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ARTICOLO 1
(Modifica dell'art. 2 della LR 8 aprile 1995, n. 43)
1. Il comma 4 dell'art. 2 della LR 8 aprile 1995, n. 43 è soppresso.
ARTICOLO 2
(Modifica ed integrazione dell'art. 3 della LR 8 aprile 1995 n.43)
1. Al comma 5 dell'art. 3 della LR 8 aprile 1995, n. 43, dopo le parole
"Le operazioni di" sono inserite le seguenti "iscrizione e".
ARTICOLO 3
(Modifica dell'art. 6 della LR 8 aprile 1995, n. 43)
1. Il comma 1 dell'art. 6 della LR 8 aprile 1995, n. 43, è così modificato:"1.
I cani abbandonati catturati o comunque ricoverati presso le strutture
di cui all'art. 9, non possono essere soppressi. Nei casi previsti dagli
artt. 86, 87 e 91 del DPR 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modificazioni,
e nei casi in cui siano gravemente ammalati, incurabili o di comprovata
pericolosità , i cani possono essere soppressi esclusivamente in maniera
indolore."2. Il comma 2 dell'art. 6 della LR 8 aprile 1995, n. 43 è
sostituito dal presente:"2. I gatti in libertà non possono essere soppressi
salvo i casi in cui siano gravemente malati ed incurabili. La soppressione
deve essere effettuata in maniera indolore."
ARTICOLO 4
(Modifica dell'art. 7 della LR 8 aprile 1995, n. 43)
1. Alla rubrica dell'art. 7 della LR 8 aprile 1995, n. 43 la locuzione
"dell'anagrafe" è modificata con la seguente "dall'anagrafe."
ARTICOLO 5
(Sostituzione dell'art. 9 "Canili e rifugi" della LR 8 aprile 1995,
n. 43)
1. L'art. 9 "Canili e rifugi" della LR 8 aprile 1995, n. 43 è sostituito
dal seguente:
"Art. 9(Canili e rifugi)1. I Comuni singoli o associati ai sensi della
L. 8 giugno 1990 n. 142 "Ordinamento delle autonomie locali", provvedono
alla costruzione o al risanamento dei canili municipali secondo i criteri
stabiliti dall'allegato A della presente legge. Il canile municipale
è la struttura a cui affluiscono tutti i cani comunque catturati.
2. I Comuni singoli o associati devono dotarsi di canili rifugio secondo
i criteri stabiliti dall'allegato B della presente legge. Il canile
rifugio è la struttura che ospita i cani provenienti dal canile comunale
al termine del periodo di osservazione e dove permangono in attesa di
collocamento."
ARTICOLO 6
(Sostituzione del comma 2 dell'art. 10 della LR 8 aprile 1995, n. 43)
1. Il comma 2 dell'art. 10 della LR 8 aprile 1995, n. 43 è così sostituito:"2.
Quando il canile rifugio è gestito direttamente dal Comune, il servizio
di cui al comma 1 è assicurato tramite convenzione con l'Azienda USL
territorialmente competente. Nel caso in cui l'Azienda USL non sia in
grado di assicurare il servizio i Comuni singoli o associati provvedono
alla stipula di convenzioni con medici veterinari libero- professionisti.
L'incarico a libero-professionisti è conferito in base ad una graduatoria
compilata d'intesa tra Amministrazione Comunale ed Ordine Provinciale
dei Medici Veterinari".
ARTICOLO 7
(Sostituzione dell'art. 13 "Competenze delle USL" della LR 8 aprile
1995, n. 43)
1. L'art. 13 "Competenze delle USL" della LR 8 aprile 1995, n. 43 è
sostituito dal seguente: "Art. 13 (Competenze delle Aziende USL e dei
Comuni) 1. Alle Aziende USL competono:- l'esecuzione degli interventi
di cui all'art. 2, comma 5, della L. 281/91 nei canili municipali;-
la vigilanza igienico-sanitaria sui canili rifugio;- la sterilizzazione
gratuita, su richiesta dei privati a cui sono ceduti dei cani ospiti
dei canili rifugio; - la sterilizzazione dei gatti, liberi ed appartenenti
a colonie, che le Aziende USL attuano con oneri a loro carico.
2. Il censimento e la cattura dei gatti liberi appartenenti a colonie
è di competenza delle Amministrazioni Comunali. Le Amministrazioni Comunali
possono demandare le attività di censimento, cattura e reimmissione
dei gatti alle stesse Aziende USL.
3. La cattura dei cani vaganti è di competenza delle Amministrazioni
Comunali che la attuano, con oneri a loro carico, tramite i competenti
servizi delle Aziende USL.
