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ARTICOLO 1
Finalità
1. La presente legge, in attuazione dei principi della legge 14 agosto
1991, n. 281, concernente << Legge quadro in materia di animali
di affezione e prevenzione del randagismo >>, promuove nel territorio
regionali un' adeguata protezione degli animali ed un loro migliore
rapporto con l' uomo e con l' ambiente.
2. Per le finalità di cui al comma precedente la Regione detta norme
di tutela delle condizioni di vita degli animali di qualsiasi genere
e specie, prevede interventi contro il randagismo, istituisce l'anagrafe
canina, promuove l'educazione al rispetto degli animali.
ARTICOLO 2
Competenze dei servizi veterinari delle Unità sanitarie locali
1. Il servizio veterinario di ogni Unità sanitaria locale, oltre alle
normali funzioni di competenza, è tenuto, in attuazione della presente
legge, a svolgere i seguenti compiti:
a) provvedere alla tenuta dell'anagrafe canina, in collaborazione con
l' istituto zooprofilattico sperimentale ed in armonia con i piani di
risanamento contro le zoonosi di cui al decreto del Presidente della
Giunta regionale 31 maggio 1988, n. 24/ 58 ed al decreto dell' Assessore
dell' igiene e sanità 28 aprile 1989, n. 1669, curandone l' aggiornamento
e trasmettendo ai Comuni, ogni sei mesi, una copia della stessa;
b) effettuare i controlli sanitari, le vaccinazioni ed ogni altro intervento
necessario per la cura e la salute degli animali custoditi nelle apposite
strutture sanitarie;
c) collaborare con la Regione, i Comuni, gli enti e le associazioni
aventi finalità protezionistiche, promuovendo o partecipando ad iniziative
di informazione e di educazione rivolte ai proprietari di animali e
all' opinione pubblica in genere, da svolgere anche nelle scuole, per
la protezione degli animali, il controllo delle nascite ed il non abbandono;
d) predisporre, con il consenso dei detentori, interventi atti al controllo
delle nascite e interventi finalizzati alla profilassi delle malattie
infettive, infestive e diffusive degli animali, servendosi delle strutture
pubbliche e convenzionate;
e) ricercare ed avvertire il proprietario del cane, avvisandolo dell'
avvenuto ritrovamento, del luogo ove si trova e delle modalità di riscatto;
f) disporre, in caso di maltrattamenti, che gli animali siano posti
in osservazione per l' accertamento delle condizioni fisiche anche ai
fini della tutela igienico - sanitaria;
g) disporre dei fondi assegnati.
ARTICOLO 3
Competenze dei Comuni
1. I Comuni singoli o associati provvedono al risanamento ed alla gestione
dei canili comunali secondo quanto disposto dagli articoli 6, 7 e 8
della presente legge.
2. Agli animali custoditi nel canile sanitario e nelle strutture private
si assicurano condizioni di vita adeguata alla loro specie e non mortificanti.
3. Ogni canile sanitario è dotato di un servizio permanente di guardia
veterinaria, preposta ad interventi urgenti di vaccinazione, chirurgia
o di soppressione eutanasica.
ARTICOLO 4
Istituzione dell'anagrafe canina
1. Presso il servizio veterinario delle Unità sanitarie locali è istituita
l' anagrafe del cane, alla quale devono essere iscritti tutti gli animali
presenti nel territorio regionale.
2. I proprietari o i detentori, a qualsiasi titolo, residenti in Sardegna
o ivi dimoranti per un periodo di tempo superiore ai 90 giorni, devono
iscrivere gli animali entro il termine di 10 giorni dalla nascita o,
comunque, dall' acquisizione del possesso; allo stesso ufficio dovrà
essere denunciato lo smarrimento o la morte dell' animale entro 7 giorni
dall'evento.
