Leggi e regolamenti

Regione Toscana

Legge Regionale 04/12/1998 n° 90

Modifiche ed integrazioni della L.R. 08/04/1995 n° 43 "Norme per la gestione dell'anagrafe del cane, la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo"

ARTICOLO 1 
(Modifica dell'art. 2 della LR 8 aprile 1995, n. 43)
1. Il comma 4 dell'art. 2 della LR 8 aprile 1995, n. 43 è soppresso. 

ARTICOLO 2 
(Modifica ed integrazione dell'art. 3 della LR 8 aprile 1995 n.43)
1. Al comma 5 dell'art. 3 della LR 8 aprile 1995, n. 43, dopo le parole "Le operazioni di" sono inserite le seguenti "iscrizione e". 

ARTICOLO 3 
(Modifica dell'art. 6 della LR 8 aprile 1995, n. 43)
1. Il comma 1 dell'art. 6 della LR 8 aprile 1995, n. 43, è così modificato:"1. I cani abbandonati catturati o comunque ricoverati presso le strutture di cui all'art. 9, non possono essere soppressi. Nei casi previsti dagli artt. 86, 87 e 91 del DPR 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modificazioni, e nei casi in cui siano gravemente ammalati, incurabili o di comprovata pericolosità , i cani possono essere soppressi esclusivamente in maniera indolore."2. Il comma 2 dell'art. 6 della LR 8 aprile 1995, n. 43 è sostituito dal presente:"2. I gatti in libertà non possono essere soppressi salvo i casi in cui siano gravemente malati ed incurabili. La soppressione deve essere effettuata in maniera indolore." 

ARTICOLO 4 
(Modifica dell'art. 7 della LR 8 aprile 1995, n. 43)
1. Alla rubrica dell'art. 7 della LR 8 aprile 1995, n. 43 la locuzione "dell'anagrafe" è modificata con la seguente "dall'anagrafe." 

ARTICOLO 5 
(Sostituzione dell'art. 9 "Canili e rifugi" della LR 8 aprile 1995, n. 43)
1. L'art. 9 "Canili e rifugi" della LR 8 aprile 1995, n. 43 è sostituito dal seguente:
"Art. 9(Canili e rifugi)1. I Comuni singoli o associati ai sensi della L. 8 giugno 1990 n. 142 "Ordinamento delle autonomie locali", provvedono alla costruzione o al risanamento dei canili municipali secondo i criteri stabiliti dall'allegato A della presente legge. Il canile municipale è la struttura a cui affluiscono tutti i cani comunque catturati.
2. I Comuni singoli o associati devono dotarsi di canili rifugio secondo i criteri stabiliti dall'allegato B della presente legge. Il canile rifugio è la struttura che ospita i cani provenienti dal canile comunale al termine del periodo di osservazione e dove permangono in attesa di collocamento." 

ARTICOLO 6 
(Sostituzione del comma 2 dell'art. 10 della LR 8 aprile 1995, n. 43)
1. Il comma 2 dell'art. 10 della LR 8 aprile 1995, n. 43 è così sostituito:"2. Quando il canile rifugio è gestito direttamente dal Comune, il servizio di cui al comma 1 è assicurato tramite convenzione con l'Azienda USL territorialmente competente. Nel caso in cui l'Azienda USL non sia in grado di assicurare il servizio i Comuni singoli o associati provvedono alla stipula di convenzioni con medici veterinari libero- professionisti. L'incarico a libero-professionisti è conferito in base ad una graduatoria compilata d'intesa tra Amministrazione Comunale ed Ordine Provinciale dei Medici Veterinari".

