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Capo I:
Principi generali
ARTICOLO 1 (Finalità della legge)1. La presente
legge si propone di: a) favorire la corretta convivenza tra l' uomo
e l' animale di affezione;b) tutelare gli animali di affezione attraverso
la repressione degli atti di crudeltà contro di essi;c) tutelare la
salute pubblica e l' ambiente attraverso il corretto trattamento degli
animali di affezione.
ARTICOLO 2
(Oggetto della legge: animali di affezione domestici e urbani)
1. Ai sensi della presente legge si intendono per: a) animali di affezione
domestici: gli animali che, stabilmente o occasionalmente, convivono
con l' uomo nella o presso la sua abitazione, appartenenti a specie
mantenute per compagnia o per diporto a cui si possono anche far svolgere
attività utili all' uomo senza però avere fini produttivi o alimentari;b)
animali di affezione urbani: gli animali appartenenti alle specie di
cui alla lettera a) che abitualmente vivono allo stato libero nei centri
urbani.
Capo II:
Tutela degli animali di affezione domestici
ARTICOLO 3 (Detenzione degli animali: limitazioni)1.
E' proibito detenere animali selvatici che, per caratteristiche innate
e permanenti, non si possono adattare alla cattività o, comunque, alla
vita domestica.2. E' proibito detenere animali di affezione domestici
in numero o condizioni tali da pregiudicare la loro salute e il loro
benessere o, comunque, da nuocere all' igiene, alla salite, alla quiete
o all' incolumità dell' uomo o dell' ambiente.
ARTICOLO 4
1. Chiunque possegga o detenga animali di affezione domestici è responsabile
della loro custodia, delle loro azioni, della loro salute e del loro
benessere e, in particolare, deve provvedere, in conformità alle esigenze
di ogni singola specie, a:a) fornire loro adeguate quantità di acqua
pulita e di nutrimento adatto;b) assicurare loro la possibilità di espletare
le proprie funzioni organiche, fisiologiche e comportamentali nel rispetto
delle vigenti norme di igiene e sanità pubblica;c) assicurare loro,
nel caso si rendessero necessarie limitazioni della libertà di movimento
per esigenze di igiene e sanità pubblica o per la sicurezza degli animali
domestici, dell' uomo o di altri animali, una sistemazione che garantisca
sia protezione sia possibilità di adeguato esercizio fisico; d) occuparsi
della loro riproduzione nonchè della custodia, della salute e del benessere
della prole; e) garantire loro le cure sanitarie di cui necessitano;f)
garantire la loro incolumità e, nello stesso tempo, garantire l' incolumità
delle persone e degli altri animali con cui possono venire a contatto.
ARTICOLO 5 (Trasporto degli animali)
1. Il trasporto degli animali, da chiunque sia effettuato e per qualunque
motivo, deve avvenire in modo adeguato alla specie, in condizioni tali
da non pregiudicare la loro salute e da non causare loro pena o sofferenza,
nel rispetto delle norme di igiene e sanità pubblica.2. I mezzi di trasporto
e gli imballaggi devono essere strutturati in maniera tale da: a) garantire
che al loro interno vi sia una ventilazione, una cubatura d' aria, uno
spazio minimo vitale e di movimento adeguati alle condizioni di trasporto
ed alle specie di animali trasportate;b) proteggere gli animali trasportati
dalle intemperie e dalla possibilità di procurarsi eventuali ferimenti;
c) consentire l' ispezione e la cura degli animali trasportati.
ARTICOLO 6 (Divieto di sfruttamento degli
animali)
1. E' vietato sfruttare gli animali di affezione domestici. 2. Gli animali
possono essere impiegati dall' uomo per lavoro o per altre attività
nel rispetto delle norme di cui alla presente legge.
ARTICOLO 7 (Divieto di abbandono degli animali)
1. E' vietato abbandonare gli animali di affezione domestici. 2. Chiunque
possegga o detenga animali di affezione domestici, in caso di sopravvenuta
impossibilità al mantenimento, deve provvedere, a proprie spese, affinchè
la loro oppressione avvenga in modo esclusivamente eutanasico tramite
l' intervento di medici veterinari, ovvero deve segnalare l' evenienza,
indicando i motivi che ne impediscono la detenzione, al Servizio igiene,
sanità pubblica ed assistenza veterinaria dell' Unità sanitaria locale
della Valle d' Aosta per essere autorizzato, a proprie spese, a consegnare
gli animali ad apposite strutture pubbliche o private atte ad accoglierli.
ARTICOLO 8 (Divieto di maltrattamento, ferimento
e soppressione degli animali di affezione domestici)
1. E' vietato maltrattare, ferire o uccidere gli animali di affezione
domestici se non per immediata e necessaria difesa della propria o altrui
persona.2. Chiunque possegga o detenga animali di affezione domestici,
divenuti gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità
, deve segnalarlo al Servizio di igiene, sanità pubblica ed assistenza
veterinaria dell' Unità sanitaria locale della valle d' Aosta o a veterinari
liberi professionisti i quali, se lo ritengono necessario, provvedono
alla soppressione in modo esclusivamente eutanasico.3. Il Servizio ed
i veterinari di cui al comma 2 devono rilasciare ai proprietari o detentori
degli animali soppressi una dichiarazione dell' avvenuto abbattimento
dalla quale risultino:a) generalità ed indirizzo del proprietario o
detentore;b) specie e descrizione dell' animale soppresso;c) eventuale
marca di identificazione dell' animale soppresso;d) causa della soppressione;e)
luogo, data, timbro e firma del veterinario esecutore. 4. Qualora la
soppressione sia attuata da veterinari liberi professionisti, questi
devono trasmettere copia della dichiarazione di cui al comma 3 al Servizio
igiene, sanità pubblica ed assistenza veterinaria dell' Unità sanitaria
locale Valle d' Aosta.
ARTICOLO 9 (Divieto di sperimentazione e
vivisezione sugli animali)
1. E' vietato, in ogni caso, sperimentare su animali di affezione vivi
o effettuare pratiche di vivisezione.2. Chiunque possegga o detenga
animali di affezione domestici in Valle d' Aosta non può cederli, in
nessun caso, a istituti o laboratori che effettuano esperimenti su animali
vivi o che praticano la vivisezione, anche se situati fuori del territorio
della Regione. 3. E' consentito lo studio degli animali e dei loro comportamenti
secondo quanto disposto dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.