3. All' atto dell' iscrizione deve essere compilata l' apposita scheda,
secondo il modello predisposto dall'Assessorato dell' igiene e sanità
e dell' assistenza sociale ed approvato dalla Giunta regionale; la scheda
verrà utilizzata anche per la registrazione degli interventi di profilassi
e di polizia veterinaria eseguiti sull' animale.
4. Nella scheda devono essere riportati: luogo e data di nascita, stato
segnaletico, nome del cane, generalità ed indirizzo del proprietario
o del detentore ed il codice assegnato all' animale.
5. Copia della scheda deve essere consegnata al proprietario o al detentore
e deve seguire il cane nei trasferimenti di proprietà o detenzione.
6. Il proprietario o il detentore è tenuto a comunicare entro 30 giorni
l' eventuale cambio di residenza.
7. In sede di prima applicazione le Unità sanitarie locali sono tenute
ad istituire l' anagrafe canina entro sei mesi dalla entrata in vigore
della presente legge. I proprietari o i detentori dei cani sono tenuti
a provvedere all' iscrizione entro tre mesi dall' istituzione dell'
anagrafe canina.
8. L' omessa iscrizione all' anagrafe è punita con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma di lire 300.000 a lire 1.000.000.
ARTICOLO 5
Codice di riconoscimento
1. Il cane iscritto all' anagrafe è contrassegnato da un codice di riconoscimento,
impresso mediante inoculazione di un microprocessore sottocutaneo, effettuata
sulla faccia sinistra del collo, alla base del padiglione auricolare.
Il microprocessore deve contenere in memoria un codice alfanumerico
di dodici cifre inalterabile e unico, che possa essere evidenziato da
apposito lettore. Deve, inoltre, contenere in sigla l' indicazione della
Unità sanitaria locale di riferimento.
2. Le tecniche impiegate per l' inoculazione devono essere tali da evitare
sofferenza all' animale.
3. L' inoculazione è eseguita gratuitamente a cura dei servizi veterinari
dell' Unità sanitaria locale o da veterinari liberi professionisti convenzionati
con le Unità sanitarie locali.
4. L' inoculazione può essere eseguita anche da veterinari non convenzionati,
purchè autorizzati dalla Unità sanitaria locale.
5. I dati concernenti i cani iscritti all' anagrafe sono comunicati
alle associazioni protezionistiche che ne facciano richiesta.
6. La mancata sottoposizione all' inoculazione è punita con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma di lire 100.000
ARTICOLO 6
Programma di prevenzione del randagismo.
1. In attuazione dell' articolo 2 della legge 14 agosto 1991 n. 281,
la Regione predispone un programma annuale di prevenzione del randagismo
finalizzato alla costruzione ed alla ristrutturazione dei canili municipali.
2. Il programma contiene:
a) i criteri di riparto dei contributi ai Comuni previsti dagli articoli
3 e 8 della legge 14 agosto1991, n. 281;
b) l' ammontare del contributo concesso a ciascun Comune;
c) la localizzazione, la tipologia e la ricettività di ciascuna struttura
finanziaria.
3. Il programma è approvato con deliberazione della Giunta regionale,
su proposta dell' Assessore dell'igiene, sanità e assistenza sociale,
sentita la competente Commissione consiliare entro il 30maggio di ogni
anno, sulla base delle richieste dei Comuni.
4. Entro il 30 marzo di ogni anno i Comuni presentano all'Assessorato
dell' igiene, sanità e assistenza sociale la domanda di contributo,
corredata da:
a) copia della deliberazione del Consiglio comunale concernente la richiesta
di contributi;
b) il progetto di massima della struttura e la sua localizzazione;
c) il piano finanziario con l' indicazione delle diverse fonti di finanziamento.
5. I contributi sono erogati nella misura del 60per cento all' atto
dell' approvazione del programma regionale e per la quota restante al
completamento dell'opera.
