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ARTICOLO 1
Finalità della legge.
1. La legge tutela le condizioni di vita degli animali di affezione
e promuove comportamenti idonei a garantire forme di convivenza rispettose
del benessere degli animali, delle esigenze ambientali e di quelle sanitarie,
sia per la prevenzione e cura delle malattie proprie delle specie tutelate
che per quelle trasmissibili agli altri animali ed all' uomo.
2. Ai fini della legge si intendono per animali di affezione gli animali
appartenenti a specie mantenute per compagnia o diporto, compresi quelli
che svolgono attività utili all' uomo, nonché i cani vaganti od inselvatichiti
e le colonie di gatti liberi.
ARTICOLO 2
Benessere degli animali.
1. Allo scopo di garantire il benessere degli animali:
a) è vietato causare dolore o sofferenza agli animali, fatti salvi i
casi di intervento terapeutico;
b) sono vietati spettacoli, gare e rappresentazioni pubbliche o private
che comportino maltrattamenti agli animali;
c) è vietato abbandonare gli animali di affezione di cui si abbia il
possesso o la detenzione a qualunque titolo, o comunque lasciarli liberi
o incustoditi senza le debite cautele;
d) gli animali di affezione senza legittimo proprietario ritrovati,
catturati o comunque ospitati presso le strutture di ricovero individuate
ai sensi della presente legge, non possono essere soppressi nè destinati
alla sperimentazione, salvo quanto previsto dalla legge 14 agosto 1991,
n. 281.
ARTICOLO 3 Responsabilità del detentore.
1. Chiunque detiene un animale di affezione o accetta, a qualunque titolo,
di occuparsene è responsabile della sua salute e del suo benessere e
provvede a garantirgli ambiente, cure e attenzioni adeguate alla specie
ed ai relativi bisogni fisiologici ed etologici.
2. E' vietato detenere animali che non si possono adattare alla cattività
.
3. E' vietato detenere animali di affezione in numero o in condizioni
tali da causare problemi di natura igienica o sanitaria, ovvero da recare
pregiudizio al benessere degli animali stessi.
ARTICOLO 4
Controllo della riproduzione.
1. La Regione e le Unità sanitarie locali attraverso i servizi veterinari
pubblici anche con la collaborazione dei medici veterinari liberi professionisti
che operano nel settore e delle associazioni per la protezione degli
animali, promuovono la conoscenza e la diffusione dei metodi per il
controllo della riproduzione degli animali di affezione.
2. Il controllo della popolazione dei cani e dei gatti mediante la limitazione
delle nascite viene effettuato per mezzo dei servizi veterinari delle
Unità sanitarie locali, degli ambulatori veterinari autorizzati delle
società cinofile, delle società protettrici degli animali e di privati,
secondo quanto previsto all'art. 11.
3. I gatti che vivono in libertà sono sterilizzati a cura dei servizi
sanitari delle Unità sanitarie locali o presso altre strutture convenzionate.
ARTICOLO 5
Soppressione eutanasiaca.
1. La soppressione di un animale di affezione è eseguita esclusivamente
da un medico veterinario ed in modo da non causare sofferenze all' animale.
ARTICOLO 6
Anagrafe canina.
1. Presso ogni Unità sanitaria locale è istituita una anagrafe del cane
contenente l'elenco, numerato progressivamente, di tutti i cani presenti
nel territorio.
2. Fermo restando il disposto dell'art. 83 del DPR 8 febbraio 1954,
n. 320, il proprietario deve provvedere entro centoventi giorni dalla
nascita o comunque, entro dieci giorni dal possesso, all' iscrizione
dell' animale all' anagrafe di cui al comma 1 contestualmente all'apposizione
del codice di riconoscimento, di cui al l'art. 7.
3. Per l' iscrizione viene compilata un' apposita scheda, predisposta
dalla Giunta regionale, che verrà utilizzata anche per la registrazione
degli interventi di profilassi e di polizia veterinaria eseguiti sull'
animale.
ARTICOLO 7
Codice di riconoscimento.
1. Il codice di riconoscimento è impresso mediante tatuaggio o con altro
metodo comunque indelebile e chiaramente leggibile. Sul piatto interno
della coscia destra o sul padiglione auricolare destro, a cura del Servizio
veterinario dell' Unità sanitaria locale presso le strutture operative
territoriali, oppure da veterinari appositamente autorizzati dall' Unità
sanitaria locale competente, a condizione che gli stessi dispongano
di strutture e attrezzature adeguate.
