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ARTICOLO 1
(Finalità)
1. La Regione Puglia, al fine di realizzare sul proprio territorio un
corretto rapporto uomo - animale - ambiente e in attuazione di quanto
disposto dalla legge 14 agosto 1991, n. 281, promuove, disciplina e
coordina la tutela degli animali di affezione, persegue gli atti di
crudeltà e i maltrattamenti nei loro confronti nonchè il loro abbandono.
ARTICOLO 2
(Tutela sanitaria e vigilanza)
1. Le funzioni di vigilanza sul trattamento degli animali, la tutela
igienico - sanitaria degli stessi, nonchè i controlli connessi all'
attuazione della presente legge sono attribuiti ai Comuni, che li esercitano
mediante le Unità sanitarie locali (USL), ai sensi dell' art. 5 della
legge regionale 2 agosto 1989, n. 13.
2. Per le funzioni di cui al precedente comma 1, le USL possono avvalersi
della collaborazione delle Guardie zoofile di cui al successivo art.
15 e degli enti ed associazioni di cui all' art. 13 della presente legge.
ARTICOLO 3
(Anagrafe canina)
1. Presso il Settore veterinario di ogni USL è istituita l' Anagrafe
canina, alla quale devono essere iscritti tutti i cani entro i primi
sei mesi di vita o, se randagi, entro trenta giorni dopo essere stati
raccolti.
2. Il detentore a qualsiasi titolo del cane è tenuto a comunicare all'Anagrafe
canina, presso l' USL competente per territorio, la detenzione, la cessione
definitiva, la scomparsa, la morte del cane entro quindici giorni dall'
avvenimento.
3. Gli allevatori e i commercianti devono tenere un registro di carico
e scarico e comunicare al settore veterinario della USL competente per
territorio il nome e l' indicazione dell' eventuale acquirente entro
trenta giorni dalla vendita dell' animali.
4. Sono esentati dall' obbligo dell' iscrizione all' Anagrafe canina
i cani di proprietà delle Forze armate e dei Corpi di pubblica sicurezza.
5. L' iscrizione all' Anagrafe canina è gratuita.
ARTICOLO 4
(Contrassegno di riconoscimento)
1. Entro novanta giorni dalla data di avvenuta iscrizione all'Anagrafe
canina il cane verrà identificato mediante un sistema di riconoscimento
elettronico (Microchips) inserito sottocute con metodi che non arrechino
danno e dolore all' animale.
2. Le operazioni di identificazione, nonchè la rilevazione dello stato
segnaletico dell' animale, sono eseguite a cura dei Servizi veterinari
delle USl.
3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, la Giunta regionale emanerà apposita direttiva indicando le caratteristiche
del Microchips e delle schede segnaletiche individuali, da utilizzarsi
per la iscrizione dei singoli animali, alla quale dovranno uniformarsi
le USL della Regione.
ARTICOLO 5
(Profilassi)
1. La Giunta regionale, su proposta della Commissione di cui all' art.
12 della presente legge e sentite le associazioni e gli enti di cui
al successivo art. 13 che ne facciano richiesta:
a) adotta i provvedimenti per la prevenzione del randagismo e la tutela
degli animali;
b) promuove e attiva, di concerto con la Sovrintendenza scolastica,
corsi di educazione sanitaria, nelle scuole di ogni ordine e grado,
intesi a definire un corretto rapporto uomo - animale;
c) istituisce corsi di formazione professionale e di aggiornamento per
il personale addetto all' attuazione della presente legge.
2. La Regione e Le USL, attraverso i Servizi veterinari, con la collaborazione
dei medici veterinari liberi professionisti e degli enti e associazioni
zoofile e protezionistiche, promuovono la conoscenza e la diffusione
dei metodi per il controllo della riproduzione degli animali d'affezione.
A tal fine le USL possono predisporre interventi, su base volontaria,
atti al controllo delle nascite, servendosi delle strutture proprie,
tenuto conto del progresso scientifico.
3. Gli interventi per la limitazione delle nascite degli animali di
cui al precedente comma 2 sono effettuati da medici veterinari dipendenti
dal Servizio sanitario nazionale o da medici veterinari liberi professionisti
convenzionati.
ARTICOLO 6
(Recupero cani randagi)
1. Spetta ai Servizi veterinari delle USL di recupero dei cani randagi.
2. In caso di recupero dei cani vaganti regolarmente anagrafati si provvede
alla restituzione al legittimo proprietario. I cani non anagrafati vengono
iscritti all' anagrafe canina e, se non reclamati entro sessanta giorni,
possono essere ceduti gratuitamente a privati maggiorenni, a enti e
associazioni protezionistiche.