ARTICOLO 7
Convenzioni per strutture di ricovero
1. Gli enti locali possono concludere con le organizzazioni protezionistiche
iscritte nel Registro regionale del volontariato convenzioni aventi
ad oggetto:
a) l' erogazione di prestazioni di ricovero, cura e custodia degli animali
abbandonati o randagi, in strutture proprie dell' organizzazione protezionistica;
b) la gestione di strutture pubbliche di ricovero da parte dell' organizzazione
protezionistica.
2. Le convenzioni sono concluse sulla base di uno schema tipo approvato
dall'Assessore dell'igiene, sanità e assistenza sociale entro 90 giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. La convenzione deve indicare:
a) la tipologia e le modalità di erogazione delle prestazioni;
b) le somme minime e massime entro cui devono contenersi le voci relative
alle spese vive sostenute dall' organizzazione per le prestazioni, le
modalità di rendicontazione e le modalità di rimborso;
c) l' indicazione dei beni immobili e delle attrezzature di proprietà
pubblica eventualmente messi a disposizione dell' organizzazione;
d) la durata della convenzione.
4. La Regione e gli enti locali possono concedere in uso alle organizzazioni
protezionistiche iscritte nel Registro regionale del volontariato terreni
pubblici per la realizzazione di strutture di ricovero.
ARTICOLO 8
Requisiti delle strutture di ricovero
1. Tutte le strutture destinate alla custodia permanente o temporanea
di animali a scopo di commercio, addestramento o ricovero devono essere
dotate di requisiti strutturali, funzionali ed igienico sanitari stabiliti
con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente Commissione
consiliare entro 90 giorni dall' entrata in vigore della presente legge.
2. L' inosservanza degli standard di cui al comma precedente è punita
con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 300.000
a lire 1.000.000, per le strutture di custodia a scopo di ricovero,
e da lire 1.000.000 a lire 5.000.000, per le strutture di custodia a
scopo di addestramento o commercio.
ARTICOLO 9
Controllo del randagismo
1. I cani vaganti catturati, regolarmente identificati, devono essere
restituiti al proprietario o detentore.
2. I cani vaganti non identificati devono essere catturati, a cura del
servizio veterinario dell' UNità sanitaria locale competente per territorio
che provvede agli adempimenti di cui agli articoli 4 e 5 della presente
legge; nessuno al di fuori degli addetti ai suddetti servizi, può procedere
alla cattura di cani randagi.
3. La cattura deve essere effettuata con sistemi indolori. E' vietato
l' uso di tagliole e di bocconi avvelenati, nonchè l' uso di trappole
che non consentono una rapida segnalazione della presenza dell' animale
catturato.
4. La decorrenza del periodo di sequestro ha inizio dal momento dell'
avviso al proprietario del ritrovamento dell' animale iscritto all'
anagrafe.
5. Le spese di cattura, custodia ed eventuali cure dell' animale sono,
in ogni caso, a carico del proprietario o detentore.
6. Gli animali non reclamati entro 60 giorni, (dopo l' osservazione
sanitaria) possono essere ceduti gratuitamente a privati che diano idonee
garanzie di buon trattamento, ad enti o associazioni protezionistiche;
è fatto divieto a chiunque di cedere gli animali ad istituti o privati
che effettuino esperimenti di vivisezione.
7. I cani ritrovati o accalappiati possono essere soppressi, in modo
eutanasico, solo se gravemente malati o affetti da patologie progressivamente
debilitanti o incurabili, o se di comprovata pericolosità .Alla soppressione
provvedono esclusivamente i medici veterinari.
8. E' comunque vietata la soppressione dei cani al di fuori dei casi
previsti dal comma precedente.
9. Chi per errore o involontariamente uccida un cane identificato deve
darne segnalazione entro cinque giorni al Sindaco del Comune del territorio
in cui è avvenuto il fatto.
10. I veterinari liberi professionisti che nell' esercizio della loro
attività vengano a conoscenza dell' esistenza di cani non iscritti all'
anagrafe, hanno l' obbligo di segnalare la circostanza all'Unità sanitaria
locale competente.