ARTICOLO 7 
(Sostituzione dell'art. 13 "Competenze delle USL" della LR 8 aprile 1995, n. 43) 
1. L'art. 13 "Competenze delle USL" della LR 8 aprile 1995, n. 43 è sostituito dal seguente: "Art. 13 (Competenze delle Aziende USL e dei Comuni) 1. Alle Aziende USL competono:- l'esecuzione degli interventi di cui all'art. 2, comma 5, della L. 281/91 nei canili municipali;- la vigilanza igienico-sanitaria sui canili rifugio;- la sterilizzazione gratuita, su richiesta dei privati a cui sono ceduti dei cani ospiti dei canili rifugio; - la sterilizzazione dei gatti, liberi ed appartenenti a colonie, che le Aziende USL attuano con oneri a loro carico.
2. Il censimento e la cattura dei gatti liberi appartenenti a colonie è di competenza delle Amministrazioni Comunali. Le Amministrazioni Comunali possono demandare le attività di censimento, cattura e reimmissione dei gatti alle stesse Aziende USL.
3. La cattura dei cani vaganti è di competenza delle Amministrazioni Comunali che la attuano, con oneri a loro carico, tramite i competenti servizi delle Aziende USL. 
4. La gestione delle strutture di cui all'art. 9 è di competenza dei Commissari singoli o associati.
5. I Comuni possono provvedere alla conduzione dei canili rifugio tramite convenzioni da stipulare prioritariamente con le Associazioni iscritte all'albo regionale del volontariato, previsto dall'art. 4 della LR 26 aprile 1993, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni, o con altri soggetti privati, quando non sia altrimenti possibile, sentita la Commissione Regionale Affari Animali, prevista dall'art. 14 della presente legge. Trascorsi trenta giorni dalla richiesta, il parere della Commissione Regionale si intende comunque acquisito.
6. I Comuni provvedono alle necessità degli animali ospiti dei canili municipali. Ove ciò non sia possibile i Comuni stipulano convenzioni con le Aziende USL Nel caso che dette Aziende non dispongano di personale i Comuni possono, tramite convenzione, affidare tale servizio ai soggetti di cui al comma 5, secondo i criteri e le modalità indicate.
7. In via transitoria, per il periodo di 12 mesi dalla entrata in vigore della presente legge, i Comuni singoli o associati possono, in attesa delle nuove convenzioni di cui ai comma 5 e 6, confermarne le gestioni esistenti affidate a privati previa verifica delle condizioni di idoneità delle strutture e dalle relative gestioni.
8. La rimozione dal suolo pubblico e la successiva distribuzione delle carogne animali, di qualunque specie, è di competenza delle Amministrazioni Comunali e viene attuata previa intesa con i competenti servizi delle Aziende USL. 
9. Ai fini del contenimento dei danni provocati dal randagismo agli allevamenti zootecnici, le Amministrazioni Comunali possono organizzare catture di cani inselvatichiti in collaborazione con le Associazioni di volontariato, iscritte all'albo regionale previsto all'art. 4 della LR 28/93 e successive modifiche ed integrazioni, aventi finalità protezionistiche.
10. Il personale assunto dalle Aziende UUSSLL, destinato a svolgere le mansioni di cui ai precedenti commi, è inquadrato nel IV livello con il profilo professionale di "operatore tecnico". Le procedure di assunzione devono tenere conto della riserva di posti prevista dal Decreto del Ministero della Sanità 21 ottobre 1991, n. 458 per il personale attualmente in servizio di ruolo presso le Aziende UUSSLL ed inquadrato al livello inferiore." 

ARTICOLO 8 
(Modifica ed integrazione dell'art. 14 della LR 8 aprile 1995, n. 43)
1. Al comma 2 dell'art. 14 della LR 8 aprile 1995, n. 43, dopo il quinto trattino aggiungere i seguenti:"- da due rappresentanti dell'Associazione Italiana Comuni Italiani (ANCI);- un rappresentante dell'Unione Nazionale Associazioni Venatorie Italiane (UNAVI)." 

ARTICOLO 9 
(Modifica dell'art. 16 della LR 8 aprile 1995, n. 43)
1. Al comma 2 dell'art. 16 della LR 8 aprile 1995, n. 43, l'espressione "in conto capitale secondo i criteri di cui al successivo comma 3" è sostituita dall'espressione "in conto interessi attualizzati secondo le condizioni di cui al comma 3 per gli interventi di cui all'art. 9". 

ARTICOLO 10 
(Modifica dell'art. 17 della LR 8 aprile 1995, n. 43)
1. Al comma 1 dell'art. 17 della LR 8 aprile 1995, n. 43, la parola "regione" è sostituita dalla parola "regionale".
2. Al comma 1 dell'art. 17 della LR 8 aprile 1995, n. 43, dopo il terzo trattino aggiungere il seguente:"
- interventi di formazione per le guardie zoofile volontarie delle Associazioni iscritte all'albo regionale del volontariato, previsto dall'art. 4 della LR 28/93 e successive modifiche ed integrazioni, aventi finalità protezionistiche; 
- interventi di sensibilizzazione civica nonchè campagne di informazione che invitino al rispetto degli animali."  

ARTICOLO 11 
(Modifica dell'art. 18 della LR 8 aprile 1995, n. 43)
1. Al comma 1 dell'art. 18 della LR 8 aprile 1995, n. 43, dopo la parola "deiezioni" aggiungere la parola "solide".

