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ARTICOLO 1
1. All'art. 19 della legge regionale 3 aprile 1995, nº 12 è aggiunto
il seguente comma:<< 4. L' Assessorato regionale alla sanità,
sentita la Commissione regionale di cui all'art. 12, può concedere,
previo parere motivato del Servizio veterinario della Azienda unità
sanitaria locale competente per territorio, una proroga alle convenzioni
esistenti sino a un massimo di dodici mesi ove non esistano enti o associazioni
di cui all'artº 13 che dispongano di strutture idonee >>. La presente
legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come
legge della Regione Puglia.
Data a Bari, addì 31 luglio 1996
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