all' acquisto delle attrezzature necessarie, comprese quelle per un
apposito sistema informativo per l' istituzione dell' anagrafe, fino
alla concorrenza massima della somma di lire 100 milioni.
2. L' onere di lire 100 milioni graverà sul capitolo n. 40450 <<
Spese di primo impianto del servizio anagrafico dei cani >> (di
nuova istituzione) del bilancio di previsione della Regione per l' anno
1987.
ARTICOLO 14
1. Alla copertura dell' onere di lire 100 milioni si provvede mediante
riduzione:
a) della somma di lire 50 milioni dello stanziamento iscritto al capitolo
40700 del bilancio di previsione della Regione per l' anno 1987 <<
Spese per interventi nel settore della sicurezza sociale >>;
b) della somma di lire 50 milioni dello stanziamento iscritto al capitolo
40800 del bilancio di previsione della Regione per l' anno 1987 <<
Contributi per interventi nel settore della sicurezza sociale >>.
ARTICOLO 15
1. Al bilancio di previsione della Regione per l' anno 1987 sono apportate
le seguenti variazioni: PARTE SPESA
1. Al bilancio di previsione della Regione per l' anno 1987 sono apportate
le seguenti variazioni:PARTE SPESA. Variazioni in diminuzione
1. Al bilancio di previsione della Regione per l' anno 1987 sono apportate
le seguenti variazioni:PARTE SPESA. Variazioni in diminuzione Cap. 40700
<< Spese per interventi nel settore della sicurezza sociale >>
L. 50.000.000
1. Al bilancio di previsione della Regione per l' anno 1987 sono apportate
le seguenti variazioni:PARTE SPESA Variazioni in diminuzione OMISSIS
Cap. 40800 << Contributi per interventi nel settore della sicurezza
sociale >> L. 50.000.000
1. Al bilancio di previsione della Regione per l' anno 1987 sono apportate
le seguenti variazioni:PARTE SPESA OMISSIS Variazione in aumento Settore
3: sicurezza sociale Programma 2.2.3.02. - Sanità - Strutture sanitarie
Codificazione: 1.1.1.4.3.2.08.08.08 Cap. 40450 (di nuova istituzione)
<< Spese di primo impianto del servizio anagrafico dei cani >>L.
100.000.000La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.
Aosta, 7 luglio 1987
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