ARTICOLO 12 
(Sostituzione del comma 5 dell'art. 19 della LR 8 aprile 1995, n. 43)
1. Il comma 5 dell'art. 19 della LR 8 aprile 1995, n. 43 è così sostituito:"5. La competenza ad applicare le sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai precedenti comma è del Comune in cui si verifica l'infrazione. I relativi proventi rimangono acquisiti al bilancio comunale e sono destinati alle finalità della presente legge."

ARTICOLO 13 
(Sostituzione dell'art. 20 "Norme finanziarie" della LR 8 aprile 1995, n. 43)
1. L'art. 20 "Norme finanziarie" della LR 8 aprile 1995, n. 43 è sostituito dal seguente:"Art. 20 (Norme finanziarie) 1. Agli oneri derivanti dall'applicazione degli artt. 16 e 17 della presente legge si fa fronte, a decorrere dal 1999, con la legge di bilancio relativa a tale esercizio a valere sul capitolo corrispondente al capitolo 18185 del bilancio 1998. Per gli anni successivi si provvederà con legge di bilancio." 

ARTICOLO 14 
(Sostituzione dell'allegato A della LR 8 aprile 1995, n. 43) 
1. L'allegato A della LR 8 aprile 1995, n. 43 "Requisiti strutturali e caratteristiche costruttive dei canili di prima accoglienza e dotazione strumentale" è sostituito dal seguente: "Allegato AREQUISITI STRUTTURALI E CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEI CANILI MUNICIPALI E DOTAZIONE STRUMENTALE.1. Box
1.1 I box devono essere costruiti con materiali atti a soddisfare le esigenze igieniche ed essere facilmente disinfettabili.
1.2 La superficie disponibile per ogni cane ospitato deve essere di mq. 4, di cui mq. 2 coperti.
1.3 I box devono consentire il confinamento del cane ospitato nella parte coperta o in quella scoperta, a mezzo di porta scorrevole manovrabile dall'esterno, così da consentire la pulizia e la disinfezione dei box.
1.4 Il pavimento dei box deve consentire il deflusso delle acque di lavaggio ed essere munito di griglie di scarico. 
2. Infermeria
2.1 Il pavimento del locale adibito ad infermeria ed il rivestimento delle pareti, non inferiore a m. 2 di altezza, devono essere in materiale lavabile. 
2.2 La dotazione strumentale dell'infermeria deve comprendere:
- microscopio per esami parassitologici; 
- attrezzatura per l'esecuzione del tatuaggio;
- attrezzatura medicale per l'esecuzione degli interventi di sterilizzazione;
- frigorifero per conservazione dei prodotti immunologici.
3. Sala interna e reparto ricovero cuccioli 
3.1 Nei locali non devono esistere strutture permanenti tali da impedire normali operazioni di disinfezione e disinfestazione.
3.2 I locali devono essere dotati di gabbie mobili idonee ad ospitare tali animali in decorso post- operatorio e cuccioli.
3.3 Nei locali devono essere garantire condizioni di benessere adeguate allo stato fisiologico degli animali ospitati.
4. Magazzino, cucina, servizi igienici
4.1 Le caratteristiche costruttive dei locali sono quelle previste dalla normativa vigente."  

ARTICOLO 15 
(Sostituzione dell'allegato B della LR 8 aprile 1995, n. 43)
1. L'allegato B della LR 8 aprile 1995, n. 43 "Requisiti strutturali minimi e caratteristiche costruttive dei canili rifugio" è sostituito dal seguente: "Allegato B REQUISITI STRUTTURALI MINIMI E CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEI CANILI RIFUGIO1. Box
1.1 I box devono essere costruiti con materiali atti a soddisfare le esigenze igieniche ed essere facilmente disinfettabili.
1.2 La superficie disponibile per ogni cane ospitato deve essere di mq. 8, di cui mq. 2 coperti e presentare le caratteristiche di cui al punto 
1.3 dell'allegato A.1.3 Devono essere presenti spazi confinanti per la sgambatura dei cani ospitati.
1.4 I box destinati alla eventuale custodia a pagamento di cani di proprietà devono essere dislocati in moduli separati dagli altri di almeno m. 20.
2. Ambulatorio 
2.1 L'ambulatorio deve avere le stesse caratteristiche costruttive previste per l'infermeria di cui al punto 2.1 dell'allegato A.
2.2 La dotazione strumentale dell'ambulatorio deve essere sufficiente a far fronte a tutti gli interventi medici - veterinari erogati in una struttura di pronto soccorso.
3. Magazzino, cucina, servizi igienici 
3.1 Le caratteristiche costruttive dei locali sono quelle previste dalla normativa vigente." 

Formula Finale:
La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. 

Firenze,4 dicembre 1998 
La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale il 27-10-1998 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 27- 11-1998.

 

 

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