|
ARTICOLO 1
Finalità
1. La Regione Toscana, al fine di favorire una corretta convivenza tra
uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l' ambiente, promuove
e disciplina la tutela degli animali d' affezione, condanna gli atti
di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, stimola
l' educazione al rispetto degli stessi.
2. Con la presente legge la Regione Toscana recepisce inoltre la legge
14 agosto 1991, n. 281.
ARTICOLO 2
Istituzione dell' anagrafe canina
1. In ogni comune è istituita l' anagrafe del cane che viene gestita
dalle Aziende Unità Sanitarie Locali tramite i competenti servizi.
2. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani provvedono all'
iscrizione dei medesimi all' anagrafe canina.
3. Le persone che alla data di entrata in vigore della presente legge
sono proprietarie o detentrici di cani di età superiore agli otto mesi
sono tenuti entro trenta giorni ad iscriverli all' anagrafe canina e
far loro effettuare il tatuaggio.
4. Ai fini dell' iscrizione sono ritenuti validi i contrassegni di delegazioni
dell' Ente nazionale di Cinofilia Italiana. Il proprietario o detentore
dell' animale, così contrassegnato, dovrà provvedere alla iscrizione
all' anagrafe canina delle Aziende USL di residenza entro 15 giorni
dall' entra in possesso dell' animale.
ARTICOLO 3
Operazioni di anagrafe canina
1. All' atto dell' iscrizione viene compilata dal veterinario addetto
apposita scheda anagrafica, predisposta dall' Assessorato alla Sanità
, che oltre ai dati segnaletici dell' animale, riporta le generalità
utili alla identificazione del proprietario o detentore, nonchè il codice
anagrafico assegnato all' animale.
2. La scheda anagrafica, di cui al comma precedente, verrà utilizzata
anche per la registrazione degli interventi di profilassi e di polizia
veterinaria eseguiti sull' animale.
3. Copia della scheda dovrà essere rilasciata al proprietario o detentore
e deve seguire il cane nei trasferimenti di proprietà e detenzione.
4. I cani iscritti all' anagrafe canina devono essere identificati con
il codice assegnato all' atto dell' iscrizione, impresso con tatuaggio
indolore.
5. Le operazioni di tatuaggio devono essere effettuate fra il sesto
e l' ottavo mese di vita dell' animale, salvo i casi in cui il possesso
inizi successivamente all' ottavo. In tal caso iscrizione e tatuaggio
devono avvenire entro trenta giorni dall' inizio della detenzione.
6. Le operazioni di tatuaggio sono effettuate dai medici veterinari
di cui all' art. 2 della presente legge o liberi professionisti autorizzati
dalle Unità sanitarie locali ed iscritti in un elenco regionale. Le
operazioni suddette devono essere praticate con metodi che non arrechino
danno all' animale, di norma sulla faccia interna della coscia destra.
7. Il tatuaggio deve comprendere i seguenti elementi identificativi:
sigla della provincia, ultime due cifre del numero ISTAT del Comune
d' appartenenza, numero progressivo del cane.
8. Nel caso in cui le operazioni di tatuaggio vengano effettuate da
medici veterinari libero professionisti, questi devono darne comunicazione
entro dieci giorni al servizio attività veterinarie territorialmente
competente, attraverso idonea certificazione.
9. Il servizio per la identificazione ed il tatuaggio del cane presso
le Aziende USL è gratuito, salvo quanto dovuto dal proprietario o detentore
del cane, nella misura disposta dal tariffario di cui all' art. 28 della
LR 17 ottobre 1983, n. 69 e successive modifiche, per la redazione della
scheda anagrafica.
ARTICOLO 4
Cani provenienti da altre regioni
1. I proprietari di cani provenienti da regioni nelle quali sia stato
attivato il servizio di anagrafe canina e di marcatura provvedono alla
sola iscrizione, restando validi i contrassegni già apposti.
2. I proprietari di cani provenienti da regioni nelle quali non è ancora
istituito tale servizio, provvedono sia alla iscrizione che alla marcatura
dei medesimi entro trenta giorni dalla data in cui il cane è stato introdotto
nel territorio regionale, fatto salvo quanto disposto dall' art. 2,
terzo comma.
ARTICOLO 5
Esenzione e norme particolari per l' iscrizione all' anagrafe canina
1. Le norme relative all' iscrizione all' anagrafe canina ed al tatuaggio
non si applicano:
a) ai cani appartenenti alle Forze Armate ed alla polizia;
b) ai cani al seguito del proprietario o del detentore a qualsiasi titolo,
in soggiorno temporaneo inferiore ai 90 giorni sul territorio regionale
a scopo di lavoro, caccia, addestramento, turismo.
ARTICOLO 6
Divieto di soppressione degli animali da affezione e deroghe
1. I cani abbandonati catturati o comunque ricoverati presso le strutture
di cui all' art. 9, non possono essere soppressi. Nei casi previsti
dagli art. 86, 87 e 91 del DPR 8 febbraio 1954, n. 320, e successive
modificazioni, e nei casi in cui siano gravemente ammalati, incurabili
o di comprovata pericolosità , i cani possono essere soppressi esclusivamente
in modo eutanasico previa anestesia.
