Leggi e regolamenti

Regione Puglia

Legge Regionale 31/07/1996 n° 15

Integrazione della L.R. 03/04/1995 n° 12 concernente gli interventi per la tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo

ARTICOLO 1 
1. All'art. 19 della legge regionale 3 aprile 1995, nº 12 è aggiunto il seguente comma:<< 4. L' Assessorato regionale alla sanità, sentita la Commissione regionale di cui all'art. 12, può concedere, previo parere motivato del Servizio veterinario della Azienda unità sanitaria locale competente per territorio, una proroga alle convenzioni esistenti sino a un massimo di dodici mesi ove non esistano enti o associazioni di cui all'artº 13 che dispongano di strutture idonee >>. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 31 luglio 1996

 

 

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