116 (Attuazione della direttiva n. 86/ 609/ CEE in materia di protezione
degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici),
in base ai protocolli di ricerca internazionali e a condizione che,
conformemente all' esperienza acquisita ed alle conoscenze scientifiche,
questo implichi, nei loro confronti, maltrattamenti che generino pena
o sofferenza.
ARTICOLO 10 (Allevamenti, centri di vendita,
centri di addestramento e pensioni per gli animali di affezione domestici)
1. Chiunque intenda procedere all' allestimento, a fini commerciali,
di allevamenti, centri di vendita, centri di addestramento o pensioni
per gli animali di affezione domestici, deve, nel rispetto delle vigenti
norme per l' esercizio del commercio, farne preventiva richiesta scritta
all' Unità sanitaria locale della Valle d' Aosta.2. I competenti servizi
dell' Unità sanitaria locale della Valle d' Aosta, valutata la conformità
degli ambienti, delle strutture e delle attrezzature dell' attività
in corso di allestimento alle vigenti norme in materia di igiene, sanità
pubblica, allevamento di animali ed alle norme della presente legge,
formulano un parere scritto per il rilascio agli interessati, da parte
dell' autorità comunale competente, dell' autorizzazione all' esercizio
dell' attività in questione. 3. I titolari degli esercizi commerciali
e delle attività di cui al comma 1 devono tenere un registro di carico
e scarico degli animali.
Capo III:
Tutela degli animali di affezione urbani
ARTICOLO 11 (Divieto di maltrattamento, ferimento
e soppressione degli animali di affezione urbani)
1. E' vietato maltrattare, ferire o uccidere gli animali di affezione
urbani se non per immediata e necessaria difesa della propria o di altrui
persona.
ARTICOLO 12 (Controllo delle popolazioni di specie
di animali)
1. Qualora vi siano specie di animali urbani la cui eccessiva proliferazione,
conformemente all' esperienza acquisita ed alle conoscenze scientifiche,
costituisca pericolo per l' uomo, per altri animali, per l' ambiente,
per l' igiene o per la sanità pubblica, la Giunta regionale, sentito
il Servizio di igiene, sanità pubblica ed assistenza veterinaria dell'
Unità sanitaria locale della Valle d' Aosta, può disporre iniziative
per il controllo delle popolazioni di quelle specie di animali avvalendosi
anche della collaborazione di enti ed associazioni zoofile, animalistiche
e protezionistiche. 2. Il controllo demografico si effettua mediante
la limitazione incruenta delle nascite da attuarsi, quando possibile,
attraverso la sterilizzazione degli animali a cura del Servizio di igiene,
sanità pubblica ed assistenza veterinaria dell' Unità sanitaria locale
della Valle d' Aosta, ovvero, nel caso che la gravità della situazione
lo richieda, di medici veterinari liberi professionisti con essa convenzionati.3.
Nel caso che, tra le iniziative disposte dalla Giunta regionale, sia
prevista anche la cattura degli animali, questa deve essere effettuata
con metodologie e mezzi, quali cartucce anestetizzanti, gabbie, reti
e simili, tali da infliggere la minor sofferenza possibile agli animali
che ne sono oggetto, e deve essere messa in pratica esclusivamente da
soggetti pubblici, ovvero privati convenzionati, competenti, chiaramente
individuati dalla Giunta regionale. 4. La soppressione degli animali
può essere autorizzata soltanto per quelli di comprovata pericolosità
per i quali non è possibile procedere alla cattura e può essere messa
in pratica esclusivamente da soggetti pubblico, ovvero privati convenzionati,
competenti, individuati dalla Giunta regionale.5. I soggetti preposti
alla cattura ovvero all' abbattimento di animali devono essere dotati
di specifiche tessere di riconoscimento mentre esercitano le funzioni
loro attribuite.
Capo IV:
Trattamento dei cani e dei gatti
ARTICOLO 13 (Istituzione dell' anagrafe regionale
canina)
1. Presso l' Unità sanitaria locale della Valle d' Aosta è istituita
l' anagrafe regionale dei cani consistente nel registro della popolazione
canina presente sul territorio della Regione.2. L' anagrafe regionale
canina è uno strumento utile per il controllo sanitario e numerico della
popolazione dei cani, per la prevenzione delle zoonosi, per la prevenzione
ed il controllo del randagismo, per la repressione dell' abbandono dei
cani e per la restituzione dei cani smarriti ai proprietario detentori.3.
L' anagrafe regionale canina è gestita dal Servizio di igiene, sanità
pubblica ed assistenza veterinaria dell' Unità sanitaria locale della
Valle d' Aosta in collaborazione con i Comuni della Regione. 4. Per
l' istituzione dell' anagrafe canina la Regione provvede all' acquisto
delle attrezzature necessarie per l' allestimento di un apposito sistema
informatico ed all' acquisto dei microprocessori occorrenti per il tatuaggio
elettronico indolore da applicare ai cani, come previsto dall' art.
17, comma 1.
ARTICOLO 14 (Iscrizione all' anagrafe regionale
canina)
1. I proprietari o detentori, a qualsiasi titolo, di un cane, residenti
nella Regione ovvero ivi dimoranti per un periodo di tempo superiore
a novanta giorni, devono provvedere alla sua iscrizione all' anagrafe
regionale canina entro novanta giorni dalla nascita o, comunque, per
i cani di età superiore, entro sessanta giorni dall' acquisizione del
possesso dell' animale.2. L' iscrizione si effettua, gratuitamente,
presso il Comune di residenza o di abituale dimora dei proprietari o
detentori del cane.3. I proprietari o detentori di cagne devono, altresì
, segnalare al Comune di residenza o di abituale dimora l' eventuale
nascita di cuccioli entro quindici giorni dall' evento e non possono
arbitrariamente liberarsene o sopprimerli; i cuccioli indesiderati,
terminato il normale periodo di allattamento e svezzamento, possono
essere ceduti, a condizione che i proprietari o detentori medesimi,
abbiano, nel frattempo, provveduto a far sterilizzare le proprie cagne,
con le modalità previste all' art. 7, comma 2, al canile regionale,
di cui all' art. 21, che provvederà alla loro successiva sistemazione.
4. I medici veterinari liberi professionisti che, nell' esercizio della
loro attività , vengano a conoscenza dell' esistenza di cani non iscritti
all' anagrafe regionale canina ovvero della nascita dei cuccioli, devono
segnalare la circostanza al Servizio di igiene, sanità pubblica ed assistenza
veterinaria dell' Unità sanitaria locale della Valle d' Aosta.
