|
ARTICOLO 1
Istituzione del comitato regionale per la protezione degli animali.
1. All' art. 8 della legge regionale 25 novembre 1986, n. 43, è aggiunto
il seguente:<< Art. 8/ bis. - 1. E' istituito presso la Giunta
regionale il comitato regionale per la protezione degli animali.Il comitato
è composto da:
a) uno zoologo od un biologo;
b) un veterinario dei servizi veterinari della Giunta regionale;
c) un funzionario dell' ufficio zootecnia della Giunta regionale;
d) un funzionario del servizio programmazione faunistica della Giunta
regionale;
e) tre rappresentanti designati dalle Associazioni per la protezione
degli animali più rappresentative, riconosciute quali persone giuridiche
di diritto privato ed operanti nel territorio regionale.
2. Il comitato è presieduto dal presidente della Giunta regionale o
da un suo delegato.
3. Il comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale,
previa deliberazione della Giunta regionale, entro novanta giorni dalla
sua elezione e rimane in carica per la durata della legislatura.
4. I compiti di segretario del comitato sono svolti da un funzionario
individuato dalla Giunta regionale di livello non superiore all'VIII
qualifica funzionale >>.
ARTICOLO 2
Funzioni del comitato regionale.
1. All' art. 8 della legge regionale 25 novembre 1986, n. 43, è aggiunto
il seguente:<< Art. 8/ ter. - 1. Il comitato svolte funzioni di
consulenza della Giunta regionale in materia di protezione degli animali
e può sottoporre a questo scopo, alla medesima, proposte per la realizzazione
di opportune inizaitive.
2. Il comitato esprime pareri sul riconoscimento delle persone giuridiche
preposte alla protezione degli animali.
3. Il comitato, su richiesta della Giunta regionale, può essere invitato
ad esprimere pareri sugli specifici disegni di legge >>. La presente
legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto ovvligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge della Regione dell'Umbria.Data a
Perugia, addì 27 aprile 1990
|