4. La gestione delle strutture di cui all'art. 9 è di competenza dei
Commissari singoli o associati.
5. I Comuni possono provvedere alla conduzione dei canili rifugio tramite
convenzioni da stipulare prioritariamente con le Associazioni iscritte
all'albo regionale del volontariato, previsto dall'art. 4 della LR 26
aprile 1993, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni, o con altri
soggetti privati, quando non sia altrimenti possibile, sentita la Commissione
Regionale Affari Animali, prevista dall'art. 14 della presente legge.
Trascorsi trenta giorni dalla richiesta, il parere della Commissione
Regionale si intende comunque acquisito.
6. I Comuni provvedono alle necessità degli animali ospiti dei canili
municipali. Ove ciò non sia possibile i Comuni stipulano convenzioni
con le Aziende USL Nel caso che dette Aziende non dispongano di personale
i Comuni possono, tramite convenzione, affidare tale servizio ai soggetti
di cui al comma 5, secondo i criteri e le modalità indicate.
7. In via transitoria, per il periodo di 12 mesi dalla entrata in vigore
della presente legge, i Comuni singoli o associati possono, in attesa
delle nuove convenzioni di cui ai comma 5 e 6, confermarne le gestioni
esistenti affidate a privati previa verifica delle condizioni di idoneità
delle strutture e dalle relative gestioni.
8. La rimozione dal suolo pubblico e la successiva distribuzione delle
carogne animali, di qualunque specie, è di competenza delle Amministrazioni
Comunali e viene attuata previa intesa con i competenti servizi delle
Aziende USL.
9. Ai fini del contenimento dei danni provocati dal randagismo agli
allevamenti zootecnici, le Amministrazioni Comunali possono organizzare
catture di cani inselvatichiti in collaborazione con le Associazioni
di volontariato, iscritte all'albo regionale previsto all'art. 4 della
LR 28/93 e successive modifiche ed integrazioni, aventi finalità protezionistiche.
10. Il personale assunto dalle Aziende UUSSLL, destinato a svolgere
le mansioni di cui ai precedenti commi, è inquadrato nel IV livello
con il profilo professionale di "operatore tecnico". Le procedure di
assunzione devono tenere conto della riserva di posti prevista dal Decreto
del Ministero della Sanità 21 ottobre 1991, n. 458 per il personale
attualmente in servizio di ruolo presso le Aziende UUSSLL ed inquadrato
al livello inferiore."
ARTICOLO 8
(Modifica ed integrazione dell'art. 14 della LR 8 aprile 1995, n. 43)
1. Al comma 2 dell'art. 14 della LR 8 aprile 1995, n. 43, dopo il quinto
trattino aggiungere i seguenti:"- da due rappresentanti dell'Associazione
Italiana Comuni Italiani (ANCI);- un rappresentante dell'Unione Nazionale
Associazioni Venatorie Italiane (UNAVI)."
ARTICOLO 9
(Modifica dell'art. 16 della LR 8 aprile 1995, n. 43)
1. Al comma 2 dell'art. 16 della LR 8 aprile 1995, n. 43, l'espressione
"in conto capitale secondo i criteri di cui al successivo comma 3" è
sostituita dall'espressione "in conto interessi attualizzati secondo
le condizioni di cui al comma 3 per gli interventi di cui all'art. 9".
ARTICOLO 10
(Modifica dell'art. 17 della LR 8 aprile 1995, n. 43)
1. Al comma 1 dell'art. 17 della LR 8 aprile 1995, n. 43, la parola
"regione" è sostituita dalla parola "regionale".
2. Al comma 1 dell'art. 17 della LR 8 aprile 1995, n. 43, dopo il terzo
trattino aggiungere il seguente:"
- interventi di formazione per le guardie zoofile volontarie delle Associazioni
iscritte all'albo regionale del volontariato, previsto dall'art. 4 della
LR 28/93 e successive modifiche ed integrazioni, aventi finalità protezionistiche;
- interventi di sensibilizzazione civica nonchè campagne di informazione
che invitino al rispetto degli animali."
ARTICOLO 11
(Modifica dell'art. 18 della LR 8 aprile 1995, n. 43)
1. Al comma 1 dell'art. 18 della LR 8 aprile 1995, n. 43, dopo la parola
"deiezioni" aggiungere la parola "solide".
ARTICOLO 12
(Sostituzione del comma 5 dell'art. 19 della LR 8 aprile 1995, n. 43)
1. Il comma 5 dell'art. 19 della LR 8 aprile 1995, n. 43 è così sostituito:"5.
La competenza ad applicare le sanzioni amministrative pecuniarie di
cui ai precedenti comma è del Comune in cui si verifica l'infrazione.