ARTICOLO 15 (Codice di identificazione del cane)
1. Ad ogni cane iscritto all' anagrafe regionale canina è assegnato
un codice di identificazione alfanumerico che contraddistingue in modo
specifico e senza possibilità di duplicazione ciascun cane.
ARTICOLO 16 (Modalità di gestione dell' anagrafe
regionale canina)
1. L' Unità sanitaria locale della Valle d' Aosta predispone e stampa
i certificati di iscrizione all' anagrafe regionale canina, redatti
in tre copie e recanti i campi necessari per l' acquisizione dei seguenti
dati:a) generalità ed indirizzo del proprietario o detentore del cane;b)
nome, data di nascita, sesso, razza e caratteristiche somatiche del
cane;c) codice di identificazione, prestampato, da assegnare al cane;d)
luogo, data, timbro del Comune a firma dell' addetto comunale al rilascio
dei certificati;e) luogo, data, timbro e firma del veterinario che ha
eseguito l' operazione di tatuaggio sul cane in conformità a quanto
previsto dall' art. 17.2. L' Unità sanitaria locale delle Valle d' Aosta
rifornisce periodicamente i Comuni della Regione del numero necessario
di certificati di iscrizione all' anagrafe regionale canina. 3. I Comuni
attivano le operazioni di iscrizione dei cani presenti sul proprio territorio
all' anagrafe regionale canina provvedendo a:a) richiedere, periodicamente,
all' Unità sanitaria locale della Valle d' Aosta il numero necessario
di certificati di iscrizione di cui al comma 1;b) compilare, secondo
le indicazioni fornite, dai proprietari o detentori di cani presentatisi
per iscrivere all' anagrafe il proprio cane ai sensi dell' art. 14,
i certificati di iscrizione in triplice copia, rispettando l' ordine
progressivo dei codici di identificazione prestampati;c) rilasciare
una copia del certificato di iscrizione, che deve sempre seguire il
cane nei trasferimenti di proprietà o di detenzione, al proprietario
o detentore del cane;d) trattenere una copia del certificato di iscrizione
e farne pervenire una, entro due mesi dalla data del rilascio, al Servizio
di igiene, sanità pubblica ed assistenza veterinaria dell' Unità sanitaria
locale della Valle d' Aosta; e) segnalare al Servizio di cui alla lettera
d) eventuali casi di randagismo o di cani vaganti che costituiscano
pericolo per l' uomo, per le sue colture, per altri animali, o, comunque,
per l' igiene e la salute pubblica. 4. Il Servizio di igiene, sanità
pubblica ed assistenza veterinaria dell' Unità sanitaria locale della
Valle d' Aosta, o oltre alle normali funzioni in materia di profilassi
e polizia veterinaria, gestisce l' anagrafe regionale canina provvedendo
a:a) allestire, nell' ambito dei propri uffici, con il supporto di un
apposito sistema informatico, il registro della popolazione canina presente
nel territorio della Regione; b) curare il continuo aggiornamento del
registro inserendo ed elaborando di volta in volta i dati che pervengono
dai Comuni della Regione dai veterinari incaricati di eseguire le operazioni
di tatuaggio di cui all' art. 17;c) trasmettere al Servizio della Sanità
dell' Assessorato della sanità ed assistenza sociale ed ai COmuni della
Regione, ogni anno, una copia aggiornata dell' anagrafe regionale canina;d)
comunicare, semestralmente, i dati concernenti i cani iscritti all'
anagrafe ad enti ed associazioni zoofile, animaliste e protezioniste
che facciano richiesta;e) predisporre gli interventi per contrassegnare,
mediante il tatuaggio elettronico indolore di cui all' art. 17, ogni
cane iscritto all' anagrafe regionale canina.
ARTICOLO 17 (Operazione di tatuaggio dei
cani iscritti all'anagrafe regionale canina)
1. Il Servizio di igiene, sanità pubblica ed assistenza veterinaria
dell' Unità sanitaria locale della Valle d' Aosta, entro novanta giorni
dal ricevimento della comunicazione da parte di un Comune dell' avvenuta
iscrizione di un cane all' anagrafe regionale canina, provvede a contrassegnare
il cane mediante l' applicazione di un tatuaggio elettronico indolore
con microprocessore da impiantare, di norma, nel collo dell' animale.
2. L' operazione di tatuaggio va compiuta, preferibilmente, tra il sesto
ed il nono mese di vita del cane ed è praticata esclusivamente da medici
veterinari dipendenti dell' Unità sanitaria locale della Valle d' Aosta,
ovvero da medici veterinari liberi professionisti allo scopo convenzionati
con l' Unità sanitaria o dalla stessa autorizzati. 3. L' operazione
di tatuaggio è eseguita presso gli ambulatori predisposti sul territorio
della Regione dal Servizio di igiene, sanità pubblica ed assistenza
veterinaria dell' Unità sanitaria locale della Valle d' Aosta ovvero
presso gli ambulatori dei medici veterinari liberi professionisti convenzionati
o autorizzati ovvero presso locali adeguati ed igienicamente idonei
messi a disposizione dai Comuni.4. I Comuni su indicazione del Servizio
di igiene, sanità pubblica ed assistenza veterinaria dell' Unità sanitaria
locale della Valle d' Aosta, rendono noti il calendario, gli orari ed
il luogo in cui i proprietari o detentori di cani che hanno provveduto
ad iscrivere il proprio animale all' anagrafe regionale canina devono
presentarsi per sottoporre il proprio cane all' operazione di tatuaggio.5.
L' operazione di tatuaggio è gratuita soltanto per i proprietari o detentori
di cani che hanno provveduto all' iscrizione del proprio cane all' anagrafe
regionale canina nei modi e nei tempi stabiliti dalla presente legge;
qualora, per poter eseguire le operazioni di tatuaggio su di un cane
si rendano necessari interventi di sedazione o contenimento, le relative
spese sono a carico dell' Unità sanitaria locale della Valle d' Aosta.6.
Il medico veterinario che ha compiuto l' operazione di tatuaggio su
di un cane deve indicare l' avvenuto contrassegno segnando luogo, data,
e i propri timbro e firma sulla copia del certificato di iscrizione
all' anagrafe regionale canina in possesso del proprietario o detentore;
il medico veterinario deve, altresì , trasmettere un certificato di
avvenuta marcatura, riportante il codice di identificazione del cane,
al Comune presso cui lo stesso era stato iscritto ed al Servizio di
igiene, sanità pubblica ed assistenza veterinaria dell' Unità sanitaria
locale della Valle d' Aosta che provvede ad allegarlo al certificato
di iscrizione precedentemente ricevuto dal Comune e ad aggiornare il
registro della popolazione canina.