2. Il tatuaggio apposto secondo le normative vigenti in altre regioni
è valido ai fini dell' iscrizione all' anagrafe di cui all' art. 6.
3. La Giunta regionale può riconoscere validi con proprio atto altri
tipi di tatuaggio, purchè apposti da Enti abilitati a livello nazionale;
l'animale tatuato deve comunque essere iscritto all' anagrafe canina
dell' Unità sanitaria locale di competenza.
4. Il veterinario libero professionista provvede all' apposizione del
numero di codice indicato dalla Unità sanitaria locale e comunica tempestivamente
alla stessa l' intervento effettuato.
5. Le varie fasi di apposizione del codice di cui sopra devono essere
condotte con metodiche tali da non arrecare danno o sofferenza all'
animale.
6. I disabili forniti di idonea certificazione della necessità del cane
sono esonerati dal pagamento del concorso alle spese per l'apposizione
del tatuaggio al proprio cane effettuata dalla struttura pubblica. Sono
altresì esonerate dal pagamento le associazioni protezionistiche per
i cani abbandonati ospitati nei canili delle stesse e tatuati nella
struttura pubblica.
ARTICOLO 8
Trasferimento, scomparsa o morte del cane.
1. Ai fini della presente legge, il possessore o detentore del cane
deve segnalare all' Unità sanitaria locale di competenza la scomparsa
dell' animale entro tre giorni dall' evento; analoga segnalazione deve
essere fatta entro dieci giorni in caso di trasferimento a qualsiasi
titolo o di morte dell' animale.
2. Nel caso di trasferimento di proprietà del cane l' animale deve essere
iscritto all'anagrafe dell' Unità sanitaria locale di destinazione con
il codice ad esso già attribuito.
ARTICOLO 9 Controllo del randagismo.
1. I singoli cittadini e le associazioni di volontariato collaborano
alla individuazione ed alla segnalazione di animali di affezione vaganti.
2. Le Unità sanitarie locali provvedono alla individuazione e cattura
degli animali, anche mediante forme di convenzionamento con soggetti
idonei.
3. I cani vaganti catturati, regolarmente tatuati, devono essere restituiti
al proprietario.
4. Le spese di cattura e di custodia sono, in ogni caso, a carico del
proprietario.
5. I cani vaganti catturati non tatuati vanno sottoposti a tatuaggio
e, previa adeguata profilassi sanitaria, possono essere affidati in
via temporanea a privati che diano garanzie di buon trattamento e ad
associazioni protezionistiche iscritte all' albo di cui all' artº 12;
se non reclamati entro il termine di sessanta giorni dalla cattura l'
assegnazione diventerà definitiva.
6. Gli animali di affezione non definitivamente assegnati e ricoverati
presso le strutture di cui all' artº 10, vengono sterilizzati.
7. Le associazioni di cui al comma 5 possono, a proprie spese, d' intesa
con le Unità sanitarie locali, avere in gestione le colonie di gatti
che vivono in libertà assicurandone la cura della salute e le condizioni
di sopravvivenza nel rispetto dell' igiene pubblica.
ARTICOLO 10
Canili e strutture di ricovero per gli animali di affezione.
1. I Comuni, singoli o associati e le Comunità montane provvedono al
risanamento dei canili pubblici esistenti e costruiscono rifugi per
gli animali di affezione anche per la custodia temporanea dopo la cattura.
2. I Comuni, singoli o associati e le Comunità montane provvedono, direttamente
o mediante la stipula, entro novanta giorni dall' entrata in vigore
della presente legge, di apposite convenzioni con gli Enti e le associazioni
iscritte all' albo regionale di cui all' art. 12, alla gestione delle
strutture di cui al comma 1.
3. I Comuni, singoli o associati e le Comunità montane, in carenza di
strutture pubbliche, possono stipulare convenzioni per l' utilizzo di
quelle private esistenti.
4. Le strutture di cui al comma 1 devono prevedere appositi locali per
primi interventi di pronto soccorso degli animali di affezione, per
l' isolamento e il controllo di eventuali malattie infettive, per la
profilassi sanitaria di cui al comma 5 dell' art. 9.
5. Le strutture di cui al comma 1 devono avere le seguenti caratteristiche
generali:
a) conveniente distanza da abitazioni singole ed in particolare da centri
abitati;
b) sufficiente approvvigionamento idrico;
c) scarichi conformi alle norme vigenti;
d) ricoveri individuali o per più animali, costituiti da una zona riparata,
facilmente lavabile e disinfettabile e da un parcheggio esterno. Le
dimensioni delle strutture sono regolate nel piano triennale di cui
all' artº 11 sulla base delle esigenze.