I relativi proventi rimangono acquisiti al bilancio comunale e sono
destinati alle finalità della presente legge."
ARTICOLO 13
(Sostituzione dell'art. 20 "Norme finanziarie" della LR 8 aprile 1995,
n. 43)
1. L'art. 20 "Norme finanziarie" della LR 8 aprile 1995, n. 43 è sostituito
dal seguente:"Art. 20 (Norme finanziarie) 1. Agli oneri derivanti dall'applicazione
degli artt. 16 e 17 della presente legge si fa fronte, a decorrere dal
1999, con la legge di bilancio relativa a tale esercizio a valere sul
capitolo corrispondente al capitolo 18185 del bilancio 1998. Per gli
anni successivi si provvederà con legge di bilancio."
ARTICOLO 14
(Sostituzione dell'allegato A della LR 8 aprile 1995, n. 43)
1. L'allegato A della LR 8 aprile 1995, n. 43 "Requisiti strutturali
e caratteristiche costruttive dei canili di prima accoglienza e dotazione
strumentale" è sostituito dal seguente: "Allegato AREQUISITI STRUTTURALI
E CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEI CANILI MUNICIPALI E DOTAZIONE STRUMENTALE.1.
Box
1.1 I box devono essere costruiti con materiali atti a soddisfare le
esigenze igieniche ed essere facilmente disinfettabili.
1.2 La superficie disponibile per ogni cane ospitato deve essere di
mq. 4, di cui mq. 2 coperti.
1.3 I box devono consentire il confinamento del cane ospitato nella
parte coperta o in quella scoperta, a mezzo di porta scorrevole manovrabile
dall'esterno, così da consentire la pulizia e la disinfezione dei box.
1.4 Il pavimento dei box deve consentire il deflusso delle acque di
lavaggio ed essere munito di griglie di scarico.
2. Infermeria
2.1 Il pavimento del locale adibito ad infermeria ed il rivestimento
delle pareti, non inferiore a m. 2 di altezza, devono essere in materiale
lavabile.
2.2 La dotazione strumentale dell'infermeria deve comprendere:
- microscopio per esami parassitologici;
- attrezzatura per l'esecuzione del tatuaggio;
- attrezzatura medicale per l'esecuzione degli interventi di sterilizzazione;
- frigorifero per conservazione dei prodotti immunologici.
3. Sala interna e reparto ricovero cuccioli
3.1 Nei locali non devono esistere strutture permanenti tali da impedire
normali operazioni di disinfezione e disinfestazione.
3.2 I locali devono essere dotati di gabbie mobili idonee ad ospitare
tali animali in decorso post- operatorio e cuccioli.
3.3 Nei locali devono essere garantire condizioni di benessere adeguate
allo stato fisiologico degli animali ospitati.
4. Magazzino, cucina, servizi igienici
4.1 Le caratteristiche costruttive dei locali sono quelle previste dalla
normativa vigente."
ARTICOLO 15
(Sostituzione dell'allegato B della LR 8 aprile 1995, n. 43)
1. L'allegato B della LR 8 aprile 1995, n. 43 "Requisiti strutturali
minimi e caratteristiche costruttive dei canili rifugio" è sostituito
dal seguente: "Allegato B REQUISITI STRUTTURALI MINIMI E CARATTERISTICHE
COSTRUTTIVE DEI CANILI RIFUGIO1. Box
1.1 I box devono essere costruiti con materiali atti a soddisfare le
esigenze igieniche ed essere facilmente disinfettabili.
1.2 La superficie disponibile per ogni cane ospitato deve essere di
mq. 8, di cui mq. 2 coperti e presentare le caratteristiche di cui al
punto
1.3 dell'allegato A.1.3 Devono essere presenti spazi confinanti per
la sgambatura dei cani ospitati.
1.4 I box destinati alla eventuale custodia a pagamento di cani di proprietà
devono essere dislocati in moduli separati dagli altri di almeno m.
20.
2. Ambulatorio
2.1 L'ambulatorio deve avere le stesse caratteristiche costruttive previste
per l'infermeria di cui al punto 2.1 dell'allegato A.
2.2 La dotazione strumentale dell'ambulatorio deve essere sufficiente
a far fronte a tutti gli interventi medici - veterinari erogati in una
struttura di pronto soccorso.
3. Magazzino, cucina, servizi igienici
3.1 Le caratteristiche costruttive dei locali sono quelle previste dalla
normativa vigente."
Formula Finale:
La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come
legge della Regione Toscana.
Firenze,4 dicembre 1998
La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale il 27-10-1998
ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 27- 11-1998.
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