ARTICOLO 18 (Iscrizione all' anagrafe di cani
provenienti da fuori della Regione o già tatuati)
1. L' obbligo di iscrizione dei cani all' anagrafe regionale canina
e di applicazione del relativo tatuaggio sussisti sia per i cani provenienti
da fuori della Regione che rientrino nelle condizioni di cui all' art.
14, comma 1, anche se già tatuati ai sensi di disposizioni normative
diverse dalla presente legge, sia per i cani già tatuati a seguito di
iniziative di enti cinofili, di associazioni di allevatori di cani o
per l' iscrizione a libri genealogici di razza.
ARTICOLO 19 (Cani esentati dall' obbligo
di iscrizioneall' anagrafe regionale canina)
1. Sono esentati dall' obbligo di iscrizione all' anagrafe regionale
canina e di applicazione del relativo tatuaggio: a) i cani al seguito
di proprietari o detentori di passaggio o in soggiorno temporaneo nella
Regione, la cui permanenza non si protragga oltre i novanta giorni;b)
i cani di età inferiore ai sei mesi allevati o detenuti a scopo di commercio
in impianti e strutture specificamente autorizzati ai sensi dell' art.
10. 2. L' introduzione nella Regione di cani da parte di proprietari
o detentori, per una permanenza superiore a trenta giorni, deve, comunque,
essere segnalata al Servizio di igiene, sanità pubblica ed assistenza
veterinaria dell' Unità sanitaria locale della Valle d' Aosta mediante
una scheda, predisposta dal Servizio medesimo, che viene messa a disposizione
di turisti e visitatori tramite i Comuni e le aziende di promozione
turistica.3. Gli allevatori o detentori di cani a scopo di commercio
hanno, comunque, l' obbligo di tenere un apposito registro a carico
e scarico degli animali.
ARTICOLO 20 (Trasferimento, cessione, smarrimento,
sottrazione, ferimento e morte dei cani)
1. I proprietari o detentori di cani, entro cinque giorni dall' evento,
devono denunziare al Comune, di residenza o di abituale dimora, presso
il quale avevano iscritto il proprio cane all' anagrafe regionale canina
ai sensi dell' art. 14,i seguenti avvenimenti: a) il trasferimento della
propria residenza o abituale dimora per i periodi superiori a novanta
giorni;b) la cessione definitiva della proprietà o della detenzione,
a qualsiasi titolo, del cane;c) lo smarrimento o la sottrazione del
cane;d) la morte del cane.2. I Comuni provvedono a segnalare gli avvenimenti
di cui al comma 1 al Servizio di igiene, sanità pubblica ed assistenza
veterinaria dell' Unità sanitaria locale della Valle d' Aosta entro
dieci giorni dal ricevimento della denunzia da parte dei proprietari
o detentori dello stesso. 3. Chiunque provochi, accidentalmente, il
ferimento o la morte di un cane è tenuto a segnalare la circostanza
al canile regionale, di cui all' art. 21, per gli opportuni provvedimenti.4.
I proprietari o detentori di cani, nel caso di morte del proprio animale,
non possono arbitrariamente sbarazzarsi del corpo inanimato, ma devono
contattare il canine regionale, di cui all' art. 21, presso il quale
si provvederà alla cremazione in strutture appositamente adibite allo
scopo.
ARTICOLO 21 (Canile regionale)
1. In considerazione delle caratteristiche del territorio e della consistenza
della popolazione canina presente nella Regione, è istituito in Valle
d' Aosta un unico canile, di proprietà regionale, presso cui sono assicurati:
a) il ricovero e la custodia temporanea dei cani nei casi previsti dagli
art. 86 e 87 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio
1954, n. 320 (Regolamento di polizia veterinaria) e successive modificazioni:
b) il ricovero e la custodia temporanea dei cani catturati, per il tempo
necessario alla loro restituzione ai proprietari o detentori ovvero
al loro affidamento ad eventuali richiedenti;c) il ricovero e la custodia
per i quali non è possibile la restituzione ai proprietari o detentori
ovvero l' affidamento ad eventuali richiedenti;d) il soccorso e le prime
cure ad animali vaganti feriti;e) il trattamento profilattico e vaccinale
degli animali contro le malattie più comuni;f) la cremazione dei corpi
di anomali morti. 2. Il canile regionale deve essere convenientemente
isolato fisicamente ed acusticamente da altri edifici, in particolar
modo se adibiti a civile abitazione, e la sua ubicazione deve essere
approvata dai competenti servizi dell' Unità sanitaria locale della
Valle d' Aosta che ne valutano anche l' idoneità rispetto alle vigenti
norme di igiene e sanità pubblica previste per i concentramenti e la
stabulazione di animali.3. Il canile deve essere dotato di un reparto
adibito ai cani in custodia temporanea, per un periodo non superiore
a sessanta giorni, di un reparto per il ricovero permanente o, comunque,
oltre i termini previsti per la custodia temporanea e di un reparto
di isolamento ed osservazione sanitaria per i casi previsti dagli art.