ARTICOLO 10
Profilassi della echinococcosi e della leishmaniosi
1. Tutti i cani devono essere sottoposti a trattamento periodico contro
la tenia echinococco secondo le cadenze previste dal piano regionale
di eradicazione della echinococcosi, nonchè al periodico prelievo di
sangue per la sierodiagnosi della leishmaniosi.
2. L' Assessore dell' igiene, sanità e assistenza sociale emana apposite
direttive sulla cadenza temporale e sulle altre modalità dei prelievi
per la sierodiagnosi della leishmaniosi.
3. I trattamenti ed i prelievi sono effettuati gratuitamente dai servizi
veterinari delle Unità sanitarie locale nonchè dai veterinari liberi
professionisti con spese a carico del proprietario o detentore del cane.
ARTICOLO 11
Trasferimento, smarrimento o morte del cane
1. I proprietari o detentori, a qualsiasi titolo, del cane devono segnalare
al servizio veterinario dell'Unità sanitaria locale di competenza i
mutamenti nella titolarità della proprietà o nella detenzione, lo smarrimento
o la morte dell' animale.
2. La segnalazione deve avvenire tempestivamente, anche tramite mezzo
telefonico, e comunque essere confermata per iscritto entro 15 giorni
dagli eventi di cui al primo comma.
3. In caso di mutamenti di residenza del proprietario o del detentore,
ovvero di trasferimento della proprietà o della detenzione, come pure
nel caso di animali acquistati in altre Regioni in cui, pur essendo
istituita l' anagrafe canina, l'identificazione sia effettuata diversamente
da quanto disposto dal precedente articolo 5, il cane deve essere reiscritto
presso l'anagrafe dell'Unità sanitaria locale competente per territorio,
con il codice ad esso già attribuito.
ARTICOLO 12
Abbandono e custodia degli animali
1. Chiunque abbandona cani, gatti o altri animali custoditi nel proprio
luogo di residenza o di domicilio è punito con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire 300.000 a lire 1.000.000.
2. Il proprietario o detentore, a qualsiasi titolo, degli animali di
cui al comma precedente, in caso di sopravvenuta e comprovata impossibilità
di mantenimento deve chiedere al competente servizio veterinario dell'
Unità sanitaria locale di essere autorizzato a consegnare l'animale
ad apposite strutture di ricovero pubbliche o private.
ARTICOLO 13
Controllo delle nascite
1. I servizi veterinari delle Unità sanitarie locali, su richiesta dei
proprietari, dei detentori o delle associazioni protezionistiche, predispongono
interventi preventivi atti al controllo delle nascite della popolazione
canina e felina servendosi delle proprie strutture o dei presidi veterinari
privati convenzionati.
2. La limitazione delle nascite, decisa dai proprietari, è effettuata
previa anestesia se la natura dell' intervento lo richiede, con mezzi
chirurgici e chimici, con modalità ed effetti tali da preservare, per
quanto possibile, la vitalità sessuale dell' animale. Gli interventi
sono eseguiti esclusivamente dai medici veterinari.
3. Gli interventi riguardanti gli animali di proprietà sono effettuati
a spese del richiedente sulla base si un tariffario concordato dalla
Regione con l' ordine provinciale dei medici veterinari entro 90 giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
ARTICOLO 14
Protezione dei gatti in libertà
1. La Regione promuove la tutela dei gatti che vivono in stato di libertà
. E' vietato a chiunque maltrattarli e spostarli dal loro << habitat
>>.
2. I gatti che vivono liberi devono essere sterilizzati dall' Unità
sanitaria locale di competenza e reimmessi nel loro gruppo.
3. Enti o associazioni iscritte all' albo regionale possono, in accordo
con le Unità sanitarie locali di competenza, avere in gestione le colonie
di felini che vivono in stato di libertà , curandone la salute e le
condizioni di sopravvivenza.
4. I gatti liberi possono essere soppressi soltanto se gravemente ammalati
o incurabili.
5. La decisione della soppressione spetta unicamente al veterinario
dell' Unità sanitaria locale di competenza.