2. I gatti in libertà non possono essere soppressi salvo i casi in cui
siano gravemente malati e incurabili. In tal caso la soppressione deve
essere effettuata in modo eutanasico.
3. Possono provvedere alla soppressione di cani e gatti, nei casi consentiti
dal primo e secondo comma, soltanto i medici veterinari, dipendenti
dalle Unità sanitarie locali o libero professionisti, che devono rilasciare
al gestore del canile o ai proprietari o detentori degli animali un
certificato dal quale risulti la causa della soppressione.
4. E' vietato destinare alla sperimentazione i cani e i gatti vaganti
ritrovati, catturati o comunque ricoverati presso le strutture di cui
alla presente legge.
ARTICOLO 7
Variazione o cancellazione dell' anagrafe
1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani segnalano per
iscritto al servizio di prevenzione in ambito veterinario della Azienda
USL competente territorialmente:
a) la scomparsa dell' animale, entro il terzo giorno successivo all'
evento;
b) la morte o la cessione a qualsiasi titolo dell' animale nonchè il
trasferimento della propria residenza entro e non oltre quindici giorni
da quando il fatto si è verificato.
ARTICOLO 8
Divieto di abbandono. Rinuncia alla detenzione e cessione alle strutture
pubbliche
1. E' vietato a chiunque abbandonare gli animali domestici detenuti
a qualsiasi titolo.
2. Il proprietario o detentore a qualsiasi titolo del cane, nel caso
in cui per gravi motivi sia impossibilitato a tenere presso di sè l'
animale, può chiedere al Sindaco del Comune di residenza l' autorizzazione
a consegnare il cane alla struttura di cui all' art. 9, secondo comma,
della presente legge.
3. Nella domanda di cui al precedente comma devono essere indicate le
cause che impediscono la detenzione del cane ed allegati i documenti
probatori.
4. Il Sindaco, entro quindici giorni dal ricevimento, si pronuncia sulla
domanda. In caso di mancata risposta l' istanza si intende accolta.
ARTICOLO 9
Cani e rifugi
1. I Comuni singoli, o associati ai sensi della legge 8 giugno 1992
n. 142 provvedono alla costruzione o al risanamento dei canili municipali
ed alla costruzione di rifugi per cani, secondo i criteri stabiliti
dagli articoli 15 e 16 della presente legge.
2. Per canile municipale si intende la struttura a cui affluiscono tutti
i cani comunque catturati.
3. Per canile rifugio si intende la struttura che ospita i cani provenienti
dal canile comunale di cui al precedente comma al termine del periodo
di osservazione e dove permangono in attesa di collegamento.
4. La gestione delle strutture di cui ai precedenti commi è di competenza
dei Comuni singoli o associati. Limitatamente ai canili rifugio, i Comuni
possono provvedere alla conduzione tramite convenzioni, con le Associazioni
di Volontariato iscritte all' Albo regionale previsto all' art. 4 della
LR 26- 4- 1993 n. 28 e che abbiano finalità protezionistiche.
5. Sono esclusi dalle convenzioni i canili che non dispongono di strutture
a norma dei parametri fissati della presente legge.
ARTICOLO 10
Organizzazione e compiti di canili e rifugi
1. Presso il canile rifugio è garantita ventiquattro ore su ventiquattro
l' assistenza sanitaria nella forma di pronto soccorso.
2. Quando il canile rifugio è gestito direttamente dal Comune il servizio
di cui al primo comma è assicurato tramite convenzioni con medici veterinari
libero - professionisti. L' incarico a libero - professionisti è conferito
in base ad una graduatoria valida per un anno, compilata d' intesa fra
amministrazione comunale ed ordine provinciale dei medici veterinati,
competente territorialmente.Nel caso in cui non sia possibile assicurare
il servizio tramite convenzioni con libero - professionisti il Comune
stipula una convenzione con la Unità sanitaria locale competente territorialmente.
3. Quando il canile rifugio è gestito dal Comune mediante convenzione
con le associazioni di cui all' art. 9, quarto comma, esse garantiscono
il servizio di cui al primo comma.
4. Possono essere assistiti presso il pronto soccorso anche cani esterni
al canile. Il costo dell' intervento e dell' eventuale degenza, determinato
dal tariffario dell' Ordine dei veterinari sono a carico del proprietario
o detentore del cane. Quando il cane dopo le prime cure non può più
essere riconsegnato al proprietario o detentore perchè sconosciuto o
irreperibile deve essere trasferito al canile municipale.
ARTICOLO 11
Canile Municipale
1. Il canile municipale deve essere dotato delle seguenti strutture:
a) infermeria;
b) locale di degenza per gli animali;
c) reparto ricovero per cuccioli;
d) cucina;
e) magazzino:
f) servizi igienici per il personale addetto;
g) box di isolamento in numero tale da rispettare il rapporto di 1 box
per ogni 10 cani da ospitare.