86 e 87 del dpr 320/ 1954 e successive modificazioni; il canile deve,
altresì , essere dotato, per i cani ivi ricoverati o ospitati presso
i rifugi comunali di cui all' art. 23 e per i gatti ospitati presso
l' apposito ricovero regionale, di seguito denominato gatti le regionale,
di cui all' art. 25, di un ambulatorio veterinario, fornito delle attrezzature
e del materiale necessari per il trattamento profilattico e vaccinale
dei cani, per prelievo di laboratorio, per accertamenti diagnostici,
per interventi chirurgici o terapeutici, per l' eventuale soppressione
eutanasica di animali gravemente malati, incurabili o di comprovata
pericolosità , per operazioni di tatuaggio dei cani, per interventi
di sterilizzazione di cani e gatti, per il soccorso e per le prime cure
ad animali vaganti feriti; il canile deve, infine, essere dotato di
un crematorio per la cremazione dei corpi di animali morti.4. La gestione
non sanitaria del canile, ivi compresi il servizio di cattura dei cani
vaganti, randagi o inselvatichiti ed al servizio di trasporti dei corpi
di animali morti, può essere affidata ad enti ed associazioni zoofile,
animaliste e protezioniste sulla base di apposite convenzioni, da stipulare
con la Regione ed approvate dalla Giunta regionale, nelle quali devono
essere previsti dei programmi di attività concordati con il Servizio
di igiene, sanità pubblicata ed assistenza veterinaria dell' Unità sanitaria
locale della Valle d' Aosta; l' attività svolta, nell' ambito delle
convenzioni, da enti ed associazioni e dal personale da essi impiegato,
può dar luogo soltanto al rimborso delle spese sostenute per la gestione
sanitaria del canile, sulla base dei programmi concordati.5. Le spese
per la costruzione, la ristrutturazione, l' ammodernamento, l' acquisto
di arredi ed attrezzature non sanitarie e per la gestione non sanitaria
del canine sono a carico della Regione.6. La gestione dell' ambulatorio
veterinario e del reparto di isolamento ed osservazione sanitaria è
affidata al Servizio di igiene, sanità pubblica ed assistenza veterinaria
dell' Unità sanitaria locale della Valle d' Aosta, cui competono anche
la vigilanza ed il controllo igienico – sanitario dell' intero canile;
le spese relative alla gestione sanitaria del canile per l' acquisto
delle attrezzature e del materiale sanitario occorrenti per l' ambulatorio
veterinario e per il reparto di isolamento ed osservazione sanitaria
sono a carico dell' Unità sanitaria locale della Valle d' Aosta.
ARTICOLO 22 (Ricovero e trattamento dei cani
nel canile regionale) 1. Le autorità di pubblica sicurezza, il corpo
forestale regionale, gli agenti di polizia urbana e comunale, i servizi
sanitari, le guardie zoofile volontarie, le associazioni venatorie,gli
enti e le associazioni zoofile, animaliste e protezioniste devono segnalare
la presenza di cani vaganti, randagio inselvatichiti al Servizio di
igiene, sanità pubblica ed assistenza veterinaria dell' Unità sanitaria
locale della Valle d'Aosta il quale, qualora sussista pericolo per l'
uomo, perle sue colture, per altri animali o, comunque, per l' igiene
e la salute pubblica, predispone gli interventi necessari per la loro
cattura ovvero, se questa non è possibile, per il loro abbattimento
in collaborazione con i Comuni e le Comunità montane nel cui territorio
è avvenuta la segnalazione. 2. La cattura dei cani vaganti, randagi
o inselvatichiti,ovvero il loro abbattimento, nei casi di comprovata
pericolosità per l' uomo, per la fauna selvatica e per il patrimonio
zootecnico, devono essere attuati con metodologie e mezzi tali da infliggere
la minor sofferenza possibile agli animali che ne sono oggetto e possono
essere messi in pratica esclusivamente da soggetti pubblici, ovvero
privati, competenti,convenzionati con i Comuni e le Comunità montane
interessati,individuati dalla Giunta regionale su indicazioni fornite
dal Servizio di igiene, sanità pubblica ed assistenza veterinaria dell'
Unità sanitaria locale della Valle d' Aosta e dai Comuni e Comunità
montane stessi. 3. i soggetti preposti alla cattura ovvero all' abbattimento
dei animali devono essere dotati di specifiche tessere di riconoscimento
mentre esercitano le funzioni loro attribuite. 4. In caso di cattura
o di ritrovamento di cani vaganti,randagi o inselvatichiti, si deve
immediatamente provvedere al loro trasferimento presso il canile regionale
dove gli stessi sono sottoposti a visita veterinaria da parte di medici
veterinari del Servizio di igiene, sanità pubblica ed assistenza veterinaria
dell' Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta. 5. I cani catturati
o ritrovati sono custoditi presso il canile regionale per il tempo necessario
alla loro riconsegna ai proprietari o detentori ovvero alla loro cessione
ad eventuali richiedenti; i cani sono tenuti in custodia temporanea
per un periodo massimo di sessanta giorni; trascorso tale periodo,i
cani devono essere trasferiti nel reparto adibito al ricovero permanente.
6. Qualora sia stato catturato o ritrovato un cane regolarmente tatuato
e, quindi, iscritto all' anagrafe regionale canina,il Servizio di igiene,
sanità pubblica ed assistenza veterinaria dell'Unità sanitaria locale
della Valle d' Aosta provvede all' individuazione del proprietario o
detentore perla restituzione dell' animale. 7. Qualora sia stato ritrovato
un cane non tatuato e non iscritto all' anagrafe regionale canina, di
presumibile età superiore a novanta giorni, reclamato dal proprietario
detentore,il Servizio di igiene, sanità pubblica ed assistenza veterinaria
dell'Unità sanitaria locale della Valle d' Aosta, prima di procedere
alla restituzione, deve tatuarlo a spese del proprietario o detentore
medesimo, dopo essersi assicurato che lo stesso abbia provveduto all'
iscrizione del cane all'anagrafe regionale canina. 8. Le spese per la
cattura, la custodia, il mantenimento,le cure e gli eventuali trattamenti
sanitari di un cane di cui sia stato individuato il proprietario o detentore
sono in ogni caso, a carico del proprietario o dententore medesimo sulla
base di tariffe determinate dalla Giunta regionale su indicazioni fornite
dal Servizio di igiene, sanità pubblica ed assistenza veterinaria dell'
Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta. 9. I cani catturati o ritrovati
sprovvisti di tatuaggio e ricoverati presso il canile regionale devono
essere iscritti all'anagrafe regionale canina e tatuati dai medici veterinari
del Servizio di igiene, sanità pubblica ed assistenza veterinaria dell'Unità
sanitaria locale della Valle d'Aosta; se questi cani non sono reclamati
entro il termine di sessanta giorni,possono essere ceduti a privati
che diano garanzie di buon trattamento o ad enti ed associazioni zoofile,
animaliste e protezioniste, previo trattamento profilattico contro la
rabbia, l'echinococcosi ed altre malattie trasmissibili. 10. I cani
catturati o ritrovati e ricoverati presso il canile regionale non possono,
in nessun caso, essere destinati alla sperimentazione ed alla vivisezione
e, di norma, non possono essere soppressi; essi, fatto salvo quanto
previsto dagli art. 86, 87 e 91 del dpr 320/ 1954 e successive modificazioni,possono
essere soppressi, in modo esclusivamente eutanasico, ad opera di medici
veterinari del Servizio di igiene, sanità pubblica ed assistenza veterinaria
dell' Unità sanitaria locale della Valle d' Aosta, soltanto se gravemente
malati, incurabili o di comprovata pericolosità .11. Presso il canile
regionale devono essere tenuti registri di carico e scarico degli animali
ricoverati.