ARTICOLO 15
Tutela dell' integrità fisica degli animali
1. Il compimento di atti crudeli su animali e l' impiego di animali
che per vecchiaia, ferite o malattie non sono più idonei al lavoro,
è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire 500.000 a lire 1.000.000.
2. L' uccisione di un animale senza giustificato motivo o la produzione
di lesioni, parimenti ingiustificate, tali da richiedere la soppressione
dell' animale, sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire 500.000 a lire 1.000.000.
3. Sono vietati gli spettacoli, le gare, le rappresentazioni pubbliche
e le forme di addestramento che comportino sevizie di animali, secondo
quanto indicato dalla tabella A allegata alla presente legge. La violazione
di tali disposizioni è punita con la sanzione amministrativa del pagamento
di una somma di lire 500.000 a lire 3.000.000, fatto salvo quanto disposto
dall' articolo 71 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
4. Chiunque cede a titolo gratuito od oneroso cani o gatti o altre specie
animali al fine di sperimentazione, in violazione delle leggi vigenti,
è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire 5.000.000 a lire 10.000.000.
5. Chiunque cagiona la diffusione di una malattia tra animali soggiace
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 80.000
a lire 800.000.
6. L' avvelenamento di animali causato da acque di scarico e rifiuti
inquinati, da terreno avvelenato o dall' impiego non appropriato di
prodotti chimici, nonchè dalla mancata recinzione di discariche e rifiuti
è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari
al doppio del valore dell' animale e comunque non inferiore a lire 100.000.
7. Le Unità sanitarie locali garantiscono la presenza obbligatoria di
un veterinario a gare e la vigilanza su spettacoli e rappresentazioni
che implichino l' uso di animali.
ARTICOLO 16
Modalità di custodia degli animali
1. Chiunque possieda o detenga animali, a qualunque titolo, è obbligato
a provvedere ad un trattamento adeguato alla specie, al mantenimento
ed alla nutrizione degli stessi.
2. Gli animali devono disporre di uno spazio sufficiente, fornito di
tettoia idonea a ripararli dalle intemperie e tale da consentire un
adeguato movimento e la possibilità di accovacciarsi ove siano legati
con catene. La catena, ove necessaria, deve avere una lunghezza minima
di metri 5 oppure di metri 3 se fissata tramite un anello di scorrimento
ed un gancio snodabile ad una fune di scorrimento di almeno 5 metri.
3. Chiunque custodisce presso la propria abitazione o in altri locali,
in proprietà o in determinazione, animali, deve garantire loro condizioni
igieniche e ambientali tali da non recare nocumento nè alla loro salute,
nè all'igiene ed alla quiete delle persone.
ARTICOLO 17
Modalità del trasporto degli animali
1. Il trasporto e la custodia degli animali, da chiunque siano effettuati
e per qualunque motivo, devono avvenire in modo adeguato alla specie,
con esclusione di ogni sofferenza.
2. I mezzi di trasporto o gli imballaggi devono essere tali da proteggere
gli animali da intemperie o lesioni e consentire altresì l' ispezione
e la cura degli stessi; la ventilazione e la cubatura d' aria devono
essere adeguate alle condizioni di trasporto ed alle specie animali
trasportate.
3. Ad ogni trasporto di animali si applicano le disposizioni di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1982, n. 624, emanato
in attuazione della direttiva CEE n. 77/ 489 in materia di protezione
degli animali.
ARTICOLO 18
Vigilanza
1. La vigilanza sull' applicazione della presente legge è affidata,
oltre che al servizio veterinario di ciascuna USL:
a) agli addetti al servizio di polizia municipale, ai sensi dell' articolo
3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979 e della
legge 7 marzo 1986, n. 5;
b) agli agenti del corpo di vigilanza ambientale di cui alla legge regionale
5 novembre 1985, n. 26;
c) alle guardie volontarie delle associazioni di tutela degli animali,
secondo quanto disposto dall'articolo 19 della presente legge.
