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ARTICOLO 1
1. Il termine di cui all'art. 9, comma 1 della lr 25 novembre 1986,
n.43 è prorogato di un anno. La presente legge regionale sarà pubblicata
nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.
Data a Perugia, addì 30 luglio 1987
La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale in data
30 giugno 1987 (atto n. 466) ed è stata vistata dal Commissario del
Governo il 23 luglio 1987.
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