ARTICOLO 23 (Rifugi comunali per cani)
1. I Comuni, singoli o associati, e le Comunità montane possono realizzare
o, comunque, garantire la presenza sul proprio territorio di rifugi
per il ricovero temporaneo, per un periodo non superiore a sessanta
giorni, dei cani. 2. I rifugi comunali per cani garantiscono il ricovero
degli animali catturati o ritrovati per il tempo necessario alla loro
riconsegna ai proprietari o detentori ovvero al loro trasferimento al
canile regionale per il ricovero permanente.3. L' ubicazione dei rifugi
comunali per cani deve essere approvata dalla Giunta regionale, sentiti
i competenti servizi dell'Unità sanitaria locale della Valle d' Aosta
che ne valutano la necessità e l' idoneità rispetto alle vigenti norme
di igiene e sanità pubblica previste per i concentramenti e la stabulazione
di animali.4. Per la realizzazione dei rifugi comunali per cani la Regione
contribuisce nelle spese per la costruzione, la ristrutturazione, l'
ammodernamento e l' acquisto di attrezzature nella misura massima del
settanta per cento dell' ammontare delle spese stesse e, comunque, nei
limiti degli stanziamenti previsti annualmente per questo tipo di interventi
nel bilancio di previsione della regione; la restante parte è a carico
dei Comuni e delle Comunità montane così come le spese per la gestione
e la conduzione. 5. I Comuni e le Comunità montane che intendono avvalersi
del contributo regionale per la realizzazione di rifugi comunali per
cani devono presentare domanda, corredata da dettagliato preventivo
di spesa, al Servizio della sanità dell' Assessorato della sanità ed
assistenza sociale entro il 30 giugno di ogni anno per ottenere l' assegnazione
del contributo per l' anno successivo.6. Il dirigente del Servizio della
sanità dell' Assessorato della sanità ed assistenza sociale, responsabile
del procedimento, istituisce la pratica nei duecentosettanta giorni
successivi al ricevimento dell' istanza; i contributi sono concessi
con deliberazione della Giunta regionale entro trecentosessantacinque
giorni dalla presentazione dell' istanza. 7. La vigilanza ed il controllo
igienico - sanitario dei rifugi comunali per cani sono affidati al Servizio
di igiene, sanità pubblica ed assistenza veterinaria dell' Unità sanitaria
locale della Valle d' Aosta.
ARTICOLO 24 (Trattamento dei gatti)
1. Le norme di cui al presente capo, fatta eccezione per quanto previsto
in materia di anagrafe canina, sono estese ai gatti; in particolare
sussistono anche per i proprietari o detentori di gatte, gli obblighi
di cui all' art. 14, comma 3. 2. E' vietato a chiunque maltrattare i
gatti che vivono in libertà o spostarli dal loro habitat.3. Il Servizio
di igiene, sanità pubblica ed assistenza veterinaria dell' Unità sanitaria
locale della Valle d' Aosta, in collaborazione con gli enti e le associazioni
zoofile, animaliste e protezioniste, con i Comuni e le Comunità montane
interessati, al fine di controllare la popolazione dei gatti mediante
la limitazione delle nascite, predispone gli interventi necessari per
la cattura dei gatti che vivono in libertà , per la loro sterilizzazione
e la loro riammissione nel gruppo di appartenenza.4. Gli enti e le associazioni
zoofile, animaliste e protezionistiche possono, di intesa con il Servizio
di igiene, sanità pubblica ed assistenza veterinaria dell' Unità sanitaria
locale della Valle d' Aosta, con i Comuni e con le Comunità montane
interessati, avere in gestione le colonie di gatti che vivono in libertà
, assicurandone la cura della salute e le condizioni di sopravvivenza.
ARTICOLO 25 (Gattile regionale)
1. In considerazione delle caratteristiche del territorio e della consistenza
della popolazione felina presente nella Regione, è istituito in Valle
d' Aosta un unico gattile, di proprietà regionale, previsto come sezione,
annessa o distaccata,del canile regionale di cui all' art. 21. 2. Per
l' ubicazione, la gestione e la costruzione del gattile regionale vale
quanto previsto per il canile regionale all'art. 21, comma 2, 4 e 5.
3. Presso il gattile regionale sono assicurati: a) il ricovero e la
custodia temporanea dei gatti nei casi previsti dagli art. 86 e 87 del
dpr 320/ 1954 e successive modificazioni; b) il ricovero e la custodia
temporanea dei gatti che vivono in libertà , catturati, per il tempo
necessario alle operazioni di sterilizzazione degli stessi da parte
dei medici veterinari dipendenti dell'Unità sanitaria locale della Valle
d' Aosta ovvero da parte di medici veterinari liberi professionisti
allo scopo convenzionati con l' Unità sanitaria locale stessa; c) il
ricovero e la custodia dei gatti per i quali non sussista nole condizioni
nè per la loro restituzione ai proprietari o detentori ovvero l' affidamento
ad eventuali richiedenti, nè per la loro messa in libertà , nè per la
loro soppressione. 4. Le spese per la cattura, la custodia, il mantenimento,le
cure e gli eventuali trattamenti sanitari di gatti reclamati dai proprietari
o detentori sono, in ogni caso, a carico dei proprietari o detentori
medesimi sulla base di tariffe determinate dalla Giunta regionale su
indicazioni fornite dal Servizio di igiene, sanità pubblica ed assistenza
veterinaria dell' Unità sanitaria locale della Valle d' Aosta.