6. Il controllo e l'assistenza sanitaria delle strutture di cui al comma
1 sono assicurate dalle Unità sanitarie locali anche mediante forme
di convenzione con veterinari liberi professionisti.
7. Nelle strutture di cui al comma 1 possono essere tenuti in custodia
a pagamento animali di affezione.
8. La Regione concorre al finanziamento delle opere di cui al comma
1 ed alla relativa gestione, secondo le modalità stabilite dal piano
triennale di cui all' artº 11.
9. Le strutture private adeguano, entro 1 anno dall' entrata in vigore
della presente legge, i propri standards a quanto previsto al comma
5 e sono soggette alle norme di cui all' art. 24 del DPR 8 febbraio
1954, nº 320.
ARTICOLO 11
Piano triennale degli interventi di prevenzione del randagismo.
1. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall' entrata in vigore
della presente legge, propone al Consiglio regionale un piano triennale
degli interventi di prevenzione del randagismo degli animali di affezione
che contenga:
a) gli interventi e le relative priorità per il risanamento, la costruzione
e la gestione delle strutture di cui al comma 1 dell' art. 10 nonchè
l' individuazione delle strutture cui faranno riferimento i Comuni non
provvisti di strutture proprie;
b) gli interventi ed i programmi di informazione e di educazione per
favorire la diffusione e l' applicazione dei principi contenuti nella
presente legge fra quanti sono interessati alla detenzione, all' allevamento,
all' addestramento, al commercio, al trasporto ed alla custodia di animali
di affezione;
c) le iniziative scolastiche di aggiornamento programmate dai collegi
dei docenti finalizzate alla formazione della sensibilità e della consapevolezza
dei giovani ai problemi connessi al rapporto fra l' uomo, gli animali
e l' ambiente;
d) corsi di specifico aggiornamento sul benessere animale rivolti ai
medici veterinari, al personale di vigilanza delle Unità sanitarie locali
ed alle guardie zoofile;
e) la determinazione delle tariffe per le prestazioni previste dalla
presente legge;
f) gli indirizzi per l' attuazione della presente legge.
2. Il piano triennale prevede rispettivamente per gli interventi di
cui alla lettera a) fino al 75 per cento delle disponibilità finanziarie
e per le lettere b), c), d), fino al 25 per cento.
ARTICOLO 12
Albo regionale delle associazioni per la protezione degli animali.
1. Ai fini di quanto previsto dalla presente legge è istituito presso
la Giunta regionale l'Albo regionale delle associazioni per la protezione
degli animali, al quale possono iscriversi le associazioni il cui statuto
contenga le finalità previste agli artt. 1 e 2 della presente legge.
ARTICOLO 13 Provvedimenti e sanzioni amministrative.
1. In caso di violazione alle norme di cui agli arttº 2 e 3, gli animali
maltrattati o comunque ricadenti sotto l'ipotesi di cui al comma 2 dell'
art. 3 sono posti sotto osservazione sanitaria dal servizio veterinario
della Unità sanitaria locale, per assicurare il ripristino delle condizioni
di benessere; i costi relativi sono a carico del detentore dell' animale.
2. Chiunque omette di sottoporre a tatuaggio il proprio cane e conseguentemente
di iscriverlo all' anagrafe di cui all' art. 6 è punito con la sanzione
amministrativa da lire 100.000 a lire 600.000.
3. Il detentore di animali di affezione che ne permette il vagabondaggio,
salvo che per i casi disciplinati da normative speciali, o li abbandoni
anche nell' ambito della propria abitazione è punito con la sanzione
amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000.
4. La violazione degli obblighi previsti dall' art. 8 della presente
legge è punita con la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire
600.000.
5. I proventi delle sanzioni amministrative di cui ai commi precedenti
sono acquisiti al bilancio regionale con vincolo di destinazione per
gli interventi previsti nella presente legge.
6. Eventuali variazioni delle sanzioni, dovute ad interventi legislativi
nazionali, sono aggiornate con decreto del Presidente della Giunta.
ARTICOLO 14
Comitato regionale per la protezione degli animali.
1. E' istituito presso la Giunta regionale il Comitato regionale per
la protezione degli animali.