2. I box e le strutture di cui al precedente comma devono essere conformi
ai requisiti strutturali ed alle caratteristiche costruttive di cui
all' allegato A della presente legge.
ARTICOLO 12
Canile rifugio
1. Il canile rifugio deve essere dotato delle seguenti strutture:
a) ambulatorio;
b) magazzino;
c) cucina;
d) servizi igienici.I locali di cui alla lett a, b, c, d, possono essere
in comune con il canile di cui all' art. 15.
2. Nel caso in cui il Comune intenda ospitare nel canile rifugio cani
di proprietà , a pagamento, deve costruire reparti a ciò esclusivamente
adibiti.
3. I box e le strutture di cui ai precedenti comma devono essere conformi
ai requisiti strutturali e alle caratteristiche costruttive di cui all'
allegato B.
ARTICOLO 13
Competenze delle USL
1. Alle Unità sanitarie locali competono:
- l' esecuzione degli interventi di cui all' art. 2, c.)
5 della legge
281/ 1991 nei canili municipali;
- la vigilanza igienico
- sanitaria sui canili rifugio.
2. Nell' ambito dell' attività di propria competenza i servizi di prevenzione
in ambito veterinario provvedono, in collaborazione con le amministrazioni
comunali e con le associazioni protezionistiche, a sottoporre a sterilizzazione
i gatti che vivono in libertà .
3. Il servizio attività veterinarie, su richiesta dei privati a cui
siano ceduti cani ospitati nel rifugio, provvede gratuitamente alla
sterilizzazione dell' animale.
ARTICOLO 14
Commissione Regionale Affari Animali
1. Entro sei mesi dall' entrata in vigore della presente legge, viene
istituita la Commissione Regionale Affari Animali, con compiti consultivi
sullo stato di attuazione e sulle materie inerenti la presente legge
e per quanto previsto dal successivo art. 17.
2. La Commissione è composta da:- L' Assessore regionale alla Sanità
o suo delegato, che la presiede;- un funzionario del Dipartimento Sanità
con funzioni di segreteria;- da tre rappresentanti dei servizi veterinari
delle Aziende USL individuati dalla Giunta Regionale; - da un veterinario
designato dall' ordine dei Medici Veterinari;- da tre rappresentanti
di Associazioni o gruppi riconosciuti ai sensi della legge regionale
9 aprile 1990, n. 36, aventi finalità protezionistiche e di difesa degli
animali.
3. La Commissione Affari Animali viene nominata dalla Giunta Regionale
e scade con il rinnovo del Consiglio Regionale rimanendo in carica fino
alla sua costituzione.
4. La Commissione è convocata dal presidente almeno tre volte l' anno.
ARTICOLO 15
Indennizzi per danni agli allevamenti zootecnici da cani randagio inselvatichiti1.
Per l' indennizzo dei danni subiti dagli imprenditori agricoli per la
perdita di capi di bestiame aggrediti da cani randagi ed inselvatichiti
si applicano le disposizioni di cui alla LR 31 agosto 1994, n. 72, "Danni
causati al patrimonio zootecnico da animali predatori"
ARTICOLO 16
Contributi
1. I Comuni singoli o associati possono beneficiare di contributi per
la costruzione o il risanamento dei canili presentando progetti alla
Regione entro il 30 settembre di ogni anno.
2. L' Amministrazione regionale può con proprio atto amministrativo
e nei limiti dello stanziamento di bilancio, erogare contributi in conto
capitale secondo i criteri di cui al successivo comma 3.
3. I contributi di cui al precedente comma sono erogati a condizione
che il Comune o i Comuni interessati abbiano approvato, con delibera
divenuta esecutiva un progetto di costruzione o risanamento di un canile
da cui risulti il finanziamento del relativo progetto, per la parte
non coperta da contributo, la data di inizio e di ultimazione dei lavori.
La conformità del progetto alle caratteristiche costruttive ed ai requisiti
di cui alla presente legge deve risultare da una relazione tecnica redatta
dai competenti uffici comunali.
4. Nel caso in cui entro un anno dalla erogazione del contributo i lavori
non siano ultimati la Amministrazione regionale provvede al recupero
del contributo, salvo i casi in cui il ritardo sia dovuto a cause di
forza maggiore.
ARTICOLO 17
Informazione, aggiornamento e formazione professionale
1. Al fine di promuovere un corretto rapporto fra uomo e animale e di
prevenire il fenomeno del randagismo, la Giunta regionale approva un
programma in cui siano previsti:
- interventi di informazione della popolazione, con particolare
riguardo alla fascia di età scolare;
- interventi di aggiornamento degli operatori dei servizi che
esercitano attività volte al perseguimento delle finalità previste dalla
presente legge;
- interventi di formazione degli operatori delle Aziende USL
finalizzati anche allo svolgimento dei compiti di educazione sanitaria.
ARTICOLO 18
Norme igieniche
1. E' vietato ai proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani
abbandonare le deiezioni degli animali in spazi pubblici, adibiti al
passaggio pedonale, o in zone di verde pubblico attrezzato a giardino.
Le deiezioni suddette dovranno essere rimosse con mezzi a ciò idonei.
|