ARTICOLO 26 (Prevenzione del randagismo di
cani e gatti)
1. Il controllo della popolazione dei cani e dei gatti si attua anche
mediante la limitazione delle nascite e, di norma, la sterilizzazione
di cani e gatti si effettua su proposta o con il consenso dei proprietari
o detentori; se i cani ed i gatti catturati o ritrovati e ricoverati
presso il canile ed il gattile regionali non sono reclamati entro i
termini, rispettivamente, di sessanta e di quindici giorni, devono essere
sterilizzati da medici veterinari del Servizio di igiene, sanità pubblica
ed assistenza veterinaria dell' Unità sanitaria locale della Valle d'
Aosta ovvero da medici veterinari liberi professionisti allo scopo convenzionati
con l' Unità sanitaria locale stessa.2. Per la corretta applicazione
delle norme di cui alla presente legge, che si pongono come strumento
fondamentale per la prevenzione del randagismo di cani e gatti, la Giunta
regionale, sentito il Servizio di igiene, sanità pubblica ed assistenza
veterinaria dell' Unità sanitaria locale della Valle d' Aosta ed avvalendosi
anche della collaborazione di enti ed associazioni zoofile, animaliste
e protezioniste, definisce programmi di azione ed interventi volti a
conseguire le finalità della presente legge.3. In particolare, i programmi
di cui al comma 2 possono prevedere:a) iniziative, da svolgere anche
in ambito scolastico, dirette a sensibilizzare, ad informare e ad educare
i giovani e i cittadini sul tema di un corretto rapporto di convivenza
tra l' uomo e gli animali con l' intento di fare acquisire una nuova
coscienza volta alla tutela ed al rispetto degli animali ed alla difesa
del loro habitat; b) attività culturali di studio e di ricerca scientifica
volte a favorire la conoscenza degli animali, dei loro comportamenti
e delle loro abitudini di vita;c) iniziative di coordinamento delle
attività in materia di tutela degli animali svolte dalla Regione, dai
Comuni, dalle Comunità montane, dal Servizio di igiene, sanità pubblica
ed assistenza veterinaria dell' Unità sanitaria locale della Valle d'
Aosta, da enti ed associazioni zoofile, animaliste e protezioniste;
d) corsi di formazione ed aggiornamento per le guardie zoofile volontarie
e per il personale della Regione, dei Comuni, delle Comunità montane,
del Servizio di igiene, sanità pubblica ed assistenza veterinaria dell'
Unità sanitaria locale della Valle d' Aosta, di enti ed associazioni
zoofile, animaliste e protezioniste, addetto ai servizi di cui alla
presente legge;e) ogni altra iniziativa utile alla realizzazione delle
finalità della presente legge. 4. Ai Comuni, alle Comunità montane,
agli enti ed associazioni zoofile, animaliste e protezioniste operanti
nella Regione, riconosciuti come persone giuridiche di diritto privato
ed aventi come fine statutario principale la tutela degli animali, la
Regione concede contributi per iniziative volte all' incentivazione
della protezione degli animali ed alla prevenzione del randagismo, nella
misura massima del settanta per cento della spesa ritenuta ammissibile
e, comunque, nei limiti degli stanziamenti previsti annualmente per
questo tipo di interventi nel bilancio di previsione della Regione.
5. I contributi di cui al comma 4 sono concessi su domanda da presentarsi
al Servizio della sanità dell' Assessorato regionale della sanità ed
assistenza sociale almeno sei mesi prima della data prevista per l'
avvio delle iniziative, corredata da un programma delle attività da
realizzare e da un dettagliato preventivo di spesa. 6. Il dirigente
del Servizio della sanità dell' Assessorato della sanità ed assistenza
sociale, responsabile del procedimento, istruisce la pratica nei trenta
giorni successivi al ricevimento dell' istanza.7. I contributi di cui
al comma 4 sono concessi con deliberazione della Giunta regionale entro
novanta giorni dalla presentazione dell' istanza e possono essere erogati
in via anticipata nella misura massima del cinquanta per cento dell'
ammontare dei contributi stessi; all' erogazione del saldo si provvede
previa presentazione al Servizio della sanità dell' Assessorato regionale
della sanità ed assistenza sociale della documentazione attestante gli
oneri effettivamente sostenuti per la completa e corretta realizzazione
del programma di attività ammesso a contribuzione.
ARTICOLO 27 (Contributi regionali per la
tutela del patrimonio zootecnico)
1. Al fine di tutelare il patrimonio zootecnico, la Regione concede
contributi alle imprese agricole e zootecniche a titolo di risarcimento
per le perdite di animali causate da cani randagi, vaganti o inselvatichiti,
comprovate e accertate dal Servizio di igiene, sanità pubblica ed assistenza
veterinaria dell' Unità sanitaria locale della Valle d' Aosta, ferme
restando le responsabilità di eventuali proprietari o detentori dei
cani, secondo quanto stabilito dall' art. 2052 del codice civile.2.
I contributi sono erogati dalla Giunta regionale nella misura del settanta
per cento del valore dell' animale in vita, determinato dal Servizio
di cui al comma 1, con modalità definite con provvedimento della Giunta
regionale da emanarsi entro sei mesi dell' entrata in vigore della presente
legge.
CAPO V:
SANZIONI ED IMPOSTE
ARTICOLO 28 (Sanzioni)
1. Fermo restando quanto stabilito in materia di maltrattamento di animali
dall' art. 727 del codice penale, per l' inosservanza delle disposizioni
di cui alla presente legge si applicano le sanzioni amministrative del
pagamento delle seguenti somme:a) da lire cinque milioni a lire dieci
milioni per chiunque contravvenga alle norme di cui all' art. 9, comma
2; b) da lire un milione a lire tre milioni per chiunque contravvenga
alle norme di cui all' art. 8, comma 1, all' artº 9, comma 1 e all'
art. 11; c) da lire trecentomila a lire un milione per chiunque contravvenga
alle norme di cui all' art. 3, 4, 5, comma 1, e all' art. 6 e per chiunque
abbandoni cani, gatti o qualsiasi altro animale custodito nella o presso
la propria abitazione, ivi compresi eventuali cuccioli; d) lire centocinquantamila
per chiunque ometta di iscrivere il proprio cane all' anagrafe regionale
canina secondo quanto previsto dall' art. 14, comma 1, e per chiunque
ometta di segnalare l' eventuale nascita di cuccioli di cani e gatti
secondo quanto stabilito dall' art. 14, comma 3 e dall' art. 24, comma
1;e) lire centomila per chiunque, avendo iscritto il proprio cane all'
anagrafe regionale canina, ometta di sottoporlo all' operazione di tatuaggio
elettronico indolore con microprocessore, come previsto dall' art. 17,
e per chiunque ometta di segnalare gli avvenimenti di cui all' artº
20, commi 1, 3 e 4.2. Le sanzioni amministrative di cui al comma 1 si
intendono automaticamente triplicate in caso di recidiva. 3. La Giunta
regionale, entro sei mesi dall' entrata in vigore della presente legge,
individua i soggetti autorizzati ad applicare le sanzioni amministrative
di cui ai commi 1 e 2.4. Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative
di cui ai commi 1 e 2 confluiscono nel bilancio della Regione.