2. Il Comitato è composto da:
a) uno zoologo della facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali
dell' Università degli studi di Perugia;
b) un rappresentante della facoltà di medicina veterinaria dell' Università
degli studi di Perugia;
c) un veterinario dei servizi veterinari della Giunta regionale;
d) un funzionario dell' Ufficio zootecnia della Giunta regionale;
e) un funzionario del servizio programmazione faunistica della Giunta
regionale;
f) un veterinario dirigente in rappresentanza delle Unità Sanitarie
Locali;
g) tre rappresentanti designati dalle Associazioni per la protezione
degli animali iscritte all' Albo regionale di cui all' art. 12;
h) due docenti nominati dai rispettivi Consigli scolastici provinciali.
3. Il Comitato è presieduto dal Presidente della Giunta regionale o
da un suo delegato.
4. Il Presidente della Giunta regionale acquisisce entro sessanta giorni
dall' entrata in vigore della presente legge le designazioni di cui
al comma 1 e provvede con proprio decreto alla nomina del Comitato che
rimane in carica per la durata della legislatura.
5. I compiti di segretario del Comitato sono svolti da un funzionario
di livello non superiore all' VIII qualifica funzionale, individuato
dalla Giunta regionale.
6. Il Comitato svolge funzioni di consulenza della La Giunta regionale
in materia di protezione degli animali e può sottoporre a questo scopo,
alla medesima, proposte per la realizzazione di opportune iniziative.
7. Il Comitato, su richiesta della Giunta regionale può esprimere pareri
sugli specifici disegni di legge.
ARTICOLO 15 Norma finanziaria.
1. Per l' attuazione degli interventi previsti dal comma 1, lett. a),
dell' art. 11, di cui alla presente legge, è autorizzata, per l' anno
1994, la spesa di L. 186.000.000 da iscrivere, in termini di competenza
e di cassa, al capitolo 7310 di nuova istituzione nel bilancio regionale
per l' esercizio 1994, denominato: << Contributi ai Comuni, Comunità
montane e loro Consorzi per il risanamento, costruzione e gestione delle
strutture di ricovero per gli animali di affezione e dei canili pubblici
>>.
2. Per gli interventi previsti alle lettere b), c), d) dell' art. 11
della presente legge è autorizzata, per l' anno 1994, la spesa di L.
62.878.710, da iscrivere in termini di competenza e di cassa, al cap.
2331 di nuova istituzione denominato: << Spese per la produzione
e l' attuazione dei programmi di informazione e di educazione per la
prevenzione ed il controllo del fenomeno del randagismo >>.
3. Al finanziamento dell' onere complessivo di Lº 248.878.710, di cui
ai precedenti commi, si fa fronte con pari disponibilità esistente al
cap. 2330 dello stato di previsione della spesa dell' esercizio 1994.
4. Al bilancio dell' esercizio finanziario 1994 sono apportate le seguenti
variazioni sia nella competenza che nella cassa:PARTE SPESACap. 2330
- in diminuzione L. 248.878.710;Cap. 2331 - in aumento L. 62.878.710;Cap.
7310 - in aumento L. 186.000.000.
5. Al finanziamento dell' onere relativo al funzionamento del Comitato
regionale per la protezione degli animali di cui all' art. 14 della
presente legge si farà fronte con quota dello stanziamento dell' esistente
capº 560 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale
1994, bilancio pluriennale 1016081.
6. Per gli anni 1995 e successivi l'entità della spesa sarà annualmente
determinata con legge di bilancio.
ARTICOLO 16
Norme abrogative.
1. Sono abrogate la legge regionale 25 novembre 1986, n. 43, la legge
regionale 17 aprile 1990, n. 30 ed ogni disposizione incompatibile od
in contrasto con la presente legge.
ARTICOLO 17 Norma di rinvio.
1. Per quanto non previsto dal presente articolato si fa richiamo a
quanto disposto dalla legge 14 agosto 1991, n. 281.
ARTICOLO 18 Norma transitoria.
1. Restano in vigore le direttive emanate dalla Giunta regionale in
applicazione della legge regionale 25 novembre 1986, n. 43, purchè compatibili
con la presente legge.
2. La Giunta regionale è autorizzata, per l'anno 1994, nelle more dell'
approvazione del piano triennale di cui all' art. 11, a procedere, previo
censimento delle strutture esistenti e funzionanti di cui all' art.
10, all' erogazione delle provvidenze previste nella misura stabilita
al comma 2 dell' art. 11. La presente legge regionale sarà pubblicata
nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'
Umbria.
Data a Perugia, addì 19 luglio 1994
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