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ARTICOLO 1
(Anagrafe del cane)
Il secondo comma dell' art. 2 della legge regionale 25 novembre 1986,
n. 43 è sostituito dal seguente:<< Fermo restando il disposto
dell' art. 83 del dpr 8 febbraio 1954, n. 320, il proprietario deve
provvedere entro 180 giorni dalla nascita o, successivamente entro 60
giorni dal possesso, all' iscrizione dell' animale all' anagrafe di
cui all' art. 1 >>.
ARTICOLO 2
(Codici di riconoscimento)
Tra il primo e il secondo comma dell' art. 3 della legge regionale 25
novembre 1986, n. 43 sono inseriti i seguenti:<< Il tatuaggio
apposto secondo le normative vigenti in altre regioni è valido ai fini
dell' iscrizione all' anagrafe di cui all' art. 2.La Giunta regionale
può riconoscere validi con proprio atto altri tipi di tatuaggio, purchè
apposti da Enti abilitati a livello nazionale >>.
ARTICOLO 3
(Controllo del randagismo)Al quinto comma dell' art. 6 della legge regionale
25 novembre 1986, n. 43 è aggiunto il seguente: << La Giunta regionale
al fine di sostenere le iniziative di collaborazione delle Associazioni
di volontariato che operano per la protezione degli animali per i fini
di cui al comma precedente promuove la stipula di convenzioni tra le
stesse Associazioni e le UULLSSSS, ai sensi dell' art. 6 della legge
regionale 23 gennaio 1987, n. 9 >>.
ARTICOLO 4
(Finanziamento)
L' art. 8 della legge regionale 25 novembre 1986, n. 32 è sostituito
dal seguente:
<< 1. All' onere per l' attuazione della presente legge le UULLSSSS
della regione faranno fronte con la quota del Fondo sanitario regionale
loro assegnata sullo stanziamento del capitolo 2264/ V 5010 del bilancio
regionale per l' anno in corso nonchè con i proventi delle sanzioni
di cui all' articolo precedente relativamente alle spese per la tenuta
dell' anagrafe del cane.
2. La Giunta regionale determina ogni tre anni la misura del concorso
a carico del proprietario dei cani sulle spese sostenute dalle UULLSSSS
o dalla struttura privata autorizzata, per il tatuaggio.
3. I non vedenti sono esonerati dal pagamento del concorso sulle spese
per l' apposizione del tatuaggio al proprio cane effettuata dalla struttura
pubblica.
4. Sono altresì esonerate dal concorso sulle spese le Associazioni protezionistiche
per i cani abbandonati ospitati nei canili delle stesse e tatuati dalla
struttura pubblica >>.
ARTICOLO 5
(Norma transitoria)
Il termine previsto dall' art. 9 della legge regionale 25 novembre 1986,
n. 43 già prorogato di un anno con legge regionale 30 luglio 1987, n.
35 è ulteriormente prorogato di 90 giorni. La presente legge regionale
sarà pubblicata nel bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo
a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della
Regione dell' Umbria.
Data a Perugia, addì 12 luglio 1988
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