ARTICOLO 29 (Imposte: esenzioni)
1. Fermo restando quanto stabilito dalla normativa statale, sono, comunque,
esenti da ogni imposta nel territorio della Regione:a) i cani adibiti
alla guida dei ciechi e degli handicappati; b) i cani adibiti alla ricerca
di persone sepolte da valanghe, frane, slavine, crolli di edifici o
altre calamità ;c) ogni altro cane di accertata e comprovata utilità
sociale e vitale per l' uomo.
CAPO VI:
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
ARTICOLO 30 (Norme transitorie)
1. L' anagrafe regionale canina, di cui all' art. 13, dovrà essere attivata
entro sei mesi dalla data di approvazione dello standard unico europeo
che uniformerà i sistemi di identificazione elettronica degli animali
di affezione mediante applicazione di un tatuaggio indolore con microprocessore.
2. Coloro che, alla data di attivazione dell' anagrafe regionale canina,
siano proprietari o detentori di cani devono procedere agli adempimenti
previsti dall' art. 14, comma 1, entro i successivi dodici mesi.
ARTICOLO 31 (Abrogazioni)
1. La legge regionale 7 luglio 1987, n. 53 (Istituzione dell' anagrafe
dei cani e norme per la loro tutela) è abrogata.2. La legge regionale
27 luglio 1989, n. 43 (Concessione di un contributo annuo ad una Associazione
protezionistica legalmente riconosciuta, per la sua attività statutaria
e per la gestione del Canile Regionale) è abrogata con decorrenza 1o
gennaio 1995.
CAPO VII
ARTICOLO 32 (Introito delle sanzioni)
1. I proventi derivanti dall' applicazione delle sanzioni previste dalla
presente legge sono introitati al capitolo 7700 (Proventi pene pecuniarie
per contravvenzioni) della parte entrata del bilancio di previsione
della Regione per l' esercizio finanziario 1994 e sui corrispondenti
capitoli dei futuri bilanci.
ARTICOLO 33 (Determinazione e copertura degli
oneri)
1. Gli oneri derivanti dall' applicazione della presente legge sono
valutati, per il triennio 1994/ 1996, in annue lire 500.000.000.2. A
decorrere dal 1995, gli oneri necessari per l' applicazione della presente
legge possono essere rideterminati annualmente con la legge di bilancio,
ai sensi dell' art. 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90
(Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione
autonoma Valle d' Aosta), tenuto conto degli importi determinati per
i singoli interventi dalla Giunta regionale all' atto della presentazione
al Consiglio regionale del bilancio annuale di previsione.3. Alla copertura
degli oneri a carico dell' esercizio finanziario 1994 si provvede mediante
utilizzo di lire 500.000.000 dello stanziamento iscritto al capitolo
69920 (Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento)
del bilancio di previsione della Regione per l' anno 1994 a valere sull'
apposito accantonamento previsto all' allegato n. 8 al bilancio stesso
(Promozione sociale e sanità - Strutture Interventi per la tutela ed
il corretto trattamento degli animali - E. 2.4.). 4. Alla copertura
degli oneri a carico degli esercizi finanziari 1995 e 1996 si provvede,
indicativamente, mediante utilizzo per annue lire 500.000.000 delle
risorse iscritte al capitolo 69020 (Fondo globale per il finanziamento
di spese di investimento) del bilancio pluriennale della Regione per
gli anni 1994/ 1996.5. Gli oneri di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 gravano
sugli istituendi capitoli n. 59660, 59680, 59720 e 59740 della parte
spesa del bilancio di previsione della Regione per l' esercizio finanziario
1994 e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci.
ARTICOLO 34 (Variazioni di bilancio)
1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'
anno 1994 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza
e di cassa:1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione
per l' anno 1994 sono apportate le seguenti variazioni in termini di
competenza e di cassa: a) in diminuzione:cap. 69020 << Fondo globale
per il finanziamento di spese di investimento >> lire 500.000.000;1.
Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l' anno
1994 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza
e di cassa: OMISSISb) in aumento:1. Alla parte spesa del bilancio di
previsione della Regione per l' anno 1994 sono apportate le seguenti
variazioni in termini di competenza e di cassa: OMISSISb) in aumento:programma
regionale 2.2.2.05 - << Zootecnia >> codificazione 1.1.1.4.1.2.10.10.08.31
cap. 59660 (di nuova istituzione) << Spese per la realizzazione
dell' anagrafe regionale canina e per l' attuazione di iniziative volte
a favorire la tutela ed il corretto trattamento degli animali >>
lire 340.000.0001. Alla parte spesa del bilancio di previsione della
Regione per l' anno 1994 sono apportate le seguenti variazioni in termini
di competenza e di cassa:OMISSIS b) in aumento:OMISSIS programma regionale
2.2.2.05 - << Zootecnia >> codificazione 2.1.2.4.2.3.10.10.08.31
cap. 59680 (di nuova istituzione) << Contributi per la realizzazione
di rifugi comunali per cani e per l' attuazione di iniziative volte
a favorire la tutela ed il corretto trattamento degli animali >>
lire 20.000.0001. Alla parte spesa del bilancio di previsione della
Regione per l' anno 1994 sono apportate le seguenti variazioni in termini
di competenza e di cassa: OMISSISb) in aumento:OMISSIS programma regionale
2.2.2.05 - << Zootecnia >> codificazione 2.1.2.1.0.3.10.10.8.31
cap. 59700 (di nuova istituzione) << Spese per la progettazione,
la costruzione, la ristrutturazione, l' ammodernamento e l' acquisto
di arredi ed attrezzature non sanitarie del canile e del gattile regionali
>> lire 120.000.0001. Alla parte spesa del bilancio di previsione
della Regione per l' anno 1994 sono apportate le seguenti variazioni
in termini di competenza e di cassa: OMISSISb) in aumento:OMISSIS programma
regionale 2.2.2.05 - << Zootecnia >> codificazione 1.1.1.4.1.2.10.10.08.31
cap. 59720 (di nuova istituzione) << Spese per la gestione del
canile e del gattile regionali >> lire 10.000.0001. Alla parte
spesa del bilancio di previsione della Regione per l' anno 1994 sono
apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:
OMISSISb) in aumento:OMISSIS programma regionale 2.2.2.05 - <<
Zootecnia >> codificazione 1.1.1.6.3.2.10.10.08.31 cap. 59740
(di nuova istituzione) << Contributi alle imprese agricole e zootecniche
a titolo di risarcimento per le perdite di animali causate da cani randagi,
vaganti o inselvatichiti >> lire 10.000.000.La presente legge
sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.E' fatto obbligo
a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della
Regione Valle d'Aosta.
Aosta, 28 aprile 1994
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