ARTICOLO 19
Guardie zoofile
1. Per la vigilanza sull' applicazione della presente legge, il Presidente
della Giunta regionale, su proposta delle associazioni iscritte al Registro
regionale del volontariato, procede alla nomina di guardie giurate addette
alla protezione degli animali - denominate guardie zoofile - in possesso
dei requisiti prescritti dal Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, TU
di pubblica sicurezza e dal Regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.
2. Le guardie zoofile svolgono i loro compiti a titolo volontario e
gratuito alle dipendenze dei servizi veterinari delle Unità sanitarie
locali, in collegamento con le associazioni protezionistiche.
3. Possono essere proposti dalle associazioni protezionistiche i giovani
iscritti nelle liste di leva che intendono ottenere, ai sensi e per
gli effetti della legge 15 dicembre 1972, n. 772, e successive modificazioni,
il riconoscimento dell' obiezione di coscienza.
4. Il servizio sostitutivo civile nell' attività di guardia zoofila
dovrà avvenire previa convenzione tra il Ministro per la difesa e gli
enti o associazioni indicati. A tal fine trovano applicazione le norme
del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1977, n. 1139,
recante disposizioni per l'attuazione della legge 15 dicembre 1972,
n. 772.
ARTICOLO 20
Formazione e aggiornamento delle guardie zoofile
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare con le associazioni
protezionistiche iscritte nel Registro regionale del volontariato convenzioni
per la formazione e l'aggiornamento delle guardie zoofile.
ARTICOLO 21
Promozione educativa
1. La Regione promuove, con la collaborazione dei servizi veterinari
delle Unità sanitarie locali, degli ordini professionali, dei medici
veterinari e delle associazioni per la protezione degli animali, programmi
di informazione ed educazione al rispetto degli animali ed alla tutela
della loro salute al fine di realizzare sul territorio un corretto rapporto
uomo - animale - ambiente.
2. La Regione autorizza altresì l' istituzione di corsi di formazione
professionale per personale ausiliario da utilizzare presso strutture
veterinarie pubbliche.
3. La regione istituisce altresì , entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, in collaborazione con Province, associazioni
ed ordini professionali dei medici veterinari nell' ambito del piano
annuale di formazione professionale, corsi di riqualificazione professionale
del personale dei servizi veterinari delle Unità sanitarie locali.
4. La Regione promuove, attraverso le necessarie intese con le competenti
autorità scolastiche, lo svolgimento, nell' ambito delle attività scolastiche
integrative e di sostegno, di appositi programmi di informazione e di
educazione al rispetto degli animali e alla tutela della loro salute.
ARTICOLO 22
Limiti di applicazione
1. Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano nei confronti
dei cani delle forze armate e delle forze di polizia utilizzati per
servizio.
ARTICOLO 23
Procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative
1. Per l'inflazione delle sanzioni amministrative si applica la procedura
di cui al titolo IV della legge regionale 25 aprile 1978, n. 32 e successive
modifiche ed integrazioni.
ARTICOLO 24
Norma finanziaria
1. Le spese per l' attuazione della presente legge sono valutate in
lire 1.294.000.000 per l'anno 1994 ed in lire 900.000.000 per ciascuno
degli anni successivi, alle stesse si fa fronte quanto a lire 394.000.000
per l'anno 1994 con le risorse assegnate dallo Stato ai sensi dell'
articolo 8 della legge 14 agosto 1991, n. 281 e quanto a lire 900.000.000
per gli anni 1994 e successivi con risorse proprie della Regione.