3. Prima della scadenza del termine di cui al precedente comma 2 possono
essere ceduti in affidamento temporaneo, con l' impegno, da parte degli
affidatari, di restituirli ai proprietari che li richiedessero entro
i sessanta giorni.
4. Per il recupero dei cani randagi deve essere effettuato in modo indolore
e senza arrecare traumi all' animale.
5. La soppressione così come prevista dagli articoli 86, 87 e 91 del
DPR 8 febbraio 1954, n. 320 e dall' artº 2, comma 6, della legge 14
agosto 1991, n. 281, deve essere effettuata esclusivamente dai medici
veterinari, anche liberi professionisti, con metodo eutanasico.
ARTICOLO 7
(Cane collettivo)
1. Sono iscritti all'Anagrafe canina anche i cani collettivi.
2. Cane collettivo è quel cane che vive in caseggiato, quartiere o rione
in cui gruppi di persone, coordinate da un tutore responsabile, dichiarino
di accettare l'animale e provvedano a fornirgli mantenimento, assistenza
e quant' altro necessario al suo benessere nel rispetto di quanto previsto
dal regolamento di Polizia veterinaria DPR 8 febbraio 1954, n. 320,
e dall' art. 672 del Codice penale.
3. Tali cani devono possedere i requisiti di salubrità , essere sterilizzati
e iscritti all' anagrafe a nome del tutore responsabile, che assume
tutti gli obblighi del proprietario ai fini della presente legge.
ARTICOLO 8
(Canili sanitari)
1. I Comuni, singoli o associati, provvedono alla costruzione o al risanamento
dei canili sanitari esistenti di cui all' art. 84 del dpr 8 febbraio
1954, n. 320 secondo i criteri stabiliti, entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, dalla Giunta regionale.
Per le predette finalità i Comuni possono utilizzare i fondi rivenienti
dagli oneri di urbanizzazione.
2. I canili sanitari rappresentano la struttura nella quale trovano
accoglienza i cani recuperati in quanto vaganti. Presso tali strutture
i suddetti cani saranno anagrafati e sottoposti agli interventi sanitari
di cui all' art. 2, comma 5, della legge 14 agosto 1991, n. 281. Presso
i canili sanitari i cani stazioneranno per il periodo di sessanta giorni
in attesa di riscatto o affidamento o cessione a norma del precedente
art. 6, comma 3, previo trattamento profilattico.
3. La gestione dei canili sanitari è affidata ai Comuni. E' fatto obbligo
ai Servizi veterinari delle USL di garantire adeguata assistenza sanitaria
ai suddetti canili, ricorrendo al Servizio di pronta disponibilità .
4. I COmuni prevedono nel proprio bilancio stanziamenti sufficienti
per la manutenzione dei canili sanitari e il sostentamento dei cani
ricoverati e custodia.
ARTICOLO 9
(Rifugi)
1.In attuazione dell' art. 3, comma 3, della legge 14 agosto 1991, n.
281, la Giunta regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, individua i Comuni ove ubicare i rifugi per cani
sulla base dei seguenti criteri:
a) censimento della popolazione canina in ambito regionale;
b)indicazioni della commissione regionale di cui al successivo art.
12.Nei suddetti rifugi trovano accoglienza i cani provenienti dai canili
sanitari che non hanno trovato adozione o altra prevista sistemazione.
2. La Giunta regionale determina altresì la percentuale di partecipazione
di ogni Comune all' onere connesso alla costruzione e alla gestione
di ciascun rifugio. La Giunta regionale, nei termini di cui al precedente
comma 1, stabilisce i criteri tecnici di realizzazione dei rifugi, sentita
la Commissione di cui all' art. 12 della presente legge.
3. I finanziamenti di cui all' art. 8 della legge 14 agosto 1991, n.
281 saranno ripartiti per la costruzione o ristrutturazione dei rifugi
di cui al comma 1.
4. I rifugi, oltre che dai Comuni in cui ricadono territorialmente,
possono essere gestiti da enti e associazioni riconosciute e iscritte
all' Albo di cui all' art. 13 della presente legge.
5. AL fine di combattere il fenomeno dell' abbandono, presso i suddetti
rifugi possono essere ospitati cani e gatti con regolare proprietario
per determinati periodi di tempo e a pagamento. Le tariffe giornaliere
saranno stabilite annualmente dalla Giunta regionale, su proposta della
Commissione regionale di cui al successivo art. 12.
6. I Comuni nel cui territorio è prevista l' ubicazione dei rifugi approvano
i singoli progetti, entro sei mesi dalla data di adozione del provvedimento
regionale di individuazione, in zone ritenute idonee. L'approvazione
del progetto costituisce dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità
e urgenza dell' opera.
7. Ai Servizi veterinari delle USL è demandata la vigilanza e il controllo
dei rifugi.
ARTICOLO 10
(Gatti)
1. La Regione promuove la tutela dei gatti che vivono in stato di libertà.
E' vietato maltrattarli e spostarli dal loro habitat.
2. I gatti che vivono in libertà possono essere sterilizzati e rimessi
nel loro gruppo.
3. Enti e associazioni zoofile o gruppi di persone, d'intesa con i servizi
veterinari delle USL, possono avere in gestione le colonie di gatti
che vivono in stato di libertà curandone la salute e le condizioni di
sopravvivenza.
ARTICOLO 11
(Rinuncia)
1. Qualora il proprietario o detentore di un animale, intenda rinunciare
a questi, deve formulare comunicazione scritta al Servizio veterinario
della USL competente per territorio, che provvede al ritiro dell' animale
e alla consegna al competente rifugio in condizioni di affidabilità
.
2. A carico del proprietario rinunciatario è previsto un contributo
di mantenimento sino a quando l' animale resta presso il rifugio.
3. L' entità del contributo annuale è stabilita dalla Regione su proposta
della Commissione di cui al successivo art. 12.
ARTICOLO 12
(Commissione regionale)
1. Presso l' Avvocato regionale alla sanità è istituita, entro sessanta
giorni dalla data di promulgazione della presente legge, una Commissione
regionale che coordina, sovraintende e controlla gli interventi necessari
all' attuazione della presente legge ed è organo consultivo della Giunta
regionale.
2. La Commissione regionale, presieduta dall' Assessore regionale alla
sanità o suo delegato, è così composta:
a) l' Assessore regionale all' ambiente o suo delegato;
b) un medico veterinario del Settore assistenza veterinaria dell' Assessorato
alla sanità o suo delegato;
c) un medico del Settore sanità pubblica dell'Assessorato regionale
alla sanità o suo delegato;
d) un medico veterinario designato dall' ordine Nazionale dei medici
veterinari;
e) tre esperti sorteggiati tra i nominati segnalati dalle Associazioni
iscritte all'Albo di cui al successivo art. 13.
ARTICOLO 13
(Albo regionale delle Associazioni per la protezione degli animali)
1. Presso l'Assessorato regionale alla sanità è istituito un Albo regionale
al quale possono essere iscritti esclusivamente gli enti e le associazioni
per la protezione degli animali operati nella Regione Puglia.
2. Ai fini dell' iscrizione all' Albo, gli enti e le associazioni di
cui al precedente comma 1 devono resentare domanda al Presidente della
Giunta regionale, sottoscritta dal legale rappresentante e corredata
di:
a) copia dell' atto costitutivo;
b) copia dello Statuto da cui risulti la mancanza del fine di lucro
e la tutela degli animali e copia del bilancio;
c) elenco dei soci dal quale risulti l' esistenza di almeno duecento
soci ordinari;
d) relazione documentata dell'attività esercita nonchè della efficienza
organizzativa e operativa.
3. La Giunta regionale, sentito il parere della Commissione di cui al
precedente art. 12, dispone l' iscrizione all'Albo regionale delle associazioni
che ne hanno fatto domanda dandone comunicazione agli enti o associazioni
interessate.
4. I soggetti interessati devono richiedere, pena la cancellazione d'ufficio,
la conferma dell'iscrizione ogni tre anni, con la ripresentazione, qualora
fossero intervenute modificazioni, della documentazione di cui al precedente
comma 2.
5. Il mancato rispetto dei principi generali della legge 14 agosto 1991,
n. 281 e della presente legge comporta la cancellazione immediata dall'
Albo regionale.
6. Nella fase di prima applicazione della presente legge saranno iscritti
all' Albo regionale tutti gli enti e associazioni che ne facciano domanda,
entro trenta giorni dalla data di promulgazione della presente legge,
in possesso dei requisiti di cui al comma 2 del presente articolo.
ARTICOLO 14
(Attività di convenzione)
1. Le associazioni iscritte all'Albo regionale di cui al precedente
art. 13, mediante convenzione con i Comuni, possono svolgere le seguenti
funzioni:
a) costruire e gestire i rifugi per cani;
b) svolgere compiti di assistenza volontaria in generale ai canili sanitari
e ai rifugi;
c) partecipare alle iniziative di cui agli artt. 5 e 6 della presente
legge.
2. le attività oggetto di convenzione svolte dalle associazioni protezionistiche
hanno carattere volontario con esclusione di fini di lucro.
ARTICOLO 15
(Guardie zoofile)
1. Per le funzioni di vigilanza, sul trattamenti cui sono sottoposti
gli animali, la tutela sanitaria degli stessi, il controllo degli allevamenti,
dei canili e tutti i luoghi dono sono allocati animali di affezione,
oltre che dai soggetti indicati dall' art. 57 del CPP possono essere
svolte dalle guardie zoofile volontarie con la qualifica di Guardia
giurata ai sensi del tu delle leggi di Pubblica sicurezza, approvato
con rd 18 giugno 1931, n. 773.