2. Nel bilancio della Regione per gli anni 1994/ 1996 sono apportate
le seguenti variazioni:ENTRATA In aumento OMISSIS
4. Gli oneri previsti dalla presente legge gravano sui sopra indicati
capitoli del bilancio della Regione per gli anni 1994, 1995, 1996 e
sui corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi.2. Nel
bilancio della Regione per gli anni 1994/ 1996 sono apportate le seguenti
variazioni:ENTRATA In aumento Capitolo 23261 - ( NI) (2.3.2.) - Assegnazioni
statali per la tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo
(art. 8, Legge 14 agosto 1991, n. 281) 1994 lire 394.000.000 1995 lire
0 1996 lire 0OMISSIS4. Gli oneri previsti dalla presente legge gravano
sui sopra indicati capitoli del bilancio della Regione per gli anni
1994, 1995, 1996 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni
successivi.2. Nel bilancio della Regione per gli anni 1994/ 1996 sono
apportate le seguenti variazioni:ENTRATA In aumento OMISSIS Capitolo
35022Somme riscosse per sanzioni amministrative in applicazione della
legge regionale concernente la protezione degli animali e l'istituzione
dell' anagrafe canina 1994 pm1995 pm1996 pm.OMISSIS4. Gli oneri previsti
dalla presente legge gravano sui sopra indicati capitoli del bilancio
della Regione per gli anni 1994, 1995, 1996 e sui corrispondenti capitoli
dei bilanci per gli anni successivi.2. Nel bilancio della Regione per
gli anni 1994/ 1996 sono apportate le seguenti variazioni: ENTRATA OMISSIS
IN DIMINUZIONE03 - STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL'ASSESSORATO
PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO OMISSIS4.
Gli oneri previsti dalla presente legge gravano sui sopra indicati capitoli
del bilancio della Regione per gli anni 1994, 1995, 1996 e sui corrispondenti
capitoli dei bilanci per gli anni successivi. IN DIMINUZIONE 03 - STATO
DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL'ASSESSORATO PROGRAMMAZIONE, BILANCIO,
CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO Capitolo 03017Fondo speciale per fronteggiare
spese in conto capitale dipendenti da nuove disposizioni legislative
(art. 30, LR 5 maggio 1983, n. 11 e art. 3, LR 29 gennaio 1994, n. 2)1994
lire 01995 lire 900.000.0001996 lire 900.000.000mediante riduzione della
voce 10 della tabella B allegata alla LR 29 gennaio 1994, n. 2OMISSIS4.
Gli oneri previsti dalla presente legge gravano sui sopra indicati capitoli
del bilancio della Regione per gli anni 1994, 1995, 1996 e sui corrispondenti
capitoli dei bilanci per gli anni successivi.IN DIMINUZIONE03 - STATO
DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL' ASSESSORATO PROGRAMMAZIONE, BILANCIO,
CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO OMISSIS Capitolo 03148/ 01Quota di
interessi delle rate di ammortamento dei mutui contratti per il ripiano
dei disavanzi delle Unità Sanitarie Locali relativi agli esercizi 1990,
1991( DL 15 settembre 1990, n. 262, convertito, con modificazioni, nella
L. 19 novembre 1990, n. 334, DL 18 gennaio 1993, n. 9 e art. 41 della
LR 31 gennaio 1994, n. 3)1994 lire 900.000.0001995 lire 01996 lire 0OMISSIS4.
Gli oneri previsti dalla presente legge gravano sui sopra indicati capitoli
del bilancio della Regione per gli anni 1994, 1995, 1996 e sui corrispondenti
capitoli dei bilanci per gli anni successivi. IN AUMENTO OMISSIS 4.
Gli oneri previsti dalla presente legge gravano sui sopra indicati capitoli
del bilancio della Regione per gli anni 1994, 1995, 1996 e sui corrispondenti
capitoli dei bilanci per gli anni successivi. IN AUMENTO 08 - STATO
DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL' ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI OMISSIS
4. Gli oneri previsti dalla presente legge gravano sui sopra indicati
capitoli del bilancio della Regione per gli anni 1994, 1995, 1996 e
sui corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi.IN AUMENTO08
- STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL' ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI
Capitolo 08083 -( NI) (2.1.2.3.2.3.08.15) (03.02) - Contributi ai Comuni
per la costruzione di canili municipali - assegnazioni statali (art.