2. Per ottenere la qualifica di cui al precedente comma i soggetti interessati
devono frequentare con esito positivo uno speciale corso di addestramento
con esami di idoneità , istituito dalla Giunta regionale e attuato dai
Servizi veterinari delle USL.
3. Le guardie zoofile volontarie saranno dotate di tesserino di riconoscimento
rilasciato dal Presidente della Giunta regionale con gli estremi di
provvedimento prefettizio di riconoscimento della qualifica di Guardia
zoofila.
4. Le guardie zoofile operano nell' ambito di tutto il territorio provinciale.
ARTICOLO 16
(Contributi per il patrimonio zootecnico)
1. Al fine di tutelare il patrimonio zootecnico la Regione indennizza
gli allevatori per le perdite di capi di bestiame causate da cani randagi
o inselvatichiti, per i quali non si è in grado di risalire al proprietario.
2. Tali eventi devono essere accertati competenti Servizi veterinari
delle USL.
3. La misura del contributo e le modalità di erogazione sono determinate
con delibera di Giunta regionale con riferimento a quanto previsto dalla
legge 2 giugno 1988, n. 218.
ARTICOLO 17
(Sanzioni)
1. Chiunque abbandona cani, gatti o qualsiasi altro animale custodito
nella propria abitazione è punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire trecentomila a lire un milione.
2. Chiunque omette di iscrivere il proprio cane all' Anagrafe di cui
al comma 1 del precedente art. 3 è punito con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire settantacinquemila a lire quattrocentocinquantamila.
3. Chiunque, avendo iscritto il cane all' Anagrafe di cui al comma 1
del precedente art. 3, omette di sottoporlo al tatuaggio è punito con
la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire cinquantamila
a lire trecentomila.
4. Chiunque fa commercio di cani o gatti al fine di sperimentazione,
in violazione delle leggi vigenti, è punito con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire cinquemilioni a lire diecimilioni.
5. Il detentore del canone che non denuncia la variazione di residenza,
la cessione, lo smarrimento, la morte dell' animale, come previsto dalla
presente legge, è punito con una sanzione amministrativa da lire centocinquantamila
a lire novecentomila.
6. Le sanzioni amministrative previste dal presente articolo saranno
riscosse dalla Regione secondo le modalità di cui alla legge 24 novembre
1981, n. 689 e confluiranno sull' apposito capitolo 3061150 denominato
<< Entrate rivenienti da sanzioni amministrative di cui alla legge
14 agosto 1991, n. 281 >>.
ARTICOLO 18
(Norma finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge provvedono
i Comuni e le USL, ciascuno per la parte di propria competenza, tenendo
conto degli indirizzi programmatici della presente legge.
2. Per le finalità della presente legge e per la erogazione dei contributi
di cui ai precedenti articoli 9 e 16, si farà fronte con le quote assegnate
alla Regione a norma dell' art. 8 della legge 14 agosto 1991, n. 281,
nonchè con le somme derivanti dal precedente art. 17, che sono da considerarsi
vincolate per la finalità della presente legge, e con i fondi di lire
100 milioni previsti al capº 0751013 << Spese per prevenzione
del randagismo >> del bilancio 1995, previo prelevamento di pari
importo dal cap. 1110070 << Fondi per il finanziamento di leggi
regionali in corso di adozione.
3. Le spese derivanti dagli articoli 4 e 5 della presente legge sono
sostenute dalle USL con i fondi assegnati e gravanti sulla parte indistinta
del Fondo sanitario.
ARTICOLO 19
(Norma transitoria)
1. In sede di prima applicazione della presente legge, sarà garantita
la ristrutturazione o la costruzione di almeno un rifugio in ogni provincia.
2. In fase di prima attuazione della presente legge, in considerazione
dei tempi necessari per gli adempimenti relativi alla realizzazione
dei rifugi per cani di cui al precedente art. 9, i Comuni possono stipulare
convenzioni con gli enti e le associazioni di cui al precedente art.
13 che abbiano la disponibilità di strutture idonee.
3. I proprietari o detentori di cani a qualsiasi titolo titolo devono
comunicare la detenzione, nei termine massimo di sei mesi dalla promulgazione
della presente legge, al Servizio veterinario della USL competente per
territorio per gli adempimenti previsti dall' art. 3 della presente
legge La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti
del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello
Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione
nel Bollettino Ufficiale della Regione. La presente legge sarà pubblicata
nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
Data a Bari, addì 3 aprile 1995
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