8, Legge 14 agosto 1991, n. 281 e art. 6 della presente legge) 1994
lire 394.000.0001995 lire 01996 lire 0OMISSIS4. Gli oneri previsti dalla
presente legge gravano sui sopra indicati capitoli del bilancio della
Regione per gli anni 1994, 1995, 1996 e sui corrispondenti capitoli
dei bilanci per gli anni successivi.IN AUMENTO08 - STATO DI PREVISIONE
DELLA SPESA DELL' ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI OMISSIS Capitolo 08083/
01 -( NI) (2.1.2.3.2.3.08.15) (03.02) - Contributi ai Comuni per la
costruzione di canili municipali - fondi regionali (art. 6 della presente
legge)1994 lire 800.000.0001995 lire 800.000.0001996 lire 800.000.000OMISSIS4.
Gli oneri previsti dalla presente legge gravano sui sopra indicati capitoli
del bilancio della Regione per gli anni 1994, 1995, 1996 e sui corrispondenti
capitoli dei bilanci per gli anni successivi.IN AUMENTOOMISSIS12 - STATO
DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL' ASSESSORATO DELL' IGIENE E SANITA' E
DELL' ASSISTENZA SOCIALE OMISSIS4. Gli oneri previsti dalla presente
legge gravano sui sopra indicati capitoli del bilancio della Regione
per gli anni 1994, 1995, 1996 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci
per gli anni successivi. IN AUMENTO OMISSIS 12 - STATO DI PREVISIONE
DELLA SPESA DELL'ASSESSORATO DELL' IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA
SOCIALE Capitolo 12186 -(1.1.1.4.2.2.08.08) (08.02) - Convenzioni con
le organizzazioni protezionistiche per il ricovero di animali di affezione
- fondi regionali (Legge 14 agosto1991, n. 281 e art. 7 della presente
legge)1994 lire 20.000.0001995 lire 20.000.0001996 lire 20.000.000OMISSIS
4. Gli oneri previsti dalla presente legge gravano sui sopra indicati
capitoli del bilancio della Regione per gli anni 1994, 1995, 1996 e
sui corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi. IN
AUMENTO OMISSIS 12 - STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL'ASSESSORATO
DELL' IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE OMISSIS Capitolo 12187(1.1.1.4.1.06.05)
(05.02) -( FR) - Spese per la formazione e l' aggiornamento delle guardie
zoofile(Legge 14 agosto 1991, n. 281 e art. 19 della presente legge)1994
lire 20.000.0001995 lire 20.000.0001996 lire 20.000.000OMISSIS4. Gli
oneri previsti dalla presente legge gravano sui sopra indicati capitoli
del bilancio della Regione per gli anni 1994, 1995, 1996 e sui corrispondenti
capitoli dei bilanci per gli anni successivi.IN AUMENTOOMISSIS12 - STATO
DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL' ASSESSORATO DELL' IGIENE E SANITA' E
DELL' ASSISTENZA SOCIALE OMISSIS Capitolo 12188(1.1.1.5.7.08.08) (08.02)
-( FR) - Finanziamenti alle Unità sanitarie locali per l' istituzione
dell' anagrafe canina e per la formazione e aggiornamento del personale
addetto alla vigilanza degli animali di affezione (Legge 14 agosto 1991,
n. 281 e articoli 4 e 20 della presente legge) 1994 lire 60.000.0001995
lire 60.000.0001996 lire 60.000.0004. Gli oneri previsti dalla presente
legge gravano sui sopra indicati capitoli del bilancio della Regione
per gli anni 1994, 1995, 1996 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci
per gli anni successivi.4. Gli oneri previsti dalla presente legge gravano
sui sopra indicati capitoli del bilancio della Regione per gli anni
1994, 1995, 1996 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni
successivi. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione.E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge della Regione.
Data a Cagliari, addì 18 maggio 1994
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